Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.265/2002
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5P.265/2002 /bom

Sentenza del 28 ottobre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Nordmann,
cancelliere Piatti.

A. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Romano Kunz, Ottoplatz 19, 7001
Coira,

contro

H.C.________,
O.B.________,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Rosmarie Weibel, studio legale
avv. Valeria Galli, corso Elvezia 16, 6900 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (sequestro)

(ricorso di diritto pubblico del 29 luglio 2002 contro la sentenza emanata il
3 luglio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Il 6 ottobre 2000 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha revocato un sequestro
decretato il 5 aprile 1996 nei confronti della A.________ SA,
conseguentemente alla pronuncia di una sentenza con cui il Tribunale federale
aveva confermato la reiezione - per carenza di legittimazione attiva a
rappresentare la società semplice "B.________ e C.________” - dell'azione di
convalida introdotta da H.C.________. Nell'ambito di tale procedura, sia il
Pretore che il Tribunale di appello del Cantone Ticino avevano respinto
un'azione di contestazione della causa di sequestro, accertando diversi
tentativi di trafugare beni della società messi in atto da O.B.________ e
dalla moglie I.B.________, già presidente del consiglio di amministrazione.

B.
Con istanza 11 ottobre 2000 H.C.________, nel frattempo nominato liquidatore
della società semplice "B.________ e C.________”, ha nuovamente chiesto, a
nome suo e di O.B.________, al Pretore di Lugano di pronunciare ex art. 271
cpv. 1 n. 2 LEF il sequestro di tutti i beni intestati alla A.________ SA, in
particolare i mappali di Carona, gli averi presso una precisata banca nonché
le pretese dovutole a dipendenza di un contratto di locazione annotato a
registro fondiario con un canone annuo di fr. 60'000.--. Quale titolo di
credito ha indicato pretese di risarcimento per atti illeciti. Il medesimo
giorno il Pretore ha ordinato il domandato sequestro. Il 5 aprile 2001, dopo
essere stati liberati dietro prestazione di una garanzia bancaria di fr.
410'000.-- e previa cancellazione degli oneri reali, i fondi di Carona sono
stati venduti per fr. 1'800'000.--.

Il 21 agosto 2001 il predetto giudice ha accolto l'opposizione formulata
dalla A.________ SA, ha revocato il sequestro e respinto la richiesta di
garanzia. La decisione di primo grado ha negato la sussistenza della causa di
sequestro invocata dai procedenti.

C.
C.aCon sentenza 30 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un
rimedio esperito dalla parte soccombente, ha annullato il giudizio pretorile
e ha rinviato l'incarto al primo giudice per nuova decisione nel senso dei
considerandi. Secondo la Corte cantonale il rischio di trafugamento di beni
ai sensi della giurisprudenza appare dato, visti gli stratagemmi (accertati
giudizialmente) messi in atto dai coniugi B.________ per ridurre l'attivo
della A.________ SA e ritenuto che la cessione (fiduciaria) delle azioni al
liquidatore di quest'ultima non è idonea a escludere un'ingerenza dei
menzionati coniugi nella liquidazione della società anonima. Il Tribunale
d'appello ha però retrocesso la causa al giudice di prime cure, affinché
questi esamini se la parte sequestrante ha sufficientemente reso verosimile
l'esistenza e l'ammontare del suo credito.
Il ricorso di diritto pubblico interposto dalla sequestrata contro la
decisione dell'autorità cantonale è stato, con sentenza 11 gennaio 2002,
dichiarato inammissibile dalla II Corte civile del Tribunale federale, poiché
diretto contro una decisione incidentale, che non causa un danno irreparabile
alla ricorrente.

C.b Con nuova decisione dell'otto marzo 2002 il Pretore ha respinto sia
l'opposizione che la domanda di prestazione di una garanzia di fr.
500'000.--. Il 3 luglio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione della
A.________ SA. I giudici cantonali hanno riconosciuto la verosimiglianza di
un credito derivante dalla carente esecuzione di un mandato affidato alla
sequestrata: questa non ha utilizzato, come convenuto, l'importo di fr.
353'000.-- versatole per fornire una garanzia bancaria a due società, ma ha
accreditato il denaro direttamente a una delle società risp. al titolare
dell'altra. Quest'ultimi hanno poi acquistato un appartamento dalla
sequestrata risp. da O.B.________. Con riferimento alla garanzia, l'autorità
cantonale ha rilevato che la sequestrata si è limitata ad affermare di subire
un danno di fr. 100'000.-- senza però fornire alcun elemento per il suo
calcolo. Non è pertanto possibile fissarne l'ammontare.

D.
Con ricorso di diritto pubblico del 29 luglio 2002 la A.________ SA chiede al
Tribunale federale di annullare le sentenze emanate dall'autorità cantonale
il 30 ottobre 2001 e il 3 luglio 2002. Dopo aver narrato e completato i
fatti, la ricorrente indica di unicamente contestare la causa del sequestro.
Essa afferma di essere stata posta in liquidazione con decisione 30 giugno
2000, che i precedenti amministratori sono stati sostituiti da un
liquidatore, motivo per cui gli stratagemmi indicati quale causa di sequestro
non sono più attuabili.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima
istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost.,
il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif.;
SJ 120/1998 pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494).

1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in cosa consista la violazione. In particolare l'impugnativa fondata
sull'art. 9 Cost., non può essere sorretta da motivazioni con cui la
ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte
cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di
appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca
della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece
dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF
127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).

In concreto il gravame, in larga misura appellatorio, ossequia solo in parte
i predetti requisiti di motivazione. Nei considerandi che seguono saranno
unicamente esaminate le censure motivate in modo chiaro e dettagliato,
ritenuto che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico il
Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid.
1c).

2.
Giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF il creditore può chiedere per i crediti non
garantiti da pegno il sequestro dei beni del debitore quando quest'ultimo,
nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni li
trafughi. Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala, vende a
prezzi irrisori, sposta all'estero, distrugge, danneggia o grava (DTF 119 III
92 consid. 3b; Stoffel, Commento basilese, n. 2 all'art. 271 LEF). Tale
elemento oggettivo non deve essersi realizzato completamente, è sufficiente
che la volontà di trafugare emerga da atti preparatori, ritenuto che in caso
contrario, il sequestro verrebbe ordinato troppo tardi (sentenza del 13
gennaio 2000 nella causa 5P.403/1999 consid. 3c).

2.1 La Corte cantonale, pur riconoscendo che la situazione è mutata rispetto
a quella del primo sequestro, indica che gli stratagemmi, accertati da due
istanze giudiziarie, messi in atto dai coniugi B.________ coll'intenzione di
trafugare beni della sequestrata non possono essere dimenticati. In
particolare la tentata iscrizione di un diritto d'abitazione vita natural
durante a favore di O.B.________ sui fondi di Carona o la tentata vendita
dell'immobile, invece che per fr. 1'800'000.--, unicamente per fr.
1'650'000.-- o fr. 1'750'000.-- dietro versamento risp. compensazione di una
parte del prezzo a favore di I.B.________ per il suo asserito credito di fr.
500'000.--, avrebbero reso impossibile il pagamento dei debiti della società,
incluso il credito della sequestrante. Per tale motivo, non può essere
condivisa l'opinione del Tribunale cantonale dei Grigioni, secondo cui tali
stratagemmi non hanno messo in pericolo i diritti della procedente, poiché il
rimanente patrimonio era comunque sufficiente per coprire il suo credito. Il
fatto che I.B.________ abbia ceduto tutte le azioni della ricorrente al suo
liquidatore non appare poi una misura idonea ad impedire un'ulteriore
ingerenza dei coniugi B.________ negli affari della società. L'operazione ha
un carattere fiduciario, dato che la disposizione economica dei diritti
ceduti è rimasta alla parte cedente; non è pertanto possibile escludere una
retrocessione dei titoli in caso di revoca del mandato. La circostanza che la
predetta cessione, nonché la soppressione degli oneri gravanti i fondi di
Carona siano avvenute solo dopo l'esecuzione del sequestro costituisce poi
ulteriore motivo di sospetto di trafugamento.

2.2 La ricorrente sostiene che non sussiste più alcun pericolo per la
procedente: con la nomina di un liquidatore si sono esclusi sia la
possibilità di ingerenza dei coniugi B.________, circostanza peraltro
riconosciuta dal Tribunale cantonale dei Grigioni, sia il ripetersi dei
passati stratagemmi. Con la cessione, il trasferimento e l'iscrizione nel
libro degli azionisti, il liquidatore è diventato proprietario delle azioni a
tutti gli effetti. Nulla modifica l'esistenza di un accordo, in base al quale
I.B.________ ha diritto al risultato della liquidazione. Trattasi infatti di
una pretesa puramente obbligatoria irrevocabile, che non è basata su un
mandato. Del resto una sua revoca non avrebbe sicuramente per conseguenza la
retrocessione delle azioni alla cedente. La conclusione contraria
dell'autorità cantonale è pertanto arbitraria. Inoltre, la nomina del
liquidatore era nota alla controparte sin prima dell'udienza in Pretura,
senza che questa formulasse una qualsiasi obiezione. Fondando la propria
decisione su tali fatti nuovi, che costituiscono dei cosiddetti nova
impropri, il Tribunale di appello ha violato la legge. Errate si rivelano poi
anche le deduzioni esposte dalla Corte cantonale nella motivazione
supplementare e tratte dal fatto che la nomina del liquidatore e
l'eliminazione degli oneri sui fondi di Carona siano unicamente avvenute dopo
il sequestro. I coniugi B.________ non potevano segnatamente sapere che,
quando oramai si delineava la decadenza del primo sequestro, la controparte
ne avrebbe chiesto un secondo. A quel momento essi pensavano di poter
procedere tranquillamente alla liquidazione della società, nominando un
avvocato e notaio quale liquidatore e quindi procedere alla vendita
dell'immobile. La revoca del diritto di abitazione e del contratto di
locazione sarebbe in ogni caso avvenuta nell'ambito della vendita.

2.3
2.3.1Giusta l'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi
anche nell'ambito del ricorso all'autorità giudiziaria superiore contro la
decisione sull'opposizione. Ne segue che il diritto federale impone alle
autorità giudiziarie superiori dei Cantoni di ammettere almeno i fatti nuovi
in senso proprio (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'otto
maggio 1991, FF 1991 III 1, pag. 124; Stoffel, op. cit., n. 46 all'art. 278
LEF). Per quanto concerne i cosiddetti nova in senso improprio, non occorre
in concreto decidere se essi possono pure essere invocati in virtù del
diritto federale o se la questione dipende esclusivamente dal diritto
procedurale cantonale (cfr. per quest'ultima ipotesi Stoffel, op. cit., n. 47
all'art. 278 LEF). Infatti, atteso che giusta l'art. 25 n. 2 LEF i Cantoni
emanano le norme disciplinanti la procedura sommaria e rilevato che la
ricorrente non cita alcun disposto del diritto cantonale, non spetta al
Tribunale federale, adito con un ricorso per arbitrio, verificare d'ufficio,
come una superiore corte d'appello, se la legge di procedura cantonale in
concreto applicabile escluda la presentazione di cosiddetti nova impropri in
sede di appello. Ne segue che la censura si rivela inammissibile per carenza
di una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.

2.3.2 Fra le principali categorie di contratto fiduciario si annovera la
cosiddetta amministrazione fiduciaria (fiducia cum amico). Nell'ambito di
un'amministrazione fiduciaria, il fiduciante trasferisce beni al fiduciario
per una determinata gestione d'affari, conservandone però il valore economico
e il profitto. Il negozio di base è un mandato o un contratto innominato
simile al mandato (Hans Peter Walter, Der Treuhandvertrag, in: Temi scelti di
diritto contrattuale, atti della giornata di studio del 10 giugno 1996, pag.
46 segg.). Come tale, esso può sempre essere revocato o disdetto, essendo
l'art. 404 cpv. 1 CO di natura imperativa (DTF 115 II 464 consid. 2a).

Nella fattispecie, contrariamente a quanto indicato nel gravame, l'esistenza
di un rapporto fiduciario non può essere esclusa per il fatto che il
liquidatore è divenuto proprietario delle azioni e come tale iscritto nel
registro degli azionisti. È infatti una caratteristica di tale contratto, che
il fiduciario appare nei confronti di terzi come il vero titolare dei diritti
trasferitigli con, fra l'altro, il potere di disporne (DTF 117 II 290 consid.
4c). La ricorrente non spiega poi, con una motivazione conforme all'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, per quale motivo sarebbe arbitrario ritenere la cessione
delle azioni al liquidatore un siffatto contratto fiduciario, ritenuto che
l'atto di cessione nel rapporto interno fra cessionario e cedente riconosce a
quest'ultima il diritto al risultato della liquidazione della società
ricorrente. Stando l'esistenza di un contratto di amministrazione fiduciaria,
non è nemmeno possibile escludere, come fa apoditticamente la ricorrente, una
revoca del mandato e una restituzione delle azioni alla cedente. Altrettanto
dicasi per la presenza del liquidatore: questi può essere revocato in ogni
momento dall'assemblea generale (art. 741 cpv. 1 CO). Infine, anche la
decisione dell'assemblea generale di sciogliere una società anonima può
essere revocata fintanto che non è iniziata la ripartizione del suo attivo
(DTF 123 III 473 consid. 5c). Ora, la ricorrente afferma nel proprio gravame
che il suo intero patrimonio è stato sequestrato: una ripartizione non può
quindi ancora aver cominciato.

In sintesi, visti i precedenti tentativi di trafugamento di beni della
sequestrata da parte dei coniugi B.________, non contestati con una
motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, e ritenuto che la
decisione di sciogliere la ricorrente e la cessione delle azioni al
liquidatore non sono idonee ad impedire nuovi stratagemmi di trafugamento, la
conclusione della Corte cantonale secondo cui nella concreta fattispecie il
motivo di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF è dato, non appare
arbitraria, cioè manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio
e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I
54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a). In queste circostanze non occorre
esaminare l'argomentazione supplementare sul tempismo della cancellazione
degli oneri sui fondi di Carona e della nomina di un liquidatore.

3.
3.1 A titolo del tutto abbondanziale, i giudici cantonali aggiungono che in
concreto la persona del liquidatore, il quale è pure titolare delle azioni,
non esclude il verificarsi di ulteriori atti, che rendono più difficile la
realizzazione dei beni della sequestrata. Egli ha infatti ceduto a sé stesso
crediti per ripetibili nei confronti della controparte, nonostante il fatto
che gli stessi fossero ancora oggetto di un sequestro.

3.2 La ricorrente contesta che il suo liquidatore non sia garante di una
liquidazione irreprensibile. Infatti, come del resto confermato dal Tribunale
cantonale dei Grigioni, anche se è vietato disporre dei beni sequestrati,
senza l'autorizzazione dell'ufficiale, è nondimeno lecito concludere
contratti che hanno per oggetto gli stessi. Non notificando al debitore la
cessione delle ripetibili, il liquidatore non ha disposto del credito. Quanto
dedotto da tale lecito negozio giuridico nella sentenza impugnata in punto
alla serenità d'animo del liquidatore e sul distacco necessario per adempiere
alle proprie funzioni si rivela pertanto insostenibile.

3.3 Dato che la motivazione principale della Corte cantonale non si avvera
arbitraria, non occorre approfondire le critiche dirette contro
quest'argomentazione abbondanziale. Si può tuttavia rilevare che,
contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la cessione di un credito non è
un atto di natura obbligatoria, ma è un atto di disposizione (DTF 118 II 142
consid. 1b; Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., § 34
n. 2), che come tale non avrebbe dovuto essere effettuato fintanto che il
credito ceduto era sequestrato.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,
si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre
assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre
una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 ottobre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: