Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.248/2002
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5P.248/2002 /bom

Sentenza del 18 settembre 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Meyer,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani, riva Vela 12, casella
postale 3247, 6901 Lugano,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall' avv. dott. Dario Item, viale Carlo Cattaneo 1,
casella postale 2719, 6901 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 9 Cost. (sequestro)

(ricorso di diritto pubblico del 9 luglio 2002 contro la sentenza emanata il
31 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
A. ________ ha chiesto - sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF - al
Pretore di Lugano di sequestrare la totalità dei beni intestati a B.________
presso una banca di Lugano, sino a concorrenza di un credito di fr.
462'888,15. Essa ha motivato la propria istanza nei confronti del consulente
finanziario con una pretesa di risarcimento danni per la perdita subita tra
il 10 marzo 2000 e il 25 settembre 2001 su un suo conto presso la predetta
banca e per l'assenza del rendimento minimo assicuratole. Dopo aver
integralmente concesso il sequestro, il giudice di prima istanza ha, con
decisione su opposizione del sequestrato, ridotto l'importo garantito da tale
misura a fr. 424'668.--, somma pari alla diminuzione del saldo del conto e ha
ordinato alla sequestrante di versare una garanzia di fr. 25'000.--.

B.
Con sentenza del 31 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da B.________, ha revocato il
sequestro. La Corte cantonale non ha reputato verosimile l'esistenza
dell'asserito credito. La procura non è tal fine sufficiente, ritenuto che il
mandato di consulenza finanziaria non è stato affidato al sequestrato, ma
alla società C.________. La creditrice sequestrante ha del resto pagato senza
recriminazioni la fattura 30 giugno 2000 allestita dalla C.________. In
queste circostanze la tesi dell'appellante, secondo cui la procura agli atti
gli è stata conferita quale rappresentante della C.________, appare più
probabile di quella della procedente, che pretende di aver stipulato un
contratto di mandato con B.________ personalmente.

C.
Il 9 luglio 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di
diritto pubblico con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio degli atti alla Corte
cantonale per l'esame delle altre eccezioni contenute nell'atto di appello.
Essa ribadisce l'esistenza di un mandato con la persona fisica B.________,
come del resto emerge dalla procura conferitagli, e ritiene insostenibile
ammettere l'esistenza di un rapporto contrattuale con la C.________.

Con risposta 11 luglio 2002 B.________ propone sia la reiezione della
richiesta di effetto sospensivo che quella del ricorso, nella misura in cui
esso si avvera ammissibile. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini
del giudizio, nei considerandi di diritto.

Con decreto del 15 agosto 2002 il giudice presidente della Corte adita ha
conferito effetto sospensivo al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso menziona, come rilevato dalla controparte, quale unica norma
costituzionale l'art. 4 Cost., norma che concerne le lingue nazionali.
Sennonché dalla motivazione del gravame appare manifesto che la ricorrente si
duole di una violazione del divieto dell'arbitrio codificato nell'art. 9
Cost. Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima
istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost.,
il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif.;
SJ 120/1998 pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494).

1.2 La ricorrente non postula solo l'annullamento della decisione impugnata,
ma chiede pure il rinvio della causa all'autorità cantonale per l'esame delle
altre censure contenute nell'appello della controparte. Vista la natura
essenzialmente cassatoria del rimedio esperito (DTF 126 III 534 consid. 1c
con rinvio), quest'ultima richiesta, che implica l'ingiunzione di istruzioni
all'autorità cantonale, si rivela inammissibile.

2.
2.1 L'autorità cantonale rileva che la procura amministrativa conferita al
ricorrente dalla creditrice sequestrante per operare su una sua relazione
bancaria non è un contratto, ma una manifestazione di volontà unilaterale. La
procedente ha per contro prodotto un contratto da cui risulta che il mandato
di consulenza finanziaria è stato affidato alla C.________ e non al
sequestrato personalmente. Essa ha pure pagato senza lamentele una fattura
emessa il 30 giugno 2000 dalla C.________ e ha espressamente qualificato il
sequestrato quale rappresentante della predetta società in una successiva
lettera. In queste circostanze la tesi della procedente appare inverosimile,
motivo per cui l'opposizione dev'essere accolta e il sequestro revocato.

2.2  La ricorrente sostiene che la propria tesi è suffragata dalla procura -
che non menziona la C.________ - da lei conferita al sequestrato, che è
l'unico ad aver operato sulla sua relazione bancaria. Essa è inoltre stata
agganciata dalla controparte quale gestore patrimoniale e non quale
rappresentante di una società. Essa non poteva del resto essere interessata a
stipulare un contratto di gestione con una società dalla consistenza
finanziaria e giuridica non trasparente. Inoltre, in una riunione tenutasi
presso la banca, il sequestrato aveva fatto una proposta transattiva, in cui
metteva a disposizione fondi propri. Il contratto con la C.________ è inoltre
sprovvisto della firma della ricorrente e indica che il mandato è conferito
al consulente. La versione della ricorrente non viene neppure inficiata dalla
fattura, che è pure stata emessa dal sequestrato. Anche la lettera menzionata
dalla decisione impugnata non fa altro che illustrare la confusione della
ricorrente, che fra l'altro menziona il sequestrato quale suo mandatario. Ne
risulta pertanto che quanto da lei asserito è l'unico scenario proponibile,
motivo per cui la decisione cantonale, che ha reputato la sua versione
inverosimile, è arbitraria.

2.3 Per ottenere il sequestro il creditore deve rendere almeno verosimile -
tra l'altro - l'esistenza del credito (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Anche se le
esigenze poste al grado di verosimiglianza non devono essere troppo elevate
(Reeb, op. cit., pag. 464 e rif.; Stoffel, Commento basilese, n. 3 segg. all'
art. 272 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3a
ed., pag. 376; Ottomann, Der Arrest, in RDS 1996/I pag. 252), un
cominciamento di prova appare nondimeno necessario, atteso che semplici
affermazioni di parte non bastano, anche se possono apparire plausibili
(Walder, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii). La
verosimiglianza del credito va valutata alla luce di tutte le circostanze
emergenti dagli elementi probatori dell'incarto e può dipendere anche dalla
natura della lite (Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis, pag.
3 segg. e rinvii; sentenza del 30 luglio 2001 nella causa 5P.199/2001 consid.
3c). Nell'ambito della valutazione delle prove alle autorità cantonali
compete un'ampia latitudine di apprezzamento: il Tribunale federale esercita
il suo potere d'esame solo con ritegno e non sostituisce il proprio
apprezzamento a quello del giudice cantonale. La decisione impugnata sarà di
conseguenza annullata solo se la discrezionalità dell'autorità cantonale si
appalesa arbitraria, ossia apertamente insostenibile, oppure manifestamente
incompatibile con il sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in
crasso contrasto con circostanze rilevanti o fondata su punti di vista del
tutto ininfluenti (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Occorre infine ricordare che il
Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato
sull'art. 9 Cost., si basa sulla fattispecie accertata nella sentenza
impugnata. Con l'impugnativa possono solo eccezionalmente essere addotti
fatti nuovi, qualora venga dimostrato - con un'argomentazione conforme ai
requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che si tratta di circostanze
emerse per la prima volta nella criticata decisione oppure che l'autorità
cantonale ha eseguito, violando la costituzione, accertamenti di fatto
incompleti o inesatti (DTF 119 II 6 consid. 4a e 118 Ia 20 consid. 5a pag.
26; Forster in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., n. 2.50 pag. 83).

In concreto la ricorrente non sostiene che l'autorità cantonale sia dipartita
da una concezione errata della nozione di verosimiglianza, ma lamenta un
apprezzamento arbitrario delle prove. Sennonché essa si prevale di fatti che
non risultano dalla decisione impugnata, come la circostanza di essere stata
agganciata dal sequestrato spacciatosi quale gestore patrimoniale
indipendente o la proposta transattiva da questi formulata in occasione di
una riunione presso una banca a Lugano, senza però dimostrare, con una
censura conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che gli accertamenti di fatto
dei giudici cantonali siano incompleti. Per il resto, se si può dare atto che
il contratto di mandato di consulenza finanziaria non è un esempio di
chiarezza redazionale, ciò non fa ancora apparire insostenibile la
conclusione della Corte cantonale, secondo cui esso è stato stipulato tra la
ricorrente e la C.________. Esso è stato redatto su carta intestata a tale
società ed inizia testualmente con le parole « Mandato di consulenza
finanziaria tra » la ricorrente « e la società » C.________ rappresentata dal
sequestrato. Con riferimento a tale contratto si deve rilevare che
l'affermazione, sollevata per la prima volta nella sede federale, secondo cui
esso non è stato firmato dalla procedente rasenta la temerarietà, tenuto
conto del fatto che tale documento non è solo stato prodotto dalla stessa
ricorrente, ma reca pure in alto a sinistra sulla prima pagina la sua firma.
Per il resto essa nemmeno spiega perché sia arbitrario ritenere la procura
amministrativa conferita al sequestrato unicamente una manifestazione di
volontà unilaterale e non un contratto. Infine, per quanto riguarda la
fattura e la lettera menzionate nella sentenza impugnata, la ricorrente si
limita a dare una lettura di tali documenti diversa dall'interpretazione
effettuata dai giudici cantonali, senza però riuscire a far apparire
insostenibile quest'ultima. La conclusione dei giudici cantonali, secondo cui
la ricorrente non ha reso verosimile l'esistenza del credito per cui ha
chiesto il sequestro, non appare pertanto arbitraria.

3.
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela infondato e dev'essere
respinto nella misura in cui è ammissibile. La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 8000.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà alla controparte fr. 8000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5.

Losanna, 18 settembre 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: