Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.243/2002
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5P.243/2002 /bom

Sentenza del 29 luglio 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Nordmann e Meyer,
cancelliere Piatti.

G. L.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller, via Bossi 4,
casella postale 2542, 6830 Chiasso,

contro

M.L.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Tino Inselmini, via Luvini 4, casella
postale 2754, 6901 Lugano,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
casella postale 45853, 6901 Lugano.

art. 9 Cost. (risarcimento del danno causato da misure cautelari),

(ricorso di diritto pubblico del 3 luglio 2002 contro la sentenza emanata il
28 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino)

Fatti:

A.
M.L.________ ha introdotto nel corso del 1997 una causa contro una banca,
intesa ad accertare il suo diritto esclusivo di disporre su un conto aperto a
suo nome dal nonno G.L.________. Nel corso della lite, quest'ultimo è
intervenuto al posto della banca. Con richiesta cautelare pedissequa alla
petizione, l'attrice ha chiesto e ottenuto l'emanazione di un divieto di
disporre del conto. Provvedimento sottoposto alla prestazione di una garanzia
di fr. 40'000.--. La procedura ha poi seguito il suo corso e si è conclusa
con la reiezione delle pretese dell'attrice e la revoca del blocco cautelare.

In applicazione dell'art. 383 cpv. 2 CPC ticinese il Pretore di Mendrisio sud
ha in seguito fissato a G.L.________ un termine per proporre l'azione di
risarcimento danni con l'avvertenza che l'inosservanza del termine avrebbe
portato alla liberazione della garanzia. Introdotta la causa ed eseguita
l'istruttoria, il giudice di prime cure ha respinto la petizione.

B.
Con sentenza del 28 maggio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, adita da G.L.________, ha confermato la decisione del
Pretore, argomentando che le spese sostenute in causa non rientrano nel danno
risarcibile per provvedimenti cautelari ingiustificati. È ciò che tra l'altro
ammette la giurisprudenza in tema di sequestro, dove il danno risarcibile e
la relativa garanzia non si estendono alle spese sostenute per il processo.
Il blocco del conto, di per sé, non ha generato le spese per la causa di
merito, che avrebbe dovuto essere sostenuta anche senza la provvisionale. La
norma (art. 383 CPC ticinese) ha come scopo di proteggere l'interessato dagli
effetti dannosi che lo specifico provvedimento cautelare può determinare. Se
valesse il contrario, se cioè si volesse ammettere che devono essere
risarcite anche le spese di causa e patrocinio del procedimento di merito, si
avrebbe una situazione del tutto differente a seconda se vi è stata
l'adozione di un provvedimento cautelare o no: nella prima evenienza le spese
di merito sono danno risarcibile, mentre nell'altra no. Privilegio
evidentemente non giustificato da nessuna valida ragione. Infine, la
copertura di spese e ripetibili mediante la garanzia prestata nell'ambito
dell'art. 383 CPC ticinese risulterebbe contraria al principio della cautio
judicatum solvi prevista dal codice di rito a condizioni ben precise, e solo
in quelle circostanze.

C.
Il 3 luglio 2002 G.L.________ ha interposto un ricorso di diritto pubblico
contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, chiedendone al Tribunale
federale l'annullamento. Narrati i fatti, il ricorrente rimprovera alla Corte
cantonale una violazione arbitraria dell'art. 383 CPC ticinese. Anzitutto, la
sentenza impugnata prende posizione solo sulle spese dell'azione di merito,
dimenticando quelle della provvisionale. D'altra parte, in seguito al blocco
del conto, egli si è visto costretto a difendersi nella successiva azione di
merito. Vi è quindi un chiaro nesso tra le due procedure. È vero che nel caso
del sequestro la situazione è identica: ed è proprio per questo che il
Tribunale federale non ha ritenuto arbitrario annoverare le spese di causa
tra il danno risarcibile. Ad ogni buon conto, la soluzione scelta dai giudici
cantonali lede in maniera financo scioccante il senso di giustizia.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale per applicazione arbitraria del diritto cantonale, il ricorso di
diritto pubblico è per principio ricevibile giusta l'art. 87 OG.

2.
L'art. 383 cpv. 1 CPC ticinese recita che l'istante è responsabile dei danni
causati da provvedimenti cautelari ingiustificati. Si tratta di una norma che
istituisce una responsabilità causale (F. Bolla, Responsabilità civile per
provvedimenti cautelari ingiustificati, in: Rep 1979, pag. 443 n. 3; J-M.
Reymond, Mesures provisionnelles injustifiées ou effet suspensif en cas de
recours infondé: quelle responsabilité?, in: Le droit en action, Losanna
1996, pag. 398). La norma è stata introdotta con la riforma del 1971 e, come
rileva F. Bolla (loc. cit.), né il messaggio né i rapporti non dicono nulla
sulla modifica.

2.1 I giudici cantonali hanno rilevato che la responsabilità per
provvedimenti cautelari ingiustificati prevista da questa disposizione non si
estende alle spese della causa di merito, di guisa a quanto ammesso dalla
giurisprudenza per la causa successiva al sequestro. Inoltre, il blocco di un
conto bancario impedisce al titolare di servirsene, ma non genera la
successiva azione di merito, che può essere incoata anche senza misure
cautelari e che dev'essere sostenuta dalla controparte. Non si giustifica
trattare in modo diverso i convenuti vincenti in cause simili a dipendenza
del fatto che il processo è stato accompagnato da provvedimenti cautelari,
attribuendo agli uni unicamente le ripetibili previste dalla legge di
procedura civile e agli altri anche altre spese causate dal processo.

2.2 Il ricorrente, al proposito della prima motivazione, si limita ad
affermare che in seguito al blocco del conto egli ha dovuto difendersi e le
relative spese sono la conseguenza di quel blocco. Inoltre, in un giudizio
pubblicato, il Tribunale federale ha rilevato che non è arbitrario ammettere
tra le poste del danno anche le spese di causa. Infine, sussiste una
differenza fra una lite preceduta da misure cautelari e una vertenza senza
provvedimenti provvisionali: nella prima il convenuto che poi risulta
vincente è privato del diritto di disporre liberamente dei beni bloccati,
privazione che lo costringe ad intervenire con l'ausilio di un legale.

2.3  Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale, specie quello
fondato sull'art. 9 Cost., non può essere sorretto da motivazioni con cui il
ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte
cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di
appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca
della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece
dimostrare con un'argomentazione precisa che l'autorità cantonale ha emanato
una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54
consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b).

Il ricorso s'avvera già a un primo esame carente di una motivazione conforme
a tale norma. Nel caso specifico, non può certo configurare arbitrio il fatto
che in un giudizio in tema di sequestro il Tribunale federale abbia
dichiarato "non arbitraria" la soluzione auspicata dal ricorrente, che per
principio si scosta dalla prassi al proposito instaurata dalla giurisprudenza
(DTF 113 III 94 consid. 10 pag. 101 e rif.). Nemmeno la seconda motivazione,
del tutto sostenibile, del giudizio cantonale è impugnata con una censura
conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Il ricorrente non spende infatti una
parola per spiegare per quale motivo sarebbe arbitrario ritenere che il danno
di un provvedimento cautelare ingiustificato non può comprendere anche le
spese della causa di merito, perché quest'ultima deve comunque essere
sostenuta, con o senza provvedimento cautelare, e le spese sono in entrambi i
casi giudicate secondo la procedura.

3.
Il ricorrente lamenta infine che i giudici cantonali non si sono espressi
sulle spese del provvedimento cautelare stesso. Sennonché, di guisa a quanto
ricordato in precedenza, quel provvedimento è stato emanato e successivamente
confermato previa discussione tra le parti, è poi di nuovo stato confermato
su richiesta di revoca da parte del ricorrente ed è definitivamente cresciuto
in giudicato. Le spese di quel procedimento sono state decise secondo gli
usuali criteri di soccombenza nel giudizio stesso: quella ripartizione è
cresciuta in giudicato e il fatto che i giudici cantonali non le abbiano
considerate come danno causato dal blocco del conto bancario non appare per
nulla arbitrario, ossia manifestamente insostenibile, senza fondamento serio
e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I
54 consid. 2b). D'altra parte, nemmeno il ricorrente offre una motivazione
alla sua apodittica affermazione di arbitrio.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto in quanto
ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è
stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: