II. Zivilabteilung 5C.78/2002
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5C.78/2002 II C O R T E C I V I L E **************************** 30 maggio 2002 Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi- dente, Nordmann e Meyer. Cancelliere: Ponti. ______ Visto il ricorso per riforma dell'11 marzo 2002 presentato da A.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Paolo Tama- gni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla Banca B.________, attrice, patrocinata dall'avv. Attilio Rampini, Lugano e alla Assicurazione C.________, convenuta, patroci- nata dall'avv. Marco Cereghetti, Lugano, in merito a un contratto di assicurazione; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il 9 marzo 1994 A.________ ha concluso con la Banca B.________ un contratto di leasing avente per oggetto una vettura Lancia Delta HF integrale, di un valore a cata- logo di fr. 56'600.--. Il contratto prevedeva il versamento di una rata iniziale di fr. 4'000.-- e di successive 48 ra- te mensili di fr. 1'095.-- cadauna, sino alla scadenza fis- sata per il 10 aprile 1998. In base alle condizioni genera- li, non vi era alcuna possibilità di riscatto dell'autovet- tura al termine del contratto. Il giorno stesso A.________ ha assicurato il veico- lo presso la compagnia di assicurazioni Assicurazione C.________, stipulando un contratto comprendente l'assicu- razione responsabilità civile per veicoli a motore, la co- pertura casco totale, l'assicurazione occupanti auto e la rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave. I diritti d'indennizzo derivati dalla copertura casco totale sono stati immediatamente ceduti alla Banca B.________, con tempestiva informazione alla Assicurazione C.________. B.- Il 16 dicembre 1995, l'automobile oggetto del contratto di leasing è stata completamente distrutta in un incidente della circolazione verificatosi in provincia di Milano. Al momento dell'incidente la vettura era condotta da un'amica di A.________, alla quale è stato in seguito riscontrato un tasso di alcolemia dello 1,3 per mille. In seguito al sinistro, la Banca B.________ ha sciolto antici- patamente il contratto di leasing e ha reclamato alla Assi- curazione C.________ il pagamento del danno subito, quanti- ficato in fr. 33'669.30. Quest'ultima si è però rifiutata di versare una qualsiasi indennità, sostenendo che la co- pertura assicurativa è esplicitamente esclusa in caso di grave colpa dell'assicurato, ed in particolare in caso di guida del veicolo in stato di ebrietà. Visto il rifiuto dell'assicurazione, la banca ha quindi chiesto il risarci- mento del danno direttamente al prenditore del leasing, facendo spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti. C.- Con petizione dell'11 dicembre 1996 la Banca B.________ ha chiesto di condannare solidalmente A.________ e la Assicurazione C.________ al pagamento della somma di fr. 33'669.30 oltre interessi al 12% a partire dall'8 lu- glio 1996 a titolo di risarcimento del danno; ha inoltre postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo n. 309006 dell'UEF di Bellinzona. Il convenuto A.________ si è oppo- sto alla petizione, rilevando che il danno - peraltro am- messo limitatamente ad un importo di fr. 12'305.30 - deve essere interamente sopportato dalla compagnia di assicura- zione in base alla copertura casco totale; anche quest'ul- tima si è opposta alle pretese della società di leasing, rilevando da un lato che i diritti d'indennizzo derivanti dall'assicurazione casco totale non sono stati ceduti ma unicamente costituiti in pegno e, dall'altro, che in caso di colpa grave dell'assicurato la copertura assicurativa è esclusa. Con sentenza del 21 febbraio 2001 il Pretore del distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizio- ne, condannando A.________ al pagamento di fr. 24'487.30 oltre interessi al 5% dall'8 luglio 1996 e la Assicurazione C.________ al pagamento di fr. 9'182.-- oltre interessi al 5% dall'8 luglio 1996. Il giudice di prime cure ha innanzi- tutto constatato la validità e l'efficacia della cessione delle pretese assicurative alla banca creditrice; per quan- to attiene al calcolo del risarcimento, ha ammesso una riduzione del 50% delle prestazioni dell'assicurazione casco, tenuto conto della colpa grave del convenuto A.________ che ha affidato la guida del proprio veicolo ad una persona risultata sotto l'influsso di sostanze alcoli- che. D.- La sentenza pretorile è stata appellata da tutte le parti in causa. La Banca B.________ ha chiesto - in riforma del primo giudizio - la condanna del convenuto A.________ al pagamento di fr. 30'555.30 e della Assicura- zione C.________ al pagamento di fr. 17'250.--, oltre inte- ressi; A.________ ha chiesto la reiezione della petizione nei suoi confronti e la condanna della Assicurazione C.________ al pagamento dell'intera posta in giudizio; quest'ultima, ha invece postulato in via principale l'inte- grale reiezione della petizione e, in via subordinata, il suo accoglimento nella limitata misura di fr. 4'397.35 oltre interessi. Con sentenza del 4 febbraio 2002 la II Camera civi- le del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'appello dell'attrice sia quello adesivo della conve- nuta Assicurazione C.________; ha invece parzialmente ac- colto l'appello del convenuto A.________, deducendo dall' importo che questi è stato condannato a pagare in prima istanza il valore del relitto (fr. 2000.--). I giudici cantonali hanno infatti osservato che la società di leasing non ha mai preteso di essere risarcita per il valore del relitto, per cui questa posta del danno non può essere fatta valere in giudizio. Per il rimanente, la sentenza di primo grado è stata riconfermata. E.- Contro questa sentenza A.________ è insorto, l'11 marzo 2002, dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, chiedendone l'annullamento. Invocando in par- ticolare una violazione degli art. 14 cpv. 2 LCA e 8 CC, egli chiede la reiezione della petizione nei suoi confronti e la condanna della Assicurazione C.________ al pagamento dell'intera posta in giudizio, ossia fr. 33'669.30 oltre interessi al 5% a far tempo dall'8 luglio 1996. Postula inoltre un riforma del giudizio impugnato in merito alle tasse di giustizia, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Delle motivazioni si dirà, nella misura del neces- sario, nei considerandi. Le controparti non sono state invitate a formulare delle risposte al ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia di contratto di assicurazione, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso (art. 46 OG) è dato. 2.- Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c), a meno che siano state violate disposizioni federali in mate- ria di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine; 123 III 110 consid. 2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 64 OG; DTF 126 III 59 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'au- torità cantonale sono irricevibili, così come non è ammis- sibile fare riferimento a circostanze non accertate dal- l'autorità cantonale, trattandosi di fatti nuovi (DTF 127 III 248 consid. 2c). Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. 3.- Il ricorrente lamenta in sostanza una viola- zione dell'art. 14 cpv. 2 LCA e un'errata interpretazione delle condizioni generali di assicurazione. A suo dire, Pretore e giudici d'appello avrebbero ingiustamente dedotto dalle clausole contrattuali e dalle condizioni generali al- legate un diritto della compagnia di assicurazione di ridu- rre le sue prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu- rato. L'interpretazione di queste clausole da parte delle autorità cantonali violerebbe pertanto il diritto federale. a) Giusta l'art. 14 cpv. 2 LCA l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado di colpa, se il sinistro è stato cagionato da colpa grave del- lo stipulante o dell'avente diritto. In concreto, la poliz- za casco per veicoli a motore sottoscritta dal convenuto comprendeva, tra altro, la seguente norma delle condizioni generali d'assicurazione: "Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa La Compagnia non accorda copertura assicurativa in caso di : ...... 9. guida del veicolo da parte del contraente o del detentore od a loro conoscenza da un'altra persona in stato di ebrietà (oltre 1,5 per mille di alcole- mia)." Il convenuto ha però sottoscritto con l'Assicurazione C.________ anche un'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave, le cui condizioni generali recitano : "Art. 2 : Copertura assicurativa Nell'assicurazione responsabilità civile, casco, occupanti auto e motocicli, per gli eventi assicu- rati dal presente contratto, causati da colpa grave del conducente, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa conferitole dalla legge risp. al diritto di ridurre le prestazioni secondo l'art. 14 della leg- ge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa La Compagnia non rinuncia al suo diritto di rivalsa risp. di riduzione delle prestazioni nei casi in cui il conducente ha causato l'evento dannoso sotto l'influsso dell'alcool." b) Per determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'in- terpretazione dei contratti, sempreché la legge non preveda disposizioni particolari: l'art. 100 LCA rinvia d'altra parte al CO. L'interpretazione del contratto di assicura- zione si fonderà quindi dapprima sulla reale e comune vo- lontà delle parti e se essa non potrà essere stabilita, sulla loro volontà probabile, secondo il principio dell'af- fidamento o della buona fede, considerando tutte le circo- stanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto. Ci si atterrà segnatamente al senso che le espressioni usate hanno normalmente nell'uso quotidiano della lingua, fatto salvo il caso di termini tecnici tipici del rischio assicurato (DTF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid. 2b; 112 II 253 consid. c e rif.), e senza che si debba optare a priori per la soluzione più favorevole all'assi- curato (A. Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 164 in alto). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere intese - come di regola (DTF 113 II 49 consid. 1b pag. 52 in alto) - a svantaggio della parte che le ha redatte (DTF 115 II 264 consid. 5a con rinvii; 100 II 406 consid. 1), in concreto a scapito della compagnia assicuratrice. In principio, l'art. 14 LCA deve comunque essere applicato in maniera restritti- va; occorre tenere conto del fatto che lo scopo di una qualsiasi assicurazione di responsabilità civile è precisa- mente quello di garantire la copertura dell'assicurato contro le eventuali conseguenze di un suo comportamento colpevole (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'as- surance, Losanna 2000, art. 14 LCA, pag. 172, e i riferi- menti giurisprudenziali citati sotto il titolo "Remarques générales"). c) Nella fattispecie, i giudici cantonali hanno confermato il ragionamento del Pretore, che ha preliminar- mente accertato l'inapplicabilità dell'art. 3.9 delle con- dizioni generali (CGA) dell'assicurazione casco veicoli a motore. Questo assunto non può essere criticato, la citata clausola delle CGA essendo manifesta: essa prevede l'esclu- sione pura e semplice della copertura assicurativa nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo era condotto da una persona con un tasso di alcolemia superiore all'1,5 per mille. Ora, secondo i vincolanti accertamenti operati in sede cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), il tasso alco- lemico riscontrato alla conducente nella fattispecie era dell'1,3 per mille, ossia leggermente inferiore al limite fissato dall'art. 3.9 delle CGA dell'assicurazione casco. A ragione, quindi, i giudici cantonali hanno concluso che la compagnia di assicurazione era tenuta, perlomeno in princi- pio, al pagamento della prestazioni assicurative della po- lizza casco. Tuttavia, contrariamente a quanto pretende il ri- corrente, ciò non significa che la compagnia di assicura- zione abbia voluto escludere l'eventuale diritto di ridurre le sue prestazioni in tutti i casi di colpa grave dell'as- sicurato, ed in particolare anche nei casi di ebrietà al di sotto di un tasso alcolemico dell'1,5 per mille. Come ret- tamente osservato dalla Corte cantonale, in concreto l'ap- plicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA si fonda direttamente sui combinati dispositi di cui agli art. 2 e 3 delle condi- zioni generali dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave, che sono indipendenti da quelle relative all'assicurazione casco. Ora, il tenore letterale di queste due disposizioni è esplicito e univoco, e non può prestarsi a fraintendimenti di sorta: vi si in- dica chiaramente che la compagnia non rinuncia a prevalersi del diritto di rivalsa e, per quel che interessa il presen- te caso, del diritto di ridurre le prestazioni assicurative secondo l'art. 14 LCA qualora il conducente abbia "causato l'evento dannoso sotto l'effetto dell'alcool" (art. 3 CGA), e questo a prescindere dall'indicazione di un tasso di al- colemia minimo. Una simile clausola è d'altronde perfetta- mente lecita, oltre che usuale nei contratti di assicura- zione, l'ebrietà al volante essendo costantemente stata considerata come una colpa grave per la quale è possibile ridurre le prestazioni assicurative (O. Carré, op. cit., ad art. 14 LCA, pag. 171 e pag. 182, e la giurisprudenza ivi citata). Né vi è contraddizione tra l'art. 3 e l'art. 4 cpv. 2 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave; quest'ultima disposizio- ne, sotto il titolo "Prestazioni assicurate", si limita in effetti ad indicare il normale contenuto di un'assicurazio- ne di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa gra- ve, senza però escludere la possibilità di norme derogato- rie quali, per l'appunto, l'art. 3. Ne scende che l'interpretazione delle clausole delle CGA e l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA da parte delle autorità cantonali è conforme alle indicazioni dot- trinali e giurisprudenziali richiamate al considerando pre- cedente (cfr. consid. 3b), e non viola il diritto federale; stante il chiaro e non contrastante tenore delle disposi- zioni applicabili, non vi è invero spazio per l'interpreta- zione proposta dal convenuto. Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. 4.- Il convenuto ribadisce che la clausola di li- mitazione della copertura assicurativa di cui all'art. 3 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di ri- valsa va considerata come una clausola insolita, e pertanto inefficace. Questa censura si rivela tuttavia inammissibile. Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti rite- nuto che le allegazioni del convenuto in merito ad una pre- sunta inapplicabilità dell'art. 3 delle CGA dell'assicura- zione di rinuncia al diritto di rivalsa erano tardive e quindi irricevibili in virtù del diritto procedurale tici- nese, che non permette l'adduzione di nuovi fatti, prove od eccezioni in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). A giusta ragione, i giudici cantonali non sono quindi entrati nel merito di questa eccezione. Il ricorrente non può pre- tendere di sottoporre nuovamente l'argomento dinanzi al Tribunale federale in un ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG); trattandosi di diritto cantonale, in questa sede egli non potrebbe, d'altronde, nemmeno criticare la tesi della Corte cantonale in merito all'irricevibilità ex art. 321 CPC/TI dell'eccezione proposta in appello. 5.- Il ricorrente ritiene infine che la decisione impugnata violi l'art. 8 CC poiché dall'istruttoria non sarebbero emersi fatti positivi circa l'esistenza di una sua colpa grave per aver affidato la guida del veicolo ad una persona in stato di ebrietà. L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale (DTF 124 III 134 consid. 2b/bb; 123 III 35 consid. 2d; 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conse- guenze dell'assenza di ogni prova. Una violazione di questa norma è ad esempio concepibile allorché il giudice impone ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli esenta una parte dal fornire la prova che invece dovrebbe portare. Ora, nonostante il richiamo al predetto disposto di legge, nel gravame non viene dimostrato che l'autorità giu- diziaria avrebbe misconosciuto i requisiti posti a un mezzo di prova o ripartito l'onere probatorio in modo non confor- me al diritto federale (DTF 114 II 289 consid. 2a); nel ca- so di specie, il Pretore ha correttamente gravato l'assicu- razione dell'onere della prova delle circostanze di fatto poste alla base della sua decisione di ridurre le presta- zioni per causa di colpa grave (cfr. punti 6.2. e 6.3., pag. 6 della sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore di Bel- linzona). Le doglianze del convenuto riguardano perciò in realtà l'apprezzamento da parte del giudice delle prove fornite da chi doveva farlo (art. 90 CPC/TI); viene in al- tre parole criticata la decisione di ritenere provata una circostanza di fatto sulla base degli elementi istruttori figuranti in atti, il che non ha però nulla a che vedere con la diversa questione dell'onere della prova. Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale non può rivedere questo apprezzamento delle prove, che compete al giudice del merito (DTF 125 III 78 consid. 3a; 123 III 35; 122 III 219 consid. 3c). 6.- In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, deve essere re- spinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripeti- bili né all'attrice e né alla convenuta Assicurazione C.________, che non sono state invitate a presentare una risposta. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 maggio 2002 MDE In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,