Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.218/2002
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5P.218/2002 /viz

Sentenza del 27 giugno 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Escher, Hohl,
cancelliere Piatti.

M.________,
istante, patrocinato dall'avv. Paola Masoni, via Frasca 10, casella postale
3059, 6901 Lugano,

contro

A.B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Monica Marazzi, studio legale Barchi e
Associati, via Serafino Balestra 17, casella postale 2267, 6901 Lugano.

competenza dell'arbitro

(domanda di revisione della sentenza emanata il 12 marzo 2002 dalla II Corte
civile del Tribunale federale [5P.339/2001])

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
ll 10 febbraio 2000 l'avv. M.________ ha adito l'arbitro C.________ per
chiedere la condanna di A.B.________ al pagamento di note professionali
riguardanti la gestione della curatela della defunta madre di quest'ultimo,
le prestazioni legali per essa effettuate nonché il rimborso di ripetibili e
il risarcimento danni e il torto morale per una denuncia penale infondata. Il
convenuto ha preliminarmente contestato la competenza dell'arbitro. Con lodo
del 5 gennaio 2001 l'arbitro unico ha respinto le eccezioni concernenti la
validità del patto arbitrale, riconoscendo nel contempo che esso non
comprendeva l'attività dell'attore quale assistente legale e la pretesa di
risarcimento danni.

Con sentenza 30 agosto 2001 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha accolto un ricorso per nullità inoltrato da A.B.________ e
ha annullato il predetto lodo, modificandolo nel senso che la competenza
arbitrale non è data, e ha posto la tassa di giudizio, le spese e le
ripetibili a carico dell'attore. La Corte cantonale ha rilevato che il
requisito della forma scritta previsto dall'art. 6 cpv. 1 CIA non è
adempiuto, poiché l'esemplare dell'accordo agli atti è unicamente firmato
dalla defunta madre del convenuto, motivo per cui la clausola arbitrale è
priva di ogni effetto.

2.
Con sentenza 12 marzo 2002 il Tribunale federale ha respinto, in quanto
ammissibile, un ricorso di diritto pubblico inoltrato da M.________ contro la
predetta decisione. Nel proprio giudizio il Tribunale federale ha fra l'altro
stabilito che la Corte cantonale non ha violato né il diritto concordatario
né quello federale, esigendo, per la verifica del rispetto della forma
scritta prevista dall'art. 6 CIA, uno scambio fra le parti di esemplari
dell'accordo recanti la firma di un solo contraente e ponendo l'onere della
prova a carico di chi si prevale di tali fatti.

3.
Il 3 giugno 2002 M.________ ha presentato al Tribunale federale una domanda
di revisione, fondata sull'art. 137b OG, con cui postula, previo conferimento
dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza del 12 marzo 2002 e
della decisione cantonale nonché la conferma del lodo arbitrale. In via
subordinata chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello affinché
questo decida in tal senso. L'istante fa valere di aver recuperato delle
prove che confermano l'esistenza di esemplari dell'accordo contenente la
clausola arbitrale firmati da entrambe le parti. Essi si trovavano in
possesso della defunta madre del convenuto e sono poi entrati in possesso di
quest'ultimo.

Non è stata chiesta una risposta all'istanza.

4.
Il 10 giugno 2002 il Presidente della Corte adita ha respinto in via
supercautelare la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo. Con
lettera del 12 giugno 2002 l'istante domanda di sospendere la procedura fino
a dopo un eventuale ricorso contro la decisione del Tribunale di appello,
presso il quale è pure stata inoltrata una domanda di revisione. Il 19 giugno
2002 M.________ ha inviato al Tribunale federale un'istanza di produzione di
documenti riservati nella procedura di revisione.

5.
In linea di principio una domanda di revisione fondata su fatti o mezzi di
prova nuovi, come quella in esame, dev'essere presentata innanzi all'ultima
autorità che ha statuito sul merito della vertenza. Se, come nella
fattispecie, il Tribunale federale - adito con un ricorso di diritto pubblico
- ha pronunciato una decisione che non sostituisce quella impugnata,
unicamente quest'ultima può essere oggetto di una domanda di revisione presso
l'autorità che l'ha emanata. Solo nell'eventualità che i motivi invocati
nella domanda riguardino esclusivamente la sentenza del Tribunale federale
senza concernere la precedente decisione sul merito, l'istanza di revisione
inoltrata nella sede federale si avvera ricevibile  (DTF 118 Ia 366 consid.
2).

In concreto l'istante fa valere di aver recuperato documenti, che confermano
l'esistenza di una clausola compromissoria firmata da entrambe le parti e di
non aver potuto, senza che gli sia imputabile una colpa, ottenere prima tali
prove. La domanda di revisione è quindi fondata su fatti determinanti per la
decisione dell'autorità cantonale. Del resto, lo stesso istante ha comunicato
al Tribunale federale, nel suo scritto del 12 giugno 2002, che il Tribunale
di appello è entrato nel merito della domanda di revisione ad esso
presentata.

6.
Da quanto precede discende che la domanda di revisione proposta al Tribunale
federale si rivela di primo acchito irricevibile. In queste circostanze non è
opportuno sospendere la procedura in attesa della definizione di quella
incoata innanzi all'autorità cantonale. La tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili
alla controparte, che non è stata invitata a produrre osservazioni.

Per questi motivi, visto l'art. 143 OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'istante.

3.
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 giugno 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: