Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.216/2002
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2002


5C.216/2002 /viz

Decisione del 16 aprile 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

X. ________ AG,
convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto Haab, via Ariosto 4,
casella postale 2701, 6901 Lugano,

contro

A.________,
attore e opponente, patrocinato dall'avv. Luca Taddei,
via Lucchini 7, casella postale 3444, 6901 Lugano.

(azione di accertamento dell'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a
LEF; competenza),

ricorso per nullità del 2 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il 10
settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A. ________ è stato alle dipendenze della X.________ AG a Zurigo dal 1997
alla fine di marzo 2000. Il 28 giugno 2000, in occasione della liquidazione
del rapporto di lavoro, le parti hanno sottoscritto innanzi al Tribunale del
lavoro del Canton Zurigo una transazione giudiziale, in cui il dipendente ha
riconosciuto una pretesa della sua ex datrice di lavoro di fr. 30'000.--. Il
12 ottobre 2000 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha notificato
a A.________ un precetto esecutivo, rimasto senza opposizione, fatto stendere
dalla X.________ AG per ottenere il pagamento di fr. 200'000.--.

2.
Con petizione 2 ottobre 2001, fondata sull'art. 85a LEF, A.________ ha
convenuto in giudizio la X.________ AG e ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città di accertare, limitatamente a fr. 170'000.--,
l'inesistenza del debito per cui è stata promossa la summenzionata
esecuzione. Il 16 ottobre 2001 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di
sospensione dell'esecuzione presentata nel medesimo tempo dall'attore. Il
primo giudice ha dapprima stabilito il carattere internazionale della
vertenza, dovuto al trasferimento, nel maggio 2001, del debitore a Roma. Egli
ha poi ritenuto competenti, in virtù della Convenzione di Lugano, i Tribunali
svizzeri, ma ha reputato di essere territorialmente incompetente, poiché la
vertenza dipenderebbe da un contratto di lavoro e preminente risulterebbe
essere il foro previsto dall'art. 24 cpv. 1 LForo e cioè quello del domicilio
o della sede della convenuta o quello del luogo di svolgimento abituale del
lavoro, che in entrambi i casi sarebbe Zurigo.

3.
Il 10 settembre 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha accolto un appello dell'attore, ha respinto l'eccezione
d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e ha ritornato la causa
al Pretore per decisione sulla domanda cautelare e per il proseguimento della
causa. I giudici cantonali, ribaditi sia il carattere internazionale della
vertenza che la competenza dei Tribunali svizzeri, hanno indicato che
territorialmente competente per l'azione ai sensi dell'art. 85a LEF è il
giudice del luogo di esecuzione, ma che tale foro non sarebbe imperativo. In
concreto, tuttavia, la proroga del foro contenuta nel contratto di lavoro
sarebbe nulla, poiché contraria all'art. 343 vCO, vigente al momento della
sua pattuizione. Anche la norma della LForo citata dal giudice di primo grado
non sarebbe applicabile alla fattispecie, poiché entrata in vigore
posteriormente. Il giudice competente a dirimere la lite risulterebbe
pertanto essere quello del luogo di esecuzione, così come previsto dall'art.
85a LEF.

4.
4.1 Con ricorso per nullità del 2 ottobre 2002 al Tribunale federale la
X.________ AG chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via
principale la reiezione dell'appello. In via subordinata domanda
l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa all'ultima
istanza cantonale per nuovo giudizio. La convenuta sostiene che il foro
dell'art. 85a LEF non sarebbe disponibile nella fattispecie, poiché non
sarebbe previsto né direttamente dalla Convenzione di Lugano (CL) né
indirettamente tramite la LDIP. Essa afferma che, in base all'art. 2 cpv. 1
CL, avrebbe potuto essere convenuta in giudizio in Svizzera, ma unicamente
innanzi ai tribunali stabiliti dall'art. 115 LDIP per le azioni derivanti da
contratti di lavoro (tribunale del domicilio del convenuto o del luogo in cui
il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, o per le azioni del
lavoratore pure i tribunali del suo domicilio o della sua dimora abituale).
Nessuno di tali fori si troverebbe però a Locarno.
Il presidente della II Corte civile ha invitato, in via rogatoriale, l'attore
- che non risultava più patrocinato - a eleggere in Svizzera un domicilio
dove possano avvenire le notifiche e a inoltrare osservazioni al ricorso e
alla domanda di effetto sospensivo. L'attore non ha né eletto domicilio né
inoltrato una risposta. Con decreto 28 gennaio 2003 il presidente della Corte
adita ha conferito effetto sospensivo al gravame.

4.2 Il 10 marzo 2003 la convenuta ha inviato al Tribunale federale un
attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 LEF, datato 28 febbraio
2003, che riguarda l'esecuzione da lei promossa e a cui si riferisce l'azione
fondata sull'art. 85a LEF. In tale attestato di carenza di beni, l'attore
risultava nuovamente rappresentato da un avvocato. Il presidente della Corte
adita, atteso che la lite pareva essere divenuta priva di oggetto, ha quindi
invitato i patrocinatori delle parti a determinarsi su tale questione e sulla
ripartizione delle spese e delle ripetibili nella sede federale. Con lettera
del 26 marzo 2003 la convenuta si è rimessa al giudizio del Tribunale
federale per quanto attiene all'oggetto della lite e reputa segnatamente, con
riferimento alle spese, di non poter essere penalizzata in seguito al
cambiamento delle circostanze. L'attore, dal canto suo, ritiene che le spese
dello stralcio debbano essere messe a carico della convenuta.

5.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'azione di cui
all'art. 85a LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso (DTF 127 III 41
consid. 4c pag. 43) e che, quando l'Ufficio ha rilasciato un attestato di
carenza di beni in seguito a pignoramento, tale azione non può più essere
giudicata (sentenza 5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2). La petizione e
la relativa domanda di misure cautelari pendenti innanzi al Pretore sono
quindi divenute prive di oggetto. In queste circostanze, pure il presente
ricorso, vertente su un'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata
nell'ambito della predetta procedura, è diventato senza oggetto. Giusta i
combinati articoli 40 OG e 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto, il
Tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria
sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del
motivo che termina la lite. La ripartizione della tassa di giustizia e delle
ripetibili viene pertanto in primo luogo effettuata in base al presunto esito
della causa. Se nel caso concreto questo non si lascia determinare, occorre
far capo ai principi generali del diritto processuale: le spese processuali
sono poste a carico della parte che ha iniziato la procedura divenuta priva
d'oggetto o nell'ambito della quale sono subentrati i motivi che hanno fatto
diventare senza oggetto il processo (DTF 118 Ia 488 consid. 4 pag. 494).
Nella fattispecie il quesito sollevato con il ricorso, concernente in
sostanza la possibilità di un escusso trasferitosi all'estero di prevalersi
del foro previsto dall'art. 85a LEF alla stessa stregua di un debitore
domiciliato in Svizzera per tutta la durata della procedura di esecuzione,
non è di immediata soluzione e non deve essere pregiudicato con un giudizio
sommario sulle spese, come è quello in esame. Infatti è vero che la
giurisprudenza ha stabilito che l'azione dell'art. 85a LEF ha una duplice
natura: da un lato, è un'azione del diritto materiale, che ha per scopo
l'accertamento dell'inesistenza del debito o la concessione di una dilazione,
e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo, poiché il giudice che
accoglie la petizione annulla o sospende l'esecuzione (DTF 125 III 149
consid. 2c pag. 151). Tuttavia il riconoscimento di tale duplice natura non
fornisce indicazioni su quale aspetto (quello inerente al diritto esecutivo o
quello concernente il diritto materiale) è preminente per la determinazione
del foro nei rapporti internazionali. Sia come sia, in concreto non è
necessario sottoporre la questione a maggiore disamina, poiché in
applicazione dei predetti principi processuali generali risulta chiaramente
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono da porre a carico dell'attore:
questi ha infatti iniziato la procedura giudiziaria divenuta senza oggetto,
della quale pare poi essersi completamente disinteressato (cfr. consid. 4.1
secondo capoverso).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è privo d'oggetto e la causa 5C.216/2002 è stralciata dai ruoli.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore, che
rifonderà alla convenuta fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 16 aprile 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: