Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.365/2002
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4C.365/2002 /bom

Sentenza del 14 marzo 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Walter, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliere Ponti.

A. ________,
convenuta e ricorrente, patrocinata dall'avv. Jean-Pierre Baggi, via
Ferruccio Pelli 9, casella postale 3206,
6901 Lugano,

contro

B.________, 6900 Lugano,
attrice e opponente, patrocinata dalla avv. Emanuela Agustoni, via Zurigo 5,
casella postale 2140,
6901 Lugano.

contratto d'appalto,

ricorso per riforma contro la sentenza del 16 ottobre 2002 della II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con contratto d'appalto del 23 dicembre 1993 la A.________ (convenuta) ha
affidato all'impresa costruzioni B.________ (attrice) le opere da impresario
costruttore relative alla seconda tappa della ristrutturazione dell'albergo e
alla realizzazione di un nuovo autosilo sotterraneo al mappale n. XXX RFD di
Lugano. La mercede stabilita forfetariamente era di fr. 3'930'000.--,
ritenuto che le opere a regia sarebbero state fatturate separatamente.

Sei giorni dopo l'inizio dei lavori di istallazione del cantiere, con fax del
17 gennaio 1994 la committente ha comunicato all'impresa di ritenere nullo il
contratto per dolo, e, in ogni caso, di considerarlo rescisso con effetto
immediato.

B.
Con petizione del 7 marzo 1996 l'attrice ha chiesto al Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 1, la condanna della convenuta al pagamento di fr.
1'168'693.00 in applicazione dell'art. 377 CO; l'importo chiesto è poi stato
ridotto a fr. 402'226.80 in sede di conclusioni.

Il Pretore ha accolto la petizione per fr. 385'680.90 e respinto la domanda
riconvenzionale di fr. 370'000.-- introdotta dalla convenuta.

Adita dalla convenuta, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton
Ticino ha parzialmente riformato il giudizio di prime cure, accogliendo la
petizione limitatamente all'importo di fr. 380'365.75 oltre interessi al 7% a
partire dal 30 giugno 1994. Di conseguenza, è stata tolta l'opposizione
interposta al P.E. n. 411159 dell'Ufficio esecuzioni di Lugano limitatamente
all'importo di fr. 217'911.90 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1994 e
quella al PE n. 411161 limitatamente all'importo di fr. 162'453.85 oltre
interessi al 7% dal 30 giugno 1994.

La Corte cantonale, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni esposte dal
Pretore, ha ritenuto che la convenuta dovesse risarcire l'attrice da ogni
danno patito in seguito alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 377
CO, respingendo al contempo le tesi della convenuta circa una nullità del
contratto per dolo, a dipendenza di una incapacità dell'impresa appaltatrice
di ossequiare i termini di consegna concordati e una sua volontà di operare
una fatturazione delle opere a regia contraria con il principio della mercede
a corpo.

C.
La convenuta ha impugnato la sentenza della II Camera civile del Tribunale
d'appello del 16 ottobre 2002 con un ricorso per riforma al Tribunale
federale. Chiede la reiezione della petizione e l'accoglimento della domanda
riconvenzionale, con carico di spese e ripetibili alla parte attrice.

Con risposta del 30 gennaio 2003 l'attrice postula la reiezione del gravame
nella misura della sua ammissibilità, protestando tasse, spese e ripetibili.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto
federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale
non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG),
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione
del diritto (art. 43 cpv. 4 OG); il diritto federale non è di regola violato
da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il
suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una
svista manifesta (art. 63 OG) o che si renda necessario un complemento degli
stessi (art. 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2; 115 II 484 consid. 2a).

Nel proprio ricorso la convenuta critica spesso l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove operati in sede cantonale, senza tuttavia
richiamare l'applicazione degli art. 63 o 64 OG. Ne segue l'irricevibilità
delle censure con le quali gli accertamenti di fatto eseguiti sono criticati
e di tutti gli argomenti che si fondano su fatti diversi da quelli accertati
nella sentenza impugnata (DTF 120 II 97 consid. 2b; 119 II 380 consid. 3b;
115 II 484 consid. 2a). Questo vale segnatamente per le valutazioni espresse
sotto i titoli "Programma lavori” (v. cifra 3, pag. 8 del ricorso) e "Le
dichiarazioni di E.________” (v. cifra 4, pag. 11 del ricorso).

1.2 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'atto di ricorso deve indicare quali
sono le norme di diritto federale violate dalla Corte cantonale e in che
misura esse non sono state rispettate. Non è tuttavia necessario ch'esse
vengano esplicitamente menzionate; è sufficiente ch'esse possano venire
determinate chiaramente sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma. A
ogni modo incombe al ricorrente l'onere di prendere posizione chiaramente
sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni
che lo inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto
federale (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). Questa circostanza non è
realizzata allorquando il ricorso contiene unicamente disquisizioni
giuridiche astratte, prive di connessione manifesta o percettibile con i
motivi alla base della decisione impugnata, ad esempio in caso di critiche
del tutto generiche in merito alla procedura seguita dalla Corte cantonale o
al modo in cui essa ha accertato i fatti considerati nel suo giudizio (DTF
121 III 397 consid. 2a). Nella misura in cui la convenuta non si attiene alle
regole sopra descritte, il suo gravame risulta pertanto inammissibile.

2.
2.1 In sede cantonale la convenuta ha sostenuto che la circostanza che
l'attrice ha allestito l'11 gennaio 1994 bollettini a regia per lo sgombero
di vari attrezzi e mobili dalla casetta del sig. C.C.________ - mentre
secondo il contratto tali spese dovevano far parte della mercede forfetaria -
risulta particolarmente grave, oltre che sintomatico delle future intenzioni
dell'impresa di perseguire una politica di fatturazione "aggressiva”, volta a
recuperare quanto perso con la pattuizione di una mercede a corpo tenuta
relativamente bassa allo scopo di vedersi assegnati i lavori. La convenuta
ritiene simile agire costitutivo del dolo.

2.2 Chi avanza una pretesa di dolo ai sensi dell'art. 28 CO, deve provarne
tutti i requisiti legali (Schwenzer, Commentario Basilese, 2a. ediz., n. 26
ad art. 28 CO). Del resto, la convenuta giustamente non sostiene che l'ultima
istanza cantonale abbia erroneamente valutato a suo sfavore l'assenza di
prove.

2.3 Esaminando gli accordi tra le parti in causa, la Corte cantonale ha
anzitutto stabilito che il contestato lavoro di sgombero della proprietà
C.________ non doveva - in principio - essere fatturato separatamente alla
convenuta quale opera a regia, ma era da ritenersi incluso nella mercede
forfetaria. A mente dei giudici d'appello, secondo quanto stabilito nel
capitolato con riferimento all'istallazione del cantiere e le circostanze
concrete, era lecito supporre che l'intervento di sgombero della casetta
dovesse rimanere a carico dell'attrice, non trattandosi, né di un affitto né
di una pratica necessaria alla messa a disposizione del terreno privato,
tanto più che in tal modo l'impresa risparmiava l'onere di dover installare
una baracca di cantiere. La Corte cantonale ha tuttavia osservato che
l'utilizzo di termini ambigui in alcune posizioni del capitolato d'appalto e
altre circostanze di fatto (quale la convenzione stipulata tra la sig.ra
C.D.________ e la convenuta) potevano indurre in buona fede l'attrice a
credere che detto intervento sarebbe rimasto a carico della convenuta anche
nel rapporto interno e non facesse parte della mercede a corpo; da ciò la
fatturazione separata del lavoro, peraltro di un importo minimo. Le
divergenti opinioni in merito al bollettino a regia emesso dall'attrice
essendo da ricondurre ad un semplice problema di interpretazione
contrattuale, la Corte cantonale ha per finire tutelato la decisione di prima
istanza, che escludeva che l'allestimento di quel bollettino potesse
costituire un motivo di invalidazione del contratto per dolo giusta l'art. 28
CO o ancora un motivo grave per recedere dal contratto.

La convenuta ribadisce nel suo gravame che l'emissione del bollettino a regia
proverebbe la mala fede dell'attrice e le sue intenzioni di stravolgere le
modalità di fatturazione in contrasto con quanto pattuito nel contratto; tali
censure sono tuttavia irricevibili in un ricorso per riforma, giacché rivolte
contro la determinazione da parte dei giudici cantonali della reale volontà
dell'attrice (DTF 118 II 365 consid. 1). Per il resto, la convenuta si
diffonde in critiche appellatorie, segnatamente laddove rimprovera ai giudici
cantonali di non aver correttamente valutato l'atteggiamento contraddittorio
e contrario alla buona fede dell'attrice. Essa omette però di confrontarsi in
modo pertinente e rigoroso con le argomentazioni giuridiche della sentenza
impugnata, per cui, su questo punto, il ricorso risulta irricevibile.

3.
3.1
La convenuta ha sostenuto in sede cantonale che l'attrice aveva sottoscritto
il contratto di appalto sottacendo alla controparte di non essere in grado di
finire i lavori per il termine concordato. Sulla scorta delle emergenze
processuali, la Corte cantonale ha tuttavia stabilito che non è affatto
dimostrato che tale scadenza non potesse essere rispettata, procedendo se del
caso a modifiche organizzative; né è provato che l'attrice, al momento della
sottoscrizione del contratto, fosse consapevole dell'impossibilità di
rispettare i termini di consegna dell'opera, rilevato anche che l'impresa si
era impegnata a rifondere alla controparte importanti penalità per ogni
eventuale ritardo nei lavori. Da ciò l'ultima istanza cantonale ha dedotto
l'assenza sia di qualsiasi intenzione dolosa dell'attrice (art. 28 CO), sia
di un valido motivo di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 366 cpv.
1 CO, tanto più che il tempestivo inizio dei lavori di preparazione del
cantiere è incontestato. Su questo punto l'appello della convenuta era
inoltre già stato respinto per il fatto che, da un lato, prima di recedere
dal contratto, essa aveva omesso di mettere in mora la controparte
richiamandola ai propri doveri in merito ai termini di consegna e che,
dall'altro, non vi erano i presupposti per poter fare astrazione dalla
fissazione di un termine giusta l'art. 108 CO; nel ricorso per riforma la
convenuta non ha peraltro più contestato queste argomentazioni. Non essendovi
gravi motivi giustificanti la disdetta dal contratto, i giudici ticinesi
hanno pure escluso che la convenuta potesse prevalersi dell'opinione
dottrinale per la quale l'appaltatore il cui contratto è stato rescisso per
motivi gravi a lui ascrivibili non potrebbe pretendere alcun indennizzo
fondato sull'art. 377 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4a. ediz., Zurigo 1996, n.
572).
L'insorgente afferma che con queste argomentazioni il Tribunale d'appello
avrebbe gravemente violato il principio della buona fede, come pure gli art.
366 cpv. 1 CO, e, in via subordinata, gli art. 366 cpv. 2 CO e 377 CO.
Criticando nuovamente l'atteggiamento ambiguo, contraddittorio e stravagante
avuto dell'attrice nel contesto della conclusione del contratto d'appalto, la
convenuta dimentica però che nell'ambito del ricorso per riforma il Tribunale
federale è vincolato dagli accertamenti di fatto e dall'apprezzamento delle
prove delle istanze cantonali. La censura, che si riferisce in ampia misura
ai fatti ricordati, difetta della necessaria motivazione (v. consid. 1.2
supra) e risulta pertanto irricevibile.

4.
4.1 Per quel che attiene al calcolo del danno, ed in particolare della perdita
di guadagno, la Corte cantonale ha considerato il fatto che l'attrice avrebbe
presumibilmente dovuto sobbarcarsi un maggior costo per rispettare termini di
consegna dell'opera pattuita, segnatamente quelli per l'istallazione di una
seconda gru al fine di accelerare i lavori sul cantiere. I giudici ticinesi
hanno però concluso che la convenuta non poteva prevalersi di questa
circostanza, atteso che non è stata in grado di provare il maggior onere per
l'attrice derivanti dall'istallazione di una seconda gru, notando che questa
prova avrebbe invece potuto essere accertata con una semplice domanda
all'indirizzo del perito giudiziario. Per tali ragioni la Corte cantonale ha
escluso che il danno potesse essere valutato in via equitativa in base
all'art. 42 cpv. 2 CO.

4.2 La convenuta ritiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 42 cpv.
2 CO. Questa disposizione permette al giudice di merito, attribuendogli un
esteso potere d'apprezzamento, di determinare il danno secondo il suo
prudente giudizio qualora non possa essere provato il suo preciso importo.
Dottrina e giurisprudenza hanno tuttavia precisato che l'applicazione diretta
o analogica del menzionato disposto è lecita solo quando il danno risulti
impossibile da provare - per la natura stessa della fattispecie - oppure
quando la prova del danno non può essere ragionevolmente pretesa (DTF 128 III
271 consid. 2b/aa; 122 III 219 consid. 3a e riferimenti); pur se introduce
una facilitazione dell'onere probatorio a favore del danneggiato, l'art. 42
cpv. 2 CO non dispensa inoltre quest'ultimo dall'obbligo di fornire, nella
misura del possibile, le prove necessarie per la determinazione del danno
(DTF 122 III 219 consid. 3a).

La Corte cantonale si è sostanzialmente attenuta ai principi sopra enunciati,
laddove ha rilevato la mancanza di prove concrete apportate dalla convenuta a
sostegno delle proprie tesi, in particolare per quanto attiene alla
determinazione del danno tramite un'esplicita domanda in tal senso da porre
al perito giudiziario. Al Tribunale d'appello non può quindi venir
rimproverata una violazione del diritto federale per non aver applicato
l'art. 42 cpv. 2 CO nel caso in esame.

5.
Respingendo le argomentazioni della convenuta, i giudici ticinesi hanno
concluso, dopo un'attenta analisi delle risultanze istruttorie, che non vi è
ragione di credere che l'accordo iniziale (a capitolato) di costruire un muro
con "beton cellulare a zone” sia stato successivamente modificato dalle parti
nel senso di procedere ad un'esecuzione con calcestruzzo "cellulare
completo”. La Corte cantonale ha aggiunto al proposito che nel codice
procedurale ticinese non vi è nessuna norma che stabilisce la rilevanza
probatoria di eventuali ammissioni rilasciate da una parte davanti al perito
giudiziario.

Su questo punto, la convenuta mette una volta ancora inammissibilmente in
discussione l'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali,
misconoscendo pure che l'applicazione delle norme di procedura cantonale non
può essere criticata nell'ambito di un ricorso per riforma (art. 43 OG).

6.
La Corte cantonale ha infine dichiarato irricevibile l'appello interposto
dalla convenuta in merito alla sua domanda riconvenzionale (respinta dal
Pretore) per il fatto che le sue critiche non erano state debitamente
motivate, dato che si era sostanzialmente limitata a ricopiare l'allegato
conclusionale. In concreto, il giudizio impugnato fa un evidente quanto
implicito riferimento alle norme di procedura cantonale. Dal momento che la
convenuta non censura la mancata applicazione da parte dell'ultima istanza
cantonale del diritto federale, anche su questo punto il suo gravame deve
essere dichiarato irricevibile (v. consid. 5 supra). Ad ogni modo, le censure
esposte non adempirebbero i requisiti di motivazione richiesti dall'art. 55
cpv. 1 lett. c OG.

7.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma risulta infondato e
deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG) e sono pertanto poste a carico della convenuta. La stessa dovrà
corrispondere alla parte attrice adeguate indennità per ripetibili, giacché
rappresentata da un avvocato (art. 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la
sentenza impugnata viene confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico della convenuta, la
quale rifonderà per ripetibili della sede federale fr. 10'000.-- alla parte
attrice.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 marzo 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: