Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.273/2002
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5C.273/2002 /bom

Sentenza del 28 agosto 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, piazza Vicari
14, 6982 Agno,

contro

B.________,
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Alessandra Jorio Colombo, viale
Officina 6, casella postale 1020, 6501 Bellinzona.

nullità di un testamento,

ricorso per riforma del 22 novembre 2002 contro la sentenza emanata il 16
ottobre 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
C. ________, nata nel 1902, è deceduta nel dicembre 1993. Con un testamento
pubblico del 28 maggio 1974, la de cuius aveva lasciato ai figli B.________
ed A.________ - istituiti eredi universali - i suoi immobili (con dispensa
dal conguaglio) e aveva attribuito a ciascuno la metà di un fondo a
D.________, su cui sorge una stazione di servizio, con la metà dei canoni
provenienti dal diritto di superficie su di esso costituito a favore di una
compagnia petrolifera. In un successivo testamento pubblico del 26 luglio
1983 C.________ ha revocato ogni precedente disposizione, ha nuovamente
istituito quali eredi universali i figli e ha attribuito loro vari fondi con
dispensa dal conguaglio. A differenza di quanto stabilito nel testamento
precedente, con la nuova disposizione di ultime volontà ella ha destinato
alla figlia l'intero terreno occupato dalla stazione di servizio e tutti i
suoi proventi. Il testamento termina specificando che la testatrice ha
"tenuto conto delle donazioni fatte in precedenza ai figli, in particolare
del maggior valore del terreno Nosetto di D.________ donato ad A.________
rispetto al terreno Castellaccio di Magliaso donato a B.________, nonché
della precedente donazione fatta ad A.________ della casa e terreno a
D.________".

B.
Il 26 gennaio 1995 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del
distretto di Lugano B.________ con un'azione tendente all'annullamento del
secondo testamento. Pendente causa gli eredi hanno sottoscritto il 15
novembre 1996 un contratto di divisione parziale, dal quale hanno però
escluso la particella su cui sorge l'area di servizio. Con sentenza 27
settembre 2001 il giudice di primo grado ha integralmente respinto la
petizione, ponendo a carico dell'attore le spese processuali e le ripetibili.

C.
Adita dal soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha, con sentenza del 16 ottobre 2002, confermato la pronunzia di primo
grado. I giudici cantonali hanno lasciato indeciso - come in precedenza il
Pretore - il quesito inerente alla tempestività dell'azione e hanno rilevato
che in sede di appello l'attore si prevale unicamente della nullità della
disposizione di ultime volontà in seguito ad un errore della testatrice. Essi
hanno altresì stabilito che, con il contestato testamento e tenuto conto
delle precedenti donazioni, il valore dei beni immobili destinati alla
convenuta supera di fr. 636'000.-- quello dei fondi attribuiti al fratello.
Tuttavia, secondo la Corte cantonale, la convenuta non ha riconosciuto la
volontà della madre di garantire una parità di trattamento assoluta dei
figli, né l'attore è riuscito a provare una siffatta volontà. Quest'ultimo
non avrebbe nemmeno dimostrato la tesi secondo cui la testatrice ignorava la
consistenza dei suoi beni e il divario fra le quote assegnate ai figli.

D.
Con ricorso per riforma del 22 novembre 2002 A.________ postula, in via
principale, l'annullamento sia delle sentenze di prima e seconda istanza che
del testamento del 26 luglio 1983. In via subordinata chiede il rinvio della
causa alla Corte d'appello, affinché questa fissi l'importo che egli deve
corrispondere alla convenuta in seguito alla nullità del testamento. L'attore
sostiene che la de cuius desiderava una parità (relativa) fra i figli e che
tentando di rimediare ad una prima distorsione a favore del figlio ne ha
creata un'altra, ancora più grande, a favore della figlia. I giudici
cantonali avrebbero quindi esaminato a torto se la defunta volesse una parità
assoluta fra gli eredi: questa non poteva essere raggiunta nella fattispecie,
poiché i figli hanno beneficiato di liberalità elargite nel corso di molti
anni. In realtà, secondo l'attore, dall'analisi di cinque fasi mentali della
vita della testatrice risulterebbe che ella è incorsa in un errore,
avvantaggiando in modo così manifesto la figlia nel testamento impugnato.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Interposto in tempo utile contro una sentenza finale della suprema istanza
cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio
ricevibile dal profilo degli art. 48 cpv. 1 e 54 cpv. 1 OG. Anche il valore
di lite di fr. 8000.--, previsto dall'art. 46 OG, è in concreto
manifestamente superato.

2.
Nella procedura del ricorso per riforma, il Tribunale federale è vincolato
agli accertamenti di fatto effettuati dall'ultima istanza cantonale a meno
che quest'ultima sia incorsa in una svista manifesta, abbia operato in
violazione di disposizioni federali in materia di prove (art. 63 cpv. 2 OG),
oppure gli accertamenti di fatto da lei compiuti necessitino di completazione
in seguito alla mancata considerazione di fatti pertinenti, regolarmente
allegati (art. 64 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Sebbene il
quesito di sapere ciò che ha portato il testatore ad agire in un determinato
modo sia di per sé una questione di fatto, nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 469 CC il Tribunale federale non è vincolato agli accertamenti
dell'autorità cantonale sui motivi del disponente, nella misura in cui essi
non si riferiscano a prove concrete concernenti la fattispecie posta a
fondamento del giudizio, ma a riflessioni generali, basate sulla comune
esperienza di vita (DTF 75 II 280 consid. 5 pag. 285; cfr. anche DTF 126 III
10 consid. 2b pag. 12).

In concreto sono accertamenti di fatto che vincolano il Tribunale federale i
valori dei fondi ritenuti dalla Corte cantonale sulla scorta della perizia
agli atti (DTF 98 II 265 consid. II/2 pag. 267). Il gravame si rivela
pertanto di primo acchito irricevibile laddove si scosta da tali importi.
Altrettanto inammissibile, atteso che l'attore nemmeno pretende che i giudici
cantonali siano incorsi in una svista manifesta, è l'asserzione
esplicitamente confutata nella sentenza impugnata, secondo cui la convenuta
avrebbe riconosciuto negli allegati di causa la volontà della madre di avere
una parità fra i figli.

3.
Le disposizioni di ultima volontà redatte sotto l'influsso di un errore
possono essere annullate in virtù dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. Ogni errore
sui motivi è rilevante, se ha avuto un'influenza determinante sulla
disposizione e a condizione che sia reso verosimile che, se il testatore
avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la
disposizione piuttosto che mantenerla invariata (DTF 75 II 280 consid. 3 pag.
284 e consid. 6 pag. 287; 94 II 139 consid. 4; 119 II 208 consid. 3bb). La
prova che la disposizione di ultima volontà riposa su un errore può essere
apportata in qualsiasi modo, anche con elementi estranei al testamento (DTF
72 II 225 consid. 4 pag. 233).

3.1 Secondo la Corte cantonale l'attore non ha provato che la testatrice
avesse voluto giungere ad una parità assoluta fra i figli. Dal testamento
impugnato non risulta infatti la volontà della disponente di attribuire a
ciascun figlio esattamente la metà della successione. In particolare,
l'esplicita dispensa da un conguaglio può costituire un indizio per la
consapevolezza della testatrice sulla differenza esistente fra le due quote
ereditarie. Le intenzioni della de cuius non emergono nemmeno dalle donazioni
antecedenti la contestata disposizione di ultima volontà. Infatti, il valore
dei fondi ricevuti fino a quel momento dall'attore superava di fr. 539'700.--
quello delle particelle donate alla convenuta. Atteso che nel contestato
testamento la defunta aveva indicato di aver tenuto conto del maggior valore
dei beni donati al figlio non è nemmeno possibile escludere che ella abbia
inteso compensare tale disparità. La de cuius curava inoltre direttamente
l'amministrazione del proprio patrimonio e non poteva quindi ignorare la
consistenza dei suoi beni. Per questi motivi, pur riconoscendo che i fondi
destinati ai figli non si equivalgono, i giudici cantonali hanno negato
l'esistenza di una causa di nullità del testamento.

3.2 L'attore ritiene invece che esistano cinque fasi mentali nella vita della
de cuius, dalla cui analisi risulterebbe l'errore in cui ella è incorsa
nell'impugnato testamento. La prima concernerebbe il periodo antecedente il
testamento del 1974, che terminerebbe, per quanto attiene alle donazioni
ricevute, con una diseguaglianza di fr. 88'000.-- a favore del figlio
A.________. La seconda si riferirebbe al testamento del 1974 e si
concluderebbe con un vantaggio in favore della figlia B.________ di fr.
28'800.--, poiché tale testamento le attribuirebbe beni per un maggior valore
di fr. 116'000.--. La terza consisterebbe nella perizia fatta eseguire nel
1977, dalla quale risulterebbe una differenza dei lotti destinati ai figli di
fr. 20'010.--. La quarta fase riguarderebbe invece le donazioni effettuate
dopo la predetta perizia e prima dell'allestimento del secondo testamento e
si chiuderebbe avvantaggiando il figlio A.________ di circa fr. 62'000.--. La
quinta ed ultima fase - inerente al testamento del 26 luglio 1983 - avrebbe
invece per conseguenza una rottura della parità fino ad allora rispettata, a
causa dell'attribuzione alla figlia B.________ di beni immobili con maggior
valore di fr. 1'175'765.-- rispetto a quelli destinati al figlio A.________.
L'attore afferma che tale "enorme distorsione" può unicamente essere frutto
di un errore.

3.3 Nella fattispecie occorre innanzi tutto osservare che - in base ai
vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG)
- il valore al 1983 degli immobili destinati alle parti, sia in seguito alle
donazioni effettuate dalla disponente, sia in virtù del secondo testamento,
ammonta a fr. 1'964'864.50 per la convenuta e a fr. 1'328'799.50 per
l'attore. Ne segue che in base a tali importi la defunta ha effettivamente
favorito la figlia per circa fr. 636'000.--. Tuttavia, il quesito di sapere
se tale circostanza sia dovuta ad un'errata valutazione del valore dei fondi
da parte della testatrice può, in concreto, restare indeciso. Infatti, come
già rilevato, chi vuole ottenere l'annullamento del testamento non deve solo
dimostrare l'esistenza di un errore da parte del disponente, ma deve pure
rendere verosimile che questi, qualora avesse conosciuto la situazione reale,
avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla
invariata.
Ora, nel proprio ricorso l'attore si limita ad insistere sull'esistenza di un
vizio di volontà della defunta, senza tuttavia pretendere di aver reso
verosimile il verificarsi della seconda condizione necessaria per
l'accoglimento dell'azione.

A prescindere da questo fatto giova rilevare che la de cuius terminava la
contestata disposizione di ultima volontà indicando di aver tenuto conto sia
delle donazioni fatte in precedenza ai figli che del maggior valore dei beni
donati all'attore. Ella ha pertanto espresso la volontà di riparare il fatto
di aver fino ad allora favorito il figlio rispetto alla figlia. In queste
circostanze non vi sono elementi che farebbero apparire verosimile che la
testatrice, ammesso che ella abbia effettivamente sottovalutato il valore del
fondo sui cui sorge la stazione di servizio, avrebbe preferito dividerlo in
parti uguali e continuare ad avvantaggiare l'attore. Attribuendo tale mappale
ad entrambi gli eredi, la disponente avrebbe infatti destinato al figlio beni
immobili per complessivi fr. 1'761'299.50 (quota risultante dopo il
testamento del 1983 di fr. 1'328'799.50 a cui verrebbero aggiunti fr.
432'500.--, corrispondenti alla metà del valore del fondo in discussione) e
alla convenuta fondi per un valore di fr. 1'532'364.50 (quota risultante dopo
il testamento del 1983 di fr. 1'964'864.50 da cui dovrebbero essere tolti fr.
432'500.-- corrispondenti alla metà del valore del fondo litigioso). Così
facendo, ella avrebbe ripristinato una situazione in cui il figlio si sarebbe
trovato in una situazione più favorevole della figlia, ciò che sarebbe stato
in aperta contraddizione con le finalità perseguite dalla madre nella stesura
del secondo testamento, ovvero di correggere il trattamento di favore di cui
fino a quel momento aveva beneficiato il figlio. La conclusione secondo cui
la testatrice non avrebbe preferito eliminare l'impugnata disposizione appare
ancora più verosimile se si considera l'asse temporale: l'attore aveva
beneficiato di donazioni più importanti fino all'allestimento del secondo
testamento e il fatto di poter disporre dei beni appartenuti alla madre con
anni di anticipo rispetto all'altra erede, costituisce pure un indubbio
vantaggio, anche dal profilo economico.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato nella misura in
cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla convenuta, che
non è stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico dell'attore.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 agosto 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: