Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.309/2002
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5P.309/2002 /bom

Sentenza del 3 dicembre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Nordmann,
cancelliere Piatti.

Avv. A.________
ricorrente,

contro

Delegazione tutoria di Gravesano (ora Commissione tutoria regionale 9), 6808
Torricella,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Art. 9 e 29 Cost. (mercede del curatore),

(ricorso di diritto pubblico del 9 settembre 2002 presentato contro la
sentenza emanata il 1° luglio 2002 dalla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
La Delegazione tutoria di Gravesano ha istituito in favore di B.________ una
curatela volontaria, poi tramutata in curatela amministrativa. Con decisione
su ricorso del 31 luglio 1998 l'autorità di vigilanza ha sostituito la
precedente curatrice con l'avv. A.________ e ha limitato la curatela fino al
risanamento della situazione finanziaria dell'interessata. Ad istanza del
menzionato legale, la Delegazione tutoria ha poi revocato la curatela di
amministrazione per il 31 gennaio 2000 e il 31 luglio seguente ha ridotto a
fr. 2'000.-- la nota professionale di fr. 12'719.-- presentata il 29 febbraio
2000 dalla curatrice per le prestazioni svolte dal 1° agosto 1999 al 31
gennaio 2000. Il 9 novembre 2001 la Sezione degli enti locali, quale
l'autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dalla curatrice
contro quest'ultima decisione e ha posto a suo carico la tassa di giustizia.

B.
Con sentenza del 1° luglio 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, un'appellazione
inoltrata dalla soccombente, mettendo a suo carico le spese processuali, e ha
confermato la decisione dell'autorità di vigilanza. L'ultima istanza
cantonale ha rilevato che giusta l'art. 417 cpv. 2 CC l'autorità tutoria
fissa la mercede del curatore, la cui adeguatezza può essere verificata su
domanda di ogni interessato (art. 420 cpv. 2 CC). Nel merito osserva che la
Delegazione tutoria aveva approvato un'ulteriore nota professionale di fr.
4'000.-- per l'attività svolta dopo il mese di aprile 1999: in questo modo la
curatrice è pure stata retribuita per eventuali lavori inaspettati che si
sono aggiunti alle sue incombenze ordinarie. La Corte cantonale ha poi
indicato che in concreto non può essere applicata la Tariffa dell'Ordine
degli Avvocati (TOA), poiché giusta il regolamento in materia di tutele e
curatele in vigore fino alla fine del 2000, una curatrice ha diritto di
essere rimunerata in base alla propria tariffa professionale unicamente nella
misura in cui ha svolto mansioni specifiche inerenti alla sua professione.
Non si giustifica nemmeno accordare alla ricorrente una mercede per il
periodo successivo al 31 gennaio 2000, ritenuto che la curatela era stata
revocata per tale data.

C.
Il 9 settembre 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso
per nullità e un ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo rimedio
postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
dell'appena menzionata sentenza. Essa chiede altresì di essere esonerata dal
pagamento della tassa di giustizia in caso di soccombenza, risp. di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Narrati i fatti, lamenta
segnatamente arbitrio per il taglio forfetario della sua nota d'onorario e
afferma che la nomina di un'avvocata quale curatrice comporta, per la
determinazione della sua mercede, l'applicazione della TOA. Infine, la
ricorrente si duole della contraddittoria e insufficiente motivazione della
decisione dell'ultima istanza cantonale e sostiene di non aver potuto
esimersi dal prestare la sua opera anche nel periodo successivo alla revoca
della curatela.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Il 12 settembre 2002 il presidente della Corte adita ha respinto in via
supercautelare la domanda di effetto sospensivo.

Diritto:

1.
1.1  Con sentenza del 4 novembre 2002 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il parallelo ricorso per nullità. Nulla osta all'esame del
presente ricorso di diritto pubblico.

1.2 Il ricorso di diritto pubblico diretto contro una decisione dell'ultima
istanza cantonale in materia di fissazione della mercede della curatrice è in
linea di principio ammissibile. Infatti l'art. 100 cpv. 1 lett. g OG esclude
il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni in materia di
vigilanza sulle autorità di tutela. Anche la via del ricorso per riforma non
è aperta, atteso che, anche se il litigio concerne una somma di denaro, non
si tratta di una causa civile ai sensi dell'art. 46 OG (sentenza del 6 marzo
2000 nella causa 5P.60/2000 consid. 1, DTF 41 II 296) e che le decisioni
sulla rimunerazione del curatore non figurano fra i casi elencati nell'art.
44 OG.

1.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in cosa consista la violazione. In particolare l'impugnativa fondata
sull'art. 9 Cost. non può essere sorretta da motivazioni con cui la
ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte
cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giuri-sdizione
di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca
della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece
dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF
127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Si ricorda
infine che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico, il
Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid.
1c).

In concreto il gravame, che si avvera confuso e appellatorio, ossequia solo
in minima parte i predetti requisiti di motivazione. Non è infatti
sufficiente ai fini dell'ammissibilità semplicemente elencare una serie di
norme costituzionali o della CEDU, senza indicare i motivi per cui esse sono
violate dalla sentenza impugnata.

2.
2.1 Secondo la ricorrente, la Corte cantonale misconosce che la nomina di un
avvocato quale curatore implica l'applicazione della relativa tariffa
professionale. Ai giudici cantonali non poteva inoltre sfuggire che il taglio
forfettario a fr. 2'000.-- della nota d'onorario viola la Costituzione, la
CEDU, il diritto federale e quello cantonale. Rileva infine che per legge il
curatore ha diritto alla rifusione di tutte le spese.

2.2 La sentenza impugnata indica che l'attività esplicata dalla ricorrente
non ha richiesto particolari conoscenze giuridiche e che, in base al
regolamento in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31 dicembre
2000, un curatore con conoscenze speciali ha diritto a essere rimunerato in
base alla propria tariffa unicamente se e nella misura in cui ha svolto
mansioni specifiche inerenti alla propria professione. Per il resto, i
giudici cantonali rilevano che l'autorità di vigilanza non si è semplicemente
limitata a negare un compenso superiore a fr. 2'000.--, ma ha esaminato gli
argomenti della curatrice. La Sezione degli enti locali ha segnatamente
considerato che un compenso complessivo di fr. 6'000.-- (fr. 4'000.-- per il
periodo fino al 31 luglio 1999, oltre ai fr. 2'000.-- inerenti alla nota in
discussione) era sufficiente a coprire anche eventuali mansioni
straordinarie.

2.3 Nella DTF 116 II 399 il Tribunale federale ha stabilito che, qualora il
curatore debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività
professionale, egli ha, in linea di principio, diritto a una rimunerazione
speciale fissata di massima in base alla sua tariffa professionale; non è
tuttavia arbitrario riconoscere all'autorità incaricata di fissare la mercede
un certo margine di apprezzamento, che permette di ridurre l'onorario
risultante dalla tariffa di categoria (consid. 4).

In concreto la ricorrente non contesta di non aver svolto mansioni che
richiedono conoscenze giuridiche particolari, ma si limita a sostenere in
modo apodittico che per i curatori che sono avvocati deve essere applicata la
tariffa del relativo ordine. Essa non spiega però il motivo per cui la
mercede inerente alle attività che non richiedono specifiche conoscenze
professionali debba variare in funzione alla professione praticata dal
curatore. Ne segue che la censura, che propone una disparità di trattamento
fra i curatori a seconda del mestiere esercitato, si avvera manifestamente
infondata. Inammissibile, poiché non rispettoso dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG, si rivela poi il rimprovero concernente una pretesa riduzione forfetaria
dell'onorario. Altrettanto dicasi per la mancata rifusione delle spese,
atteso che la ricorrente nemmeno indica quali poste non le sarebbero state
rimborsate.

3.
3.1 La ricorrente afferma poi che la sentenza cantonale deve pure essere
censurata perché contiene passaggi contraddittori e una motivazione
insufficiente.

3.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, codificato
nell'art. 29 cpv. 1 Cost., l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie
decisioni. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata,
allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto
della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi
di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza
di giudizio superiore. Per questa ragione è sufficiente che l'autorità
menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un
senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su
tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF
126 I 97 consid. 2b con rinvii).

Ora, a prescindere dal fatto che anche questa censura disattende l'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, occorre rilevare che da una semplice lettura della
decisione impugnata emerge che la stessa è stata motivata conformemente ai
principi summenzionati e che essa poteva essere impugnata con cognizione di
causa dalla ricorrente.

4.
Infine la ricorrente sostiene, con riferimento al periodo successivo al 31
gennaio 2000 (e cioè dopo la fine della curatela), che essa non poteva
esimersi  dall'ascoltare quei creditori che chiedevano la continuazione della
sua opera. Inoltre, essa era tenuta ad occuparsi degli interessi della
pupilla anche dopo la revoca - di per sé non valida - della curatela.

Con la propria argomentazione la ricorrente, che nemmeno spende una parola
per indicare le ragioni per cui la revoca della curatela non sarebbe valida,
non fa apparire incostituzionale la motivazione della sentenza impugnata,
peraltro perfettamente conforme al diritto, secondo cui l'onorario per
eventuali prestazioni effettuate dopo la fine della curatela non soggiace
all'approvazione dell'autorità tutoria nel senso dell'art. 417 cpv. 2 CC.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui si
avvera ammissibile, risulta manifestamente infondato e può essere respinto
nella procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. In queste circostanze
anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché il
gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art.
152 OG). La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
atteso che non sussistono  motivi per esonerare la ricorrente dal pagamento
delle spese processuali.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione tutoria regionale 9 e alla
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: