II. Zivilabteilung 5C.22/2002
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5C.22/2002 II C O R T E C I V I L E **************************** 18 febbraio 2002 Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi- dente, Escher e Hohl. Cancelliere: Piatti. _______________ Visto il ricorso per riforma del 23 gennaio 2002 presentato da A.________, convenuta, patrocinata dall'avv. dott. Mirko Ros, studio legale Stiffler & Nater, Zurigo, contro la sen- tenza emanata il 3 dicembre 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che op- pone la ricorrente a P.________, attore, patrocinato dall' avv. Gianluca Boscaro, Lugano, in materia di azione di riduzione (perenzione); Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.- E.________, coniugato con A.________ e padre di C.________, è deceduto a Mendrisio il 28 marzo 1994. Nel 1997 è stato pubblicato un testamento olografo in cui egli lasciava tutti i suoi averi alla moglie. 2.- Con azione di riduzione del 21 aprile 1999 P.________, figlio naturale del decuius, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Mendri- sio Nord A.________ e C.________. Il 5 giugno 2000 il Pre- tore ha respinto l'eccezione di perenzione sollevata dai convenuti e, dopo averne ordinato la disgiunzione, ha so- speso la causa concernente l'azione promossa nei confronti di C.________. Con sentenza 3 dicembre 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha re- spinto, in quanto ricevibile, un rimedio inoltrato da A.________ e C.________ e ha confermato, seppure con una diversa motivazione, la decisione di primo grado. 3.- Il 23 gennaio 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso per riforma con cui postula l'annullamento della decisione cantonale e la reiezione dell'azione. Narrati i fatti, indica che il termine di prescrizione annuale dell'art. 533 CC ha iniziato a decor- rere con la comunicazione - avvenuta il 18 giugno 1997 - del testamento olografo, motivo per cui la petizione del 21 aprile 1999 è perenta. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scrit- ti. 4.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 124 III 46 consid. 1 con rinvii): In virtù dell'art. 48 cpv. 1 OG, il ricorso per ri- forma è di regola unicamente ammissibile contro le decisio- ni finali, emanate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni, che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale. Una decisione è finale ai sensi della predetta norma se il giudice statui- sce sul merito della causa o si rifiuta di statuire per un motivo che non permette di ripresentare la medesima pretesa (res iudicata; DTF 123 III 414 consid. 1, 122 III 92 con- sid. 2a). In concreto, l'impugnata decisione - contraria- mente a quanto indicato nel ricorso - non è finale, poiché si limita a respingere l'eccezione di perenzione e non pone fine al processo, permettendo al contrario la continuazione della causa. Essa si avvera invece essere una decisione pregiudiziale emanata separatamente dal merito (DTF 97 II 136 consid. 1). Giusta l'art. 50 cpv. 1 OG un ricorso per riforma è eccezionalmente ammissibile contro decisioni pregiudiziali o incidentali - che non concernono prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o in- ternazionale - emanate separatamente dal merito dalle giu- risdizioni previste dall'art. 48 OG, allorquando una deci- sione finale può in tal modo essere provocata immediatamen- te e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sa- rebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale. Ora, in presen- za di una decisione incidentale o pregiudiziale ai sensi dell'art. 50 OG il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso per riforma se la ricorrente, come nella fattispecie, non spiega minimamente i motivi per i quali sussisterebbe un caso eccezionale - che permette di deroga- re al presupposto generale di una decisione finale - secon- do la norma appena menzionata (DTF 118 II 91 consid. 1a). Il ricorso si rivela pertanto inammissibile. Si può tutta- via rilevare che la questione inerente alla prescrizione dell'azione potrà, nell'eventualità di una decisione finale sfavorevole alla convenuta, essere riproposta con un ricor- so per riforma diretto contro tale sentenza (art. 48 cpv. 3 OG). 5.- La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'attore, che non ha dovuto presentare una risposta. Per questi motivi visto l'art. 36a OG i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico della ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 febbraio 2002 VIZ In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,