Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.190/2002
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5C.190/2002 /bom

Sentenza dell'11 dicembre 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. _______,
attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,

contro

B._______,
convenuta e opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,

esecuzione, lesione della personalità,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
19 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Ritenutosi oggetto di una procedura esecutiva LEF non soltanto infondata, ma
addirittura abusiva, A._______ - amministratore di fatto e direttore tecnico
di una ditta edile - ha fatto pubblicare sui giornali ticinesi un annuncio a
pagamento a tutela del suo credito e della sua reputazione. Ha indi convenuto
in giudizio avanti al Pretore di Lugano la presunta creditrice, B._______,
chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del debito, la condanna di lei alla
rifusione delle spese della citata pubblicazione e delle spese legali
attinenti, inoltre che alla convenuta venisse fatto divieto - sotto
comminatoria dell'art. 292 CP - di reiterare l'esecuzione litigiosa per i
medesimi motivi, infine la pubblicazione della sentenza pretorile.

B.
Con decisione 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto unicamente la domanda
principale rivolta all'accertamento dell'inesistenza del debito. Con sentenza
19 luglio 2002, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto
integralmente l'appello 3 ottobre 2001, ponendo le spese della procedura di
appello a carico dell'attore.

C.
Contro la sentenza di appello, A._______ ha introdotto al Tribunale federale,
oltre a un ricorso di diritto pubblico, il presente ricorso per riforma.
Rilevato come, a suo giudizio, il Pretore abbia espresso la convinzione che
l'esecuzione nei suoi confronti "venne promossa senza fondamento alcuno”, e
dunque che nel caso di specie l'esercizio del diritto di promuovere
esecuzione - di per sé incontestato - era divenuto abusivo ai sensi dell'art.
2 CC, ne deduce che la sentenza querelata violi appunto l'art. 2 CC. Inoltre,
avendo la cennata esecuzione leso il credito e la reputazione dell'attore,
come emerge anche dal fatto che il Pretore ha ammesso l'azione di
disconoscimento di debito, la Corte cantonale avrebbe violato pure l'art. 28
CC e l'art. 28a cpv. 1 e 3 CC. In particolare, la richiesta di fare divieto
alla convenuta di reiterare l'esecuzione rappresenterebbe misura atta a
prevenire un'ulteriore lesione, la cui imminenza sarebbe deducibile
dall'avvenuta attuazione della prima lesione; il danno consistente nelle
spese di pubblicazione, poi, sta in nesso di causalità con l'agire della
convenuta, poiché la persona danneggiata deve poter mettere in atto le misure
necessarie per evitare il danno.

Non è stata chiesta una risposta, ed il Tribunale di appello non ha ritenuto
di dover presentare osservazioni.

D.
La trattazione di entrambi i rimedi di diritto federale è stata sospesa per
decisione del Presidente della II Corte civile in attesa dell'evasione
dell'istanza di revisione cantonale proposta dal ricorrente contro l'omessa
trattazione della questione delle spese e ripetibili (art. 57 cpv. 1 OG).

Diritto:

1.
1.1 Atteso che il Tribunale di appello ha respinto la domanda di revisione in
data 16 luglio 2003 e che il parallelo ricorso di diritto pubblico, in linea
di principio prioritario (art. 57 cpv. 5 OG), è stato evaso con decisione
odierna, nulla osta all'esame del presente ricorso per riforma. In
particolare, dopo l'avvenuta sospensione in applicazione dell'art. 57 cpv. 1
OG non si impone un nuovo scambio di allegati ai sensi dell'art. 57 cpv. 4
OG. Un tale scambio di allegati può eventualmente essere opportuno se la
decisione cantonale prolata su uno dei cennati rimedi straordinari di diritto
apporti alla motivazione della sentenza impugnata significative completazioni
o correzioni, senza sostituirvisi; non, invece, laddove la nuova decisione
incida sulla precedente al punto di doversi ammettere che si sostituisce a
quella (nel dispositivo e/o nella motivazione), e diventi dunque impugnabile
di per se stessa, come nel caso di specie, ove la Corte cantonale, in punto
alla ripartizione di tassa e spese giudiziarie di prima istanza, ha dovuto
semplicemente statuire ex novo.

1.2 Tempestivamente interposto da persona manifestamente legittimata in
quanto soccombente avanti all'ultima istanza cantonale in una vertenza civile
per diritti di carattere pecuniario di valore litigioso superiore a fr.
8'000.--, e volto a far accertare una presunta violazione del diritto
federale, il presente gravame soddisfa i requisiti formali di cui agli artt.
43 cpv. 1, 46, 48 cpv. 1 e 54 OG.

2.
Per chiara scelta del legislatore, accertamenti di fatto non sono atti ad
originare una violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 3 OG). Discende
da questo principio che gli accertamenti di fatto ritenuti dall'ultima
istanza cantonale non possono essere rimessi in discussione con un ricorso
per riforma, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di
prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c; 126
III 59 consid. 2a pag. 65, 125 III 78 consid. 3a p. 79, 123 III 246 consid.
4b p. 252). Questo principio soffre tre eccezioni ben delimitate: la
violazione, da parte dei giudici cantonali, di norme sulle prove scaturenti
dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una svista manifesta (art. 63 cpv.
2 OG); la necessità di completare gli accertamenti dell'autorità cantonale,
perché questa non ha tenuto conto di fatti pertinenti, regolarmente allegati
(art. 64 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a pag. 65, 120
II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). Inoltre,
sempre per chiara scelta del legislatore, con un ricorso per riforma non può
essere fatta valere la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv.
1 ultima frase OG; DTF 127 III 248 consid. 2c, 122 III 404 consid. 2 e
rinvii): ciò significa che colui che volesse criticare come arbitraria la
valutazione delle prove effettuata dall'ultima istanza cantonale deve
inoltrare un ricorso di diritto pubblico.

3.
La tesi ricorsuale si fonda principalmente sull'assunto che laddove il
credito è a tal punto inesistente da spingere il giudice a precisare nel
dispositivo della propria decisione che l'esecuzione venne promossa senza
fondamento alcuno, l'esercizio del diritto di promuovere esecuzione diviene
abusivo in virtù dell'art. 2 CC.

3.1 Ciò è di principio corretto. Secondo costante giurisprudenza, tuttavia,
la nullità di un'esecuzione per abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
CC può essere ravvisata solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il
creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura
esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso (DTF 115 III 18
consid. 3b pag. 21; sentenza B.30/1990 del 16 febbraio 1990, consid. 3a).

3.2 In ottica procedurale, va rilevato che se da un lato è ovviamente compito
del Tribunale federale esaminare, nell'ambito di un ricorso per riforma, se
la Corte cantonale abbia posto a fondamento della propria decisione una
corretta interpretazione del concetto di abuso di diritto (art. 43 cpv. 1 e 2
OG), d'altro lato gli accertamenti su come abbia concretamente agito la
convenuta procedente, rispettivamente su quali scopi ella abbia voluto
perseguire con l'inoltro della censurata procedura esecutiva, sono di natura
fattuale e sfuggono pertanto alla cognizione del Tribunale federale nel
contesto di un ricorso per riforma (supra, consid. 2; v. sentenza 4C.119/1996
del 21 gennaio 1997, consid. 4a, ove la distinzione fra condizioni di legge e
circostanze di fatto viene effettuata nel senso qui ritenuto con riferimento
alla responsabilità extra-contrattuale di colui che fa abusivamente capo ad
una procedura statale, in quell'evenienza l'inoltro di un'opposizione
manifestamente infondata contro la concessione di un permesso di
costruzione).

3.3 Ora, la sentenza impugnata non permette di affermare che la Corte
cantonale abbia travisato l'art. 2 cpv. 2 CC, rispettivamente abbia omesso di
applicarlo d'ufficio. È vero che essa è solo sommariamente motivata, ed in
particolare che non si dilunga sulle condizioni alle quali trova applicazione
l'art. 2 cpv. 2 CC. D'altro canto, sulla base della motivazione fornita, ed
in particolare dei consid. 6 e 7, si appalesa che essa ha respinto l'appello
dopo aver "ritenuta l'assenza di comprovati obiettivi o modalità scorrette
dell'appellata, facendo spiccare il precetto esecutivo essa ha fatto uso di
un suo diritto [...]”. Detto altrimenti, la Corte cantonale ha valutato gli
indizi fattuali a sua disposizione, deducendone di non poter rimproverare
alla convenuta procedente né l'utilizzo di modalità scorrette, né di aver
ella perseguito finalità estranee al diritto esecutivo, in specie quella di
angariare l'escusso - o, nel caso concreto, piuttosto di lederne l'immagine
professionale (supra, consid. 3.1). A ben guardare, ciò che l'attore
rimprovera al Tribunale di appello è piuttosto un'errata valutazione dei
fatti, con particolare riferimento a ciò che il Pretore abbia voluto
esprimere nella propria decisione di primo grado, quando nel vergare il
dispositivo ha espressamente ritenuto di dover sottolineare "che l'esecuzione
venne promossa senza fondamento alcuno”. Ma tale censura è doppiamente
irricevibile: in primo luogo, poiché esula dal potere di cognizione del
Tribunale federale in ambito di ricorso per riforma (supra, consid. 3.2), ed
in secondo luogo poiché si fonda non su accertamenti di fatto dell'ultima
istanza cantonale, quanto piuttosto - e semmai - sull'interpretazione della
sentenza pretorile e sulle deduzioni che l'attore medesimo - pur ammettendo
molto correttamente di non poter provare, ma di considerare esatte in assenza
di altre spiegazioni - ritiene di poterne trarre.

4.
D'altra parte, e abbondanzialmente, un esame nel merito della sentenza
impugnata non permette di scorgere nel comportamento della convenuta gli
estremi dell'abuso di diritto.

4.1 Risulta in primo luogo che ella abbia proceduto in via esecutiva una sola
volta - spiccando, è vero, quattro precetti esecutivi, scaturenti tuttavia
dalla medesima pretesa, diretti contro i quattro responsabili putativi, e
comunque da intendersi reciprocamente esclusivi e non cumulativi -; le
circostanze di fatto non possono allora essere manifestamente paragonate a
quelle ritenute nella citata sentenza B.30/1990, laddove il procedente era
all'ottavo precetto esecutivo da fr. 50 milioni contro la medesima
controparte, e sempre per la medesima pretesa. O della DTF 115 III 18,
citata, in cui è discorso di cinque precetti esecutivi la cui fondatezza
sostanziale appare di primo acchito più che dubbia. E si noti ancora che in
entrambi i casi qui citati, il Tribunale federale ha espressamente lasciata
irrisolta la questione a sapere se il preteso abuso di diritto si fosse
effettivamente configurato.

4.2 Va detto, secondariamente, che nel caso di specie la pretesa dedotta in
esecuzione - diversamente da ciò che si verificava negli altri due casi
menzionati - non appariva a priori incompatibile con i rapporti commerciali
intercorsi fra presunta creditrice e presunto debitore, effettivamente legati
da un contratto di appalto per la riattazione ed edificazione di alcuni
mappali nel comune di Vico Morcote.

4.3 In terzo luogo, non va sottaciuto che - come rileva il Tribunale di
appello - la convenuta procedente non risulta avere dato pubblicità né alla
pretesa risarcitoria come tale, né tanto meno al precetto esecutivo spiccato:
se ne può legittimamente dedurre che il danno vantato dall'attore, ossia le
spese di pubblicazione dell'annuncio volto a ribadire la propria
professionalità e solvibilità, non possa essere ricondotto direttamente
all'agire della convenuta; parrebbe anzi - sullo sfondo del principio per il
quale è lecito avviare un'esecuzione senza dover provare il fondamento della
propria pretesa (DTF 125 III 149 consid. 2a) - non meno problematico del qui
asserito abuso di diritto, l'ammettere a priori che il debitore fatto oggetto
di un precetto esecutivo sia genericamente legittimato a proclamare sui media
le proprie virtù, il tutto a spese del creditore procedente.

4.4 Infine, l'assunto stesso sul quale l'attore fonda il proprio gravame,
ovvero l'importanza che egli attribuisce alla chiosa apposta al punto 1.1 del
dispositivo della sentenza pretorile, appare assai fragile, ritenuto che alla
resa dei conti, anche il Pretore ha respinto le domande attoree che andavano
oltre il mero accertamento dell'inesistenza del debito dedotto in esecuzione,
sottolineando espressamente come non fossero soddisfatte le condizioni per
l'ammissione dell'abuso di diritto esposte alla DTF 115 III 18 ss.

5.
Accertato pertanto che l'esecuzione allora promossa dalla convenuta
procedente non può dirsi costitutiva di un abuso di diritto ai sensi
dell'art. 2 cpv. 2 CC, e dovendosi già da ciò dedurre che il suo agire era
legittimo, viene di principio a cadere uno dei requisiti alla base delle
domande di causa proposte dall'attore, ossia l'illiceità. Come correttamente
ritenuto dal Tribunale di appello, senza quest'ultima non sono del tutto
proponibili pretese scaturenti dal diritto della personalità quali le
postulate pubblicazione del dispositivo di sentenza ed emanazione di un
divieto di ogni futura esecuzione per il credito in oggetto. Sia
abbondanzialmente ritenuto che quest'ultima domanda si appalesa improponibile
già solo per il fatto che fino ad ora l'atteggiamento della convenuta
procedente non lascia trasparire l'esistenza di un serio pericolo imminente
per la personalità dell'attore.

6.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere
respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico dell'attore soccombente
(art. 156 cpv. 1 OG). Non vengono invece assegnate ripetibili alla convenuta,
la quale, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa
in spese indispensabili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: