Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.288/2002
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4C.288/2002 /bom

Sentenza del 12 febbraio 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Walter e Klett,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
attore,
patrocinato dagli avv. Mattia Pontarolo e Cesare Lepori, via Parco 2, casella
postale 1803, 6501 Bellinzona,

contro

B.________ S.A.,
convenuta,
patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni, studio legale e notarile
avv. dott. Franco Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501
Bellinzona.

contratto di mandato; compravendita,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 4 luglio 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

Fatti:

A.
Tra il dicembre 1999 e il gennaio 2000 A.________ ha affidato alla B.________
S.A. un camion con rimorchio affinché lo stesso fosse venduto. L'accordo non
prevedeva alcuna remunerazione per la vendita del veicolo e lasciava alla
B.________ S.A. la facoltà di operare il collaudo senza onere finanziario a
carico di A.________.

La C.________ S.A. si è dichiarata disposta ad acquistare l'intero veicolo
per fr. 8'000.-- e ad assumersi le spese del collaudo di fr. 2'000.--.
Operato il collaudo ed il servizio, il 15 marzo 2000 il rimorchio -
rovesciatosi a causa del forte vento - ha subito un danno totale, per il
quale il garage ha ottenuto dalla propria assicurazione fr. 2'500.--. Il 20
marzo 2000 la C.________ S.A. ha provveduto al versamento del prezzo
pattuito.

Contestando il prezzo di vendita, A.________ ha rifiutato la consegna della
licenza di circolazione del rimorchio, ciò che ha indotto l'acquirente, il 9
maggio 2000, a farsi restituire sia l'importo di fr. 8'000.-- che i fr.
2'000.-- pagati per il collaudo, lasciando al garage sia il camion che il
rimorchio.

B.
Fallito ogni tentativo d'intesa bonale, il 31 luglio 2000 A.________ ha
convenuto la B.________ S.A. dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona
onde ottenere il pagamento di complessivi fr. 12'000.-- oltre interessi,
ovvero fr. 8'000.-- pari al prezzo del camion non restituitogli, fr. 2'500.--
pari al risarcimento assicurativo per il rimorchio e fr. 1'500.-- per spese
di patrocinio preprocessuale. Avversata la pretesa dell'attore, in via
riconvenzionale la B.________ S.A. ha, dal canto suo, chiesto il risarcimento
di fr. 8'362.-- oltre interessi, e meglio di fr. 2'539.15 per il collaudo - i
cui costi sono rimasti a suo carico - fr. 3'000.-- per le trattative di
vendita nonché fr. 1'000.-- mensili per il periodo in cui il camion e il
rimorchio sono rimasti presso di lui dopo la restituzione ad opera
dell'acquirente. In sede di conclusioni l'importo oggetto della
riconvenzionale è stato aumentato a fr. 16'539.15.

Con sentenza del 23 luglio 2001 la petizione è stata accolta limitatamente a
fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000, mentre l'azione
riconvenzionale è stata integralmente respinta. Il giudice ha infatti
stabilito che fra le parti è venuto in essere un contratto di mandato che la
convenuta ha ossequiato vendendo camion e rimorchio al prezzo di fr.
8'000.--, così come pattuito con l'attore. La risoluzione della compravendita
esula invece dal mandato e va ricondotta al sinistro del 15 marzo 2000,
sicché si deve ritenere che la restituzione del prezzo e del veicolo sono
stati eseguiti dalla convenuta a proprio nome, la quale ne è divenuta in tal
modo la proprietaria. Infine, il risarcimento dei costi di patrocinio
preprocessuale è stato negato a causa dell'errata tesi giuridica.

C.
Adita da entrambe le parti, il 4 luglio 2002 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la pronunzia di primo
grado riconoscendo all'attore fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo
2000, pari all'indennità percepita dall'assicurazione per il danno subito dal
rimorchio. La decisione pretorile è stata riformata anche in punto all'azione
riconvenzionale, mediante la concessione, alla convenuta, della rifusione
delle spese di collaudo di fr. 2'539.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno
2000.

D.
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica
della sentenza impugnata nel senso di accogliere le pretese avanzate in
petizione e respingere integralmente quelle oggetto dell'azione
riconvenzionale.
Nella sua risposta la B.________ S.A. ha proposto la reiezione del gravame in
quanto ammissibile.

Diritto:

1.
Giovi preliminarmente rammentare che nella giurisdizione di riforma, il
Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati
accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate
disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati
accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o
si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF
127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si
riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d
OG).

Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF citato).

2.
Così come il Pretore, anche il Tribunale d'appello ha stabilito che la
relazione intervenuta fra le parti in causa va assimilata ad un mandato. La
tesi - addotta dall'attore - secondo la quale fra le parti sarebbe venuto in
essere un contratto di deposito è stata invece respinta, l'obbligo di
custodia essendo solo uno scopo accessorio dell'accordo intervenuto fra le
parti, il cui contenuto principale consisteva nella vendita del veicolo.

2.1 Dinanzi al Tribunale federale l'attore assevera, in sintesi, di aver
stipulato con la convenuta un contratto estimatorio, che autorizzava
quest'ultima a cedere il camion con rimorchio per un prezzo di fr. 10'000.--.
In virtù di tale accordo la proprietà del veicolo sarebbe passata alla
convenuta, che - come emerso dall'istruttoria - l'ha venduto a proprio nome e
per proprio conto al prezzo di fr. 8'000.--, regolarmente pattuito con
l'acquirente. Successivamente il contratto è stato rescisso a causa
dell'inutilizzabilità del rimorchio, sicché il veicolo è tornato ad essere di
proprietà della convenuta, la quale ora deve all'attore l'importo di fr.
10'000.-- pattuito nel contratto estimatorio nonché i costi di prepatrocinio
processuale, di fr. 1'500.--.
2.2 Il contratto estimatorio comporta il trasferimento di beni dal cedente
all'acquirente - il quale potrà poi venderli a proprio nome e per proprio
conto - contro pagamento del prezzo convenuto oppure restituzione dei beni.
L'elemento caratteristico del contratto estimatorio risiede proprio nella
possibilità alternativa di pagare l'oggetto fornito oppure restituirlo (DTF
89 II 214 consid. 1b pag. 217; cfr. anche Tercier, Les contrats spéciaux, 3a
ed. Schulthess 2003, n. 6944 e 6950).

Orbene, dalla sentenza impugnata non emerge alcun elemento suscettibile di
confortare questa tesi giuridica, peraltro nuova; in sede cantonale l'attore
ha infatti fondato le sue pretese sul contratto di deposito. La fattispecie
esposta nella pronunzia cantonale è sostanzialmente diversa da quella addotta
nel gravame. In essa è stato accertato che l'attore ha affidato alla
convenuta il proprio camion con rimorchio affinché provvedesse a venderlo,
previo ottenimento del consenso dell'attore in merito al prezzo di vendita.
Non risulta che le parti abbiano mai pattuito che la convenuta avrebbe
versato fr. 10'000.-- per il veicolo o, alternativamente, che lo avrebbe
restituito in caso di mancata vendita.

2.3 Le circostanze addotte dall'attore a sostegno della tesi del contratto
estimatorio sono nuove e come tali inammissibili. L'attore non le ha mai
allegate prima, né egli pretende il contrario, sicché un eventuale rinvio
della causa per un completamento degli atti giusta l'art. 64 OG non entra in
linea di conto (DTF 126 III 59 consid. 2a con rinvii).

3.
A differenza del giudice di primo grado, la Corte cantonale ha deciso che il
contratto di compravendita non si è perfezionato, non avendo l'attore
consentito alla consegna del veicolo (camion e rimorchio) per fr. 8'000.--.
Ciò significa ch'esso è rimasto di proprietà dell'attore, il quale non può
pertanto pretendere nulla a titolo di prezzo di vendita. I giudici ticinesi
hanno comunque precisato che si giungerebbe alla stessa conclusione anche
qualora si volesse ammettere l'avvenuta stipulazione di un contratto di
compravendita. In tal caso si dovrebbe infatti tenere conto del fatto che
l'acquirente ha rescisso il contratto a causa della mancata consegna della
licenza di circolazione del rimorchio da parte dell'attore, il quale è così
venuto meno ai suoi obblighi contrattuali. Sia come sia, egli non può dunque
vantare alcun diritto sull'importo di fr. 8'000.--.
3.1 Alla Corte cantonale viene anzitutto rimproverata una svista manifesta ai
sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG per aver negato alla convenuta la qualità di
venditrice, autorizzata a vendere il veicolo al prezzo di fr. 8'000.--. Nella
pronunzia impugnata è stato infatti stabilito che l'accordo intervenuto fra
le parti prevedeva l'ottenimento successivo del consenso dell'attore sul
prezzo di vendita.

Come ben rilevato dalla convenuta nell'allegato di risposta, l'attore
confonde svista manifesta e arbitrio nell'apprezzamento delle prove, arbitrio
che avrebbe semmai dovuto - e potuto - essere censurato nel quadro di un
ricorso di diritto pubblico.

Per giurisprudenza invalsa, una svista manifesta si verifica quando
l'autorità cantonale, per disattenzione, ha ignorato, mal letto, ricopiato in
modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di
prova (DTF 115 II 399 consid. 2a). Non appena sia chiaro, invece, come nel
caso concreto, che un accertamento di fatto trae origine dall'apprezzamento
probatorio eseguito dai giudici cantonali - l'accertamento criticato essendo
il risultato della valutazione del comportamento e delle dichiarazioni delle
parti così come degli altri mezzi di prova agli atti - la possibilità di
invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc in
fine; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 pag. 66).

Nulla muta il richiamo all'art. 63 cpv. 3 OG, che a sua volta si riferisce
all'art. 43 cpv. 4 OG. Contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, questi
disposti non concedono alla parte che ricorre la facoltà di criticare
liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale;
l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione
giuridica (sussunzione)  (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in:
SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).

3.2 Secondo l'attore la Corte cantonale sarebbe caduta in un'ulteriore svista
attribuendo lo scioglimento del contratto di compravendita al suo
comportamento, segnatamente al rifiuto di consegnare la licenza di
circolazione del rimorchio; a suo modo di vedere dalle tavole processuali
risulta che l'acquirente ha rescisso il contratto a causa
dell'inutilizzabilità del rimorchio. A sostegno della sua tesi l'attore
indica un passaggio delle dichiarazioni rese dall'acquirente, che però non
confermano quanto da lui asserito. Nonostante il richiamo alla svista
manifesta egli intende manifestamente - e inammissibilmente - criticare la
valutazione di tale deposizione.

3.3 In conclusione, gli argomenti sollevati dall'attore contro il giudizio
sulla pretesa di fr. 8'000.-- risultano irricevibili.

Abbondanzialmente vale comunque la pena di osservare che, sulla base della
fattispecie accertata nella sentenza impugnata, le considerazioni esposte dai
giudici ticinesi risultano del tutto conformi al diritto federale.

4.
Ammessa la pretesa volta al pagamento dell'indennità, di fr. 2'500.--,
versata dall'assicurazione alla convenuta in relazione al danno subito dal
rimorchio, la Corte cantonale ha disatteso la richiesta attorea di rimborso
dei costi di patrocinio preprocessuale, di fr. 1'500.--. Dalla documentazione
agli atti risulta infatti che prima del processo l'attore aveva chiesto solo
il versamento del prezzo di compravendita di fr. 8'000.--, richiesta che si è
avverata infondata. I relativi costi di patrocinio non costituiscono quindi
un danno provocato dalla convenuta. I giudici ticinesi hanno inoltre
osservato che l'attore non ha comunque indicato né comprovato, ad esempio
mediante una nota professionale di dettaglio, l'attività di prepatrocinio
processuale.

4.1 Come rettamente osservato da entrambe le parti, secondo la prassi del
Tribunale federale le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della
causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile,
costituiscono una posta del danno. Condizione essenziale per il loro
risarcimento è che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e
appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b pag. 107).

Posto che in concreto la Corte cantonale ha accertato che prima del processo
l'unica pretesa avanzata dall'attore concerneva il versamento dell'importo di
fr. 8'000.-- e che tale pretesa è stata dichiarata infondata, l'intervento
del legale non appare appropriato.

4.2 L'attore ravvede nella considerazione formulata a titolo sussidiario dai
giudici ticinesi circa la mancata prova dell'attività di patrocinio
preprocessuale una violazione dell'art. 8 CC nonché degli art. 42-44 CO. A
torto.

L'art. 8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole
dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne
la prova; spettava quindi all'attore dimostrare il contenuto e l'entità
dell'intervento del legale. Tale principio trova conferma nell'art. 42 cpv. 1
CO, per cui chi pretende il risarcimento del danno deve fornirne la prova;
qualora non fosse possibile indicarne l'importo preciso il giudice lo
stabilisce secondo il suo prudente criterio (art. 42 cpv. 2 CO).
Contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, quest'ultima eventualità non
è realizzata in concreto, l'intervento del legale ed i costi ad esso connessi
potendo essere stabiliti con precisione.

4.3 Su questo punto il gravame risulta pertanto infondato.

5.
Infine, per quanto concerne l'azione riconvenzionale, il Tribunale d'appello
ha ammesso la pretesa della convenuta relativamente al costo del collaudo e
di primo servizio del veicolo. Considerato che la vendita non si è
perfezionata -  rispettivamente è stata rescissa - la convenuta, restituendo
all'acquirente dei costi ch'esso avrebbe potuto pretendere dal venditore, ha
assunto nel proprio interesse un affare dell'attore, dando così luogo ad una
gestione d'affari senza mandato ai sensi dell'art. 423 CO. Donde l'obbligo
dell'attore di risarcirla, essendo egli rimasto proprietario di un veicolo il
cui valore è aumentato grazie al collaudo (art. 423 cpv. 2 CO).

L'attore contesta l'applicabilità delle norme sulla gestione d'affari senza
mandato. In primo luogo perché la proprietà del veicolo è passata alla
convenuta, la quale ha quindi agito nel proprio interesse; in secondo luogo
perché l'accordo intervenuto fra le parti escludeva esplicitamente la
possibilità di porre le spese del collaudo a suo carico.

5.1 È vero che la convenuta si era dichiarata disposta ad accollarsi le spese
del collaudo; tale disponibilità è stata però manifestata nel quadro del
rapporto di mandato, cui l'attore ha posto fine, per atti concludenti, verso
la fine del marzo 2000, quando ha cominciato a pretendere il versamento di
fr. 8'000.--, sostenendo di ratificare le vendita limitatamente al camion. Al
momento della restituzione delle spese di collaudo all'acquirente, avvenuta
nel maggio 2000, le parti non erano dunque più vincolate dal mandato.

5.2 Come già esposto, l'attore ha conservato la proprietà del veicolo, che ha
beneficiato di un aumento di valore grazie al collaudo e al primo servizio,
effettuati a spese dell'acquirente, il quale confidava, in buona fede, di
diventarne presto il legittimo proprietario. Dal profilo giuridico,
l'acquirente risulta aver agito quale gestore d'affari senza mandato, nel
proprio interesse (cfr. Tercier, op. cit., no. 5367 segg. e 5400). Dato che
la compravendita non si è perfezionata, rispettivamente è stata rescissa a
causa del comportamento dell'attore, l'acquirente avrebbe senz'altro potuto
pretendere il rimborso dei costi del collaudo da quest'ultimo, trovandosi
egli arricchito in misura corrispondente (art. 423 cpv. 2 CO; cfr. Tercier,
op. cit., no. 5398).

Nella misura in cui la convenuta ha, di propria iniziativa, restituito
all'acquirente tali spese, essa ha agito a sua volta quale gestore d'affari
senza mandato. Come già esposto, nel maggio 2000 il mandato che la vincolava
all'attore era da tempo terminato. Contrariamente a quanto asseverato dai
giudici ticinesi essa non ha agito nel proprio interesse bensì in quello
dell'attore; con la restituzione di tali spese ha infatti estinto la relativa
pretesa dell'acquirente nei suoi confronti ed egli risulta in tale misura
arricchito. Donde l'obbligo di restituirle questo importo (art. 422 cpv. 1
CO).

5.3 Anche su questo punto, dunque, la decisione dei giudici ticinesi è
conforme al diritto federale.

6.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere
respinto e la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale
rifonderà alla convenuta fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: