Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.98/2002
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5C.98/2002 /viz

Sentenza del 21 agosto 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Nordmann ed Escher,
cancelliere Piatti.

B. ________,
attore e ricorrente,

contro

X.________,
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, corso
Elvezia 10, 6900 Lugano.

azione di disconoscimento del debito

(ricorso per riforma del 2 maggio 2002 contro la sentenza emanata il 28 marzo
2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Nel 1989 la banca X.________ ha concesso a B.________ un credito di
costruzione fino a concorrenza di fr. 4'400'000.-- per l'acquisto di un
terreno a Canobbio e l'edificazione di due immobili locativi. Il mutuo era
garantito da una preesistente ipoteca di nominali fr. 600'000.-- e dalla
costituzione in pegno di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr.
3'800'000.-- di nuova emissione. Scaduto il credito di costruzione, la banca
ha disdetto per il 31 dicembre 1992 i menzionati pegni.

Nel luglio 1993, in assenza di un rimborso, l'istituto di credito ha escusso
B.________ per fr. 4'828'890,20. L'opposizione interposta dal debitore è
stata provvisoriamente rigettata limitatamente a fr. 551'850.--, oltre
interessi. Il 21 novembre 1994 B.________ ha introdotto un'azione di
disconoscimento di tale debito innanzi al Pretore di Lugano, in cui ha pure
posto in compensazione il danno derivatogli dalla sospensione del credito di
costruzione. Il 21 maggio 1996 la convenuta, dopo aver fatto notificare un
ulteriore precetto esecutivo, si è opposta alla petizione e, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr.
4'809'228,50, oltre accessori, e il rigetto definitivo dell'opposizione fatta
al secondo precetto esecutivo.

Con sentenza 8 giugno 2001 il Pretore ha integralmente respinto la petizione
e ha accolto l'azione riconvenzionale, tranne per quanto concerne gli
interessi di mora, ridotti al tasso legale del 5%.

B.
Il 28 marzo 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha parzialmente accolto un'impugnativa dell'attore, riducendo le spese
esecutive a suo carico da fr. 908.-- a fr. 408.--. Per il resto ha confermato
il giudizio di primo grado. I giudici cantonali hanno reputato irricevibile
la contestazione dei crediti vantati dalla convenuta, poiché la censura non
ossequia i requisiti di motivazione posti dal Codice di procedura civile
ticinese. Inoltre, l'attore commette un abuso di diritto prevalendosi della
nullità della cartella ipotecaria per vizio di forma, poiché l'accordo di
costituirla e di consegnarla alla convenuta era stato pacificamente
perfezionato e perché sulla base di tale garanzia la banca aveva provveduto
all'erogazione del credito di costruzione di oltre 4 milioni di franchi.

C.
Con ricorso per riforma del 2 maggio 2002 B.________ chiede al Tribunale
federale di annullare e riformare la sentenza di appello nel senso che la sua
azione di disconoscimento del debito è accolta e che l'azione riconvenzionale
della convenuta è respinta. Narrati e completati i fatti, l'attore ribadisce
la nullità della cartella ipotecaria per vizio di forma, poiché egli si è
impegnato a costituire un pegno immobiliare senza stipulare un atto pubblico.
Contesta inoltre l'abuso di diritto: quale profano non cognito dei requisiti
di forma previsti per l'allestimento di un pegno immobiliare, egli si è
affidato alla convenuta che ha unilateralmente stabilito il modo di
procedere. Del resto, abusivo appare piuttosto l'agire di quest'ultima, la
quale ha tentato di appropriarsi della cartella ipotecaria ricevuta
unicamente quale pegno manuale e che aveva rifiutato per sei mesi
l'esecuzione di diversi pagamenti dovuti agli artigiani.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1 Con sentenza del 7 giugno 2002 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il parallelo ricorso di diritto pubblico inoltrato dall'attore,
poiché questi non ha versato l'anticipo spese richiestogli. Nulla osta quindi
all'esame del presente ricorso per riforma (art. 57 cpv. 5 OG).

1.2 Il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è in concreto
manifestamente superato. Il ricorso per riforma, tempestivo, diretto contro
una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale in un procedimento
civile di carattere pecuniario è pertanto ricevibile dal profilo degli art.
54 cpv. 1 e 48 cpv. 1 OG.

2.
Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come
sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state
violate disposizioni federali in materia di prove e riservate la
rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una
svista (art. 63 cpv. 2 OG) o la necessità di un loro completamento in seguito
alla mancata considerazione, da parte della Corte cantonale, di fatti
pertinenti, regolarmente allegati (art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c con
rinvii). Il ricorso per riforma non deve criticare accertamenti di fatto, né
addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova
nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1
lett. c OG).

In concreto l'attore sostiene genericamente di essere libero di rilevare la
necessità di completare gli atti nei termini dell'art. 64 OG, risp. di
invocare una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 OG. Tuttavia egli non si
prevale con precisione di una delle predette eccezioni, indicando in cosa
consista la svista manifesta in cui è incorsa la Corte cantonale o quali
fatti pertinenti, regolarmente allegati, sono da essa stati ignorati. Ne
segue che nella misura in cui egli si limita a menzionare circostanze che non
risultano dal giudizio impugnato, il gravame si rivela di primo acchito
irricevibile. La fattispecie posta a fondamento della presente sentenza è
pertanto quella riportata nella decisione cantonale.

3.
3.1 La Corte cantonale rileva dapprima che la censura riferita ai crediti
vantati dalla convenuta è irricevibile, poiché non ossequia i requisiti di
motivazione previsti dal diritto processuale cantonale. Essa indica poi che
il costituente non può obbligarsi a dare in pegno una cartella ipotecaria
prima che essa sia stata iscritta nel libro mastro senza rispettare la forma
dell'atto pubblico e che la nullità di tale obbligo per il mancato rispetto
delle esigenze di forma comporta l'impossibilità di costringere
giudizialmente il debitore a costituire il pegno in vista della sua consegna
al creditore. La nullità del titolo di pegno costituito in virtù di tale
accordo non appare invece altrettanto scontata. In concreto all'attore va in
ogni caso rimproverato un abuso di diritto nel richiamarsi all'eventuale
nullità della cartella ipotecaria. Infatti egli non ha solo pacificamente
eseguito l'accordo di costituirla e di consegnarla in pegno alla convenuta,
ma, sulla base di tale garanzia, ha pure ricevuto un credito di costruzione
di oltre 4 milioni di franchi. Del resto, la rinuncia alla forma pubblica ha
causato un risparmio all'attore, al quale incombevano tutte le spese per la
concessione del credito.

3.2 L'attore sostiene che la cartella ipotecaria di fr. 3'800'000.-- è nulla,
poiché è stata costituita in dispregio dell'art. 799 cpv. 2 CC. Infatti,
l'obbligazione contrattuale di costituire in garanzia di un credito un pegno
immobiliare soggiace alla forma dell'atto pubblico, mentre in concreto la
cartella in questione è stata emessa su semplice istanza dello stesso attore,
proprietario del fondo, che si era precedentemente obbligato a consegnarla
alla banca. Non è nemmeno possibile rimproveragli un abuso di diritto, poiché
egli, non conoscendo le formalità necessarie all'erezione della cartella, non
ha né voluto né accettato una violazione della legge. Egli si è semplicemente
affidato alla banca e al notaio, il quale ha agito su istruzioni
dell'istituto di credito. Quest'ultimo non è inoltre abilitato a sollevare
l'abuso di diritto, poiché una violazione della legge era pure nel suo
interesse. Infine, abusiva appare piuttosto la condotta della convenuta, che
ha voluto appropriarsi della cartella ipotecaria ricevuta in pegno manuale
promuovendo inizialmente un'esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare e che, per obbligare l'attore a determinarsi sulle modalità di
consolidamento del credito a costruzione ultimata, ha sospeso i pagamenti
dovuti agli artigiani per mezz'anno.

3.3 Giusta l'art. 799 cpv. 2 CC il contratto di pegno immobiliare richiede
per la sua validità l'atto pubblico. Per contro, in virtù dell'art. 20 RRF,
una richiesta presentata per iscritto dal proprietario del fondo è
sufficiente per ottenere l'iscrizione di una cartella ipotecaria al portatore
o intestata al proprietario stesso, poiché non sussiste alcun contratto con
un creditore. Prima dell'iscrizione della cartella nel libro mastro, il
costituente non può obbligarsi a dare in pegno la cartella ipotecaria senza
rispettare la forma prevista dall'art. 799 cpv. 2 CC (DTF 121 III 97 consid.
3a in fine, 71 II 262 consid. 1). Infatti, l'accordo di dare in pegno una
cartella ipotecaria, che non è ancora stata creata, ingloba pure l'obbligo di
costituire il diritto di pegno immobiliare, obbligo che richiede per la sua
validità l'atto pubblico (DTF 71 II 262 consid.1; Steinauer, A propos de la
constitution des cédules hypothécaires, RNRF 1997 pag. 289 segg., pag. 300
seg.; cfr. DTF 88 II 162 consid. 3a sull'obbligo preso dal debitore di
consegnare al creditore un titolo già richiesto al registro fondiario). In
una sentenza del 24 settembre 1998 (pubblicata in: Rep 1998, pag. 66 segg.),
il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione di sapere se in
maniera generale la creazione di una cartella ipotecaria su richiesta
unilaterale del debitore, che si era in precedenza impegnato verso il
creditore senza rispettare la forma dell'atto pubblico, debba essere
considerata valida nonostante la nullità dell'appena menzionato accordo,
poiché in concreto il debitore, invocando un eventuale vizio di forma, era
incorso in un abuso di diritto. Egli aveva infatti ottenuto un mutuo di
diversi milioni costituendo in pegno la cartella ipotecaria e, quale
professionista attivo nel settore immobiliare, non poteva ignorare le
esigenze di forma richieste dal diritto federale e i vantaggi offerti dalla
procedura prevista dall'art. 20 cpv. 1 RFF, frequentemente utilizzata per
risparmiare spese notarili.

Anche nella fattispecie in esame non occorre stabilire se, come sostenuto nel
gravame, la cartella ipotecaria di fr. 3'800'000.-- sia nulla. La Corte
cantonale non ha infatti violato il diritto federale, confermando l'opinione
del Pretore secondo cui l'attore, prevalendosi dell'asserita nullità del
titolo, incorre in un abuso di diritto. L'attore ha invero ottenuto un
credito di costruzione di diversi milioni, costituendo in pegno la cartella
ipotecaria di cui ora, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata,
pretende la nullità. Inoltre, in base agli insindacabili accertamenti di
fatto della Corte cantonale, egli ha pure risparmiato le spese notarili per
l'allestimento di un atto pubblico. Affermando poi che il notaio, occupatosi
del rilascio della cartella ipotecaria al portatore mediante istanza del
proprietario, è stato incaricato dalla banca e ha agito quale suo mandante,
l'attore si prevale inammissibilmente di una fattispecie che non risulta
dagli accertamenti della sentenza impugnata, senza tuttavia sostenere il
verificarsi di una delle eccezioni descritte al consid. 2. Altrettanto dicasi
di quelle generiche allegazioni con cui egli lamenta l'ingiustificato rifiuto
della convenuta di effettuare diversi pagamenti agli artigiani, che pure si
fondano su fatti che non sono stati accertati dai Giudici d'appello. Senza
pertinenza per il presente giudizio sono inoltre le critiche concernenti
l'agire della banca durante la procedura di esecuzione forzata e quindi in un
periodo ben posteriore all'adempimento del negozio giuridico considerato
nullo. Infine, nella misura in cui l'attore ritiene che la convenuta non
possa appellarsi all'abuso di diritto, egli pare misconoscere che lo stesso è
da rilevare d'ufficio (DTF 128 III 201 consid. 1c, cfr. con riferimento ai
vizi di forma DTF 104 II 99 consid. 2b).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela, nella misura
in cui è ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere
respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte che non è
stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la
sentenza impugnata confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 30'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione all'attore, al patrocinatore della convenuta e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 agosto 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: