Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.142/2002
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5C.142/2002 /viz

Sentenza del 16 luglio 2002
II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,
Meyer e Hohl,
cancelliere Piatti.

B.________,
attore e ricorrente,

contro

T.________,
convenuta e opponente, patrocinata dagli avv. Giovanni Moghini e Yves
Flückiger, via Balestra 27, 6900 Lugano.

contestazione della graduatoria

(ricorso per riforma del 17 giugno 2002 presentato contro la sentenza emanata
il 3 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino)

Fatti:

A.
Nella graduatoria della società S.________, depositata nell'ambito del
fallimento il 15 febbraio 1999, è stato insinuato e riconosciuto un credito
chirografario di fr. 1'086'658,50 a favore della società T.________.
Trattasi, secondo la creditrice, della parte di un importo versato
all'istituto parabancario in vista di un investimento fiduciario presso la
società N.________, che la fallita, dopo il rientro della somma, non le ha
restituito.

B.
Con tempestiva azione, B.________, creditore chirografario, ha contestato il
predetto credito e ne ha chiesto lo stralcio. Egli ha contestato che tra la
fallita e la creditrice convenuta esistesse un rapporto contrattuale, atteso
che tutto si è svolto tra i rappresentanti di quest'ultima e il presidente
del consiglio di amministrazione della fallita, il quale non disponeva di un
diritto di firma individuale. D'altra parte, l'accordo sull'investimento è
occorso direttamente tra T.________ e N.________, senza intervento della
fallita. All'accoglimento della petizione si è opposta la convenuta,
ribadendo che l'operazione era avvenuta tramite la fallita.

Il Pretore di Lugano ha respinto la petizione con sentenza del 13 agosto
2001. Egli ha in sostanza rilevato che tra le parti era sorta una relazione
contrattuale di trust agreement, mediante la quale la fallita si era assunta
l'incarico di eseguire depositi a termine presso banche o altre società
straniere in nome proprio e a rischio e per conto della mandante. Ora, atteso
che alla fallita era stato restituito l'importo investito presso N.________,
ben doveva essere riconosciuto il credito di T.________ nei confronti della
mandataria.

C.
Con sentenza 3 maggio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto un'appellazione inoltrata da
B.________ e, pur riconoscendo il credito derivante dall'operazione in
narrativa, ha ridotto l'importo a fr. 792'081.--, pari a US$ 520'000.--,
oltre interessi fino al fallimento, dovendosi in concreto dedurre i
versamenti effettuati direttamente da N.________ alla convenuta. Secondo gli
accertamenti della Corte cantonale, la fallita ha agito come fiduciaria tra
T.________ e N.________ e nell'ottobre 1996 essa ha ricevuto di ritorno
l'importo del deposito fiduciario: la restituzione quindi s'impone sia in
virtù del rapporto fiduciario, sia in forza all'indebito arricchimento.
L'eccezione di falso in punto all'ordine di bonifico swift attestante
l'avvenuto versamento di N.________ alla fallita, sollevata la prima volta in
appello è tardiva e quindi irricevibile.

D.
Il 17 giugno 2002 l'attore ha presentato contro la sentenza cantonale un
ricorso per riforma, con il quale chiede la modifica del giudizio impugnato
nel senso che la petizione è integralmente accolta e il credito contestato è
stralciato dalla graduatoria. Lamenta in sostanza una violazione degli art. 8
CC e 250 cpv. 2 LEF, perché la controparte non ha provato l'avvenuta
restituzione dell'importo dell'investimento fiduciario alla fallita. La
conclusione contraria della Corte cantonale costituisce inoltre una svista
manifesta, atteso che i documenti citati non provano l'avvenuto pagamento.
Contesta poi di nuovo la capacità del presidente del consiglio di
amministrazione della fallita di rappresentare individualmente la società e,
subordinatamente, la ricezione dell'assegno di US$ 1'002'000.--: quest'ultimo
infatti è stato dato al presidente del consiglio di amministrazione e non
alla società.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Interposto in tempo utile contro una decisione finale del Tribunale supremo
del Cantone Ticino in tema di contestazione della collocazione di un credito
nella graduatoria del fallimento, il ricorso per riforma è per principio
ricevibile (cfr. art. 51 cpv. 2 OG, DTF 93 II 436 consid. 1 e rif.; Dieter
Hierholzer, Commento basilese, n. 81 all'art. 250 LEF). Il valore litigioso
giusta l'art. 46 OG è pure raggiunto, atteso che il dividendo corrispondente
al credito contestato supera la soglia dei fr. 8'000.-- (DTF 93 II 82 consid.
1 e rif.; Dieter Hierholzer , Commento basilese, n. 39 all'art. 250 LEF).

2.
2.1 L'attore lamenta anzitutto una violazione dell'art. 8 CC, indicando che
pure giusta l'art. 250 cpv. 2 LEF l'onere della prova incombe al titolare del
credito oggetto della causa, perché i giudici cantonali avrebbero ammesso
senza nessuna prova l'esistenza del pagamento del deposito fiduciario da
parte di N.________ alla fallita. La Corte cantonale ha pure travisato la
corretta ripartizione dell'onere della prova non esaminando la consistenza
probatoria dell'ordine di bonifico swift (doc. 14).

2.2 Secondo i giudici cantonali dall'istruttoria risulta che la fallita aveva
otte-nuto in ritorno da N.________ il milione di dollari ricevuto dalla
convenuta. Essi hanno pure indicato che l'eccezione di falso concernente
l'ordine di bonifico swift prodotto quale doc. 14 si rivela irricevibile in
virtù degli art. 78 e 199 del codice di procedura civile ticinese, poiché
sollevata la prima volta in sede di appello.

2.3 L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, quindi, le
conseguenze dell'assenza delle prove necessarie nell'ambito di tutti i
rapporti giuridici retti dal diritto civile federale (DTF 127 III 142 consid.
3c con rinvio). Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi
vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova, pena la soccombenza di causa.
Nella fattispecie, spetta pertanto alla convenuta, che chiede il
riconoscimento del suo credito, dimostrare il realizzarsi delle condizioni
che ne legittimino la sua esistenza, segnatamente la restituzione del
deposito fiduciario da parte di N.________. I giudici cantonali non hanno
ignorato questo aspetto e, sulla base di una serie di prove acquisite
all'incarto (ordine swift - doc. 14 - e doc. D, G7, G8, 12 e 15) sono giunti
alla conclusione che tale pagamento era regolarmente avvenuto. Se, come in
concreto, il giudice mediante apprezzamento delle prove giunge al
convincimento che l'esistenza di un fatto è provata, non vi è più spazio per
l'applicazione dell'art. 8 CC. In questo caso, infatti, la decisione ricade
nell'apprezzamento delle prove, che non è disciplinato dal diritto federale e
quindi nemmeno dall'art. 8 CC. Questa disposizione non indica al giudice con
quali mezzi i fatti devono essere accertati e come l'esito probatorio debba
essere valutato (DTF 128 III 22 consid. 2d con rinvii). Ne segue che in
concreto, trattandosi di censura dell'apprezzamento delle prove, l'attore
poteva invocare l'art. 9 Cost, oppure una violazione del diritto di essere
sentito, ossia violazioni che devono essere proposte con un ricorso di
diritto pubblico e non nell'ambito della giurisdizione per riforma.
Altrettanto dicasi per il mancato esame dell'autenticità del doc. 14, che è
pure fondato sul diritto cantonale, e non può quindi essere criticato con il
rimedio in esame.

3.
3.1 L'attore censura l'accertamento dell'avvenuta restituzione del deposito
fiduciario anche sotto il profilo della svista manifesta.

3.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della
sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza
cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove o siano state commesse sviste manifeste. Secondo la giurisprudenza, una
svista manifesta si verifica qualora l'autorità abbia ignorato, mal letto,
ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto come mezzo di
prova (DTF 115 II 399). Ciò  si realizza, ad esempio, qualora dall'esame di
un documento agli atti, ignorato dai giudici, emerga un errore evidente
nell'accertamento dei fatti. La svista manifesta non va tuttavia confusa con
l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di
fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio
eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista
manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc). La censura della
svista manifesta deve inoltre essere chiaramente motivata e indicare
esattamente l'accertamento querelato, nonché il passo dell'atto che lo
contraddice (art. 55 cpv. 1 lett. d OG).
Orbene, in concreto i giudici cantonali hanno accertato la restituzione del
deposito fiduciario sulla base dell'ordine di bonifico swift di una banca
attestante l'avvenuto versamento della somma sul conto della fallita. Gli
altri documenti (D, G8, 12, 13 e 15) non smentiscono, a loro volta, l'ordine
di bonifico ricordato. L'attore, anziché dimostrare con un'argomentazione
precisa che i giudici cantonali abbiano mal letto il bonifico swift e che
esso è contraddetto in modo manifesto da altri elementi dell'incarto, si
limita a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio, chiedendosi su
quale conto il bonifico è avvenuto e in quale data. Si tratta di censure che
attengono alla valutazione delle prove e che non dimostrano una svista
manifesta nel senso ricordato sopra.

4.
4.1 L'attore lamenta pure una violazione dell'art. 718 CO, i giudici cantonali
avendo esteso in modo inaccettabile la portata della norma, ammettendo
peraltro la qualità di organo di fatto del presidente del consiglio
d'amministrazione della fallita. Egli reputa pure errata la sentenza
cantonale in relazione alla sussunzione di un fatto giuridico sotto l'art. 62
CO, poiché la convenuta non ha mai sostenuto che la fallita non avesse
riversato l'importo ricevuto a N.________. L'assegno in questione non era
inoltre stato consegnato alla fallita, ma al presidente del suo consiglio di
amministrazione.

4.2 I giudici cantonali hanno dapprima rilevato che il presidente del
consiglio di amministrazione della fallita poteva vincolare la società con la
sua firma individuale, essendogli tale facoltà stata attribuita mediante atti
concludenti. Essi hanno poi pure indicato che egli, oltre a essere un organo
formale della fallita, era in concreto un organo di fatto. Ma anche qualora
si dovesse negare che la fallita fosse vincolata dall'agire del presidente
del suo consiglio di amministrazione, essa avrebbe nondimeno dovuto
restituire l'importo rivendicato in causa in applicazione delle norme
sull'indebito arricchimento. In caso di inesistenza dell'accordo fiduciario,
avendo la fallita ricevuto l'importo in contestazione, vi sarebbe un
arricchimento illecito, che andrebbe risarcito, tanto più che essa è
rientrata in possesso di quella somma in seguito a un riaccredito da parte di
N.________.

4.3 In concreto non occorre pronunciarsi sulle censure, che implicano
peraltro inammissibilmente un nuovo apprezzamento dei fatti, inerenti alla
capacità del presidente del consiglio di amministrazione di vincolare da solo
la fallita. La Corte cantonale ha infatti confermato l'obbligo di
restituzione anche sulla base delle norme sull'indebito arricchimento.
Orbene, criticando questa motivazione abbondanziale, l'attore diparte da una
situazione di fatto non accertata dalla Corte cantonale e dimentica in modo
financo clamoroso che secondo la sentenza impugnata la fallita è rientrata in
possesso dell'importo del deposito fiduciario, ritornatole da N.________.
Così stando le cose, e dovendo ammettere l'esistenza del credito in
contestazione già in virtù delle norme sull'indebito arricchimento, può
rimanere indeciso il quesito di sapere se la motivazione alternativa sulla
capacità del presidente del consiglio di amministrazione di vincolare
individualmente la società viola il diritto federale.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso s'avvera infondato nei limiti in
cui risulta ricevibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta, non vanno
riconosciute ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 16 luglio 2002

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: