Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.263/2002
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4C.263/2002 /viz

Sentenza del 24 gennaio 2003
I Corte civile

Giudici federali Corboz, presidente,
Klett e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Ponti.

A. ________,
convenuto e ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri, Studio legale
Bervini & associati, via S. Damiano 9, casella postale 1, 6850 Mendrisio,

contro

B.________,
attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Luca Gandolfi, Studio legale Velo
& Associati, via Soave 5,
casella postale 3464, 6901 Lugano.

contratto di mandato,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
13 giugno 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 1° settembre 1995 B.________ ha chiesto al Pretore di Mendrisio-Sud di
condannare il medico-dentista A.________ a pagarle complessivamente fr.
128'238.30, somma che è stata aumentata in sede di conclusioni a fr.
132'107.15. L'attrice rimproverava al convenuto di aver commesso diversi
errori professionali nella cura, avvenuta durante gli anni 1987-1993, di una
grave forma di parodontite generalizzata. Il medico-dentista ha contestato
ogni sua responsabilità nell'accaduto. Il Pretore ha accolto parzialmente la
petizione con sentenza del 31 luglio 2001 ed ha condannato il convenuto a
pagare all'attrice fr. 75'042.65. L'appello principale presentato dal
convenuto e quello adesivo dell'attrice sono stati respinti il 13 giugno 2002
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese.

B.
A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto
pubblico e ricorso per riforma datati 19 agosto 2002. Con il primo rimedio
chiede, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento sia
della sentenza di appello, sia di quella pretorile; con il secondo ripropone
questi annullamenti e postula che la causa sia rimandata all'autorità
cantonale affinché emani una nuova decisione dopo avere assunto altre prove
(delucidazione orale della perizia giu-diziaria e interrogatorio formale del
convenuto). Delle argomentazioni contenute nei gravami si dirà, per quanto
necessario, nei considerandi.

C.
Con risposte del 21 ottobre 2002 B.________ chiede la reiezione della domanda
di effetto sospensivo, del ricorso di diritto pubblico e del ricorso per
riforma.

Diritto:

1.
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto.
Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.

2.
Il ricorso per riforma è ammissibile unicamente per violazione del diritto
federale (art. 43 cpv. 1 OG). Esso non permette invece di invocare una
violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG), né
di norme del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c in fine OG; DTF 127
III 248 consid. 2c e riferimenti), censure che vanno semmai proposte con un
ricorso di diritto pubblico.
Il convenuto enuncia bene queste regole, ma nella pratica sembra confondere i
due rimedi. Nella misura in cui egli invoca la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., oppure dall'art. 6 CEDU,
il ricorso è pertanto irricevibile (DTF 124 III 1 consid. 1b).

3.
L'art. 8 CC appartiene al diritto federale nel senso dell'art. 43 cpv. 1 OG;
di per sé, la sua violazione da parte delle autorità cantonali potrebbe
essere proposta con ricorso per riforma. Il convenuto invoca questa norma
sotto tre punti di vista.

3.1 In primo luogo, egli afferma che il Tribunale cantonale l'avrebbe violata
non avvedendosi che il perito giudiziario, nell'espletamento del suo mandato,
non l'avrebbe sentito personalmente. L'argomento è manifestamente infondato.
L'art. 8 CC regge sì, a determinate condi-zioni, il diritto alla prova, ma è
in primo luogo il diritto di procedura cantonale che stabilisce le modalità
secondo le quali una determinata prova, una volta ammessa, debba essere
assunta.

3.2 In secondo luogo il Tribunale d'appello avrebbe violato l'art. 8 CC nello
stabilire che la paziente non sarebbe stata sufficientemente informata sul
suo stato di salute. Il convenuto afferma che i giudici cantonali gli
avrebbero impedito di offrire la prova negativa di questo fatto, non
procedendo al suo interrogatorio formale dopo che l'attrice vi aveva
rinunciato. Ora, il Tribunale d'appello ha accertato, apprezzando le prove
assunte durante l'istruttoria, che il medico-dentista non ha informato
correttamente la paziente. Di fronte a simile accertamento di fatto positivo
non vi è più spazio per l'art. 8 CC. Questa norma difatti non prescrive come
il giudice cantonale debba apprezzare le prove (DTF 127 III 248 consid. 3a e
riferimenti); l'art. 8 CC non dice nemmeno quali prove debbano essere ammesse
(DTF 127 III 519 consid. 2a e riferimenti). Spetta quindi al diritto
cantonale di procedura stabilire se e in quale modo l'attrice potesse
rinunciare all'inter-rogatorio formale del convenuto ed eventualmente se
quest'ultimo potesse pretendere l'interrogatorio formale di se stesso.

3.3 Infine il convenuto sembra sostenere che la Corte cantonale avrebbe leso
il suo diritto alla prova anche respingendo alcuni quesiti peritali che egli
aveva proposto per dimostrare l'assenza di colpa da parte sua. Questa censura
è irricevibile, giacché i giudici ticinesi hanno respinto le domande per
motivi tratti dalla procedura cantonale (la novità dei fatti e delle
richieste).

4.
Per i motivi che precedono il ricorso per riforma è manifestamente
irricevibile, rispettivamente infondato. In simili circostanze l'art. 64 OG
non può ovviamente trovare applicazione. Gli oneri processuali e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del convenuto, il
quale rifonderà all'attrice fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili della sede
federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2003

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: