Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.275/2002
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5P.275/2002 /viz

Sentenza del 20 novembre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli ed Escher,
cancelliere Piatti.

R. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Romelli,
via Tesserete 59, 6900 Lugano,

contro

F.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, studio legale avv. Gian
Mario Pagani, piazza Col. C. Bernasconi 5,
casella postale 1546, 6830 Chiasso,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Convenzione di Lugano, art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione)

(ricorso di diritto pubblico del 10 agosto 2002 presentato
contro la sentenza emanata il 12 giugno 2002 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Con precetto esecutivo del novembre 2001 spiccato dall'Ufficio di esecuzione
di Lugano, F.________ ha escusso R.________ per l'incasso di complessivi fr.
16'805,70. Il creditore ha fondato la propria pretesa su una sentenza del 13
febbraio 2001 emanata dal Tribunale di Como. L'opposizione interposta dal
debitore al precetto esecutivo è stata rigettata il 12 febbraio 2002 dalla
segretaria assessore della Pretura di Lugano limitatamente a fr. 10'678,70.
Tale importo si compone dell'ammontare per il quale è stata accolta la
domanda riconvenzionale del procedente e delle spese indicate nella sentenza
italiana.

B.
Il 12 giugno 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione introdotta da
R.________. I Giudici cantonali hanno rilevato che né la Convenzione di
Lugano (CL) né il Codice di procedura civile (CPC) ticinese impediscono al
creditore di ricorrere alla procedura abituale di rigetto definitivo
dell'opposizione, nell'ambito della quale il giudice procede in via
preliminare al riconoscimento della sentenza estera. L'esecutività di
quest'ultima, essendo una questione pregiudiziale da esaminare d'ufficio, non
necessita né di un petitum né di essere menzionata nel dispositivo della
decisione di rigetto dell'opposizione. Infine, nemmeno la mancata crescita in
giudicato della sentenza italiana impedisce una sua esecuzione.

C.
Con ricorso di diritto pubblico del 10 agosto 2002 R.________ postula
l'annullamento sia della decisione di appello che di quella di prima istanza.
Narrati i fatti afferma che, per il riconoscimento di decisioni di pagamento
in denaro sottoposte alla Convenzione di Lugano, il legislatore cantonale ha
previsto una specifica normativa, la quale esclude la possibilità di
semplicemente inoltrare un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo. Il creditore deve pertanto presentare una
specifica domanda di exequatur su cui il giudice deve pronunciarsi nel
dispositivo del proprio giudizio. La contraria soluzione della Corte
cantonale impedisce alla controparte di interporre un'opposizione ai sensi
dell'art. 36 CL e di chiedere la sospensione del procedimento conformemente
all'art. 38 CL.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La decisione dell'ultima istanza cantonale, che accorda il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo con cui il
creditore procede per l'incasso di un credito fondato su una sentenza
pronunciata in uno Stato che partecipa alla Convenzione di Lugano, può
unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III
534 consid. 1 con rinvii). Il gravame, tempestivo (combinati art. 34 cpv. 1
lett. b e 89 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 La decisione di un'autorità cantonale inferiore può essere impugnata con
il giudizio dell'ultima istanza cantonale, se a questa non potevano essere
sottoposte tutte le censure ammissibili nella sede federale o se l'autorità
cantonale superiore godeva di un potere d'esame meno esteso di quello del
Tribunale federale (DTF 126 II 377 consid. 8b pag. 395 con rinvii). Le
predette ipotesi non si realizzano in concreto: l'ultima istanza cantonale,
adita con un appello, non solo poteva procedere a un riesame completo della
causa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, pag. 689), ma ha pure permesso al ricorrente di prevalersi di
nova. Ne segue che la richiesta di annullare la sentenza di primo grado si
rivela di primo acchito irricevibile.

2.
L'art. 512 CPC ticinese recita che il riconoscimento di sentenze di pagamento
in denaro o di prestazioni di garanzie avviene ad opera del giudice
normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto
dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di
prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano. L'art.
513b CPC ticinese indica nel suo primo capoverso che il Pretore del domicilio
del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o
dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di
denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano.
Il secondo capoverso di tale norma prevede che la Camera civile d'appello è
competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40
della Convenzione. Per quanto attiene alla procedura, l'art. 513c CPC
ticinese stabilisce che l'istanza di riconoscimento o di exequatur è
inoltrata al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di Camera di
consiglio (cpv. 1) e che l'opposizione è proposta alla Camera civile
d'appello nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio
(cpv. 2).

2.1 La Corte cantonale ha osservato che l'entrata in vigore della Convenzione
di Lugano e la modifica delle norme cantonali sull'exequatur non impediscono
al creditore di procedere secondo l'art. 512 CPC ticinese, se egli non vuole
godere dei specifici vantaggi, non previsti dalla LEF, offerti dalla
Convenzione. In tal caso il giudice del rigetto si limita all'esame
preliminare del riconoscimento della sentenza estera nell'abituale procedura
di rigetto definitivo dell'opposizione, senza che esso non debba essere
oggetto di un punto specifico del dispositivo.

2.2 Il ricorrente, invece, fondandosi sulle citate norme procedurali, afferma
che il creditore doveva inoltrare una domanda di exequatur ai sensi dell'art.
513b seg. CPC ticinese su cui il giudice doveva pronunciarsi nel dispositivo
della sentenza. Negando la necessità di una specifica richiesta di exequatur,
la Corte cantonale ha pure violato la Convenzione di Lugano, la quale
menziona espressamente una siffatta istanza negli art. 32 n. 1 lett. a e 35.
Quest'ultima disposizione prevede poi l'obbligo di indicare nel dispositivo
della sentenza la dichiarazione di esecuzione del giudizio estero. Non
procedendo in tal modo, i giudici cantonali hanno impedito al ricorrente di
contestare l'exequatur e di chiedere una sospensione della procedura ex art.
38 CL, motivata con l'impugnazione della sentenza italiana innanzi al
Tribunale di Milano.

2.3 Se la decisione straniera avente per oggetto il pagamento di una somma di
denaro è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un
trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, compete al giudice del
rigetto dell'opposizione statuire sull'exequatur quale questione incidentale
risp. pregiudiziale (art. 81 cpv. 3 LEF; sentenza inedita del 13 settembre
2001 consid. 2a nella causa 5P.253/2001). Poiché il diritto federale impone
al giudice di verificare d'ufficio l'esistenza di un titolo di rigetto
dell'opposizione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 22 all'art. 80 LEF), non è nemmeno necessario
che sia stata formulata una specifica domanda di concessione dell'exequatur e
che il suo esito sia espressamente menzionato nel dispositivo (sentenza
inedita del 20 febbraio 1998 consid. 3 nella causa 5P.494/1997). Il
ricorrente pare poi misconoscere che quando, come in concreto, il giudice è
stato adito con una domanda di rigetto dell'opposizione, le disposizioni
procedurali della Convenzione di Lugano (ad esempio gli art. 31 segg.) non
sono applicabili (DTF 125 III 386 consid. 3a; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 19 n. 29). L'esclusione di
tali norme si giustifica peraltro anche nei confronti del debitore per il
fatto che il rigetto dell'opposizione viene pronunciato dopo una procedura
contraddittoria in cui vengono esaminati i presupposti convenzionali per
ammettere l'esecuzione della sentenza straniera (Gerhard Walter,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a edizione, pag. 449). Giova
infine aggiungere che non soccorre il ricorrente neppure l'opinione della
dottrina maggioritaria (cfr. i riferimenti contenuti nella DTF 125 III 386
consid. 3a), secondo cui il creditore ha la facoltà di domandare, senza
avviare un'esecuzione ai sensi della LEF, l'exequatur in una procedura
distinta e unilaterale conformemente agli art. 26 e 31 segg. CL: in virtù del
diritto federale il procedente, che ha fatto notificare un precetto
esecutivo, non può essere obbligato a farvi capo (sentenza inedita del 10
marzo 1998 consid. 3a nella causa 5P.15/1998; DTF 116 Ia 394 consid. 2c pag.
400). L'interpretazione data alle norme del CPC ticinese dalla Corte
cantonale è pertanto conforme al diritto federale e non può essere
considerata arbitraria.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato
e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non
è stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 novembre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: