Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.47/2002
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5C.47/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                       17 aprile 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Nordmann e Hohl.
Cancelliere: Ponti.

                          ______

Visto il ricorso per riforma del 15 febbraio 2002 presen-
tato da X.________, attrice, patrocinata dall'avv. Stefano
Arnold, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 gennaio
2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all'
Assicurazione Y.________, convenuta, patrocinata dall'avv.
Bruno Notari, Bellinzona, in merito a un contratto di assi-
curazione;

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  X.________ ha stipulato il 18 maggio 1993
un'assicurazione economia domestica con l'Assicurazione
Y.________ (in seguito: Y.________); la polizza, valida
sino al 1° giugno 1998, prevedeva una somma di assicurazio-
ne per la mobilia domestica di fr. 150'000.--, con adatta-
mento automatico sull'indice dell'anno 1993.

  In seguito ad un presunto furto avvenuto l'8 feb-
braio 1997 nell'abitazione famigliare di Coldrerio,
X.________ ha notificato all'assicurazione una dichiarazio-
ne di sinistro, esponendo un danno complessivo di fr.
170'440.-- risultante dalla sottrazione di svariati oggetti
di valore (quadri, orologi, gioielli, pellicce,...) nonché
di denaro contante. La Y.________ ha però rifiutato di
rimborsare l'importo chiesto dall'assicurata, sollevando in
primo luogo dubbi sulla veridicità del sinistro denunciato,
e ritenendo inoltre che vi erano nel caso gli estremi di
una frode nelle giustificazioni, dal momento che il valore
di alcuni degli oggetti rubati sarebbe inveritiero, mentre
di altri non vi sarebbe nemmeno la prova dell'effettiva
sottrazione.

  B.-  Con petizione del 25 febbraio 1998 X.________
ha chiesto la condanna della Y.________ al pagamento di fr.
170'440.-- oltre interessi al 5% dall'8 febbraio 1997 a
titolo di liquidazione del sinistro; ha inoltre postulato
l'accertamento della validità del contratto di assicurazio-
ne fino alla scadenza del 1° giugno 1998. L'assicurazione
si è integralmente opposta alla petizione, ribadendo di non
essere più vincolata dal contratto, che considera rescisso
con effetto retroattivo all'8 febbraio 1997. In sede di
replica l'assicurata ha modificato le proprie conclusioni,

aumentando l'importo chiesto a fr. 171'680.-- e chiedendo
l'accertamento della validità del contratto sino al 1°
giugno 1999.

  Con sentenza del 19 febbraio 2001 il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto la petizione,
ritenendo che, alla luce degli elementi emersi dall'istrut-
toria, l'ipotesi di una simulazione di furto rimaneva tanto
plausibile quanto quella di un furto reale, per cui l'assi-
curata non era pervenuta a provare l'esistenza del suo dan-
no. La tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.-- sono
state poste a carico dell'attrice, che è stata inoltre con-
dannata a rifondere alla controparte fr. 12'000.-- a titolo
di ripetibili.

  C.-  Adita dall'attrice, con sentenza del 10 gen-
naio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ne ha respinto l'appello e confermato il
giudizio pretorile. Anche per l'ultima istanza ticinese
l'attrice avrebbe disatteso la prova della verosimiglianza
del furto richiesta da giurisprudenza e dottrina, per cui
le sue pretese di risarcimento nei confronti dell'assicura-
zione sarebbero infondate.

  D.-  Contro questa sentenza X.________ è insorta,
il 15 febbraio 2002, dinanzi al Tribunale federale tanto
con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per
riforma. Con quest'ultimo rimedio essa chiede, in via prin-
cipale, la riforma del giudizio impugnato nel senso di
condannare la convenuta al versamento della somma di fr.
171'680.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1997 e di ac-
certare la validità del contratto di assicurazione fino al-
la scadenza del 1° giugno 1999; in via subordinata, l'an-
nullamento della decisione impugnata e la retrocessione de-
gli atti al Tribunale d'appello per l'accertamento del dan-
no e del risarcimento e l'emanazione di una nuova decisio-

ne. Delle motivazioni si dirà, nella misura del necessario,
nei considerandi.

    La controparte non è stata invitata a formulare
una risposta al ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Preliminarmente la ricorrente chiede che il
ricorso per riforma venga trattato prima del parallelo
ricorso di diritto pubblico, in deroga alla regola di cui
all'art. 57 cpv. 5 OG.

  In principio il Tribunale federale soprassiede alla
decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in meri-
to al ricorso di diritto pubblico (DTF 122 I 81 consid. 1;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-
sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Per consolidata
giurisprudenza è però possibile derogare a questa regola
quando il ricorso per riforma appare d'acchito inammissi-
bile (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciare, vol. II, n. 5 ad art. 57 OG)
oppure quando sembra che possa essere accolto pur basandosi
sulle constatazioni di fatto ritenute dalla Corte cantonale
e criticate nel ricorso di diritto pubblico (DTF 117 II 630
consid. 1a; 114 II 240 consid. 1b). Nella fattispecie il
ricorso per riforma s'avvera, previo un breve esame, inam-
missibile per le motivazioni esposte ai considerandi se-
guenti, ragione per cui si giustifica di esaminarlo per
primo in deroga a quanto previsto all'art. 57 cpv. 5 OG.

  2.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).

  a)  Contro la sentenza cantonale, l'attrice ha in-
trodotto un ricorso per riforma e un ricorso di diritto
pubblico con argomentazioni praticamente identiche. Ora,
due gravami formalmente distinti, ma di contenuto pressoché
uguale, sono sottoposti alle medesime condizioni - per
quanto attiene alla loro ammissibilità - di un unico atto
di ricorso che comprende due rimedi giuridici. A questo ri-
guardo il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare
come chi fornisce una motivazione sostanzialmente identica
a due rimedi si espone alla censura di abuso nella presen-
tazione degli stessi (DTF 116 II 92), con il rischio che
nessuno di essi venga esaminato. Preso atto delle critiche
suscitate da questa giurisprudenza, il Tribunale federale
ha successivamente precisato che l'inammissibilità dei ri-
corsi non va ascritta tanto al loro contenuto - identico -
quanto all'impossibilità di determinare con chiarezza le
argomentazioni presentate nei diversi allegati. Se, dunque,
nonostante la commistione delle censure sollevate, la moti-
vazione appare sufficientemente chiara e adempie i requi-
siti legali, i ricorsi possono essere vagliati (DTF 116 II
746 consid. 2a).

  In concreto, come detto, la ricorrente fonda le due
impugnative sui medesimi argomenti, limitandosi a invocare
la violazione di diversi principi e norme di diritto. Stan-
do a quanto sopra, questa circostanza non basta, da sola,
per dichiararle entrambe inammissibili. Ciò non toglie, co-
munque, che - come esposto di seguito - il ricorso per ri-
forma deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'
art. 43 cpv. 1 OG.

  b)  Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del
sinistro spetta in principio all'assicurato. Nei casi come
quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è
impossibile (a meno di sorprendere l'autore del furto in

flagranza di reato), giurisprudenza e dottrina considerano
sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che
l'assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell'ipote-
si di furto (vale a dire con il 51% di probabilità); egli
deve invece provare la realizzazione dell'evento con un
grado di probabilità elevato, in base all'andamento genera-
le delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5C.86/1996 del 5 dicembre
1996, consid. 3b; JdT 1997 I 811). Peraltro, di fronte a
una prova che non è assoluta, l'assicuratore ha il diritto
di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre
seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti
così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305;
120 II 393 consid. 4b; Kummer, Commentario bernese, n. 362
segg., in particolare n. 366 all'art. 8 CC; H. Gaugler, Der
prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht,
RSA 26, pag. 306 segg., 309). L'onere probatorio dell'assi-
curato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova
certa quanto più le circostanze del furto appaiono contrad-
dittorie, rispettivamente quando l'assicurazione ha appor-
tato elementi contrari (Olivier Carré, Loi fédérale sur le
contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39 LCA, pag. 286;
JdT 1997 I 812); in particolare, il verificarsi del furto e
l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente
grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazio-
ne appare altrettanto plausibile di quella di un furto
reale (RUA vol. XVIII, n. 15).

  Nel caso concreto, la Corte cantonale ha corretta-
mente applicato i principi appena esposti; essa ha procedu-
to alla disamina dei fatti partendo dal giusto concetto di
grado di certezza richiesto da giurisprudenza e dottrina,
giungendo alla conclusione che questo non è stato raggiun-
to, dato che l'ipotesi di una simulazione rimane - se non
maggiormente - almeno tanto plausibile quanto quella di un
furto reale. Su questo punto (peraltro il solo che sarebbe

esaminabile nell'ambito del ricorso per riforma), alle au-
torità cantonali non può quindi essere mossa nessuna criti-
ca. Le censure della ricorrente si esauriscono d'altronde
nella discussione dell'apprezzamento probatorio, ossia su
questioni di fatto inammissibili nella giurisdizione per
riforma.

  3.-  L'attrice sostiene invero che l'accertamento
di una o dell'altra tesi (furto o simulazione) è una que-
stione di diritto, legata alla facoltà di apprezzamento del
giudice, per cui sarebbe proponibile nella fattispecie il
ricorso per riforma. Tale opinione è confortata da parte
della dottrina; secondo Poudret/Sandoz-Monod (op. cit.,
vol. II, 1990, pag. 173 seg.), sapere se nel concreto caso
il grado di probabilità richiesto dal diritto federale è
raggiunto costituisce questione di diritto sindacabile nel-
la procedura per riforma. Tale opinione, condivisa anche da
Kummer (Commentario bernese, n. 72 seg. ad art. 8 CC) rima-
ne nondimeno minoritaria. Per la maggior parte degli auto-
ri, invece, la giurisdizione per riforma può solo verifica-
re se il giudice cantonale è dipartito da un concetto cor-
retto del grado di certezza o verosimiglianza richiesto
(Messmer/Imboden, op. cit., pag. 144; Dressler, Die Tatsa-
chenüberprüfung durch das Bundesgericht im Berufungsverfah-
ren, in: RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, La violation du
droit fédéral dans un recours en réforme, in: RDS 94/1975
II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege, pag. 99; Voyame, Droit
privé fédéral et procedure civile cantonale, in: RDS
80/1961 II 157 seg.). Il Tribunale federale, in diversi
recenti giudizi non pubblicati (sentenze 5C.162/2001 del 21
agosto 2001; 5C.83/2000 del 31 maggio 2001; 5C.181/1997
dell'8 settembre 1997; cfr. anche DTF 120 II 393 consid.
4b) ha seguito quest'ultima opinione. Di conseguenza, sape-
re se i fatti addotti e acquisiti siano sufficienti per ri-
tenere realizzato l'evento assicurativo costituisce apprez-

zamento delle prove, e quindi questione di fatto insindaca-
bile in un ricorso per riforma e che può essere rivista
sotto il limitato profilo dell'arbitrio solo nell'ambito di
un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 seconda fra-
se OG; DTF 127 III 73 consid. 6a; 120 II 97 consid. 2b e
rif.).

  Nel caso concreto, l'apprezzamento dei fatti opera-
to dai giudici cantonali per concludere che la credibilità
del furto appare non più probabile dell'ipotesi di simula-
zione, siccome attinente all'apprezzamento delle prove, va
pertanto censurato con un ricorso di diritto pubblico e non
nelle vie della giurisdizione per riforma.

  4.-  Da quanto sopra discende che il ricorso per
riforma s'avvera irricevibile. Gli oneri processuali e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
alla convenuta, che non ha presentato una risposta, non
sono invece attribuite ripetibili.

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso per riforma è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a
carico dell'attrice.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 17 aprile 2002
MDE

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                       Il Presidente,

                      Il Cancelliere,