Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.49/2002
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5C.49/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                       2 maggio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Raselli e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

                          _______

Visto il ricorso per riforma del 5 febbraio 2002 presentato
da U.T.________, M.T._________, D.T.________, e R.________,
convenuti, patrocinati dall'avv. Gianluigi Della Santa,
Bellinzona, contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2001
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a E.C.________,
attore, patrocinato dall'avv. Fabio Soldati, Lugano, in
merito alla nullità di un testamento pubblico;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  E.V.________, cittadina svizzera nata nel
1901, è deceduta senza lasciare discendenti il 17 marzo
1992 presso l'Ospedale W.________. Essa era proprietaria di
un'ingente fortuna mobiliare e immobiliare in Svizzera e a
Torino. Dopo aver disposto dei suoi beni in diversi testa-
menti, ha con testamento pubblico del 9 agosto 1990 revoca-
to tutte le precedenti disposizioni ed istituito quali
eredi il pronipote U.T.________ ed E.C.________, ammi-
nistratore del suo patrimonio in Italia nonché esecutore
testamentario, e ha assegnato diversi legati ai pronipoti
B.________, allo stesso E.C.________ e ai suoi figli, come
pure ad A.G.________ e a suo figlio.

  B.-  Con testamento pubblico del 10 gennaio 1991
E.V.________, degente nella camera 309 del summenzionato
ospedale, ha revocato ogni precedente disposizione di ulti-
me volontà, ha nominato U.T.________ esecutore testamenta-
rio nonché suo erede universale, ha sostanzialmente mante-
nuto i legati già previsti in precedenza e ne ha istituito
uno a favore di R.________. Il medesimo giorno, la testa-
trice ha rilasciato una procura generale a U.T.________ e
ha revocato quella a favore di E.C.________, al quale ha
chiesto la restituzione di tutti i beni. Successivamente,
con testamento olografo del 21 gennaio 1991, essa ha revo-
cato ogni disposizione a favore della famiglia C.________,
destinando i relativi beni alla moglie di U.T.________,
R.T.________. Dopo essere stata dimessa dallo stabilimento
di cura, essa ha vissuto con la famiglia del pronipote
U.T.________.

  Nel mese di aprile 1992 il notaio F.________ ha
pubblicato il testamento del 9 agosto 1990 e il notaio
X.________ quelli del 10 e 21 gennaio 1991. Il 21 settembre

1992 E.C.________ ha denunciato quest'ultimo notaio per
falsità in atti pubblici.

  C.-  Il 16 ottobre 1992 E.C.________ ha convenuto
in giudizio innanzi al Pretore di Locarno-Città
U.T.________, M.T._________ e D.T.________, L.B.________,
N.B.________ e E.B.________, A.G.________ e P.G.________
nonché R.________, con un'azione tendente all'annullamento
del testamento pubblico del 10 gennaio 1991.

  L'11 dicembre 1992 è stata constatata, in seguito a
un furto con scasso, la scomparsa dall'ufficio del notaio
X.________ dell'atto di pubblicazione con i testamenti ori-
ginali del 10 e 21 gennaio 1991. Il 23 dicembre 1994 il
Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedi-
mento penale a carico del notaio X.________. Tale decisione
è stata infruttuosamente contestata da E.C.________ sia
innanzi alla Camera dei ricorsi penali sia innanzi al Tri-
bunale federale.

  D.-  Con giudizio 7 aprile 1997, il Pretore ha ac-
colto la petizione e ha annullato il testamento pubblico
del 10 gennaio 1991. Il 1° febbraio 2000 la I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dai soc-
combenti, ha accolto il loro rimedio e ha riformato la de-
cisione del primo giudice, rigettando la petizione. Il giu-
dizio cantonale è stato annullato con sentenza 17 luglio
2000 dal Tribunale federale in accoglimento di un ricorso
di diritto pubblico del 6 marzo 2000 inoltrato da
E.C.________. In sostanza il Tribunale federale ha ritenuto
arbitraria la valutazione delle prove effettuata dai giu-
dici cantonali sulla base della quale essi hanno escluso
che l'attore ha provato il mancato adempimento delle esi-
genze formali di cui all'art. 501 cpv. 1 CC.

  E.-  Il 20 dicembre 2001 la I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha emanato una nuova
sentenza in cui ha dichiarato irricevibile l'appello nella
misura in cui era stato presentato da L.B.________ e
N.B.________, mentre ha respinto l'impugnativa nella misura
in cui era stata inoltrata da U.T.________, M.T._________ e
D.T.________, da A.G.________ e P.G.________, da
E.B.________ e da R.________ e ha confermato la decisione
pretorile.

  F.-  Con ricorso per riforma del 5 febbraio 2002
U.T.________, M.T._________ e D.T.________ nonché
R.________ chiedono al Tribunale federale di riformare la
predetta sentenza nel senso che l'appello è accolto e la
petizione è respinta. Dei motivi del ricorso si dirà, per
quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di
diritto.

  Non è stato ordinato uno scambio di allegati scrit-
ti.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  I Giudici cantonali hanno dichiarato nullo il
testamento pubblico del 10 gennaio 1991, poiché esso non
rispetta le esigenze di forma previste dall'art. 501 CC.
Infatti, valutando le prove nel senso indicato dal Tribuna-
le federale, risulta che le due testimoni non erano presen-
ti contemporaneamente dopo la lettura e la firma dell'atto
pubblico da parte della testatrice e che quest'ultima non
ha confermato loro di aver letto l'atto pubblico, né ha
certificato l'autenticità delle disposizioni riportatevi.

  2.- a)  Dopo aver narrato e completato i fatti, i
convenuti sostengono che la Corte cantonale poteva sco-
starsi dalle indicazioni fornite dal Tribunale federale e
che quest'ultimo deve riformare il giudizio cantonale dopo
un esame completo e approfondito di tutte le risultanze
istruttorie. Essi affermano che l'apprezzamento delle depo-
sizioni effettuato dal Tribunale federale nella sua prece-
dente sentenza è erroneo e ridiscutono le varie dichiara-
zioni nonché l'attendibilità delle persone coinvolte, con
particolare riferimento alle deposizioni della teste
U.________ e del notaio X.________.

  b)  Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG, nella giurisdizione
per riforma, il Tribunale federale pone a fondamento della
sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'
ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate
disposizioni federali in materia di prove e riservata la
rettifica d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamen-
te a una svista. L'atto di ricorso non deve pertanto criti-
care accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi né pro-
porre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi (art.
55 cpv. 1 lett. c OG). Una critica dell'apprezzamento delle
prove è improponibile nell'ambito di un ricorso per riforma
(DTF 125 III 78 consid. 3a con rinvii), ma dev'essere sol-
levata in un ricorso di diritto pubblico per arbitrio.

  Ora, nella - larghissima - misura in cui si limita
a criticare l'apprezzamento probatorio della sentenza can-
tonale (e della sentenza del Tribunale federale del 17 lu-
glio 2000) con l'aggiunta di ulteriori fatti reputati per-
tinenti ai fini del giudizio, il gravame si rivela di primo
acchito inammissibile. Infatti, come appena indicato, tali
censure non sono proponibili nella giurisdizione per rifor-
ma. Nemmeno una conversione d'ufficio del gravame in un ri-
corso di diritto pubblico entra in linea di conto, poiché
essa non è possibile quando i ricorrenti, patrocinati da un

difensore professionista, scelgono deliberatamente una via
di ricorso, sebbene non possano ignorare che la stessa non
è aperta (DTF 120 II 270 consid. 2). In concreto, la deter-
minazione del rimedio, che permette una critica della valu-
tazione delle prove effettuata dall'autorità cantonale, era
particolarmente agevole, tenuto conto del fatto che la sen-
tenza impugnata è un giudizio resosi necessario in seguito
l'accoglimento di un ricorso di diritto pubblico per ap-
prezzamento arbitrario delle prove proposto dall'attore.
Non è del resto nemmeno possibile affermare che solo l'in-
testazione "ricorso per riforma" dell'impugnativa sia erra-
ta e dovuta ad una svista, poiché, al suo interno, il gra-
vame cita gli art. 46 e 54 OG, che si riferiscono al valore
litigioso e al termine ricorsuale determinanti per l'inol-
tro di un ricorso per riforma. Si può inoltre aggiungere
che i convenuti misconoscono che qualora una causa sia sta-
ta rimandata all'autorità cantonale dal Tribunale federale,
quest'ultimo, i giudici cantonali e le parti sono vincolati
dal giudizio federale (DTF 122 I 250 consid. 2, 111 II 94
consid. 2).

  3.-  I convenuti affermano inoltre che l'art. 501
CC non richiede la presenza simultanea di entrambi i testi-
moni.

  Trattandosi di una censura inerente all'applicazio-
ne del diritto federale la stessa è di per sé ricevibile
nella giurisdizione per riforma. Senonché, i giudici canto-
nali non hanno dichiarato nullo il testamento pubblico uni-
camente per la mancata contemporanea presenza delle due te-
stimoni, ma pure per il fatto che la disponente non ha con-
fermato loro di aver letto l'atto pubblico né ha certifica-
to l'autenticità delle disposizioni riportatevi. Ora, qua-
lora la sentenza impugnata si fonda, come in concreto, su
più motivazioni indipendenti, i ricorrenti devono impugnar-
le tutte con il rimedio giuridico appropriato (DTF 115 II

300 consid. 2). In concreto non è stato interposto alcun
ricorso di diritto pubblico diretto contro gli accertamenti
di fatto concernenti la mancata conferma da parte della te-
statrice di aver letto il testamento e l'assenza di una sua
dichiarazione indicante che esso contiene le sue disposi-
zioni di ultima volontà. Non occorre pertanto esaminare la
censura inerente alla necessità di una simultanea presenza
di entrambe le testimoni, essendo tale critica, in virtù
delle rimanenti due incontestate motivazioni, ininfluente
ai fini del giudizio.

  4.-  Infine i convenuti disquisiscono sulla capa-
cità di testare della defunta. Senonché essi sembrano mi-
sconoscere che la Corte cantonale non ha dichiarato nullo
il testamento per l'incapacità di discernimento della di-
sponente, motivo per cui l'argomentazione ricorsuale non ha
alcuna pertinenza per il presente giudizio.

  5.-  Da quanto precede discende che il ricorso si
rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia se-
gue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giu-
stifica assegnare ripetibili all'attore, che non ha dovuto
presentare una risposta.

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta
a carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 2 maggio 2002
MDE

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,