Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.243/2002
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5C.243/2002 /bom

Sentenza del 2 giugno 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Meyer,
cancelliere Piatti.

A. ________,
attrice, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, via
Stazione 9, casella postale 336, 6602 Muralto,

contro

B.________,
convenuta, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella
postale 2364, 6901 Lugano.

contratto d'assicurazione, legittimazione attiva;

ricorso per riforma del 31 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il 24
settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 novembre 1998 la C.________ Sagl ha stipulato un contratto di leasing
con la D.________ Sagl (prestatrice del leasing) relativo a un'autovettura
della marca Volvo. Per la prenditrice del leasing l'accordo è stato
sottoscritto da A.________ in qualità sia di gerente della società con
diritto di firma individuale, che di debitrice solidale. Il 26 novembre
seguente A.________ ha concluso, a proprio nome, un'assicurazione casco
totale con B.________. Essa ha in seguito ceduto tutti i diritti derivanti da
tale polizza alla società di leasing. L'8 settembre 1999 quest'ultima ha
chiesto, in seguito al furto della vettura denunciato il 30 luglio 1999, alla
compagnia di assicurazione di pagarle direttamente l'indennizzo per il
sinistro.

B.
Con petizione 18 maggio 2001 A.________ ha domandato al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna di condannare la predetta compagnia
d'assicurazione a versarle fr. 64'400.--, importo corrispondente al valore
della vettura indicato nella polizza casco totale. La convenuta ha
preliminarmente eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attrice,
poiché questa aveva ceduto i diritti derivanti dalla predetta polizza alla
società di leasing. Con lettera 28 agosto 2001, prodotta con la replica,
siffatta società ha confermato al patrocinatore dell'attrice "di aver
retrocesso, con effetto dal mese di aprile 2001, la cessione nei confronti
dell'Assicurazione B.________ (casco totale), di cui alleghiamo una copia, in
favore della cliente in questione, Sig.ra A.________, la quale di conseguenza
a far tempo da tale data può agire direttamente contro l'assicurazione
stessa”. Con decisione 10 dicembre 2001 il Pretore ha ritenuto la
retrocessione dell'aprile 2001 (menzionata nella predetta lettera)
inefficace, perché non avvenuta in forma scritta. Il giudice di primo grado
l'ha tuttavia convertita in una procura d'incasso, che permetterebbe al
cessionario di far valere, se necessario pure mediante una causa giudiziaria,
la pretesa nei confronti del debitore. Per questo motivo ha respinto
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

C.
In accoglimento di un'appellazione della soccombente, la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 settembre 2002,
respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva. Pure secondo i
Giudici cantonali la società di leasing non aveva nell'aprile 2001, in
assenza di una dichiarazione scritta di quell'epoca, validamente retroceduto
ad A.________ i diritti sgorganti dalla polizza d'assicurazione. Poiché la
retrocessione è inficiata da un vizio di forma, l'attrice ha fatto valere con
la petizione 18 maggio 2001 diritti di cui non era titolare. A mente della
Corte cantonale non è però nemmeno possibile convertire tale retrocessione
inefficace in una procura d'incasso, perché il verificarsi di una tale
situazione di fatto non è mai stata affermata nel corso della causa e perché
la società di leasing non ha inteso lasciare all'attrice la prestazione
assicurativa.

D.
Il 31 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio postula
la riforma della decisione cantonale nel senso che l'appello della convenuta
è respinto e la sentenza del Pretore confermata. Essa chiede altresì di
essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi del ricorso
si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei
considerandi di diritto.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato
dichiarato inammissibile. Nulla osta all'esame del presente ricorso per
riforma.

1.2 L'attrice premette che tutte le allegazione di fatto, i considerandi di
diritto e le conclusioni formulate in prima e seconda istanza sono date per
interamente riprodotte e confermate. Così facendo, essa misconosce che,
giusta l'art. 55 cpv. lett. c OG, la motivazione del gravame dev'essere
contenuta nell'atto di ricorso, motivo per cui non è possibile tener conto
del rinvio agli allegati cantonali (DTF 126 III 198 consid. 1d pag. 201).

2.
2.1 La sentenza impugnata indica che la retrocessione all'attrice dei diritti
sgorganti dalla polizza di assicurazione avrebbe dovuto avvenire in forma
scritta prima dell'inoltro della petizione. La mancanza di tale forma scritta
costituisce un vizio che non può essere sanato mediante un successivo
riconoscimento da parte della cedente. Nel momento in cui ha incoato la
causa, l'attrice non sarebbe pertanto stata titolare del credito fatto
valere, motivo per cui non sarebbe nemmeno possibile riconoscerle la
legittimazione attiva. Sempre secondo i giudici cantonali, neppure la
conversione della retrocessione inefficace in una procura d'incasso può
entrare in linea di conto nella fattispecie. Innanzi tutto, il conferimento
di una procura d'incasso non sarebbe mai stato affermato dall'attrice, motivo
per cui il Pretore non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale
situazione di fatto. La conversione sarebbe poi pure esclusa per ragioni di
merito: a mente della Corte cantonale, un risultato analogo a quello ottenuto
con una cessione potrebbe unicamente essere conseguito con una procura
d'incasso qualora il creditore autorizzi il terzo ad incassare o a far valere
in giudizio la propria pretesa e a tenere per sé la prestazione del debitore.
Nel caso in esame, invece, la società di leasing non avrebbe inteso lasciare
all'attrice la prestazione assicurativa, atteso segnatamente che essa ha
fatto spiccare nei confronti di quest'ultima un precetto esecutivo per
l'incasso delle rate di leasing.

2.2 L'attrice sostiene che la lettera del 28 agosto 2001 dev'essere
considerata, in base alla reale volontà delle parti, come una procura
d'incasso che le permette di agire giudizialmente contro la compagnia di
assicurazione. Infatti, la volontà della società di leasing di lasciarle
reclamare l'indennità assicurativa è manifesta. La conclusione contraria
della Corte cantonale, motivata con il fatto che la società di leasing non
avrebbe rinunciato alla percezione delle rate sarebbe dovuta a un
apprezzamento giuridico erroneo dei fatti e quindi a una violazione del
diritto federale.

2.3 Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far
valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di
suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1a pag. 84). Nel diritto svizzero non è,
in linea di principio, possibile incaricare una persona di far valere a suo
nome un diritto altrui (DTF 78 II 265 consid. 3a pag. 274; cfr. anche la DTF
119 II 452 consid. 1 in cui il diritto del rappresentante ad agire in nome
proprio è stato unicamente riconosciuto per il fatto che il debitore ha
firmato un riconoscimento di debito nei confronti del mandatario;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, Berna 2001,
pag. 142 n. 41).
In concreto, l'attrice non contesta - a giusta ragione - che la retrocessione
al mese di aprile 2001 delle pretese derivanti dalla polizza d'assicurazione
non adempie il requisito della forma scritta ed è quindi inefficace (DTF 71
II 167 consid. 3 pag. 170; Spirig, Commento zurighese, n. 11 all'art. 165
CO). È pure pacifico che l'attrice ha fatto valere in proprio nome la pretesa
sgorgante dalla polizza. In queste circostanze non occorre stabilire se la
lettera del 28 agosto 2001 debba essere interpretata quale conferma di una
procura d'incasso. Infatti, per quanto concerne la legittimazione attiva,
poco importa sapere se la società di leasing abbia esplicitamente autorizzato
l'attrice a reclamare il risarcimento assicurativo. Quest'ultima poteva
unicamente incoare la causa a suo nome se fosse ridivenuta titolare della
pretesa. Poiché invece, a causa del predetto vizio di forma, la società di
leasing è rimasta titolare della pretesa litigiosa, l'attrice avrebbe dovuto
procedere a nome di tale società (DTF 119 II 452 consid. 1b pag. 454).

3.
Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela
manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Poiché, fin
dall'inizio, il gravame appariva privo di possibilità di esito favorevole, la
domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra
esaminare l'indigenza della ricorrente (art. 152 OG). La tassa di giustizia
segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica
assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare
una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attrice.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 giugno 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: