Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.397/2002
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4C.397/2002 /bom

Sentenza del 5 marzo 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett e Nyffeler,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
B.________,
C.________,
attori,
patrocinati dall'avv. Matteo Cavalli, studio legale Velo & Associati, via
Soave 5, casella postale 3464,
6901 Lugano,

contro

D.D.________ e E.D.________,
convenuti,
patrocinati dall'avv. Franco Ramelli, casella postale 250, 6601 Locarno.

contratto di compravendita immobiliare; saldo del prezzo,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 4 novembre 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 14 dicembre 1994 A.________, B.________ e C.________ hanno venduto a
D.D.________ e E.D.________ la part. n. XXX RFD di F.________ per complessivi
fr. 550'000.--.

Con riferimento al pagamento del prezzo pattuito, le parti hanno stabilito
che fr. 500'000.-- sarebbero stati corrisposti mediante due versamenti
bancari (fr. 150'000.-- + fr. 50'000.--) e l'assunzione di un mutuo
ipotecario di fr. 300'000.--. La rimanenza, di fr. 50'000.--, sarebbe stata
saldata attraverso la riduzione sistematica del 10% da parte dell'architetto
D.D.________ su tutti i mandati che i venditori o la loro ditta gli avrebbero
conferito durante i successivi due anni, al minimo, rispettivamente cinque
anni, al massimo.

Sennonché cinque anni sono trascorsi senza che i venditori abbiano mai
affidato all'architetto alcun incarico. Essi si sono quindi rivolti a
D.D.________ e E.D.________ chiedendo il saldo del prezzo. Invano.

B.
Preso atto dell'impossibilità di incassare l'importo di fr. 50'000.--, il 9
giugno 2000 A.________, B.________ e C.________ hanno adito con successo il
Pretore del Distretto di Blenio, che il 16 gennaio 2002 ha condannato
D.D.________ e E.D.________ al pagamento della nota somma.

Il giudizio di primo grado è stato modificato il 4 novembre 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha
integralmente respinto la petizione. La Corte ticinese ha infatti stabilito
che le parti avevano pattuito il soddisfacimento del prezzo residuo nella
sola forma dello sconto sugli onorari, cosicché ogni altra modalità di
pagamento - e, in particolare, quella in contanti - risulta esclusa.

C.
A.________, B.________ e C.________ sono insorti dinanzi al Tribunale
federale, il 9 dicembre 2002, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto
con ricorso per riforma.

Prevalendosi dell'apprezzamento giuridico erroneo dei fatti (art. 43 cpv. 4
OG), con il secondo rimedio essi postulano l'annullamento della pronunzia
cantonale e la conferma della decisione di prima istanza.
Nella risposta del 17 febbraio 2003 D.D.________ e E.D.________ hanno
proposto la reiezione del gravame in quanto ricevibile.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto in
quanto ammissibile.

Nulla osta, pertanto, all'esame del presente gravame.

2.
Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio
sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a
meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove,
debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista
manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli
stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una
parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma
ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti
a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248
consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono
devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte
salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi  (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citato).

Nulla muta il richiamo all'art. 43 cpv. 4 OG, giusta il quale l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto.
Contrariamente a quanto sembrano ritenere gli attori, questo capoverso non
concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente
l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento
giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica
(sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a
quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid.
3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag.
178).

3.
Da quanto appena esposto discende l'inammissibilità degli argomenti sollevati
nel ricorso nella misura in cui essi riguardano l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove contenuti nella sentenza impugnata. Ciò vale, in
particolare, laddove gli attori asseriscono che, inizialmente, essi non erano
disposti a cedere la proprietà ad un prezzo inferiore a fr. 600'000.-- e che
in nessun caso avrebbero accettato di vendere per fr. 500'000.--. Si tratta
di circostanze prive di riscontro nel giudizio del Tribunale d'appello.

I giudici ticinesi hanno infatti accertato - in maniera vincolante per il
Tribunale federale - che l'iniziale prezzo della transazione immobiliare, di
fr. 500'000.--, era stato aumentato a fr. 550'000.-- su richiesta degli
attori e che i convenuti avevano accettato tale supplemento solamente con la
particolare modalità di pagamento dello sconto sugli onorari. I giudici hanno
poi evidenziato che tale conclusione trova  conferma nel fatto che l'aggiunta
proposta dalla notaia - volta a regolamentare la situazione qualora, una
volta trascorsi i cinque anni, la rimanenza non fosse ancora stata
interamente saldata - è stata tralasciata al momento della rogazione
dell'atto notarile a causa dell'opposizione incontrata presso i convenuti.
L'atteggiamento assunto in questa circostanza dagli attori, i quali - seppur
in possesso della bozza allestita dalla notaia, con la menzionata aggiunta -
hanno sottoscritto il contratto senza sollevare alcuna obiezione, dimostra
ch'essi hanno accettato che l'importo ottenuto in più sul prezzo poteva e
doveva essere onorato solo attraverso il conferimento di incarichi
professionali all'architetto.

In definitiva, sulla scorta del materiale di prova agli atti la Corte
cantonale, ha accertato la reale volontà delle parti al momento della
conclusione della compravendita immobiliare. Si tratta di un'interpretazione
soggettiva, basata sull'apprezzamento delle prove e che pertanto, a meno che
non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64
OG - in concreto non allegati - sfugge all'esame del Tribunale federale
chiamato a statuire su un ricorso per riforma (cfr. DTF 129 III 118 consid.
2.5 pag.122).

4.
Giusta l'art. 216 cpv. 1 CO, i contratti di vendita che hanno per oggetto un
fondo richiedono, per la loro validità, un atto pubblico. Secondo la
giurisprudenza, anche in presenza di atti giuridici sottoposti ad esigenze di
forma, la volontà delle parti va determinata secondo i principi generali (DTF
122 III 361 consid. 4 pag. 366).
In concreto, come già esposto, la Corte cantonale ha accertato che le parti
si sono accordate sul fatto che l'importo di fr. 50'000.-- - ottenuto in più
sul prezzo inizialmente indicato dai convenuti - poteva e doveva essere
onorato solo attraverso il conferimento di incarichi professionali
all'architetto. A questo riguardo, nell'atto pubblico di compravendita, esse
hanno previsto che il pagamento della rimanenza di fr. 50'000.-- sarebbe
avvenuto "mediante una riduzione sistematica del 10% (dieci per cento) da
parte dell'architetto D.D.________ su tutti i mandati che i signori
A.________, B.________ e C.________ o la loro ditta gli conferiranno. Il
pagamento potrà avvenire nei termini di un minimo di due anni ed un massimo
di cinque anni". La formulazione della loro volontà ossequia dunque i
requisiti di forma posti dalla legge.

Il fatto che, nel medesimo documento, le parti abbiano dichiarato che il
prezzo globale ammontava a fr. 550'000.--, non osta - contraria-mente a
quanto asserito dagli attori - alla stipulazione di un accordo particolare
con riferimento alle modalità di pagamento di una parte dello stesso né è
suscettibile di modificare le conclusioni circa la loro volontà al momento
della conclusione del contratto.

5.
Manifestamente infondata risulta la tesi secondo cui ai giudici ticinesi
sarebbe sfuggito il fatto che nell'atto d'appello i convenuti avrebbero
chiaramente ammesso che l'importo da pagare era di fr. 550'000.--,
eventualmente assimilabile a una censura di svista manifesta (art. 63 cpv. 2
OG), quand'anche non debitamente allegata (art. 55 cpv. 1 lett. d OG).

L'ammissione che gli attori intendono dedurre da una frase espressa dai
convenuti nell'atto d'appello equivarrebbe, in sostanza, al riconoscimento
delle pretese degli attori. Sennonché l'intenzione - manifesta - di
contestare tali pretese emerge proprio dall'impugnazione del giudizio di
primo grado, che le accoglieva integralmente.

6.
Le argomentazioni ricorsuali non hanno miglior successo laddove mirano ad
ottenere che la nota clausola contrattuale venga dichiarata nulla.

Gli attori non pretendono - a ragione - che la clausola avrebbe un contenuto
contrario alle leggi o ai buoni costumi, ai sensi dell'art. 20 CO.
A loro modi di vedere, l'accordo controverso configura una cosiddetta
"clausola d'architetto" che, dal punto di vista strettamente giuridico, va
qualificata come una promessa di contrattare ai sensi dell'art. 22 CO e in
quanto tale, per essere valida, deve riguardare un oggetto determinato e
determinabile. A torto.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il patto concluso dalle parti
non configura una promessa di contrattare ai sensi dell'art. 22 CO. Dal
tenore della clausola non emerge, in particolare, che gli attori si siano
obbligati a conferire determinati lavori all'architetto; al contrario, la
libertà di decidere se affidargli o no incarichi professionali rimane
intatta. Come rettamente osservato dai convenuti, la clausola esprime
piuttosto l'esistenza di una volontà concorde delle parti sul fatto che
l'ultima parte del prezzo sarebbe stata pagata esclusiva-mente per
compensazione con gli onorari dell'architetto e non implica un obbligo di
contrattare a carico degli attori.

Visto quanto appena esposto, la tesi della nullità della clausola litigiosa
va respinta.

7.
A nulla giova, infine, il richiamo alla decisione emanata dal Tribunale
federale il 23 agosto 1999 nella causa inc. 4C.88/1999.

In quel caso i giudici cantonali avevano dichiarato nulla la clausola
d'architetto inclusa nel contratto di locazione e avevano proceduto alla
completazione dell'accordo secondo l'ipotetica volontà delle parti, non
avendo esse regolato gli effetti del venir meno di un punto del loro accordo.
Nella fattispecie in esame - a prescindere dal fatto che la clausola non
configura una promessa di contrattare - non v'è spazio per un completamento
del contratto nel senso auspicato dagli attori, dato che la volontà delle
parti è stata determinata. La Corte cantonale ha infatti accertato - in
maniera vincolante - ch'esse hanno deciso di tralasciare l'aggiunta proposta
dalla notaia, volta a regolare proprio l'eventualità che dopo cinque anni il
prezzo residuo non fosse stato ancora pagato.

8.
In conclusione, nella misura in cui ammissibile, il ricorso per riforma
dev'essere respinto e la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG) e sono pertanto messi a carico dei tre attori in solido
(art. 156 cpv. 7 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico degli attori in
solido, i quali rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 marzo 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: