Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.120/2002
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5P.120/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                      31 maggio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Raselli e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

                       _____________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 marzo 2002
presentato da A.A.________ e F.A.________, patrocinati
dall'avv. Luca Segàt, Bellinzona, contro la sentenza ema-
nata l'11 febbraio 2002 dalla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ri-
correnti a L.W.________, R.W.________, e a N.E.________,
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Mosca, Lugano, e che
vede come parti interessate M.M.________ e S.V.________, in
materia di proprietà per piani (modifica delle quote di va-
lore);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Dopo aver costituito nel 1995 prima dell'edi-
ficazione 9 proprietà per piani (PPP) sul proprio fondo,
N.E.________ ne ha vendute 6. Il 28 luglio 1998 è stato al-
lestito - su incarico dei comproprietari - un nuovo calcolo
delle quote millesimali a costruzione ultimata, che prevede
segnatamente una diminuzione della quota di valore attri-
buita alla PPP n. 2521, di proprietà di A.A.________ e di
F.A.________, da 232/1000 a 188/1000.

  B.-  Il 5 luglio 2000 A.A.________ e F.A.________
hanno convenuto in giudizio gli altri comproprietari, do-
mandando al Pretore di Bellinzona di ordinare all'Ufficiale
del registro fondiario del medesimo distretto di iscrivere
le quote millesimali risultanti dal calcolo del 28 luglio
1998 con la nuova descrizione delle singole unità e l'ag-
giornamento del piano di assegnazione delle parti comuni
nonché di cancellare la menzione "proprietà per piani prima
della costruzione". Essi hanno pure chiesto che fosse in-
giunto ai creditori ipotecari di svincolare le quote di
comproprietà toccate dalle modifiche millesimali, presen-
tando i titoli per l'aggiornamento al competente Ufficio
del registro fondiario. Con risposta 16 ottobre 2000 si
sono opposti alla petizione L.W.________ e R.W.________,
proprietari delle unità n. 2520 e n. 2522, e N.E.________,
proprietario della PPP n. 2514, che ha comunicato di aver
nel frattempo pure venduto le PPP n. 2517 e n. 2519. I ri-
manenti comproprietari hanno invece aderito alla petizione.
Dopo che gli attori si sono opposti al subingresso in causa
degli acquirenti delle due predette PPP e ricevute le du-
pliche, il Pretore ha, con sentenza 3 agosto 2001, parzial-
mente accolto la petizione. Egli ha ingiunto all'Ufficiale

del registro fondiario di procedere alla cancellazione del-
la predetta menzione e all'iscrizione delle modificate quo-
te millesimali nonché della nuova descrizione della PPP
n. 2521.

  C.-  Con sentenza 11 febbraio 2002 la I Camera ci-
vile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto,
nella misura in cui è ammissibile e non è divenuta priva di
oggetto, l'appellazione inoltrata da L.W.________ e
R.W.________ e da N.E.________. La Corte cantonale ha ri-
formato il giudizio pretorile nel senso che ha accolto la
petizione, limitatamente alle domande intese a invitare
l'Ufficiale del registro fondiario a modificare la descri-
zione della PPP n. 2521 come al piano di ripartizione e a
cancellare la menzione "proprietà per piani prima della
costruzione". Dopo aver rilevato che un'azione tendente
alla modifica delle quote di valore ha effetto costitutivo
verso tutti i comproprietari, che formano un litisconsorzio
necessario, la sentenza cantonale indica che i tre liti-
sconsorti appellanti rappresentano quelli inattivi. I giu-
dici cantonali hanno poi richiamato l'art. 712e cpv. 2 CC,
secondo cui qualsiasi modifica delle quote di valore ri-
chiede il consenso di tutti gli interessati. Fra questi non
rientrano solo i creditori pignoratizi delle unità di PPP
toccate da una diminuzione della quota di valore, ma pure
quelli delle unità i cui millesimi aumentano. Non essendo
agli atti il consenso di tutti i predetti creditori né es-
sendo gli stessi stati convenuti in giudizio non si realiz-
za pertanto quel litisconsorzio, la cui esistenza è un pre-
supposto processuale che va esaminato d'ufficio a ogni sta-
dio della causa, necessario per ordinare l'iscrizione della
domandata modifica.

  D.-  Il 15 marzo 2002 A.A.________ e F.A.________
hanno impugnato la sentenza d'appello sia con un ricorso di
diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 9 e

29 Cost., che con un ricorso per riforma. Con il primo ri-
medio postulano l'annullamento dei dispostivi della senten-
za cantonale che respingono le domande di petizione e che
stabiliscono le spese processuali e le ripetibili. Dopo
aver contestato di essere in presenza di un litisconsorzio
necessario, essi lamentano la mancata applicazione dei di-
sposti del Codice di procedura civile ticinese che permet-
tono la completazione degli atti processuali. La Corte can-
tonale ha altresì violato il diritto di essere sentito dei
ricorrenti, poiché non li ha invitati a contattare i rima-
nenti creditori ipotecari prima di emanare la sentenza.

  Non è stato ordinato uno scambio di allegati
scritti.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale
federale soprassiede, di regola, alla sentenza sul ricorso
per riforma fino a decisione del parallelo ricorso di di-
ritto pubblico. In concreto non vi è motivo di derogare a
tale principio.

  b)  Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla
violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. e interposto in
tempo utile contro una decisione finale emanata dall'ultima
istanza cantonale, è ricevibile dal profilo degli art. 86
cpv. 1 e 89 cpv. 2 OG.

  2.-  In conformità all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione
dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costitu-
zionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,

precisando in che consiste tale violazione. Il gravame fon-
dato sull'art. 9 Cost., com'è quello all'esame, non può
inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui i ricor-
renti si limitano a contrapporre il loro parere a quello
dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fos-
se una superiore giurisdizione di appello a cui compete di
rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare
la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbi-
trio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addi-
rittura migliore rispetto a quella contestata. Per richia-
marsi con successo all'arbitrio, i ricorrenti devono invece
dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità
cantonale ha emanato una decisione manifestamente insoste-
nibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in ur-
to palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54
consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il
Tribunale federale si pronuncia inoltre unicamente su quel-
le censure che i ricorrenti hanno invocato nell'atto di
ricorso e a condizione che esse appaiano sufficientemente
sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a;
118 Ia consid. 2 con rinvii).

  3.-  Innanzi tutto i ricorrenti ritengono violate
le norme sul litisconsorzio necessario, poiché esso non è
richiesto dall'art. 712e CC nell'estensione indicata dalla
sentenza impugnata. Tale censura, che peraltro non ossequia
i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1
lett. b OG, si rivela di primo acchito inammissibile in
quanto diretta contro l'applicazione del diritto federale.
Infatti, sebbene la capacità di essere parte e di stare in
giudizio siano nozioni di procedura, esse sono rette dal
diritto materiale e nel caso in esame dal diritto federale
e più precisamente dall'art. 712e CC, motivo per cui la
censura si rivela irricevibile se proposta con un ricorso

di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG), poi-
ché può essere sollevata, come del resto pure fatto dai
ricorrenti, nel ricorso per riforma (DTF 117 II 494 con-
sid. 2).

  4.-  Giusta la sentenza impugnata, gli appellanti
hanno affermato nel proprio rimedio che la petizione doveva
essere diretta contro i creditori pignoratizi di tutte le
unità di PPP di cui è chiesta una modifica della quota di
valore, mentre i qui ricorrenti si sono limitati a invocare
l'irricevibilità di tale censura, perché nuova, e a osser-
vare che in concreto non si tratta di sopprimere un'unità o
di diminuire il valore di un appartamento. Pur riconoscendo
che gli appellanti non avevano sollevato innanzi al Pretore
la predetta argomentazione, i giudici cantonali hanno non-
dimeno stabilito, poiché trattasi di un presupposto proces-
suale da esaminare d'ufficio ad ogni stadio della causa,
l'inesistenza del richiesto litisconsorzio necessario e
hanno respinto la petizione per quanto concerne la modifica
delle quote millesimali.

  a)  I ricorrenti lamentano un'applicazione arbitra-
ria della legge processuale e sostengono che, giusta gli
art. 45 cpv. 1, 47 e 99 CPC ticinese, i giudici cantonali
non potevano semplicemente respingere la petizione, ma
avrebbero dovuto dare loro occasione di sanare il vizio.

  In un ricorso per arbitrio, com'è quello all'esame,
non sono ammesse, salvo in casi eccezionali qui non ricor-
renti, nuove allegazioni, prove o fatti. Nuove sono, secon-
do la giurisprudenza, tutte le allegazioni che non sono
state proposte o non sono state mantenute davanti all'ulti-
ma istanza cantonale (DTF 118 III 37 consid. 2a, DTF 117 Ia
1 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts-
mittel in Zivilsachen, n. 158 nota 18). Ora, i ricorrenti
non si sono prevalsi, nelle osservazioni all'appello della

controparte, dell'allegazione ora proposta nel ricorso di
diritto pubblico, secondo cui la Corte cantonale avrebbe
dovuto invitarli a completare la petizione per quanto ri-
guarda la mancata indicazione di tutte le parti convenute.
La censura, nuova, è pertanto inammissibile.

  b)  Secondo i ricorrenti la Corte cantonale ha pure
violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. e segnatamente il principio
dell'economia processuale, intimando la sentenza senza aver
loro offerto la possibilità di contattare i creditori inte-
ressati dalla modifica e di ottenerne il consenso.

  Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno dirit-
to d'essere sentite. Ritenuto che i ricorrenti sono stati
invitati e hanno prodotto osservazioni ad un appello in cui
la controparte ha sollevato l'inesistenza di un litiscon-
sorzio necessario comprendente tutti i creditori pignora-
tizi, la censura inerente a una violazione della predetta
garanzia costituzionale si rivela manifestamente infondata
e rasenta la temerarietà. Del resto, non è ravvisabile né i
ricorrenti spiegano come tale norma garantisca l'economia
processuale.

  5.-  Infine, inammissibile, poiché priva di una
qualsiasi motivazione, si avvera la richiesta di annullare
i dispositivi della sentenza cantonale che fissano le spese
processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza.

  6.-  Da quanto precede discende che il ricorso di
diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, si ri-
vela manifestamente infondato e come tale va respinto. La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alle
controparti, che non sono state invitate a presentare una
risposta.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a
carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione alle parti, risp. ai loro patro-
cinatori e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 31 maggio 2002
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,