II. Zivilabteilung 5C.47/2002
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5C.47/2002 II C O R T E C I V I L E **************************** 17 aprile 2002 Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi- dente, Nordmann e Hohl. Cancelliere: Ponti. ______ Visto il ricorso per riforma del 15 febbraio 2002 presen- tato da X.________, attrice, patrocinata dall'avv. Stefano Arnold, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente all' Assicurazione Y.________, convenuta, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, Bellinzona, in merito a un contratto di assi- curazione; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- X.________ ha stipulato il 18 maggio 1993 un'assicurazione economia domestica con l'Assicurazione Y.________ (in seguito: Y.________); la polizza, valida sino al 1° giugno 1998, prevedeva una somma di assicurazio- ne per la mobilia domestica di fr. 150'000.--, con adatta- mento automatico sull'indice dell'anno 1993. In seguito ad un presunto furto avvenuto l'8 feb- braio 1997 nell'abitazione famigliare di Coldrerio, X.________ ha notificato all'assicurazione una dichiarazio- ne di sinistro, esponendo un danno complessivo di fr. 170'440.-- risultante dalla sottrazione di svariati oggetti di valore (quadri, orologi, gioielli, pellicce,...) nonché di denaro contante. La Y.________ ha però rifiutato di rimborsare l'importo chiesto dall'assicurata, sollevando in primo luogo dubbi sulla veridicità del sinistro denunciato, e ritenendo inoltre che vi erano nel caso gli estremi di una frode nelle giustificazioni, dal momento che il valore di alcuni degli oggetti rubati sarebbe inveritiero, mentre di altri non vi sarebbe nemmeno la prova dell'effettiva sottrazione. B.- Con petizione del 25 febbraio 1998 X.________ ha chiesto la condanna della Y.________ al pagamento di fr. 170'440.-- oltre interessi al 5% dall'8 febbraio 1997 a titolo di liquidazione del sinistro; ha inoltre postulato l'accertamento della validità del contratto di assicurazio- ne fino alla scadenza del 1° giugno 1998. L'assicurazione si è integralmente opposta alla petizione, ribadendo di non essere più vincolata dal contratto, che considera rescisso con effetto retroattivo all'8 febbraio 1997. In sede di replica l'assicurata ha modificato le proprie conclusioni, aumentando l'importo chiesto a fr. 171'680.-- e chiedendo l'accertamento della validità del contratto sino al 1° giugno 1999. Con sentenza del 19 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto la petizione, ritenendo che, alla luce degli elementi emersi dall'istrut- toria, l'ipotesi di una simulazione di furto rimaneva tanto plausibile quanto quella di un furto reale, per cui l'assi- curata non era pervenuta a provare l'esistenza del suo dan- no. La tassa di giustizia e le spese di fr. 5'500.-- sono state poste a carico dell'attrice, che è stata inoltre con- dannata a rifondere alla controparte fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili. C.- Adita dall'attrice, con sentenza del 10 gen- naio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ne ha respinto l'appello e confermato il giudizio pretorile. Anche per l'ultima istanza ticinese l'attrice avrebbe disatteso la prova della verosimiglianza del furto richiesta da giurisprudenza e dottrina, per cui le sue pretese di risarcimento nei confronti dell'assicura- zione sarebbero infondate. D.- Contro questa sentenza X.________ è insorta, il 15 febbraio 2002, dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Con quest'ultimo rimedio essa chiede, in via prin- cipale, la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al versamento della somma di fr. 171'680.-- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1997 e di ac- certare la validità del contratto di assicurazione fino al- la scadenza del 1° giugno 1999; in via subordinata, l'an- nullamento della decisione impugnata e la retrocessione de- gli atti al Tribunale d'appello per l'accertamento del dan- no e del risarcimento e l'emanazione di una nuova decisio- ne. Delle motivazioni si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi. La controparte non è stata invitata a formulare una risposta al ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Preliminarmente la ricorrente chiede che il ricorso per riforma venga trattato prima del parallelo ricorso di diritto pubblico, in deroga alla regola di cui all'art. 57 cpv. 5 OG. In principio il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in meri- to al ricorso di diritto pubblico (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil- sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Per consolidata giurisprudenza è però possibile derogare a questa regola quando il ricorso per riforma appare d'acchito inammissi- bile (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. II, n. 5 ad art. 57 OG) oppure quando sembra che possa essere accolto pur basandosi sulle constatazioni di fatto ritenute dalla Corte cantonale e criticate nel ricorso di diritto pubblico (DTF 117 II 630 consid. 1a; 114 II 240 consid. 1b). Nella fattispecie il ricorso per riforma s'avvera, previo un breve esame, inam- missibile per le motivazioni esposte ai considerandi se- guenti, ragione per cui si giustifica di esaminarlo per primo in deroga a quanto previsto all'art. 57 cpv. 5 OG. 2.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a). a) Contro la sentenza cantonale, l'attrice ha in- trodotto un ricorso per riforma e un ricorso di diritto pubblico con argomentazioni praticamente identiche. Ora, due gravami formalmente distinti, ma di contenuto pressoché uguale, sono sottoposti alle medesime condizioni - per quanto attiene alla loro ammissibilità - di un unico atto di ricorso che comprende due rimedi giuridici. A questo ri- guardo il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare come chi fornisce una motivazione sostanzialmente identica a due rimedi si espone alla censura di abuso nella presen- tazione degli stessi (DTF 116 II 92), con il rischio che nessuno di essi venga esaminato. Preso atto delle critiche suscitate da questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha successivamente precisato che l'inammissibilità dei ri- corsi non va ascritta tanto al loro contenuto - identico - quanto all'impossibilità di determinare con chiarezza le argomentazioni presentate nei diversi allegati. Se, dunque, nonostante la commistione delle censure sollevate, la moti- vazione appare sufficientemente chiara e adempie i requi- siti legali, i ricorsi possono essere vagliati (DTF 116 II 746 consid. 2a). In concreto, come detto, la ricorrente fonda le due impugnative sui medesimi argomenti, limitandosi a invocare la violazione di diversi principi e norme di diritto. Stan- do a quanto sopra, questa circostanza non basta, da sola, per dichiararle entrambe inammissibili. Ciò non toglie, co- munque, che - come esposto di seguito - il ricorso per ri- forma deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell' art. 43 cpv. 1 OG. b) Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile (a meno di sorprendere l'autore del furto in flagranza di reato), giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell'ipote- si di furto (vale a dire con il 51% di probabilità); egli deve invece provare la realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base all'andamento genera- le delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.86/1996 del 5 dicembre 1996, consid. 3b; JdT 1997 I 811). Peraltro, di fronte a una prova che non è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Kummer, Commentario bernese, n. 362 segg., in particolare n. 366 all'art. 8 CC; H. Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26, pag. 306 segg., 309). L'onere probatorio dell'assi- curato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa quanto più le circostanze del furto appaiono contrad- dittorie, rispettivamente quando l'assicurazione ha appor- tato elementi contrari (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39 LCA, pag. 286; JdT 1997 I 812); in particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazio- ne appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale (RUA vol. XVIII, n. 15). Nel caso concreto, la Corte cantonale ha corretta- mente applicato i principi appena esposti; essa ha procedu- to alla disamina dei fatti partendo dal giusto concetto di grado di certezza richiesto da giurisprudenza e dottrina, giungendo alla conclusione che questo non è stato raggiun- to, dato che l'ipotesi di una simulazione rimane - se non maggiormente - almeno tanto plausibile quanto quella di un furto reale. Su questo punto (peraltro il solo che sarebbe esaminabile nell'ambito del ricorso per riforma), alle au- torità cantonali non può quindi essere mossa nessuna criti- ca. Le censure della ricorrente si esauriscono d'altronde nella discussione dell'apprezzamento probatorio, ossia su questioni di fatto inammissibili nella giurisdizione per riforma. 3.- L'attrice sostiene invero che l'accertamento di una o dell'altra tesi (furto o simulazione) è una que- stione di diritto, legata alla facoltà di apprezzamento del giudice, per cui sarebbe proponibile nella fattispecie il ricorso per riforma. Tale opinione è confortata da parte della dottrina; secondo Poudret/Sandoz-Monod (op. cit., vol. II, 1990, pag. 173 seg.), sapere se nel concreto caso il grado di probabilità richiesto dal diritto federale è raggiunto costituisce questione di diritto sindacabile nel- la procedura per riforma. Tale opinione, condivisa anche da Kummer (Commentario bernese, n. 72 seg. ad art. 8 CC) rima- ne nondimeno minoritaria. Per la maggior parte degli auto- ri, invece, la giurisdizione per riforma può solo verifica- re se il giudice cantonale è dipartito da un concetto cor- retto del grado di certezza o verosimiglianza richiesto (Messmer/Imboden, op. cit., pag. 144; Dressler, Die Tatsa- chenüberprüfung durch das Bundesgericht im Berufungsverfah- ren, in: RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, La violation du droit fédéral dans un recours en réforme, in: RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pag. 99; Voyame, Droit privé fédéral et procedure civile cantonale, in: RDS 80/1961 II 157 seg.). Il Tribunale federale, in diversi recenti giudizi non pubblicati (sentenze 5C.162/2001 del 21 agosto 2001; 5C.83/2000 del 31 maggio 2001; 5C.181/1997 dell'8 settembre 1997; cfr. anche DTF 120 II 393 consid. 4b) ha seguito quest'ultima opinione. Di conseguenza, sape- re se i fatti addotti e acquisiti siano sufficienti per ri- tenere realizzato l'evento assicurativo costituisce apprez- zamento delle prove, e quindi questione di fatto insindaca- bile in un ricorso per riforma e che può essere rivista sotto il limitato profilo dell'arbitrio solo nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 seconda fra- se OG; DTF 127 III 73 consid. 6a; 120 II 97 consid. 2b e rif.). Nel caso concreto, l'apprezzamento dei fatti opera- to dai giudici cantonali per concludere che la credibilità del furto appare non più probabile dell'ipotesi di simula- zione, siccome attinente all'apprezzamento delle prove, va pertanto censurato con un ricorso di diritto pubblico e non nelle vie della giurisdizione per riforma. 4.- Da quanto sopra discende che il ricorso per riforma s'avvera irricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); alla convenuta, che non ha presentato una risposta, non sono invece attribuite ripetibili. Per questi motivi visto l'art. 36a OG i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico dell'attrice. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 aprile 2002 MDE In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,