Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.259/2002
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4C.259/2002 /bom

Sentenza del 29 novembre 2002
I Corte civile

Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale
federale, Corboz, Klett,
Nyffeler e Favre,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
attore,

contro

B.________,
convenuto,
patrocinato dall'avv. Mario Molo, via Orico 9, 6500 Bellinzona.

assunzione di un'azienda; perenzione,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 13 giugno 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Tra il 1983 ed il 1989 A.________ si è occupato della consulenza informatica
alla clientela della ditta di B.________, attiva nel commercio di
radio-tv-hifi. Tale collaborazione è proseguita anche dopo la trasformazione
della ditta individuale in società anonima - avvenuta il 30 giugno 1989 - e
si è conclusa nel 1992.

L'8 luglio 1994 A.________ ha convenuto B.________ dinanzi alla Pretura del
Distretto di Riviera chiedendo di essere retribuito per l'attività svolta tra
il 1983 e il 1989. L'importo inizialmente reclamato, di fr. 261'700.-- oltre
interessi, è stato ridotto in sede di conclusioni a fr. 60'358.40. Il Pretore
ha integralmente respinto la petizione il 26 luglio 2001.

L'appello interposto dal soccombente non ha avuto miglior esito. Nella
sentenza del 13 giugno 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha infatti, in sintesi, accertato che la X.________ S.A. ha
assunto attivi e passivi della ditta individuale di B.________, conformemente
a quanto previsto dall'art. 181 CO,  sicché quest'ultimo è rimasto obbligato
- solidalmente con la neocostituita società - per gli eventuali debiti della
ditta solo sino alla fine del mese di giugno 1991 (art. 181 cpv. 2 CO). Non
avendo l'attore fatto valere le proprie pretese entro tale termine, esse sono
perente. Donde la reiezione dell'azione.

B.
Contro questa pronunzia A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale
con ricorso per riforma del 13 agosto 2002. Prevalendosi della violazione
dell'art. 181 CO egli postula l'annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio previo
completamento degli atti; in via subordinata chiede la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 261'700.-- o perlomeno di fr. 60'358.--.
Nella risposta del 5 novembre 2002 B.________ propone la reiezione del
gravame.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere
l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modifiche
proposte. Non basta il semplice rimando alle conclusioni presentate nella
procedura cantonale. Infine, non possono essere formulate conclusioni nuove.

1.1 Nell'ambito della giurisdizione per riforma il Tribunale federale esige,
in linea di principio, la quantificazione delle somme richieste; le
conclusioni intese ad ottenere il rinvio della causa all'autorità cantonale
per nuovo giudizio vengono pertanto di regola dichiarate inammissibili poiché
non sufficientemente specificate. Fanno eccezione, secondo la giurisprudenza,
i casi in cui qualora dovesse aderire alle argomen-tazioni ricorsuali il
Tribunale federale non potrebbe emanare un giudizio di merito bensì dovrebbe
ritornare l'incarto all'autorità precedente per completazione degli atti (DTF
125 III 412 consid. 1b pag. 414 con rinvii).

1.2 In concreto l'autorità cantonale non si è chinata sull'importo delle
pretese fatte valere in petizione, avendole essa considerate perente. La
domanda principale formulata dall'attore nell'impugnativa, volta al rinvio
della causa all'autorità ticinese, risulta pertanto ammissibile: quand'anche
dovesse accogliere il ricorso per riforma, il Tribunale federale non potrebbe
infatti pronunciarsi sull'ammontare del credito spettante all'attore,
mancando nella sentenza impugnata qualsiasi accertamento in tal senso.

Visto quanto appena esposto, la conclusione avanzata in via subordinata non
va tenuta in considerazione. Vale tuttavia la pena di rilevare che, stando a
quanto accertato nel giudizio criticato, in sede di appello l'attore aveva
limitato la propria richiesta a fr. 59'728.--; nella misura in cui, dinanzi
al Tribunale federale, postula il versamento di valori superiori la sua
domanda si avvera dunque, in ogni caso, inammissibile siccome nuova.

2.
L'attore non critica la decisione impugnata in punto alla costituzione della
società anonima mediante conferimento in natura né tantomeno contesta
l'avvenuta assunzione, da parte di quest'ultima, degli attivi e passivi della
ditta individuale. In sostanza, ammette che si tratta di un'assunzione
dell'azienda ai sensi dell'art. 181 CO.
Egli nega, per contro, l'applicabilità di questa norma al caso in esame, non
essendo il suo credito menzionato nel bilancio presentato dalla ditta
individuale al momento della trasformazione in società anonima. Secondo
l'attore l'assunzione di un debito giusta l'art. 181 CO, con conseguente
successiva liberazione del debitore precedente (art. 181 cpv. 2 CO), vale
infatti unicamente per i debiti inseriti a bilancio.

2.1 Giusta l'art. 181 cpv. 1 CO chi assume un patrimonio o un'azienda con
l'attivo ed il passivo diventa responsabile verso i creditori per i debiti
inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori
dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli. Ciò significa che
l'assuntore prende il posto del debitore precedente senza che sia necessario
ossequiare una forma particolare (DTF 126 III 375 consid. 2c pag. 378 con
rinvii e riferimenti). Onde proteggere i creditori dagli effetti derivanti
dal trasferimento legale dei debiti, l'art. 181 cpv. 2 CO sancisce la
responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente durante due
anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In altre parole,
contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla pubblicazione sui
giornali, si verifica un'assunzione cumulativa del debito per la durata di
due anni, dopodiché il debitore precedente viene liberato, senza che sia
necessario il consenso del creditore (Tschäni in: Basler Kommentar, n. 2 e 10
ad art. 181 CO; Gauch/Schluep/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
Allgemeiner Teil, 7a ed., n. 3750; Spirig in: Zürcher Kommentar, n. 6 seg.
ad art. 181 CO).

Il creditore non è tenuto a conoscere il contenuto degli accordi stipulati
dall'assuntore con il debitore precedente quo alla natura e all'ammontare
degli attivi e dei passivi trasferiti; secondo la prassi egli può
legittimamente riferirsi alle informazioni ricevute dall'assuntore o a quanto
apparso nella pubblicazione (DTF 79 II 289 consid. 4b e 4c pag. 291 seg.; DTF
60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.). Il tenore della comunicazione -
rispettivamente della pubblicazione - prevale dunque su quello della
convenzione interna. La maggior parte della dottrina condivide questa
giurisprudenza (Tschäni, op. cit., n. 11 ad art. 181 CO; Spirig, op. cit., n.
147 segg. ad art. 181 CO; Gauch/Schluep/Rey, op. cit., n. 3747; von
Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol.
II; Zurigo 1974, nota a piè di pagina n. 125a pag. 397 e pag. 398;
Guhl/Koller, Das schweizerische Obligationenrecht, 9a ed., n. 24 e 25 pag.
291 seg.; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2a ed.,
pag. 590).

Alcuni autori ritengono invece determinante la pattuizione intervenuta fra le
parti, in particolare qualora la comunicazione superi gli accordi interni. Il
creditore non ne risulta pregiudicato, potendo egli in ogni caso rivolgersi
al debitore originario (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a
ed., pag. 908; von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil,
1964 pag. 353 lett. c). Riferita alla questione della validità
dell'assunzione, questa tesi appare corretta: l'assuntore non può essere
vincolato a un contratto non valido, anche se il trasferimento dell'azienda o
del patrimonio è già stato comunicato ai creditori (Gauch/Schluep/Rey, op.
cit., n. 3746 e 3748; von Tuhr/Escher, op. cit., pag. 397; Bucher, op. cit.,
pag. 590; Spirig, op. cit., n. 183 seg. ad art. 181 CO). Essa non può
tuttavia venir estesa all'ammontare dei passivi trasferiti. La buona fede
nelle relazioni d'affari e l'esigenza di sicurezza nelle transazioni
commerciali impongono di riconoscere al creditore la possibilità di dare alla
comunicazione indirizzatagli il senso che un terzo in buona fede potrebbe
attribuirle secondo il principio dell'affidamento (cfr. Tschäni, op. cit., n.
11 ad art. 181 CO). Ciò vale a maggior ragione per quei passivi che per loro
natura appartengono all'azienda o al patrimonio trasferiti. Al creditore non
può pertanto venire opposta una riserva formulata in maniera implicita o poco
chiara, dalla quale risulterebbe, a dire dell'assuntore, che certe posizioni
sono state escluse dal trapasso o addirittura erano da lui ignorate
(Guhl/Koller, op. cit., n. 24 pag. 291). Di riflesso, in simili casi, il
creditore non può sostenere - una volta trascorso il termine perentorio di
due anni - che il debitore precedente non sarebbe stato liberato dai propri
obblighi.

Alla luce di queste considerazioni, non v'è motivo di scostarsi dalla citata
giurisprudenza, approvata da gran parte della dottrina.

2.2 In concreto, con atto pubblico del 30 giugno 1989 la X.________ S.A. ha
assunto gli attivi e i passivi della ditta individuale del convenuto. La
costituzione della società è stata pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero
di Commercio (FUSC) del 18 luglio 1989; trattandosi di un fatto notorio,
questa pubblicazione può essere tenuta in considerazione d'ufficio (Corboz,
Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II pag. 68). Dalla sua
lettura emerge che "Il socio B.________ ha apportato alla società l'attivo e
il passivo della sua attività commerciale privata, come da bilancio al 31
dicembre 1988 che dà all'attivo un importo di fr. 212'764.65 (cassa,
debitori, materiale, ecc.) e al passivo un importo di fr. 155'761.45
(creditori vari, ecc.) con un saldo di capitale proprio di fr. 57'003.20, di
cui fr. 48'000.-- computati sul capitale sociale."
Come rettamente osservato dall'attore, la pubblicazione fa riferimento al
bilancio presentato in occasione dell'assunzione dell'azienda. La
giurisprudenza stabilisce che in simili casi il creditore può in buona fede
concludere per il trasferimento globale dei debiti all'assuntore (DTF 79 II
289 consid. 4c pag. 292; DTF 60 II 100 consid. 1 pag. 104 seg.; cfr. anche
Spirig, op. cit., n. 153 ad art. 181 CO). L'opinione contrastante citata
dall'attore (Becker in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 181 CO) assevera, in
sostanza, che qualora ci si richiami a un bilancio la responsabilità
dell'assuntore si limita ai passivi ivi elencati, fatti salvi quei debiti che
ogni assuntore deve prendere in considerazione, quali ad esempio i salari
correnti. La giurisprudenza ritiene per contro che il creditore in buona fede
può - e deve - considerare la sua pretesa inclusa nel bilancio se non vi sono
motivi particolari per credere che ciò potrebbe non essere il caso. Anche a
questo riguardo la prassi vigente merita di essere confermata. Non si può
ragionevolmente chiedere ai creditori di verificare il bilancio nel
dettaglio, onde appurare se il loro credito è stato inserito fra i passivi
oppure no, ogni qualvolta  la comunicazione, rispettivamente la
pubblicazione, si limita a rinviare genericamente al bilancio. Questa è,
d'altro canto, anche l'opinione dell'attore. Eventuali imprecisioni nella
comunicazione non ostano dunque al trasferimento dei passivi inerenti
l'azienda o il patrimonio assunti.

2.3 Nella decisione impugnata il Tribunale d'appello ha deciso, a ragione,
che i crediti vantati dall'attore, connessi alle prestazioni fornite alla
ditta individuale, rientrano per loro natura nel patrimonio trasferito alla
società anonima, che svolge la stessa attività. Qualora l'intenzione delle
parti al contratto di assunzione fosse stata quella di escludere tali crediti
dal trapasso, esse avrebbero dovuto precisarlo esplicitamente. Dato che nella
pubblicazione apparsa sul FUSC i passivi sono stati menzionati globalmente,
con l'indicazione "creditori vari", si può senz'altro ammettere che le
asserite pretese dell'attore sono passate alla società anonima. Ciò significa
che, attualmente, l'unica eventuale debitrice dell'attore potrebbe essere la
società anonima, la presente causa essendo stata introdotta nel 1994, ben
dopo la scadenza del termine perentorio di due anni sancito dall'art. 181
cpv. 2 CO.

2.4 Da tutto quanto esposto discende che l'argomentazione principale su cui
si fonda la decisione impugnata merita di essere confermata. Il ricorso per
riforma va pertanto respinto, senza che sia necessario esaminare se, facendo
valere il suo credito, l'attore abbia agito abusivamente, così come addotto
dai giudici ticinesi in via sussidiaria.

3.
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso per riforma è
respinto e la sentenza impugnata viene confermata.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'attore, che
rifonderà al convenuto fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione all'attore, al patrocinatore del convenuto e alla II Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 novembre 2002

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: