Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.32/2002
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5C.32/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                       13 marzo 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Raselli e Escher.
Cancelliere: Ponti.

                          _______

Visto il ricorso per riforma del 28 gennaio 2002 presentato
da A.A.________, convenuto, Biasca, patrocinato dall'avv.
Pier Carlo Blotti, Biasca, contro la sentenza emanata il 18
dicembre 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a
B.A.________, attrice, Biasca, patrocinata dall'avv. Stefa-
no Zanetti, Bellinzona, in materia di divorzio;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.A.________ (1963) e B.A.________ (1963) si
sono sposati a Giornico il 19 settembre 1987. Dalla loro
unione è nato, il 19 giugno 1988, il figlio C.________. Nel
1996 A.A.________ ha adottato legalmente D.________, nato
il 12 giugno 1982 in Spagna da un precedente matrimonio
della moglie.

  Sino alla fine del 1997, il marito ha lavorato come
falegname qualificato, percependo un salario netto di circa
fr. 3'800.-- mensili; in seguito alla chiusura della ditta
presso la quale lavorava, è rimasto senza impiego, alter-
nando attività di breve durata a periodi di disoccupazione.
Durante il matrimonio la moglie, che non possiede alcuna
qualifica professionale, non ha esercitato attività lavora-
tive, salvo alcune sporadiche prestazioni quale donna delle
pulizie. Dopo la separazione di fatto dal marito, avvenuta
nel novembre 1997, si è iscritta anch'essa alla disoccupa-
zione, prima al 100% e, a partire dal novembre 1998, al
50%. Dal marzo 1999 lavora come portinaia a tempo parziale
nello stabile in cui abita, percependo fr. 505.-- mensili.
Sia il marito che la moglie hanno esaurito, nel corso dell'
anno 2000, il diritto alle indennità di disoccupazione.

  B.-  Decaduto infruttuoso il tentativo di concilia-
zione, con istanza del 30 gennaio 1998 B.A.________ ha pro-
mosso azione di separazione a tempo indeterminato, chieden-
do un contributo alimentare mensile di fr. 600.-- per sé
stessa, di (iniziali) fr. 700.-- per il figlio C.________ e
di fr. 1'100.-- per il figlio D.________, oltre lo sciogli-
mento del regime matrimoniale e il trasferimento di metà
degli averi di cassa pensione maturati dal coniuge in co-
stanza di matrimonio. A.A.________ si è opposto alla sepa-
razione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio,

offrendo un contribuito alimentare di fr. 400.-- mensili
per ognuno dei due figli.

  Con sentenza del 18 dicembre 1999 il Pretore del
distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio, affidando
i figli alla madre e regolando il diritto di visita del
padre. Riguardo ai contributi alimentari e di mantenimento,
ha condannato il marito a versare alla moglie un importo
mensile di fr. 300.-- fino al dicembre 2001, di fr. 150.--
al figlio D.________ e di fr. 550.-- al figlio C.________,
in entrambi i casi sino al raggiungimento della maggiore
età o al compimento della loro formazione scolastica o
professionale. Sugli altri punti accessori, ha dichiarato
sciolto il regime dei beni assegnando l'abitazione coniuga-
le e il relativo mobilio alla moglie, ha posto a carico di
quest'ultima i debiti arretrati e ha ordinato all'istituto
di previdenza professionale del marito di versare alla ex
consorte metà della prestazione di uscita da lui accumulata
tra il 30 settembre 1987 e il 31 dicembre 1999. La tassa di
giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 450.-- sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili; l'attrice è stata inoltre ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

  C.-  Adita dall'attrice, con sentenza del 18 dicem-
bre 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente riformato il giudizio pre-
torile, stabilendo un contributo alimentare a favore della
moglie di fr. 580.-- al mese sino al 19 giugno 2004 e a
favore del figlio C.________ di fr. 1'080.-- mensili fino
al 19 giugno 2004 e di fr. 1'580.-- dal 20 giugno 2004 al
19 giugno 2006. La Corte cantonale ha inoltre riconosciuto
all'attrice la facoltà di chiedere un aumento del contribu-
to alimentare a suo favore sino a fr. 910.-- qualora la si-
tuazione economica dell'ex-marito dovesse migliorare. Gli
altri punti della sentenza di divorzio (assegnazione dei

figli, diritto di visita, assegnazione dell'abitazione co-
niugale e del mobilio, trasferimento della metà degli averi
della cassa pensione) non sono invece stati modificati. Le
tasse di giustizia e spese di appello, per un totale di fr.
1'500.--, sono state poste per un terzo a carico dell'at-
trice e per due terzi a carico del convenuto; quest'ultimo
è stato condannato a rifondere all'attrice fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili d'appello. Entrambe le parti sono sta-
te poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

  D.-  Il 28 gennaio 2002 A.A.________ è insorto con
un ricorso per riforma contro il predetto giudizio, chie-
dendo al Tribunale federale di accoglierlo e di modificare
i dispositivi n. I.4 e II della sentenza cantonale. Egli
ripropone, in sostanza, l'adozione dei contributi alimenta-
ri decisi in prima istanza dal Pretore di Riviera, ovvero
fr. 300.-- mensili alla ex-moglie sino al mese di dicembre
2001, fr. 150.-- mensili al figlio D.________ fino alla sua
maggiore età e fr. 550.-- (aumentati a fr. 624.-- dopo il
1° gennaio 2002) al figlio C.________. Postula inoltre una
riforma del giudizio cantonale in merito alle spese e alle
ripetibili. Con il rimedio, ha parimenti chiesto di essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

    La controparte non è stata invitata a formulare
una risposta al ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  La controversia verte unicamente sui con-
tributi alimentari a favore della ex-moglie e dei figli:
trattandosi di una contestazione civile di natura pecunia-
ria, il ricorso per riforma è in principio ammissibile (DTF
127 III 136 consid. 1a; 116 II 493 consid. 2b), atteso che

il valore litigioso previsto dall'art. 46 OG è senz'altro
superato. Interposto in tempo utile contro una decisione
finale della suprema istanza cantonale, il ricorso è rice-
vibile anche giusta gli art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 OG.

  b)  Chiamato a statuire quale istanza di riforma il
Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così co-
me sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (art.
55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c), a meno
che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto
derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF
125 III 368 consid. 3 in fine; 123 III 110 consid. 2 con
rinvii) o che si renda necessario un complemento degli
stessi (art. 64 OG; DTF 126 III 59 consid. 2a). Fatte salve
queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto
o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità
cantonale sono irricevibili, così come non è ammissibile
fare riferimento a circostanze non accertate dall'autorità
cantonale, trattandosi di fatti nuovi (DTF 127 III 248 con-
sid. 2c). Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato
ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla
Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispet-
tate. Le critiche relative ai fatti devono, ai sensi dell'
art. 55 cpv. 1 lett. c e d OG, essere debitamente specifi-
cate e indicare gli atti cui si riferiscono; quelle relati-
ve alla censura di svista manifesta esigono in particolare
l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che
del passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 cpv. 1
lett. d OG; DTF 115 II 399, 115 II 484 consid. 2a).

  Il ricorso presentato è tuttavia poco rispettoso di
queste esigenze di forma. Esso costituisce più che altro un
atto di carattere appellatorio, nel quale il convenuto di-
scute liberamente le valutazioni delle prove eseguite dai
giudici cantonali, vi oppone i propri apprezzamenti dei

fatti, si riferisce spesso ad atti istruttori e applica
talvolta il diritto ad uno stato di fatto che non è quello
risultante dalla sentenza impugnata; manca inoltre del
tutto l'indicazione delle norme di diritto federale che la
Corte cantonale avrebbe violato nel suo giudizio.

  2.-  La Corte cantonale ha statuito il 18 dicembre
2001, giusta l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, in base al
nuovo diritto del divorzio. Per quanto attiene al reddito
del marito, qui in discussione, i giudici cantonali hanno
stabilito, considerata la sua età, il suo stato di salute e
la sua formazione professionale, un reddito ipotetico di
fr. 3'800.-- netti mensili, e ciò contrariamente al Pretore
che si era attenuto all'importo percepito dal convenuto a
titolo di indennità di disoccupazione, ammontante a fr.
3'136.05 al mese; dedotto il suo fabbisogno minimo di fr.
2'140.-- al mese, ne è risultato una disponibilità in ec-
cesso di fr. 1'660.--, da dividere fra i contributi per la
moglie e quelli per i figli.

  Anche la moglie è stata giudicata idonea ad eserci-
tare una professione più redditizia di quella attuale, con
un tasso di occupazione del 50% fino al compimento dei 16
anni del figlio C.________ (giugno 2004), e in seguito, del
100%; la Corte cantonale, fondandosi sui salari vigenti
nella categoria del personale domestico, le ha imputato un
reddito ipotetico a tempo pieno di fr. 2'400.-- mensili,
pari a fr. 1'200.-- al 50%. Il suo fabbisogno vitale ammon-
ta, secondo la decisione impugnata, a fr. 2'110.-- al mese.
Il fabbisogno del figlio C.________, aggiornato in base
all'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblicate dall'
Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo, è stato invece fissato a fr. 1'705.--
mensili sino all'età di 16 anni, e a fr. 1'855.-- tra i 16
e i 18 anni. Quanto al figlio D.________, che ha raggiunto

la maggiore età nel giugno 2000 e ha nel frattempo perfe-
zionato la propria formazione professionale, è stato giudi-
cato autosufficiente dal punto di vista economico e quindi
escluso dai contributi.

  Il Tribunale d'appello ha per finire stabilito,
sulla base dei rispettivi redditi e fabbisogni, un contri-
buto alimentare di fr. 580.-- al mese a favore della ex-
moglie e di fr. 1'080.-- a favore del figlio C.________
fino al 19 giugno 2004, e dopo questa data, un contributo
di fr. 1'580.-- mensili unicamente a favore di quest'ulti-
mo, giacché l'attrice sarà allora in grado di provvedere da
sola al proprio fabbisogno lavorando a tempo intero.

  3.-  Il convenuto sostiene in primo luogo che il
calcolo dei contributi alimentari a favore della ex-moglie
e del figlio minore C.________ è errato, per il fatto che
il Tribunale d'appello avrebbe omesso di conteggiare il
contributo alimentare di fr. 150.-- al mese che egli ha
corrisposto - conformemente a quanto deciso nella sentenza
pretorile del 18 dicembre 1999 - al figlio D.________ tra
gennaio e giugno del 2000, quando questi è diventato mag-
giorenne.

  a)  La censura, a prescindere dal fatto che è for-
mulata in modo lacunoso - mancando di un qualsiasi richiamo
a norme giuridiche - ed è quindi al limite dell'ammissibi-
lità (art. 55 cpv. 1 lett c e d OG), è inconferente. In
concreto, l'obbligo di versare i contributi di mantenimento
al figlio maggiore sino alla maggiore età risulta dal de-
creto cautelare emesso dal Pretore il 10 marzo 1999, con-
fermato dal Tribunale d'appello con sentenza del 14 giugno
1999, e non, come sostiene il ricorrente, dalla sentenza di
divorzio del 18 dicembre 1999: questa non è infatti mai
cresciuta in giudicato, essendo stata appellata. Tali ver-
samenti erano inoltre dovuti, posto che le misure cautelari

ordinate dal Pretore ai sensi dell'art. 145 vCC (ora art.
137 CC) continuano a sussistere non solo fino alla pronun-
cia definitiva del divorzio, ma fino a quando non esista
una pronuncia definitiva sugli effetti accessori del divor-
zio discussi nella medesima azione (Cocchi-Trezzini, Codice
di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 4 e 5 ad art. 310 CPC/TI, pagg. 714/715). Se il
giudice, come nella fattispecie, ha ordinato nelle more del
giudizio il pagamento di contributi di mantenimento a tito-
lo provvisionale, questi valgono per tutta la durata del
procedimento (cfr. Bühler/Spühler, Commentario bernese,
Tomo II/1/1/2, 1980, n. 53 ad art. 145 vCC), e il giudizio
di merito sul divorzio non può, in principio, modificare
retroattivamente queste misure (Bühler/Spühler, op. cit.,
n. 445 ad art. 145 vCC e i riferimenti citati). Pur se
volti, sostanzialmente, al soddisfacimento delle medesime
esigenze, gli obblighi di mantenimento prima e dopo il di-
vorzio hanno infatti un fondamento giuridico diverso: le
misure provvisionali adottate nel corso della procedura di
divorzio giusta l'art. 137 CC (precedentemente art. 145
vCC) si fondano sull'obbligo di mantenimento della famiglia
dell'art. 163 CC, mentre i contributi di mantenimento in
seguito al divorzio sono decisi in base ai criteri enun-
ciati all'art. 125 CC (prima art. 151 o 152 vCC; cfr. sen-
tenza non pubblicata del Tribunale federale 5C.45/1997 del
14 aprile 1997, consid. 2a). Interpretando correttamente le
disposizioni applicabili, ed in particolare gli art. 125 e
285 CC, i giudici cantonali hanno quindi stabilito i con-
tributi di mantenimento da assegnare alla ex-moglie e ai
figli dopo il divorzio indipendentemente da quelli decisi
in via provvisionale ex art. 145 vCC dal Pretore di Rivie-
ra.

  b)  Né risulta infondata la decisione della Corte
cantonale di non riconoscere al figlio D.________ alcun
contributo di mantenimento; questa trova, anzi, un ampio

riscontro negli atti di causa. Le constatazioni sulla mag-
giore età e lo svolgimento della formazione professionale
del figlio maggiore sono inoppugnabili, ed altrettanto di-
casi della valutazione delle dichiarazioni delle due parti;
l'attrice ha infatti rinunciato in sede di appello a chie-
dere il versamento di un contributo di mantenimento per il
figlio D.________, osservando che questi "..oramai vicino
alla maggiore età, rinuncia a far valere qualsiasi pretesa
materiale nei confronti del padre" (cfr. consid. 3, pag. 3,
dell'appello del 30 dicembre 1999); quanto al convenuto,
nel suo allegato di risposta, pur ribadendo in un primo
tempo che "per il mantenimento della prole non occorre di-
scostarsi dalla decisione del Pretore", ha aggiunto poco
sotto che "bisogna pure considerare che il figlio maggiore
- cioè D.________ - sta ultimando la propria formazione ed
attualmente percepisce un reddito di fr. 900.-- mensili"
(cfr. punto 9 in fine, pag. 8, della risposta del 4 feb-
braio 2000), lasciando intendere con ciò che il contributo
di mantenimento stabilito del Pretore non era più giusti-
ficato.

  4.-  Il convenuto contesta poi il reddito ipotetico
determinato dal Tribunale d'appello, servito da base per il
calcolo dei contributi di mantenimento dovuti alla ex-
moglie e al figlio minore. Egli ritiene che l'importo di
3'800.-- franchi al mese è sproporzionato rispetto alle sue
reali capacità e alle attuali disponibilità sul mercato del
lavoro ticinese; sostiene inoltre di essersi sempre impe-
gnato nella ricerca di un lavoro fisso maggiormente retri-
buito e che a questo proposito le constatazioni della Corte
cantonale sarebbero contraddittorie e insostenibili.

  a)  Secondo l'art. 125 al. 1 CC, ove non si possa
ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al
proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge può essere tenuto a ver-
sargli un equo contributo (cosiddetto principio della soli-
darietà; Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre
1995 sulla revisione del Codice civile svizzero, FF 1996 I
34/35 cf. 144.6, 49/50, 122 e segg. cf. 233.51; Franz Wer-
ro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 662 e
segg. e L'obligation d'entretien après le divorce dans le
nouveau Code civil, in: RDS 1999 I, pagg. 117 e segg.).

  L'obbligo di mantenimento si fonda soprattutto sul-
le necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di
autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dal-
la sua capacità di intraprendere un'attività professionale
o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito
al matrimonio per sovvenire al proprio debito mantenimento
(FF 1996 I 34 cf. 144.6 nonché 122 e segg. cf. 233.51 in
fine e 233.52; DTF 117 II 211 consid. 4a; 114 II 301; 115
II 6; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000,
pag. 149; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Schei-
dungsrecht, Zurigo 1999, n. 19 ad art. 125 CC; Ingeborg
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000,
n. 1 e n. 13 ad art. 125 CC); a questo proposito, come
quando fissa l'ammontare e la durata del contributo, il
giudice deve fondarsi sugli elementi enunciati - in modo
peraltro non esaustivo (FF 1996 I 127 in alto) - all'art.
125 cpv. 2 CC. Per quanto attiene in particolare alla si-
tuazione finanziaria occorre considerare anzitutto il red-
dito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi po-
trebbero ipoteticamente conseguire, secondo le circostanze,
dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole
sforzo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 40 e segg., ed in
particolare n. 47-49 ad art. 125 CC; Ingeborg Schwenzer,
op. cit., n. 14 e segg. ad art. 125 CC; DTF 127 III 136
consid. 2a; 119 II 314 consid. 4a e i riferimenti citati);
analogamente, il reddito ipotetico dell'uno o dell'altro

coniuge (o di entrambi) può essere preso in considerazione
anche quando si tratta di calcolare i contributi di mante-
nimento dei figli minorenni (Ingeborg Schwenzer, op. cit.,
n. 26 ad art. 285 CC).

  b)  La sentenza impugnata rileva che dal convenuto,
falegname qualificato di 38 anni, può essere preteso, per
età, stato di salute e formazione professionale, un reddito
superiore a quello conseguito con le indennità di disoc-
cupazione negli anni 1999-2000 (fr. 3'136.05 al mese).
D'altra parte, dall'istruttoria è emerso che egli non si
sia impegnato più di qual tanto (salvo trovare un lavoro
temporaneo presso la ditta specializzata "X.________ SA")
nella ricerca di un lavoro fisso, nemmeno una volta esau-
rite le indennità di disoccupazione a fine 2000. Egli non
può, secondo le constatazioni della Corte cantonale, nem-
meno addebitare la mancanza di lavoro fisso alla cattiva
congiuntura, dal momento che negli ultimi anni il settore
edile ticinese ha conosciuto una certa ripresa. Tutto con-
siderato, i giudici ticinesi hanno stabilito, sulla base
degli importi salariali previsti dal contratto collettivo
di lavoro cantonale 2001 per i falegnami, che, facendo pro-
va di buona volontà, il convenuto potrebbe guadagnare alme-
no fr. 3'800.-- mensili; essi hanno d'altronde osservato
che tale importo corrisponde a quanto guadagnava presso la
ditta Y.________ prima della sua chiusura.

  c)  Orbene, sulla base dei vincolanti accertamenti
di fatto dell'ultima istanza cantonale e tenuto conto del
potere di apprezzamento che a questa compete in materia (FF
1996 I 127), non appare contrario al diritto federale pre-
tendere che il convenuto si reinserisca pienamente nel mer-
cato del lavoro con un'occupazione fissa come falegname e
quindi imputargli da subito un reddito superiore a quello
percepito sinora con le sole indennità di disoccupazione o
eseguendo lavori precari; la decisione impugnata appare

conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale dato
che, per le ragioni addotte (età relativamente giovane,
buon stato di salute, qualifica professionale), l'attività
accessoria è ragionevolmente esigibile, ed anche possibile
viste le migliorate condizioni del mercato del lavoro (DTF
127 III 134 consid. 2c; 121 III 297 consid. 3b; 119 II 314
consid. 4; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 49 ad
art. 125 CC; Ingeborg Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art.
125 CC). Questa Corte non è invece abilitata a controllare,
nell'ambito del presente ricorso, l'ammontare del reddito
ipotetico stabilito dall'autorità cantonale (fr. 3'800.--
al mese). Se il Tribunale federale esamina liberamente nel-
la giurisdizione per riforma la capacità di un coniuge di
reinserirsi nella vita professionale o di riprendere un'
attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio, ed
il principio stesso del reddito ipotetico (cfr. DTF 114 II
301), esso non può per contro valutare le cifre ritenute a
questo proposito dai giudici cantonali, trattandosi di una
questione di fatto che andrebbe semmai censurata in un
ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III 10 consid. 2b;
sentenza non pubblicata 5C.128/1999 del 6 luglio 1999, con-
sid. 3).

  Nella limitata misura in cui è ricevibile - il con-
venuto omette infatti di citare l'art. 125 CC e non spiega
dove e in che modo la motivazione della Corte cantonale
violerebbe questa disposizione - la censura si rivela per-
tanto infondata e deve essere respinta.

  d)  Pure infondate sono le critiche espresse dal
convenuto nei confronti dell'attitudine della ex-moglie,
che a suo dire potrebbe fornire uno sforzo maggiore vista
la precaria situazione finanziaria in cui si trova: egli
misconosce infatti che la Corte cantonale ha tenuto conto
delle possibilità lavorative della ex-moglie, imputandole

un reddito ipotetico quale domestica di fr. 2'400.-- mensi-
li dopo il giugno 2004, e di fr. 1'200.-- sino a tale data
per un'attività al 50%, ritenuto che un'attività lucrativa
a tempo pieno può esserle imposta solo quando il figlio mi-
nore a lei affidato avrà raggiunto i 16 anni di età.

  5.-  Da ultimo, il convenuto sembra contestare il
fabbisogno e il relativo contributo fissato a favore del
figlio C.________.

  a)  Nel fissare i fabbisogni individuali e il rela-
tivo ammontare dei contributi di mantenimento il giudice di
merito gode di un ampio potere d'apprezzamento (FF 1996 I
127; DTF 127 III 136 consid. 3a), e valuta la situazione
applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC).
In simili casi, per giurisprudenza invalsa, il Tribunale
federale esamina con riserva l'esercizio del potere di ap-
prezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso
interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai
principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia
di libero apprezzamento, si fonda su fatti che non avevano
importanza alcuna oppure, al contrario, non tiene conto di
elementi significativi. Il Tribunale federale sanziona,
infine, le decisioni rese in virtù di un tale potere d'ap-
prezzamento solo se sfociano in un risultato manifestamente
ingiusto o di un'iniquità scioccante (DTF 125 III 226 con-
sid. 4b; 123 III 246 consid. 6a pag. 255 e 274 consid.
1a/cc; 122 III 262 consid. 2a/bb; 121 III 64 consid. 3c).

  b)  Dottrina e giurisprudenza concordano nel rite-
nere che ai fini del giudizio sul contributo di mantenimen-
to il giudice deve procedere ad una ponderazione degli in-
teressi delle parti, valutando sia i bisogni del figlio,
sia la situazione sociale e le possibilità economiche del
genitore debitore del contributo, così come prescritto
dall'art. 285 cpv. 1 CC (DTF 123 III 1 consid. 3 b/bb; 120

II 285 consid. 3 b/bb; Ingeborg Schwenzer, op. cit., n. 4 e
segg. e n. 20 e segg. ad art. 285 CC). Ora, tenuto conto
delle capacità di guadagno ipotetiche del convenuto e del
suo fabbisogno vitale minimo (cfr. sopra, consid. 2), non-
ché del fabbisogno del figlio minore (fr. 1'705.-- al mese
fino al giungo 2004, e fr. 1'855.-- in seguito), l'ammonta-
re del contributo di mantenimento stabilito dai giudici
cantonali (fr. 1'080.-- al mese fino al giugno 2004 e in
seguito fr. 1'580.--) non sembra insensato né tantomeno
iniquo. Da tutto quanto esposto ai considerandi 10, 12 e 13
della decisione impugnata, emerge al contrario che l'ultima
istanza cantonale ha ponderato scrupolosamente gli interes-
si delle parti in causa e la sua soluzione appare adeguata
alla situazione concreta.

  Né possono essere giudicate come manifestamente
errate o ingiustificabili le conclusioni della Corte canto-
nale in merito al fabbisogno del figlio minore: le cifre
indicate sono state dedotte dall'edizione 2000 delle racco-
mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'
orientamento professionale del Canton Zurigo, raccomanda-
zioni regolarmente applicate dai tribunali ticinesi da
numerosi anni. Anche la detrazione di fr. 150.-- dal fabbi-
sogno per cura e educazione risulta corretta, considerato
che il coniuge affidatario (nel caso la madre) può sopperi-
re in natura a metà del fabbisogno in denaro previsto da
questa posta, essendo tenuta per il momento a lavorare solo
al 50%. Giova inoltre osservare che, nella misura in cui il
convenuto contesta i differenti elementi di valutazione del
fabbisogno ritenuti dalla Corte cantonale, egli espone una
volta di più una critica dei fatti inammissibile nell'ambi-
to di un ricorso per riforma.

  Per queste ragioni, anche quest'ultima censura non
merita accoglimento.

  6.-  Il ricorrente ha chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Considerata la natu-
ra del tema ricorsuale, specie con riferimento al nuovo
diritto, ben si può ammettere che la causa non sembrava del
tutto priva di probabilità di successo. È inoltre data la
situazione di indigenza. In queste condizioni il beneficio
dell'assistenza giudiziaria può essere concesso.

  7.-  In esito alle considerazioni che precedono, il
ricorso, nei limiti in cui è ammissibile, deve essere re-
spinto. All'attrice, che non ha presentato una risposta,
non sono attribuite ripetibili.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene con-
fermata.

  2.  La domanda di assistenza giudiziaria presentata
dal convenuto è accolta e quale patrocinatore per la proce-
dura innanzi al Tribunale federale gli viene designato l'
avv. Pier Carlo Blotti.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a
carico del convenuto, ma sopportata provvisoriamente dalla
Cassa del Tribunale federale.

  4.  La Cassa del Tribunale federale verserà all'
avv. Pier Carlo Blotti un'indennità di fr. 1'000.-- per
ripetibili della sede federale.

  5.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 13 marzo 2002
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                       Il Presidente,

                      Il Cancelliere,