Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.314/2002
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5P.314/2002 /viz

Sentenza del 21 gennaio 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher e Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________, ricorrente,
patrocinato dall'avv. Francesco Naef, via Nassa 21, casella postale 3175,
6901 Lugano,

contro

B.________, opponente,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione),

(ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 presentato contro la
sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
Con contratto del 23 gennaio 2002, steso in forma scritta, B.________ ha
venduto diversi mobili a A.________ per fr. 12'000.-- da pagarsi subito. Il
punto 3 dell'accordo menziona, quale luogo di consegna, il Comune di
domicilio del venditore. Nel febbraio seguente, il venditore ha fatto
spiccare dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, per l'incasso della predetta
somma con interessi, un precetto esecutivo nei confronti del compratore, che
ha interposto opposizione. Con decisione del 19 aprile 2002 la Pretore del
distretto di Lugano ha respinto l'istanza con cui B.________ ha chiesto il
rigetto della predetta opposizione. Secondo la giudice di primo grado, il
contratto di compravendita non costituisce un riconoscimento di debito,
poiché il procedente non ha provato di aver consegnato o aver offerto di
consegnare i beni menzionativi.

B.
Il 30 luglio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un rimedio
presentato da B.________, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione
interposta dall'escusso per fr. 12'000.--, oltre interessi al 5% dal 24
gennaio 2002. I giudici cantonali rilevano che il contratto di compravendita
è un riconoscimento di debito nel senso della giurisprudenza sviluppata in
applicazione dell'art. 82 cpv. 1 LEF e che l'escusso non ha reso verosimile
l'eccezione secondo cui il procedente non ha adempiuto il contratto. Secondo
la Corte cantonale non sono neppure dati i presupposti dell'art. 40b CO, che
permetterebbero di ritenere valida la revoca del contratto espressa dal
debitore con lettera del 26 gennaio 2002.

C.
Con ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 A.________ chiede al
Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare
la decisione cantonale. Lamenta un'applicazione arbitraria degli art. 82 LEF,
82 CO, 8 CC e 321 CPC ticinese. Sostiene che un contratto di compravendita
assurgerebbe a titolo di rigetto dell'opposizione unicamente nel caso in cui
il creditore procedente avesse reso verosimile di aver adempiuto i propri
obblighi e di aver consegnato o depositato la merce venduta. Afferma poi che
i giudici cantonali si sarebbero inammissibilmente basati sull'asserzione,
contenuta per la prima volta nell'atto di appello, secondo cui i mobili sono
sempre a disposizione dell'acquirente. Infine, la sentenza cantonale sarebbe
pure arbitraria, perché pone a carico dell'escusso l'onere di rendere
verosimile la mancata consegna risp. l'assenza di un'offerta in tal senso del
venditore.

La domanda di effetto sospensivo è stata respinta in via supercautelare il 18
settembre 2002.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio
o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame -
dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi
dell'art. 87 OG e possono essere impugnate al Tribunale federale con un
ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1,
98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il ricorso, tempestivo (89 cpv. 1 OG) e fondato
sul divieto dell'arbitrio, è pertanto in linea di principio ammissibile.

2.
Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter
essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata
dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o
condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile (DTF
122 III 125 consid. 2). Il secondo capoverso dell'art. 82 LEF specifica che
il giudice pronuncia il rigetto dell'opposizione se il debitore non
giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di
debito.

2.1 Il ricorrente contesta l'esistenza di un valido titolo di rigetto
dell'opposizione e afferma che un contratto bilaterale costituirebbe
unicamente un riconoscimento di debito, qualora il creditore procedente
dimostrasse o rendesse almeno verosimile di aver adempiuto i propri obblighi
contrattuali. Nella fattispecie, trattandosi di un contratto di
compravendita, il creditore, in caso di semplice contestazione da parte
dell'escusso, avrebbe dovuto dimostrare di aver consegnato o depositato - ai
sensi dell'art. 92 CO - la merce, cosa che non è manifestamente avvenuta. A
prescindere da tale fatto, la decisione impugnata si rivelerebbe pure in
contrasto con l'art. 8 CC, poiché porrebbe a carico dell'escusso la prova di
un fatto negativo, chiedendogli di dimostrare che il venditore non ha
consegnato o depositato la merce.

2.2
Occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente pare richiamarsi alla
cosiddetta prassi di Basilea-Città, adottata pure da altri Cantoni, inerente
a contratti sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni
simultanee. Siffatta giurisprudenza prevede che il rigetto dell'opposizione è
pronunciato unicamente se l'escusso non sostiene che la controprestazione non
sia stata effettuata o se tale affermazione risulta manifestamente infondata
o, ancora, se il creditore riesce a immediatamente confutare in modo liquido
con documenti tale eccezione (cfr. a titolo d'esempio Daniel Staehelin, in:
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 99 all'art.
82 LEF con numerosi rinvii, Basilea 1998; Schraner, Commento zurighese, n.
222 segg. all'art. 82 CO). Il Tribunale federale ha già avuto modo di
domandarsi, lasciando indeciso il quesito, se la menzionata prassi sia
costituzionale, visto il chiaro tenore dell'art. 82 cpv. 2 LEF, laddove essa
non richiede che il debitore renda verosimile l'eccezione di inadempimento.
Esso ha nondimeno rilevato che non manca di buon diritto la giurisprudenza di
altri tribunali cantonali, che concedono il rigetto dell'opposizione - anche
nell'eventualità di contratti sinallagmatici bilaterali - salvo che l'escusso
renda quantomeno credibile l'eccezione di inadempimento (sentenza inedita del
13 ottobre 1986, parzialmente riprodotta in Rep. 1987, pag. 149 segg.,
consid. 3 con rinvii). Per quanto attiene alla dottrina recente si può ancora
osservare che Gilliéron, pur affermando che nell'ambito del rigetto
dell'opposizione l'escusso può sollevare l'eccezione non adimpleti contractus
- che deve rendere verosimile -, indica che un contratto bilaterale
costituisce unicamente un riconoscimento di debito se il procedente ha
adempiuto i suoi obblighi (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 45 all'art. 82 LEF).

Nel caso in esame non è tuttavia necessario addentrarsi ulteriormente nella
questione. Il ricorrente pare infatti dimenticare di aver espressamente
pattuito nel contratto di compravendita il Comune di domicilio della
controparte quale luogo di consegna dei mobili. Egli avrebbe pertanto dovuto
andare a prenderli dal venditore (Holschuld). L'escusso, in altri termini, si
è limitato ad affermare che il procedente non ha adempiuto il contratto, ma
non ha nemmeno allegato di aver ossequiato ai propri obblighi contrattuali,
tentando almeno di ritirare la merce presso l'alienante. In queste
circostanze, il rigetto dell'opposizione avrebbe dovuto essere pronunciato
anche in applicazione della prassi richiamata nel gravame. La conclusione
dell'autorità cantonale risulta pertanto pure conforme alla giurisprudenza
condivisa dalla dottrina maggioritaria: essa non può quindi essere
considerata arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed
equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).
Il ricorrente, che non pretende di aver sostanziato innanzi al giudice del
rigetto dell'opposizione l'eccezione di inadempimento, non può nemmeno essere
seguito laddove si duole di una violazione dell'art. 8 CC, norma che regola
in primo luogo l'onere della prova. Per il resto si può rilevare che neppure
l'argomentazione ricorsuale concernente il rischio di dover pagare la merce
senza avere la garanzia di poterne disporre fa apparire arbitraria la
sentenza cantonale: le modalità di consegna dei mobili essendo una questione
che esula dalla procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione.

3.
Il ricorrente lamenta pure una violazione dell'art. 321 CPC ticinese,
disposi-zione che vieta di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove o
eccezioni. Egli sostiene che nella propria sentenza la Corte cantonale si
sarebbe basata sull'affermazione del creditore, contenuta per la prima volta
nell'appello, secondo cui i mobili sono sempre stati a disposizione
dell'escusso. Sennonché l'esame di tale censura è inutile ai fini del
presente giudizio: anche qualora essa dovesse rivelarsi fondata, la decisione
impugnata non potrebbe essere annullata, poiché, come già osservato, il
ricorrente nemmeno afferma di aver sostanziato l'eccezione di inadempimento.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è
stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 gennaio 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: