Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.197/2002
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2002


4P.197/2002 /bom

Sentenza del 24 gennaio 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett e Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Stefano Romelli, casella
postale 307, 6908 Massagno,

contro

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

art. 9 Cost. (procedura civile; assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 agosto 2002
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 23 novembre 1998 è stato pronunciato il divorzio tra A.________ e
B.________. Nel quadro della liquidazione del regime ordinario della
partecipazione agli acquisti la moglie è stata condannata al versamento di
fr. 161'770.-- e alla consegna di determinati beni mobili per un valore di
fr. 9'612.50. Preso atto del fatto ch'essa era in possesso di un attestato di
carenza beni nei confronti del marito per un importo di fr. 255'000.--, il
giudice ha ammesso l'estinzione del suo debito per compensazione. Il credito
a favore di A.________ si è quindi ridotto a fr. 93'230.-- (fr. 255'000.--
./. fr. 161'770.--).

La sentenza di divorzio non è stata impugnata.

B.
Reputandosi lesa da questa decisione, il 18 maggio 2000 A.________ ha però
convenuto l'avv. C.________, suo patrocinatore nella citata procedura di
divorzio, dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano. In particolare essa
rimprovera al legale la mancata produzione in causa della convenzione 2
giugno 1987, con la quale i coniugi avevano adottato il regime matrimoniale
della separazione dei beni. Sulla scorta di quell'atto il giudice avrebbe
infatti potuto constatare che i beni immobili per i quali è stata condannata
a versare un'indennità al marito ed i mobili che avrebbe dovuto consegnargli
erano in realtà di sua proprietà. Essa ha pertanto chiesto che l'avvocato
fosse obbligato a risarcirle il pregiudizio subito a causa della cattiva
esecuzione del mandato di patrocinio, quantificato in complessivi fr.
176'382.50, ovverosia fr. 161'770.-- per la liquidazione del regime dei beni,
fr. 9'612.50 per il valore dei mobili e fr. 5'000.-- per i costi di
patrocinio.

C.
Lo stesso giorno in cui ha introdotto la petizione A.________ ha presentato
un'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, che il Pretore
ha respinto il 16 ottobre 2001. Il giudice ha stabilito che, sottoposta ad un
esame sommario, la causa non presentava possibilità di esito favorevole, non
avendo l'istante reso verosimile di avere effettivamente subito un danno.

Il decreto è stato confermato dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino il 12 agosto 2002.

D.
Contro il predetto giudizio A.________ è insorta dinanzi al Tribunale
federale con ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002. Prevalendosi
della violazione del divieto dell'arbitrio, essa postula l'annullamento sia
della pronuncia del Tribunale d'appello che del decreto pretorile, con
conseguente concessione dell'assistenza giudiziaria. Con allegato separato ha
inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria in
sede federale.

La Corte cantonale ha rinunciato a presentare una risposta al gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio sull'ammissibilità del rimedio
esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvii).

2.
Per costante giurisprudenza la decisione con la quale viene negato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria ha natura incidentale ed è atta a
cagionare un pregiudizio irreparabile; essa può pertanto essere impugnata
mediante ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 2 OG; DTF 126 I 207
consid. 2a pag. 210).

3.
In linea di principio il ricorso di diritto pubblico ha natura cassatoria
(DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 con rinvii); ciò significa che il
Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla
Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in concreto non ricorrono le
condizioni eccezionali che permetterebbero di scostarsi da questo principio
(cfr. DTF 124 I 327 consid. 4a-4c); a questo proposito basti rilevare il
fatto che l'autorità cantonale ha respinto l'istanza perché ha ritenuto la
causa priva di possibilità di esito favorevole, senza esaminare gli altri
requisiti dell'assistenza giudiziaria. Le domande con le quali la ricorrente
chiede al Tribunale federale di annullare - oltre che la sentenza impugnata -
anche il decreto pretorile e di concederle l'assistenza giudiziaria per la
procedura cantonale sono pertanto inammissibili.

4.
Pur senza menzionare esplicitamente l'art. 9 Cost., la ricorrente dichiara di
prevalersi della violazione del divieto dell'arbitrio.

Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
migliore rispetto a quella contestata. Un giudizio cantonale viola il divieto
dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., quando appare - e ciò non solo nella
sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 177 consid. 2.1
pag. 182, 273 cpv. 2.1 pag. 275).

Incombe alla parte che ricorre, l'onere di dimostrare - conformemente alle
esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha
emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. In particolare,
qualora - come nel caso in esame - venga asserita l'applicazione arbitraria
del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza querelata
è arbitraria; occorre designare con precisione la norma del diritto cantonale
che sarebbe stata applicata in maniera errata ed esporre nel dettaglio le
ragioni che inducono a ritenere la pronunzia impugnata manifestamente
insostenibile (DTF 128 I 273 cpv. 2.1 pag. 275 seg.). Nella procedura di
ricorso di diritto pubblico non vige infatti il principio "iura novit curia":
il Tribunale federale limita il proprio esame alle censure formulate
conformemente alle suddette regole (DTF 110 Ia 1 consid. 2a).

5.
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe commesso arbitrio negando
che l'omissione del patrocinatore nella causa di divorzio le avrebbe causato
un danno: in particolare adduce che la nozione di danno secondo il diritto
federale sarebbe stata interpretata in modo completamente errato e che le
prove offerte apprezzate in modo manifestamente insostenibile. Dopo aver
menzionato l'art. 155 CPC/TI, essa conclude il suo esposto affermando che il
rifiuto dell'assistenza giudiziaria "configura una violazione del diritto
cantonale".

5.1 Giovi, di transenna, rilevare che gli art. da 155 a 162a CPC/TI, che
regolavano l'assistenza giudiziaria nel procedimento civile ticinese, sono
stati abrogati dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (Lag) del 3 giugno 2002. Essi rimangono tuttavia applicabili alle
domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge (art. 37
Lag), che risale al 30 luglio 2002.

5.2 L'art. 155 CPC/TI, menzionato nel ricorso, sanciva semplicemente il
principio per il quale possono ottenere l'assistenza giudiziaria le persone
fisiche che giustificano di non essere in grado di sopperire alle spese della
lite.

L'assenza di probabilità di esito favorevole, quale motivo specifico di
rifiuto, era invece enunciata espressamente all'art. 157 CPC/TI. È su questo
disposto che si fonda il giudizio impugnato, laddove spiega, riferendosi alla
giurisprudenza ticinese, il significato dell'espressione "fumus boni iuris"
quale presupposto per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Ebbene,
nell'atto ricorsuale questa norma non viene nemmeno menzionata.

Di conseguenza il ricorso di diritto pubblico, che non prende in
considerazione la norma fondamentale del diritto cantonale su cui poggia la
sentenza impugnata e che non ne dimostra, pertanto, in modo puntuale
l'applicazione arbitraria da parte dell'autorità cantonale, non adempie i
requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Esso deve
dunque essere dichiarato inammissibile.

5.3 Per completezza si può aggiungere che il gravame seguirebbe la medesima
sorte anche qualora si volesse tenere in considerazione il diritto
all'assistenza giudiziaria sancito dalla costituzione federale, giacché la
ricorrente non espone alcuna argomentazione in tal senso né tantomeno
menziona la norma di rango costituzionale che regola questa materia, ovvero
l'art. 29 cpv. 3 Cost.

6.
La concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al
Tribunale federale presuppone, giusta l'art. 152 cpv. 2 OG, che le
conclusioni della parte istante non sembrino votate all'insuccesso. In
concreto, l'irricevibilità del gravame è manifesta: motivato in maniera
carente esso non presentava d'acchito possibilità di esito favorevole.

La ricorrente, soccombente, non può pertanto venire dispensata dal pagamento
delle spese processuali della sede federale (art. 152 cpv. 1 e 156 cpv. 1
OG). All'autorità cantonale vincente non è assegnata alcuna indennità per
ripetibili (art. 156 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: