Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.198/2002
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5C.198/2002 /viz

Sentenza del 27 febbraio 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl e Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Menini,
contrada di Sassello 5, casella postale 2629, 6900 Lugano,

contro

B.________,
convenuta, patrocinata dall'avv. Giovanni Antonini,
corso Elvezia 14, casella postale 2105, 6901 Lugano.

modifica di una sentenza di divorzio, soppressione del contributo alimentare

(ricorso per riforma del 13 settembre 2002 contro la sentenza emanata il 28
giugno 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'11 aprile 1997 il Pretore del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio
il matrimonio contratto fra A.________ e B.________, condannando il primo a
versare alla seconda fino al 30 aprile 1999 un contributo alimentare mensile
ex art. 151 cpv. 1 vCC di fr. 3000.--. Contro questo giudizio è unicamente
insorta la moglie, il cui rimedio è stato respinto dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 14 dicembre 1998. Nel
frattempo, il 13 luglio 1998, A.________ aveva chiesto in via cautelare al
Pretore la soppressione immediata del predetto contributo o almeno la sua
riduzione a fr. 867,50 mensili. Il giudice di primo grado ha stralciato
questa procedura con decreto 9 maggio 2000 e l'appello presentato dall'ex
marito, diretto contro la condanna al pagamento delle spese e delle
ripetibili di tale decisione, è stato respinto il 2 giugno 2000.

B. ________ è stata condannata a 15 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per falsa dichiarazione di una parte in giudizio resa nel
corso dell'interrogatorio formale effettuato nella predetta procedura
cautelare.

2.
Con petizione del 1° aprile 1999 A.________ ha domandato al Pretore del
distretto di Lugano la modifica della sentenza di divorzio, postulando la
soppressione, dal 1° settembre 1997, del contributo alimentare riconosciuto
alla ex coniuge nonché la condanna di quest'ultima a restituirgli fr.
60'000.--. Il primo giudice ha respinto l'azione con decisione 15 ottobre
2001.
Il 28 giugno 2002, in parziale accoglimento dell'impugnativa proposta dal
soccombente, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha
soppresso, dopo aver accertato un concubinato qualificato della convenuta con
C.________, il contributo alimentare a partire dal 1° aprile 1999, data
d'inoltro della petizione.

3.
Con ricorso per riforma del 13 settembre 2002 A.________ chiede al Tribunale
federale di modificare la sentenza del 28 giugno 2002 nel senso che il
contributo alimentare dovuto alla convenuta sia soppresso dal 13 luglio 1998
e che quest'ultima sia condannata a rimborsargli fr. 28'500.--. Dei motivi
del gravame si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei
considerandi che seguono.
Non è stata chiesta una risposta al gravame.

4.
Per costante giurisprudenza, il giudizio sulla modifica della sentenza di
divorzio esplica i suoi effetti, in linea di principio, al più presto al
momento della presentazione della relativa domanda (DTF 117 II 368 consid. 4;
cfr. anche DTF 127 III 503 consid. 3b/aa con rinvii).

4.1. Nel proprio ricorso per riforma l'attore contesta l'applicazione della
summenzionata giurisprudenza al caso concreto e afferma che la soppressione
del contributo alimentare dev'essere anticipata al 13 luglio 1998, data in
cui aveva inoltrato una domanda cautelare in tal senso. Sostiene che, secondo
gli accertamenti della Corte cantonale, già a quel momento sussisteva un
concubinato qualificato tra la convenuta e C.________. Negando la possibilità
di far risalire la modifica della sentenza di divorzio a un periodo
antecedente l'inoltro dell'azione, i giudici cantonali proteggerebbero
l'abuso di diritto dell'ex moglie, la quale ha segnatamente impugnato la
sentenza di divorzio con un rimedio meramente dilatorio e ha reso una falsa
dichiarazione in giudizio proprio in relazione alla sua convivenza. L'attore
afferma pure di aver tentato di tutelarsi con la procedura di misure
cautelari del 13 luglio 1998, la quale sarebbe però stata stralciata dal
Pretore in seguito alla pronuncia della sentenza di appello nella causa di
divorzio.

4.2. In virtù del diritto federale, fino a quando la sentenza di divorzio non
è cresciuta in giudicato, la competenza del giudice a emanare misure
cautelari per la durata del processo continua a sussistere. Anche qualora il
principio del divorzio non sia oggetto della procedura di ricorso cantonale,
ma questa si limita alle conseguenze accessorie, il giudice dei provvedimenti
provvisionali può statuire sulle prestazioni alimentari (DTF 120 II 1 consid.
2b con rinvii). In concreto giova osservare che l'attore aveva avviato una
siffatta procedura cautelare, che ha - dopo la decisione di stralcio del
Pretore a seguito del ritiro dell'istanza da parte dell'attore medesimo -
appellato per quanto attiene alle spese processuali e alle ripetibili.
Occorre poi rilevare che - tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 34 cpv.
1 lett. c OG) - la sentenza del 14 dicembre 1998, con cui la Corte cantonale
ha deciso la causa di divorzio, è cresciuta in giudicato all'inizio del mese
di febbraio 1999. Per questo motivo appare già di primo acchito escluso far
risalire gli effetti della sentenza qui impugnata al periodo antecedente tale
data, atteso che la richiesta di emanare misure cautelari per la durata del
processo di divorzio non può essere formulata con un'azione fondata sull'art.
153 vCC, la quale tende invece alla modifica della sentenza di divorzio. A
partire dal mese di febbraio 1999 nulla impediva all'attore d'inoltrare una
siffatta azione, tanto più che - in base alle affermazioni contenute nel
gravame - egli aveva già "raccolto gli elementi per dimostrare l'esistenza
del concubinato qualificato” il 13 luglio 1998. La causa è invece stata
incoata solo il 1° aprile 1999. In queste circostanze, la Corte cantonale non
ha violato il diritto federale, facendo iniziare, in applicazione della
citata prassi, gli effetti del proprio giudizio al momento della
presentazione della domanda, senza anticiparli ai due mesi lasciati
inutilmente trascorrere dall'attore.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato
e deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla
convenuta, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'attore.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: