Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.298/2002
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5P.298/2002 /bom

Sentenza del 1° novembre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni,
via Gallinazza 6, casella postale 143,
6601 Locarno,

contro

Comune di B.________,
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino,
6501 Bellinzona,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16,  6901
Lugano,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, 6601 Locarno.

art. 9 Cost. (pignoramento del salario)

(ricorso di diritto pubblico del 2 settembre 2002 contro la sentenza emanata
il 9 agosto 2002 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza)

Fatti:

A.
Nell'ambito delle esecuzioni avviate dallo Stato del Cantone Ticino e dalla
Confederazione Svizzera per l'incasso di crediti fiscali, l'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno ha proceduto, il 13 giugno 2001 e il 3
agosto 2001, al pignoramento del reddito di A.________. Il 1° marzo 2002
l'Ufficiale ha nuovamente pignorato, per l'esecuzione promossa dal Comune di
B.________, l'eccedenza mensile di fr. 648.--. Come per i precedenti
pignoramenti, l'Ufficiale ha accertato un introito mensile del debitore di
fr. 7'441.--, dal quale ha dedotto, oltre all'importo base di fr. 1'550.--,
fr. 400.-- per figli minorenni, fr. 2'100.-- per alimenti, una pigione di fr.
2'073.--, premi di cassa malati di fr. 550.-- e un supplemento per pulizia
vestiti, ecc. di fr. 120.--.

B.
Il 9 agosto 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con
cui il debitore postulava la nullità dei conteggi posti a fondamento dei
predetti pignoramenti. L'autorità di vigilanza ha pure respinto la domanda di
assistenza giudiziaria. Essa ha indicato che nel minimo vitale non possono
essere inclusi ulteriori fr. 4'000.--, importo che il debitore afferma di
abbisognare per proteggere sé stesso e la sua famiglia da rappresaglie di
organizzazioni criminali. L'escusso non ha provato né la necessità di misure
di difesa né l'effettivo pagamento delle stesse; inoltre siffatte spese non
rientrano fra quelle riconosciute da dottrina e giurisprudenza per il calcolo
del minimo vitale. Nell'eventualità di ulteriori pignoramenti, l'autorità di
vigilanza ha poi ricordato all'Ufficio che nella determinazione del minimo
vitale deve essere incluso pure il salario della moglie e che le asserite
spese mediche - di pari importo - per i di lei genitori possono unicamente
essere prese in considerazione se sono documentate e se sussiste un obbligo
giuridico alla loro assunzione. Infine, per quanto concerne la domanda di
assistenza giudiziaria, i giudici cantonali non hanno reputato adempiuto il
requisito del fumus boni juris.

C.
Il 2 settembre 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso
fondato sulla violazione dell'art. 19 LEF e un ricorso di diritto pubblico.
Con quest'ultimo rimedio chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorrente indica innanzi tutto
di essere stato commissario della polizia cantonale e afferma di essere
vittima con la sua famiglia di minacce proferite dalle organizzazioni di
narcotrafficanti, che ha infiltrato e combattuto nel corso della sua
carriera. Visto come tale situazione di pericolo viene ignorata dalle
competenti autorità cantonali e federali, egli è costretto a doversi
proteggere autonomamente. Lamenta poi una violazione di norme costituzionali
e della CEDU, in particolare per la mancata assunzione delle prove offerte e
per non essere stato sentito personalmente. Infine, asserisce che anche gli
art. 92 seg. LEF, se interpretati conformemente alla Costituzione, devono
portare al riconoscimento dell'importo di fr. 4'000.-- per dispendi inerenti
a misure atte a garantire la sua incolumità.

Con decreto del 17 settembre 2002, constatato che le controparti non si sono
opposte alla richiesta, il presidente della Corte adita ha conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Interposto in tempo utile contro una decisione dell'ultima istanza
cantonale e  fondato sulla violazione di norme costituzionali e della CEDU,
il ricorso di diritto pubblico si rivela in linea di principio ricevibile
(DTF 128 III 244 consid. 5b). Per contro, vista la natura sussidiaria di tale
rimedio (art. 84 cpv. 2 OG), il gravame si rivela di primo acchito
inammissibile laddove si prevale di un'applicazione arbitraria del diritto
federale, potendo la stessa essere oggetto di un ricorso ai sensi dell'art.
19 cpv. 1 LEF (DTF 127 III 55 consid. 1b). Ciò vale in particolare per le
poste che devono essere incluse nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo, poiché la questione è disciplinata dall'art. 93 LEF.

1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto ricorsuale deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in cosa consista la violazione. Il Tribunale federale si pronuncia inoltre
unicamente su quelle censure che il ricorrente ha invocato nel ricorso e a
condizione che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71
consid. 1c, 122 IV 8 consid. 2a).

Nel caso specifico l'ammissibilità del gravame appare di primo acchito e alla
luce dei requisiti posti dalla predetta norma in larghissima misura esclusa.
Nel proprio confuso rimedio, il ricorrente si limita per lunghi tratti ad
elencare una serie di norme della Costituzione e della CEDU senza spiegare in
che modo esse sono violate dalla decisione impugnata.

2.
2.1 L'autorità cantonale non ha aumentato il minimo vitale calcolato
dall'ufficio di esecuzione dell'importo di fr. 4'000.--, necessario, secondo
il ricorrente, per attuare le misure di protezione essenziali per garantire
la sua sicurezza e quella della sua famiglia. La sentenza cantonale indica
che questo importo non può essere incluso nel minimo esistenziale nemmeno se
l'escusso fosse riuscito a dimostrare la necessità di tali provvedimenti e il
loro effettivo pagamento, poiché tali spese non rientrano fra quelle previste
dall'art. 93 LEF. I giudici cantonali non hanno pertanto aperto le buste
sigillate con cui il ricorrente ha prodotto delle perizie di parte, poiché
contenenti documentazione irrilevante per la procedura esecutiva.

2.2 Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1
CEDU per non essere stato sentito personalmente dall'autorità di vigilanza in
occasione di un'udienza in cui intendeva indicare i testimoni da citare
nonché gli incarti da richiamare. Il suo diritto di essere sentito è pure
stato violato dalla mancata lettura delle perizie prodotte in busta chiusa e
dal rifiuto di assumere testimoni.

2.3 In concreto la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, nel modo in cui è stata
sollevata, si confonde con la censura di violazione del diritto di essere
sentito sgorgante dalla Costituzione federale. Il diritto di essere sentito
garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende varie facoltà: non solo quella
di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di fornire
prove su fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro
assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I
15 consid. 2a/aa con rinvii). L'autorità deve unicamente assumere le prove
che vertono su fatti determinanti per la decisione. Il giudice può rinunciare
all'assunzione di una prova regolarmente proposta se giunge alla conclusione,
con un apprezzamento anticipato delle prove non arbitrario, che essa tende a
dimostrare fatti ininfluenti ai fini del giudizio (DTF 122 V 157 consid. 1d).
Nemmeno l'art. 6 CEDU vieta un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 122
V 157 consid. 2b con rinvii).

Per costante giurisprudenza (DTF 121 III 20 consid. 3a con rinvii) sono da
includere nel minimo vitale unicamente quelle spese effettivamente sostenute.
Ora, il ricorrente non contesta tale prassi nel parallelo ricorso ai sensi
dell'art. 19 LEF e non pretende di aver devoluto, prima del pignoramento,
mensilmente fr. 4'000.-- per garantire la propria sicurezza e quella dei suoi
familiari. Le prove che ha offerto riguardano la necessità di essere
protetto, con la sua famiglia, da rappresaglie della malavita organizzata.
Esse non possono pertanto essere considerate rilevanti ai fini del giudizio,
poiché quand'anche tale situazione di pericolo dovesse essere provata, nel
calcolo del minimo vitale del ricorrente non potrebbe essere incluso
l'importo in discussione, atteso che il suo effettivo pagamento non è stato
né allegato né dimostrato. In queste circostanze è pure inutile invitare il
ricorrente, come chiesto alla fine del ricorso di diritto pubblico, a
un'udienza in cui "indicherà i testimoni e gli incarti da richiamare a prova
di quanto affermato”.

3.
Il ricorrente si dilunga poi su questioni che esulano dalla procedura
esecutiva, quali i motivi che hanno portato al suo dissesto finanziario,
l'assenza di programmi di protezione e schermatura di testimoni a rischio e
la mancata corresponsione di un risarcimento da parte del Cantone e della
Confederazione. Irricevibili si rivelano pertanto le censure dedotte dagli
art. 2, 3, 5, 8 e 13 CEDU e 10, 12, 13 e 35 Cost., poiché il complesso di
fatti sui cui si fondano, in sintesi la mancata garanzia dell'incolumità del
ricorrente e della sua famiglia, non sono in relazione con il contestato
pignoramento. Infatti, in base alle stesse allegazioni ricorsuali, anche il
totale annullamento delle esecuzioni in corso, che lascerebbe al debitore
l'importo mensile di fr. 648.--, non permetterebbe di poter mettere in atto
uno "schema di protezione minimo” per il ricorrente e la sua famiglia, i cui
costi mensili vengono invece indicati in fr. 4'000.-- .

4.
Infine, secondo il ricorrente, i giudici cantonali hanno aggirato il divieto
di una reformatio in peius, esprimendosi, nel caso di ulteriori pignoramenti,
sulla pignorabilità dello stipendio della moglie.

Occorre innanzi tutto rilevare che, come del resto pure riconosciuto nel
rimedio in esame, tale argomentazione non ha influenzato il dispositivo della
decisione impugnata, ragione per cui il ricorrente non ne è gravato. Inoltre,
ricordando all'Ufficio che anche le spese mediche che la moglie afferma di
sostenere per i suoi genitori possono essere incluse nel calcolo del minimo
vitale unicamente se documentate, i giudici cantonali si sono riferiti, come
peraltro esplicitamente indicato nella sentenza impugnata, ad eventuali
futuri pignoramenti. Ora, tranne eccezioni che in concreto non si verificano,
il ricorso di diritto pubblico presuppone un interesse pratico ed attuale; il
Tribunale federale non si pronuncia infatti su quesiti teorici (DTF 125 II 86
consid. 5b pag. 97 con rinvii), come risulta essere quello inerente al
computo dello stipendio della moglie e dei versamenti ai suoceri nell'ambito
di possibili future procedure esecutive. Ne segue che la censura si rivela
inammissibile.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si avvera,
nella ridotta parte in cui risulta ricevibile, manifestamente infondato e
come tale dev'essere respinto. Anche la domanda di assistenza giudiziaria va
respinta per carenza di probabilità di esito favorevole del gravame (art. 152
cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, ai rappresentanti delle
controparti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nonché all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno.

Losanna, 1° novembre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: