Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.210/2002
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2002


4C.210/2002 /viz

Sentenza del 12 novembre 2002
I Corte civile

Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale
federale, Klett e Favre,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________,
attore,
patrocinato dall'avv. Renato Cabrini, corso Elvezia 7,
casella postale 2364, 6901 Lugano,

contro

Banca X.________ SA, in liquidazione,
convenuta,
patrocinata dall'avv. Fabio Alippi, studio legale Sganzini Bernasconi Peter &
Gaggini, via Somaini 10/Via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano.

atto illecito; mandato; responsabilità del padrone d'azienda

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 7 maggio 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 1994 B.________, all'epoca vicedirettore della Banca X.________ SA di
Lugano, ha proposto ad A.________ - titolare del conto "J.________" - di
subentrare, dietro versamento di un premio di ca. fr. 475'000.--, in
un'operazione denominata "K.________"; egli ha definito tale investimento
privo di rischi e, a garanzia della bontà dello stesso, si è detto pronto a
cedere un mutuo ipotecario al portatore di nominali fr. 500'000.-- gravante
in II rango la sua casa d'abitazione. Convinto dell'affare, A.________ ha
sottoscritto i vari documenti bancari sottopostigli dal funzionario.

Nell'estate 1995, dopo che l'investimento in questione era stato rinnovato,
A.________ si è accorto che sul suo conto era stato addebitato un bonifico di
fr. 476'100.-- da lui mai autorizzato e che la prima operazione PUT si era
chiusa con una perdita di fr. 181'268.75. La seconda si è conclusa nel
settembre 1995 con un'ulteriore perdita di fr. 281'034.40.

B.
Nel dicembre 1995 A.________ ha adito il Tribunale d'appello del Canton
Ticino onde ottenere la condanna, in solido, di B.________ e della X.________
SA - ora in liquidazione - al pagamento di complessivi fr. 958'403.15 oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai precetti esecutivi. Secondo l'attore, B.________ e la banca sarebbero
responsabili dell'intero danno da lui patito, corrispondente all'ammontare
dell'illecito bonifico effettuato sul suo conto (fr. 476'100.--), alle
perdite conseguenti alle due operazioni PUT (fr. 462'303.15) e alle spese
legali preprocessuali (fr. 20'000.--); B.________ sulla base delle
disposizioni relative all'atto illecito rispettivamente in forza dell'impegno
da lui sottoscritto il 5 settembre 1995, mentre la banca sia per contratto
che in qualità di padrone d'azienda. Riferendosi agli accertamenti di fatto
emersi durante il procedimento penale a carico di B.________ - sfociato, il
12 novembre 1999, nella sentenza di condanna a 18 mesi di detenzione (sospesi
condizionalmente) per truffa - il 7 maggio 2002 la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto pressoché integralmente
l'azione promossa nei suoi confronti, riducendo unicamente la pretesa
avanzata per le spese legali preprocessuali; B.________ è stato pertanto
condannato al pagamento di globali fr. 943'403.15, oltre interessi. L'azione
promossa nei confronti della banca è stata per contro respinta.

C.
A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica delle conclusioni di primo
grado, in particolare con riferimento alla responsabilità dell'istituto
bancario.
Prevalendosi della violazione di varie norme del diritto federale nonché del
principio "iura novit curia", egli postula la riforma del giudizio impugnato
e la condanna della banca, così come auspicato in petizione.
Con risposta del 21 agosto 2002 la X.________ SA in liquidazione, rilevata
l'irricevibilità delle argomentazioni esposte nel gravame, ne postula in ogni
caso l'integrale reiezione.

Diritto:

1.
Premessa la lacunosità e l'inesattezza della ricostruzione effettuata dai
giudici cantonali circa le modalità nelle quali la nota operazione gli è
stata proposta, nel suo allegato l'attore espone anzitutto, nel dettaglio, la
propria versione dei fatti. Rimproverando al Tribunale d'appello una
valutazione arbitraria delle prove, egli  indica poi quale sarebbe, secondo
lui, la corretta lettura delle risultanze istruttorie.

Così facendo - come rettamente osservato dalla convenuta in risposta - egli
disattende i requisiti formali del ricorso per riforma.

1.1 Il ricorso per riforma è ammissibile solo per violazione del diritto
federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono per
contro essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43
cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv.
1 lett. c OG; DTF 126 III 161 consid. 2b, 370 consid. 5).

L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione
del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Contrariamente a quanto pare ritenere
l'attore, quest'ultimo capoverso non concede alla parte che ricorre la
facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede
cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua
qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4
non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16
novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).

1.2 Chiamato a statuire quale giurisdizione per riforma il Tribunale federale
si basa sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità
cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di
prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di
fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368
consid. 3 in fine) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma
dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). Tutte queste critiche e gli atti
cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1
lett. b e d OG).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e
l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono
improponibili, così come non è ammissibile il riferimento a circostanze non
accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1
lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii).

1.3 Come anticipato, nel caso in esame l'attore - senza nemmeno allegare una
delle eccezioni appena menzionate - critica l'apprezzamento delle prove
eseguito dall'autorità cantonale e fonda le sue tesi di diritto su fatti
diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata.

Ciò significa che, in virtù dei principi appena esposti, gran parte dei suoi
argomenti non può essere tenuta in considerazione, come si vedrà qui di
seguito; l'esame delle censure sollevate nel gravame deve avvenire sulla base
della fattispecie accertata nel giudizio impugnato.

2.
L'ATTORE CONTESTA IN PRIMO LUOGO L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE
DIRETTO FRA LUI E IL FUNZIONARIO.

2.1 Pur ammettendo che fra l'attore e la banca vi era una relazione
contrattuale, con riferimento all'operazione in esame i giudici ticinesi
hanno ritenuto senz'altro verosimile l'esistenza di un rapporto contrattuale
diretto fra il funzionario ed il cliente, chiaramente riconoscibile da
quest'ultimo e concluso all'insaputa della banca.

La Corte cantonale infatti ha accertato che l'attore è stato contattato
personal-    mente dal funzionario, mai conosciuto in precedenza, il quale
gli ha proposto un'operazione bancaria urgente, avente per oggetto un
investimento di circa fr. 500'000.--. Onde convincerlo a concludere l'affare,
il funzionario gli ha assicurato il buon andamento dell'operazione - cosa che
una banca non fa mai - gli ha ceduto un mutuo ipotecario gravante la propria
casa d'abitazione e si è dichiarato disponibile a fornire altre garanzie;
successivamente - nello scritto del 5 settembre 1995 - lo stesso funzionario
si è pure impegnato, a determinate condizioni, a rispondere della perdita
subita dal cliente.

2.2 Nella misura in cui contesta le circostanze in cui il contratto è venuto
in essere, l'attore adduce argomenti irricevibili siccome rivolti contro
l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata. Egli non può
davvero essere seguito laddove sostiene che la cessione del mutuo ipotecario
gravante la casa del funzionario non aveva risvegliato in lui la benché
minima perplessità bensì costituiva, ai suoi occhi, la chiara conferma
dell'assenza di rischi nell'operazione propostagli. Né ha miglior fortuna
quando rimprovera i giudici cantonali per aver tenuto conto del documento
allestito dopo la pattuizione dell'operazione, il 5 settembre 1995. Come
rettamente osservato dalla convenuta, l'atteggiamento delle parti successivo
alla conclusione del contratto rivela la loro volontà reale al momento della
sua stipulazione; l'accertamento di tale volontà è di natura fattuale e come
tale sottratto alla cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per
riforma (DTF 128 III 74 consid. 2.2; 107 II 417 consid. 6).

Su questo punto il ricorso si avvera pertanto irricevibile.

3.
A prescindere da quanto precede, la Corte ticinese ha escluso in ogni caso la
possibilità di obbligare la convenuta a rispondere del danno contrattuale
patito dall'attore, cui è imputabile una concolpa talmente grave da escludere
in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento a carico della banca (art. 44
cpv. 1 CO).

L'attore è dell'avviso che il suo comportamento, e in particolare il fatto di
aver firmato degli ordini di pagamento in bianco, non può escludere
completamente la responsabilità della banca; tutt'al più esso può
giustificare la riduzione del danno subito in relazione all'atto illecito,
non certo di quello cagionato dall'esito negativo delle operazioni PUT. Non
va infatti dimenticato che la banca è responsabile delle carenze riscontrate
nella sua organizzazione interna e che le clausole di esclusione della
responsabilità contenute nei vari formulari da lui sottoscritti sono nulle
perché in contrasto con l'art. 100 e 101 CO.

3.1 Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO il giudice può ridurre o anche negare il
risarcimento, se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se delle
circostanze, per le quali egli è responsabile hanno contribuito a cagionare o
ad aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.
Questa norma concede al giudice del merito un ampio margine d'apprezzamento
(DTF 127 III 453 consid. 8c a pag. 459 con rinvio).

Quando la legge si rimette al suo prudente criterio, il giudice è tenuto a
decidere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC): un siffatto giudizio di
equità impone che si tenga conto di tutte le particolarità del caso concreto.
Per giurisprudenza invalsa il Tribunale federale esamina con riserva
l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza
cantonale. Esso interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai
principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero
apprezzamento o si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano
importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di
elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Non solo. Il
Tribunale federale sanziona le decisioni rese in virtù di un tale potere
d'apprezzamento unicamente quando esse sfociano in un risultato
manifestamente ingiusto o in un'iniquità scioccante (DTF 123 III 10 consid.
4c/aa pag. 13 con rinvii).

3.2 In concreto l'autorità cantonale non solo ha tenuto in debito conto i
principi appena esposti, ma li ha anche applicati in maniera del tutto
conforme al diritto federale.

3.2.1 I giudici hanno constatato che l'illecito bonifico di fr. 476'100.-- è
stato effettuato sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore,
il quale li aveva firmati in bianco; mediante la sottoscrizione delle
condizioni generali egli si è inoltre assunto espressamente il rischio per
l'eventuale falsificazione dei suoi ordini.
Ciò significa che, oltre ad aver accettato un'operazione quanto mai strana -
viste le circostanze in cui essa è stata pattuita, già esposte al
considerando precedente - l'attore ha firmato dei documenti bancari in
bianco, privandosi così della possibilità di un qualsiasi controllo sul loro
completamento.

A mente dell'attore la gravità del suo comportamento andrebbe relativizzata
perché la firma di documenti in bianco costituiva una tradizione consolidata
in seno alla banca convenuta e perché, in ogni caso, egli aveva incaricato il
suo consulente di fiducia di verificare che "tutto si svolgesse in modo
regolare". Questi argomenti non gli giovano in alcun modo; essi sono infatti
inammissi-   bili siccome riferiti a circostanze di fatto prive di ogni
riscontro nel giudizio impugnato.

3.2.2 Quanto alle operazioni PUT, la Corte ticinese ha constatato ch'esse
sono state messe in atto senza che la banca potesse sapere che il
vicedirettore ne aveva garantito il buon esito - dato che tale circostanza
non risultava da alcun documento bancario - e che sono avvenute sulla base di
ordini recanti la firma autentica dell'attore, il quale, proprio in occasione
di tale operazione, ha pure sottoscritto il formulario "condizioni per
l'intermediazione di opzioni". Mediante la sottoscrizione di tale documento
l'attore ha dichiarato di essere a conoscenza dei rischi insiti nel commercio
delle opzioni nonché di tenere indenne la banca per la mancata istruzione nei
suoi confronti circa il funzionamento del mercato stesso e per ogni altro
impegno ch'essa si sarebbe assunta allo scopo di adempiere il mandato
ricevuto dal cliente, fermo restando infine che la banca non si assumeva
alcuna garanzia di successo.
Secondo l'attore una simile clausola, così come quella contenuta nelle
condizioni generali, sarebbe nulla; essa contiene infatti un'esclusione di
responsabilità per colpa grave o dolo, in contrasto con quanto prescritto
dall'art. 100 cpv. 1 e 101 cpv. 2 e 3 CO. La questione non necessita di
essere un granché approfondita. Basti osservare che queste clausole non
concernono tanto la questione dell'esclusione della responsabilità quanto
quella della ripartizione dei rischi connessi all'esecuzione di determinate
operazioni finanziarie (DTF 112 II 450 consid. 3a; Daniel Guggenheim, Les
contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., Ginevra 2000, pag. 120 segg.
in particolare 124). Giusta l'art. 100 cpv. 1 CO, applicabile per analogia,
esse sono nulle qualora alla banca sia imputabile dolo o colpa grave (DTF
dell'8 maggio 2001 inc. no. 4C.357/2000 consid. 3, pubblicata in SJ 2001 I
583); in caso di colpa leggera, il giudizio sulla validità della clausola
spetta invece al giudice, il quale esaminerà il caso concreto secondo diritto
ed equità (art. 4 CC), tenendo ben presente il principio posto dall'art. 100
cpv. 2 CO (DTF 112 II 450 consid. 3; Daniel Guggenheim,, op. cit. pag. 122).
In concreto alla banca non può venire imputata alcuna colpa, la
documentazione bancaria prodotta a sostegno delle note operazioni essendo
completa e regolarmente firmata dal cliente.
L'unico rimprovero fondato concerne la disorganizzazione interna; questa
circostanza non può comunque giovare all'attore, avendo la Corte ticinese
stabilito che anche in presenza di un miglior controllo interno la truffa
messa in atto dal funzionario non avrebbe potuto essere scoperta e ciò anche
grazie all'imprudenza e alla disattenzione mostrate dall'attore in questo
affare. Dall'istruttoria è infatti emerso ch'egli, nonostante prendesse
regolarmente conoscenza degli estratti conto bancari riportanti nel dettaglio
le note operazioni, non li ha mai contestati nel termine di trenta giorni. La
tesi secondo la quale avrebbe domandato al consulente di fiducia di esaminare
gli estratti concernenti l'operazione PUT non può essere tenuta in
considerazione in quanto priva di riscontro nel giudizio criticato.

3.3 Alla luce di tutti questi elementi la decisione della Corte cantonale
merita di essere confermata: l'estrema superficialità di cui ha fatto prova
l'attore al momento della stipulazione dell'accordo circa l'operazione PUT e
la totale assenza di spirito critico mostrata quando si trattava di
controllare gli investimenti, costituiscono effettivamente una grave
concolpa, che esclude in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento a carico
della banca (art. 44 cpv. 1 CO).

4.
Nel ricorso l'attore ribadisce la responsabilità della banca in quanto
padrone d'azienda.

A norma dell'art. 55 cpv. 1 CO il padrone dell'azienda è responsabile del
danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie
nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di
avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un
danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale
diligenza.

4.1 L'attore ritiene in particolare che, contrariamente a quanto stabilito
nel giudizio impugnato, la convenuta non ha apportato la prova liberatoria
dell'avvenuta "cura in custodiendo". Egli rimprovera ai giudici ticinesi di
non aver tenuto nella debita considerazione la vicenda dei coniugi
C.________, essenziale ai fini del giudizio sulla sorveglianza che avrebbe
dovuto essere messa in atto nei confronti del funzionario.
A questo proposito la Corte ha stabilito che anche se è vero che i controlli
interni all'istituto bancario erano rari, essi non avrebbero comunque portato
a dei risultati, dato ch'era lo stesso B.________ a dover verificare le
coperture; né avrebbe avuto più successo l'ispettorato interno, dato che le
operazioni PUT in discussione ossequiavano i margini di copertura richiesti e
l'attore aveva regolarmente sottoscritto tutta la documentazione necessaria
così come il formulario "condizioni per l'intermediazione di azioni",
rispettivamente non aveva contestato gli estratti conto. Per quanto concerne
infine le operazioni effettuate dal funzionario sul conto dei coniugi
C.________, i giudici ticinesi hanno rilevato che nel marzo 1994 esse non
erano ancora note alla banca. In conclusione, dunque, eventuali carenze nel
settore della vigilanza, così come in quello dell'organizzazione interna
della banca non giovano all'attore, dato che non sono in relazione causale
con il danno da lui subito.

4.2 Nel gravame l'attore ripercorre e analizza ancora una volta l'operazione
PUT effettuata sul conto intestato ai coniugi C.________, onde dimostrare che
già nel 1994 la banca avrebbe dovuto sorvegliare accuratamente il suo
funzionario. Posto che gli argomenti addotti sono fondati su fatti privi di
riscontro nella sentenza impugnata e su di un apprezzamento delle prove
diverso da quello effettuato in sede cantonale, il ricorso va dichiarato
inammissibile anche su questo punto.

5.
Irricevibile è infine pure il rimprovero mosso ai giudici ticinesi per non
aver esaminato la fattispecie dal profilo dell'art. 55 CC (responsabilità per
gli organi della persona giuridica).

L' applicazione del principio "iura novit curia", invocato dall'attore,
presuppone che la parte che fa valere una pretesa di diritto abbia fornito e
provato al giudice tutti gli elementi di fatto su cui si fonda tale pretesa
(DTF 107 II 417 consid. 4). In concreto, dalla sentenza impugnata non risulta
che l'attore abbia soddisfatto tale incombenza processuale né egli sostiene
il contrario in sede federale, limitandosi piuttosto a rimproverare
genericamente all'autorità cantonale la violazione di tale principio. Non
avendo richiamato l'art. 55 CC nella procedura cantonale e non avendo
dimostrato l'esistenza di fatti che permettono l'applicazione di siffatta
norma, la Corte cantonale non era tenuta, in virtù del diritto federale, a
procedere d'ufficio alla verifica del predetto disposto di legge.

6.
Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame in quanto
ammissibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per riforma è respinto e, di
conseguenza, la sentenza impugnata viene confermata.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale
rifonderà alla convenuta fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 novembre 2002

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: