Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.272/2002
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4C.272/2002 /bom

Sentenza del 14 marzo 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett e Zappelli, giudice supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________ SA,
convenuta,
patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso San
Gottardo 25, casella postale 2845, 6830 Chiasso,

contro

B.________ GmbH,
attrice,
patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, piazza Somazzi, casella
postale, 6948 Porza.

trasferimento di un contratto; LDIP; proroga di foro;

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
15 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nel giugno 1994 la ditta svizzera B.________ GmbH e la società slovena
C.________ di Lubiana hanno concluso un contratto di fornitura d'opera
riguardante l'edificazione di un ospedale in Siberia. Viste le difficoltà
incontrate da B.________ GmbH nell'ottenimento dei pagamenti da parte della
C.________, l'impresa luganese A.________ SA, che era l'impresa generale
incaricata della realizzazione del progetto, ha successivamente assunto il
contratto al posto della C.________.

B.
Il 30 ottobre 2000 B.________ GmbH ha convenuto A.________ SA dinanzi al
Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere il pagamento di US$
924'752.33 per le prestazioni effettuate nel quadro del predetto accordo.

Richiamandosi alla clausola di proroga di foro contenuta nel contratto
originario - "Divergenze reciproche fra le parti saranno appianate in via di
discussione su una base di ragionevolezza. Se ciò non dovesse dare esito
positivo è competente il foro di Ljubljana, Slovenia" - in via preliminare
A.________ SA ha eccepito la competenza territoriale del Tribunale adito.

L'eccezione è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino il 15 luglio 2002. La Corte ha infatti stabilito che la
predetta clausola non è stata trasferita contestualmente all'assunzione del
contratto, siccome inseparabile dalla società slovena.

C.
Contro questa decisione A.________ SA è insorta dinanzi al Tribunale
federale, il 4 settembre 2002, sia con ricorso di diritto pubblico che con
ricorso per riforma. Richiamandosi alla violazione di varie norme del diritto
federale, con il secondo rimedio essa postula la modifica della sentenza
impugnata nel senso di accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale e,
di conseguenza, respingere la petizione.

Nella risposta del 23 ottobre 2002 B.________ GmbH ha proposto la reiezione
del gravame.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato
inammissibile. Nulla osta, pertanto, all'esame del presente gravame.

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).

2.1 Trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza emanata
dall'autorità cantonale di ultima istanza, la pronunzia impugnata può venir
impugnata con ricorso per riforma (art. 48 cpv. 1 e 49 OG).

2.2 Dato che la clausola controversa si fonda sul diritto federale,
segnatamente sull'art. 5 LDIP, la questione del suo trasferimento va
giudicata, anch'essa, sulla base del diritto federale. Il ricorso per riforma
è pertanto ammissibile (art. 43 cpv. 1 OG).

3.
Riepilogate brevemente le regole applicabili al trasferimento dei contratti e
alla trasmissione dei diritti accessori e dei privilegi (art. 170 e 178 CO),
la Corte cantonale ha stabilito che, per pronunciarsi sul trapasso della
convenzione di proroga di foro in esame, è necessario determinare se essa era
inseparabile dalla società slovena C.________ che ha ceduto il contratto.

Su questo punto la sentenza cantonale non è contestata. La convenuta aderisce
agli argomenti di diritto esposti dai giudici ticinesi e conferma che il
giudizio sul carattere personale della clausola di proroga di foro - e quindi
sulla sua inseparabilità dalla parte originaria - è centrale per la
risoluzione della presente vertenza.

4.
In assenza di elementi di fatto suscettibili di indicare la reale volontà
delle parti all'epoca della pattuizione della proroga di foro, la Corte
cantonale ha proceduto ad un interpretazione normativa della clausola
litigiosa, secondo il principio dell'affidamento (cfr. DTF 128 III 265
consid. 3a). L'interpretazione di un contratto giusta il principio
dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che
può essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 127 III
248 consid. 3a pag. 253 con rinvii).
In questo ambito, non vanno considerati solamente il testo e il contesto
delle dichiarazioni, bensì anche le circostanze che hanno preceduto o
accompagnato la stipulazione del contratto (DTF 128 III 265 consid. 3a con
rinvii).

Qualora si debba valutare il carattere inseparabile di una convenzione di
proroga di foro, occorre in particolare tenere conto degli interessi che
hanno spinto le parti originarie ad includere una simile clausola nel
contratto (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, Berna 2001, n. 81 a pag. 311).

4.1 In concreto, dal fatto che il foro prorogato corrispondeva al luogo dove
la società slovena C.________ ha la sua sede, i giudici ticinesi hanno
dedotto ch'esso era stato concordato nell'esclusivo interesse di questa,
poiché ciò le avrebbe permesso di procedere contro la ditta svizzera
B.________ evitando il foro all'estero.

Anche se pertinenti, gli argomenti addotti dalla convenuta contro
quest'ipotesi, vale a dire l'asserito minor costo di una procedura
giudiziaria in Slovenia e la reperibilità immediata della documentazione
relativa alla progettazione - allestita da una società di Lubiana - non hanno
mutato il convincimento della Corte. Questi elementi sono stati infatti
sconfessati e resi inconferenti dalla stessa convenuta, la quale nel
contratto d'appalto da lei sottoscritto con la ditta slovena - che ha dato
origine al subappalto fra quest'ultima e l'attrice - ha prorogato il foro per
eventuali contestazioni a Vienna, invece che a Lubiana.

4.2 La convenuta censura questa interpretazione. Le argomentazioni da lei
proposte non inducono tuttavia a ritenere il ragionamento della Corte
ticinese incoerente o malfondato.

L'interesse che la società slovena C.________ portava all'inclusione della
nota clausola nel contratto di fornitura è manifesto. L'impresa svizzera non
ne traeva per contro alcun vantaggio, visto che avrebbe dovuto in ogni caso
convenire l'impresa slovena C.________ di Lubiana.

Né può essere definita contraria al diritto federale la decisione di tener
conto del tenore della clausola di proroga di foro contenuta nella
pattuizione sottoscritta dalla convenuta. Non va scordato che tale accordo è
intervenuto nel quadro del medesimo affare: la convenuta era infatti
l'impresa generale incaricata della realizzazione del progetto. Anche se
giuridicamente distinto, il contratto d'appalto da lei stipulato con la
società slovena C.________ è all'origine di quello poi trasferito.
Non si può quindi affermare - come fa la convenuta - che fra i due negozi non
vi fosse alcuna relazione. In queste circostanze, il fatto ch'essa, nel
contratto che la concerneva direttamente, abbia prorogato il foro a Vienna
depone effettivamente a sfavore della rilevanza degli elementi addotti a
sostegno del foro di Lubiana.

4.3 Ritenuta la pertinenza dei criteri d'interpretazione adottati dalla Corte
cantonale e la congruenza delle sue considerazioni, la conclusione secondo la
quale la proroga di foro a Lubiana riguardava unicamente gli interessi
personali della C.________ ed era quindi inseparabile dalla sua persona
merita di essere confermata.

Su questo punto il ricorso per riforma deve pertanto essere respinto.

4.4 Ciò comporta, automaticamente, la reiezione della censura relativa alla
violazione dell'art. 5 LDIP.

Dato che la convenzione di proroga di foro non ha seguito le sorti del
contratto assunto, la convenuta non può infatti prevalersi della natura
esclusiva del foro prorogato.

5.
Nel ricorso viene invocata anche la violazione dell'art. 8 CC, giusta il
quale chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita
deve fornirne la prova. Applicata al caso in esame, questa norma implica -
secondo la convenuta - la reiezione della tesi dell'inseparabilità della
clausola dalla parte originaria, siccome non dimostrata. In particolare, la
convenuta rimprovera ai giudici ticinesi di aver "data per provata"
l'inseparabilità della clausola a causa dell'assenza di elementi di fatto
suscettibili di indicare il motivo oggettivo all'origine della pattuizione.
La censura è manifestamente infondata.

L'art. 8 CC disciplina la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le
conseguenze dell'assenza di prove (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg.).
Contrariamente a quanto asserisce la convenuta, in concreto la Corte ticinese
non si è trovata in una situazione d'incertezza, che ha risolto a favore
della parte gravata dall'onere probatorio. Come già esposto, la decisione
circa il carattere strettamente personale della clausola di proroga di foro
poggia sull'interpretazione della stessa tenuto conto delle circostanze in
cui è stata stipulata, non sulla mancanza di prove a sostegno della tesi
contraria.

6.
Infine, la convenuta sostiene che, respingendo l'eccezione d'incompetenza e
ammettendo il foro di Lugano, la Corte cantonale ha avallato il comportamento
contrario alla buona fede di cui ha fatto prova l'attrice nel quadro del
presente procedimento. Donde la violazione dell'art. 2 cpv. 1 CC.

La convenuta rileva come, nell'allegato di petizione, l'attrice abbia ammesso
senza riserve il suo subingresso nella posizione della società slovena; a suo
modo di vedere ciò comporta, implicitamente, anche l'ammissione del trapasso
della clausola di proroga di foro.

Ora, a prescindere dal fatto che tali circostanze non trovano riscontro nella
sentenza impugnata - ciò che potrebbe indurre a considerare la censura
inammissibile in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG combinato con
l'art. 63 cpv. 2 OG - la critica appare pretestuosa. L'attrice ha infatti
chiaramente manifestato la volontà di dipartirsi dalla nota clausola di
proroga di foro promuovendo l'azione a Lugano invece che in Slovenia.

7.
Il ricorso per riforma è respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico della convenuta, la
quale rifonderà all'attrice fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 marzo 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: