Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.300/2002
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5P.300/2002 /bom

Sentenza del 21 novembre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Nordmann e Hohl,
cancelliere Piatti.

Avv. A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
opponente,
Consiglio di moderazione del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

Art. 9 Cost. (moderazione)

(ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 presentato contro la
sentenza emanata il 1° luglio 2002 dal Consiglio di moderazione del Cantone
Ticino)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 4 aprile 2002 B.________ ha adito il Consiglio di moderazione del Cantone
Ticino chiedendogli di tassare, poiché ritenuta troppo elevata, la nota
professionale inviatale dall'avv. A.________, suo patrocinatore in una causa
di stato promossa contro il marito. Con decisione del 1° luglio 2002 il
Consiglio di moderazione ha ridotto sia l'onorario (da fr. 9'700.-- a fr.
8'900.--) sia le spese (da fr. 1'230,70 a fr. 1'205,70) indicate nella
contestata nota. L'autorità cantonale non ha assegnato ripetibili e ha posto
gli oneri del proprio giudizio di fr. 200.-- a carico del legale (dispositivo
n. 2).

2.
Con ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 A.________ chiede al
Tribunale federale di annullare la cifra 2 del dispositivo della sentenza
cantonale. Rileva che la nota professionale è stata ridotta nel suo complesso
unicamente del 7,5% e cioè da fr. 10'980,70 a fr. 10'155,70. Poiché essa è
stata confermata nella misura del 92.5%, egli non può essere considerato
parte soccombente. Non si può nemmeno ignorare che la decisione cantonale
conferma sia il dispendio di tempo che la tariffa oraria da lui indicati: la
riduzione è stata effettuata sulla base dell'art. 15 della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), la quale prevede un onorario dal 30%
all'80% di quello normale per procedimenti civili speciali di natura
contenziosa. Ponendo a suo carico l'intera tassa di giustizia e negandogli
ripetibili, l'autorità cantonale ha pertanto applicato in modo arbitrario
l'art. 38 della legge ticinese sull'avvocatura del 15 marzo 1983 (L
sull'avvocatura), l'art. 49 del regolamento di applicazione di tale legge del
21 settembre 1984 (R sull'avvocatura) nonché l'art. 148 del CPC ticinese.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

3.
Per il procedimento di tassazione delle note professionali l'art. 38 L
sull'avvocatura indica che in materia di spese giudiziali, tasse di giustizia
e ripetibili si applicano per analogia le disposizioni del CPC. Sempre in
tale ambito l'art. 49 R sull'avvocatura stabilisce che il Consiglio di
moderazione condanna la parte soccombente a versare le tasse e le spese di
procedimento e statuisce sulle ripetibili. Giusta l'art. 148 CPC ticinese il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse,
le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca
o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per
intero fra le parti le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2).

Ora, le citate norme cantonali, che non definiscono il concetto di
soccombenza, non giovano al ricorrente ai fini del presente giudizio: il
Consiglio di moderazione ha posto a suo carico i costi della decisione di
tassazione proprio perché considerato parte soccombente. Egli contesta però
pure di essere risultato soccombente innanzi all'autorità cantonale e
illustra con un calcolo aritmetico la percentuale dell'onorario e delle spese
fatturati accordatagli. Tuttavia, così facendo, misconosce che la sua cliente
non aveva chiesto l'azzeramento della nota, ma semplicemente una tassazione
della stessa, poiché ritenuta troppo elevata. Il legale non censura
l'ammissibilità di un siffatto modo di procedere, pretendendo che il
Consiglio di moderazione doveva essere adito con una richiesta cifrata. In
queste circostanze non è ravvisabile per quale motivo, atteso che la
contestata nota professionale è stata tassata e ridotta, sarebbe
insostenibile considerare l'istante parte vincente. A tal proposito è
opportuno rilevare che poco importa che la nota sia stata ridotta - anche -
in applicazione dell'art. 15 TOA: l'onorario e le spese tassate non erano
conformi alla tariffa. Non è nemmeno possibile rimproverare all'autorità
cantonale di non aver tenuto conto della relativa esiguità della riduzione:
essa ha fissato le spese di giudizio (fr. 200.--) ai limiti inferiori di
quanto previsto dalla normativa applicabile, ritenuto che giusta l'art. 50 n.
6 R sull'avvocatura per le decisioni del Consiglio di moderazione in materia
di applicazione della tariffa sono dovute tasse da fr. 50.-- a fr. 4'000.--.
Ne segue che la decisione impugnata non risulta arbitraria e cioè
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125
I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato
e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Consiglio di moderazione del Cantone Ticino.

Losanna, 21 novembre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: