Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.78/2002
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5C.78/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                      30 maggio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Nordmann e Meyer.
Cancelliere: Ponti.

                          ______

Visto il ricorso per riforma dell'11 marzo 2002 presentato
da A.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Paolo Tama-
gni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 4 febbraio
2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla Banca
B.________, attrice, patrocinata dall'avv. Attilio Rampini,
Lugano e alla Assicurazione C.________, convenuta, patroci-
nata dall'avv. Marco Cereghetti, Lugano, in merito a un
contratto di assicurazione;

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  Il 9 marzo 1994 A.________ ha concluso con la
Banca B.________ un contratto di leasing avente per oggetto
una vettura Lancia Delta HF integrale, di un valore a cata-
logo di fr. 56'600.--. Il contratto prevedeva il versamento
di una rata iniziale di fr. 4'000.-- e di successive 48 ra-
te mensili di fr. 1'095.-- cadauna, sino alla scadenza fis-
sata per il 10 aprile 1998. In base alle condizioni genera-
li, non vi era alcuna possibilità di riscatto dell'autovet-
tura al termine del contratto.

  Il giorno stesso A.________ ha assicurato il veico-
lo presso la compagnia di assicurazioni Assicurazione
C.________, stipulando un contratto comprendente l'assicu-
razione responsabilità civile per veicoli a motore, la co-
pertura casco totale, l'assicurazione occupanti auto e la
rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa grave. I
diritti d'indennizzo derivati dalla copertura casco totale
sono stati immediatamente ceduti alla Banca B.________, con
tempestiva informazione alla Assicurazione C.________.

  B.-  Il 16 dicembre 1995, l'automobile oggetto del
contratto di leasing è stata completamente distrutta in un
incidente della circolazione verificatosi in provincia di
Milano. Al momento dell'incidente la vettura era condotta
da un'amica di A.________, alla quale è stato in seguito
riscontrato un tasso di alcolemia dello 1,3 per mille. In
seguito al sinistro, la Banca B.________ ha sciolto antici-
patamente il contratto di leasing e ha reclamato alla Assi-
curazione C.________ il pagamento del danno subito, quanti-
ficato in fr. 33'669.30. Quest'ultima si è però rifiutata
di versare una qualsiasi indennità, sostenendo che la co-
pertura assicurativa è esplicitamente esclusa in caso di
grave colpa dell'assicurato, ed in particolare in caso di

guida del veicolo in stato di ebrietà. Visto il rifiuto
dell'assicurazione, la banca ha quindi chiesto il risarci-
mento del danno direttamente al prenditore del leasing,
facendo spiccare un precetto esecutivo nei suoi confronti.

  C.-  Con petizione dell'11 dicembre 1996 la Banca
B.________ ha chiesto di condannare solidalmente A.________
e la Assicurazione C.________ al pagamento della somma di
fr. 33'669.30 oltre interessi al 12% a partire dall'8 lu-
glio 1996 a titolo di risarcimento del danno; ha inoltre
postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da A.________ al precetto esecutivo n. 309006
dell'UEF di Bellinzona. Il convenuto A.________ si è oppo-
sto alla petizione, rilevando che il danno - peraltro am-
messo limitatamente ad un importo di fr. 12'305.30 - deve
essere interamente sopportato dalla compagnia di assicura-
zione in base alla copertura casco totale; anche quest'ul-
tima si è opposta alle pretese della società di leasing,
rilevando da un lato che i diritti d'indennizzo derivanti
dall'assicurazione casco totale non sono stati ceduti ma
unicamente costituiti in pegno e, dall'altro, che in caso
di colpa grave dell'assicurato la copertura assicurativa è
esclusa.

  Con sentenza del 21 febbraio 2001 il Pretore del
distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto la petizio-
ne, condannando A.________ al pagamento di fr. 24'487.30
oltre interessi al 5% dall'8 luglio 1996 e la Assicurazione
C.________ al pagamento di fr. 9'182.-- oltre interessi al
5% dall'8 luglio 1996. Il giudice di prime cure ha innanzi-
tutto constatato la validità e l'efficacia della cessione
delle pretese assicurative alla banca creditrice; per quan-
to attiene al calcolo del risarcimento, ha ammesso una
riduzione del 50% delle prestazioni dell'assicurazione
casco, tenuto conto della colpa grave del convenuto

A.________ che ha affidato la guida del proprio veicolo ad
una persona risultata sotto l'influsso di sostanze alcoli-
che.

  D.-  La sentenza pretorile è stata appellata da
tutte le parti in causa. La Banca B.________ ha chiesto -
in riforma del primo giudizio - la condanna del convenuto
A.________ al pagamento di fr. 30'555.30 e della Assicura-
zione C.________ al pagamento di fr. 17'250.--, oltre inte-
ressi; A.________ ha chiesto la reiezione della petizione
nei suoi confronti e la condanna della Assicurazione
C.________ al pagamento dell'intera posta in giudizio;
quest'ultima, ha invece postulato in via principale l'inte-
grale reiezione della petizione e, in via subordinata, il
suo accoglimento nella limitata misura di fr. 4'397.35
oltre interessi.

  Con sentenza del 4 febbraio 2002 la II Camera civi-
le del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto
sia l'appello dell'attrice sia quello adesivo della conve-
nuta Assicurazione C.________; ha invece parzialmente ac-
colto l'appello del convenuto A.________, deducendo dall'
importo che questi è stato condannato a pagare in prima
istanza il valore del relitto (fr. 2000.--). I giudici
cantonali hanno infatti osservato che la società di leasing
non ha mai preteso di essere risarcita per il valore del
relitto, per cui questa posta del danno non può essere
fatta valere in giudizio. Per il rimanente, la sentenza di
primo grado è stata riconfermata.

  E.-  Contro questa sentenza A.________ è insorto,
l'11 marzo 2002, dinanzi al Tribunale federale con ricorso
per riforma, chiedendone l'annullamento. Invocando in par-
ticolare una violazione degli art. 14 cpv. 2 LCA e 8 CC,
egli chiede la reiezione della petizione nei suoi confronti
e la condanna della Assicurazione C.________ al pagamento

dell'intera posta in giudizio, ossia fr. 33'669.30 oltre
interessi al 5% a far tempo dall'8 luglio 1996. Postula
inoltre un riforma del giudizio impugnato in merito alle
tasse di giustizia, spese e ripetibili di prima e seconda
istanza. Delle motivazioni si dirà, nella misura del neces-
sario, nei considerandi.

    Le controparti non sono state invitate a formulare
delle risposte al ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG)
contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale
in materia di contratto di assicurazione, il ricorso per
riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il
valore litigioso (art. 46 OG) è dato.

  2.-  Chiamato a statuire quale istanza di riforma
il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così
come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale
(art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c), a
meno che siano state violate disposizioni federali in mate-
ria di prove, che debbano essere rettificati accertamenti
di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2
OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine; 123 III 110 consid.
2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento
degli stessi (art. 64 OG; DTF 126 III 59 consid. 2a). Fatte
salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di
fatto o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'au-
torità cantonale sono irricevibili, così come non è ammis-
sibile fare riferimento a circostanze non accertate dal-
l'autorità cantonale, trattandosi di fatti nuovi (DTF 127

III 248 consid. 2c). Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG,
l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme
violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono
state rispettate.

  3.-  Il ricorrente lamenta in sostanza una viola-
zione dell'art. 14 cpv. 2 LCA e un'errata interpretazione
delle condizioni generali di assicurazione. A suo dire,
Pretore e giudici d'appello avrebbero ingiustamente dedotto
dalle clausole contrattuali e dalle condizioni generali al-
legate un diritto della compagnia di assicurazione di ridu-
rre le sue prestazioni in caso di colpa grave dell'assicu-
rato. L'interpretazione di queste clausole da parte delle
autorità cantonali violerebbe pertanto il diritto federale.

  a)  Giusta l'art. 14 cpv. 2 LCA l'assicuratore può
ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado di
colpa, se il sinistro è stato cagionato da colpa grave del-
lo stipulante o dell'avente diritto. In concreto, la poliz-
za casco per veicoli a motore sottoscritta dal convenuto
comprendeva, tra altro, la seguente norma delle condizioni
generali d'assicurazione:

   "Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa

   La Compagnia non accorda copertura assicurativa in
   caso di :
   ......
   9. guida del veicolo da parte del contraente o del
   detentore od a loro conoscenza da un'altra persona
   in stato di ebrietà (oltre 1,5 per mille di alcole-
   mia)."

Il convenuto ha però sottoscritto con l'Assicurazione
C.________ anche un'assicurazione di rinuncia al diritto di
rivalsa in caso di colpa grave, le cui condizioni generali
recitano :

   "Art. 2 : Copertura assicurativa

   Nell'assicurazione responsabilità civile, casco,
   occupanti auto e motocicli, per gli eventi assicu-
   rati dal presente contratto, causati da colpa grave
   del conducente, la Compagnia rinuncia al diritto di
   rivalsa conferitole dalla legge risp. al diritto di
   ridurre le prestazioni secondo l'art. 14 della leg-
   ge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

   Art. 3 : Limitazione della copertura assicurativa

   La Compagnia non rinuncia al suo diritto di rivalsa
   risp. di riduzione delle prestazioni nei casi in
   cui il conducente ha causato l'evento dannoso sotto
   l'influsso dell'alcool."

  b)  Per determinare il contenuto di un contratto
d'assicurazione si applicano i principi generali dell'in-
terpretazione dei contratti, sempreché la legge non preveda
disposizioni particolari: l'art. 100 LCA rinvia d'altra
parte al CO. L'interpretazione del contratto di assicura-
zione si fonderà quindi dapprima sulla reale e comune vo-
lontà delle parti e se essa non potrà essere stabilita,
sulla loro volontà probabile, secondo il principio dell'af-
fidamento o della buona fede, considerando tutte le circo-
stanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto.
Ci si atterrà segnatamente al senso che le espressioni
usate hanno normalmente nell'uso quotidiano della lingua,
fatto salvo il caso di termini tecnici tipici del rischio
assicurato (DTF 118 II 342 consid. 1a; 116 II 345 consid.
2b; 112 II 253 consid. c e rif.), e senza che si debba
optare a priori per la soluzione più favorevole all'assi-
curato (A. Maurer, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3a
ed., pag. 164 in alto). Clausole ambigue, oscure o che si
prestano a una diversa lettura devono essere intese - come
di regola (DTF 113 II 49 consid. 1b pag. 52 in alto) - a
svantaggio della parte che le ha redatte (DTF 115 II 264
consid. 5a con rinvii; 100 II 406 consid. 1), in concreto a
scapito della compagnia assicuratrice. In principio, l'art.
14 LCA deve comunque essere applicato in maniera restritti-

va; occorre tenere conto del fatto che lo scopo di una
qualsiasi assicurazione di responsabilità civile è precisa-
mente quello di garantire la copertura dell'assicurato
contro le eventuali conseguenze di un suo comportamento
colpevole (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'as-
surance, Losanna 2000, art. 14 LCA, pag. 172, e i riferi-
menti giurisprudenziali citati sotto il titolo "Remarques
générales").

  c)  Nella fattispecie, i giudici cantonali hanno
confermato il ragionamento del Pretore, che ha preliminar-
mente accertato l'inapplicabilità dell'art. 3.9 delle con-
dizioni generali (CGA) dell'assicurazione casco veicoli a
motore. Questo assunto non può essere criticato, la citata
clausola delle CGA essendo manifesta: essa prevede l'esclu-
sione pura e semplice della copertura assicurativa nel caso
in cui, al momento del sinistro, il veicolo era condotto da
una persona con un tasso di alcolemia superiore all'1,5 per
mille. Ora, secondo i vincolanti accertamenti operati in
sede cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG), il tasso alco-
lemico riscontrato alla conducente nella fattispecie era
dell'1,3 per mille, ossia leggermente inferiore al limite
fissato dall'art. 3.9 delle CGA dell'assicurazione casco. A
ragione, quindi, i giudici cantonali hanno concluso che la
compagnia di assicurazione era tenuta, perlomeno in princi-
pio, al pagamento della prestazioni assicurative della po-
lizza casco.

  Tuttavia, contrariamente a quanto pretende il ri-
corrente, ciò non significa che la compagnia di assicura-
zione abbia voluto escludere l'eventuale diritto di ridurre
le sue prestazioni in tutti i casi di colpa grave dell'as-
sicurato, ed in particolare anche nei casi di ebrietà al di
sotto di un tasso alcolemico dell'1,5 per mille. Come ret-
tamente osservato dalla Corte cantonale, in concreto l'ap-
plicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA si fonda direttamente

sui combinati dispositi di cui agli art. 2 e 3 delle condi-
zioni generali dell'assicurazione di rinuncia al diritto di
rivalsa in caso di colpa grave, che sono indipendenti da
quelle relative all'assicurazione casco. Ora, il tenore
letterale di queste due disposizioni è esplicito e univoco,
e non può prestarsi a fraintendimenti di sorta: vi si in-
dica chiaramente che la compagnia non rinuncia a prevalersi
del diritto di rivalsa e, per quel che interessa il presen-
te caso, del diritto di ridurre le prestazioni assicurative
secondo l'art. 14 LCA qualora il conducente abbia "causato
l'evento dannoso sotto l'effetto dell'alcool" (art. 3 CGA),
e questo a prescindere dall'indicazione di un tasso di al-
colemia minimo. Una simile clausola è d'altronde perfetta-
mente lecita, oltre che usuale nei contratti di assicura-
zione, l'ebrietà al volante essendo costantemente stata
considerata come una colpa grave per la quale è possibile
ridurre le prestazioni assicurative (O. Carré, op. cit., ad
art. 14 LCA, pag. 171 e pag. 182, e la giurisprudenza ivi
citata). Né vi è contraddizione tra l'art. 3 e l'art. 4
cpv. 2 delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto
di rivalsa in caso di colpa grave; quest'ultima disposizio-
ne, sotto il titolo "Prestazioni assicurate", si limita in
effetti ad indicare il normale contenuto di un'assicurazio-
ne di rinuncia al diritto di rivalsa in caso di colpa gra-
ve, senza però escludere la possibilità di norme derogato-
rie quali, per l'appunto, l'art. 3.

   Ne scende che l'interpretazione delle clausole
delle CGA e l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LCA da parte
delle autorità cantonali è conforme alle indicazioni dot-
trinali e giurisprudenziali richiamate al considerando pre-
cedente (cfr. consid. 3b), e non viola il diritto federale;
stante il chiaro e non contrastante tenore delle disposi-
zioni applicabili, non vi è invero spazio per l'interpreta-
zione proposta dal convenuto. Su questo punto il ricorso
deve pertanto essere respinto.

  4.-  Il convenuto ribadisce che la clausola di li-
mitazione della copertura assicurativa di cui all'art. 3
delle CGA dell'assicurazione di rinuncia al diritto di ri-
valsa va considerata come una clausola insolita, e pertanto
inefficace.

  Questa censura si rivela tuttavia inammissibile.
Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha infatti rite-
nuto che le allegazioni del convenuto in merito ad una pre-
sunta inapplicabilità dell'art. 3 delle CGA dell'assicura-
zione di rinuncia al diritto di rivalsa erano tardive e
quindi irricevibili in virtù del diritto procedurale tici-
nese, che non permette l'adduzione di nuovi fatti, prove od
eccezioni in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). A
giusta ragione, i giudici cantonali non sono quindi entrati
nel merito di questa eccezione. Il ricorrente non può pre-
tendere di sottoporre nuovamente l'argomento dinanzi al
Tribunale federale in un ricorso per riforma (art. 55 cpv.
1 lett. c OG); trattandosi di diritto cantonale, in questa
sede egli non potrebbe, d'altronde, nemmeno criticare la
tesi della Corte cantonale in merito all'irricevibilità ex
art. 321 CPC/TI dell'eccezione proposta in appello.

  5.-  Il ricorrente ritiene infine che la decisione
impugnata violi l'art. 8 CC poiché dall'istruttoria non
sarebbero emersi fatti positivi circa l'esistenza di una
sua colpa grave per aver affidato la guida del veicolo ad
una persona in stato di ebrietà.

  L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici
retti dal diritto civile federale (DTF 124 III 134 consid.
2b/bb; 123 III 35 consid. 2d; 115 II 300 consid. 3), la
ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conse-
guenze dell'assenza di ogni prova. Una violazione di questa
norma è ad esempio concepibile allorché il giudice impone

ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere
fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli esenta
una parte dal fornire la prova che invece dovrebbe portare.

   Ora, nonostante il richiamo al predetto disposto di
legge, nel gravame non viene dimostrato che l'autorità giu-
diziaria avrebbe misconosciuto i requisiti posti a un mezzo
di prova o ripartito l'onere probatorio in modo non confor-
me al diritto federale (DTF 114 II 289 consid. 2a); nel ca-
so di specie, il Pretore ha correttamente gravato l'assicu-
razione dell'onere della prova delle circostanze di fatto
poste alla base della sua decisione di ridurre le presta-
zioni per causa di colpa grave (cfr. punti 6.2. e 6.3.,
pag. 6 della sentenza 21 febbraio 2001 del Pretore di Bel-
linzona). Le doglianze del convenuto riguardano perciò in
realtà l'apprezzamento da parte del giudice delle prove
fornite da chi doveva farlo (art. 90 CPC/TI); viene in al-
tre parole criticata la decisione di ritenere provata una
circostanza di fatto sulla base degli elementi istruttori
figuranti in atti, il che non ha però nulla a che vedere
con la diversa questione dell'onere della prova. Chiamato a
statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale non
può rivedere questo apprezzamento delle prove, che compete
al giudice del merito (DTF 125 III 78 consid. 3a; 123 III
35; 122 III 219 consid. 3c).

  6.-  In esito alle considerazioni che precedono, il
ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, deve essere re-
spinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripeti-
bili né all'attrice e né alla convenuta Assicurazione
C.________, che non sono state invitate a presentare una
risposta.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2500.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 30 maggio 2002
MDE

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,