Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4C.165/2002
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4C.165/2002 /bom

Sentenza del 27 settembre 2002
I Corte civile

Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale
federale,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch e Ramelli, supplente,
cancelliera Gianinazzi.

A. ________ S.p.A,
attrice,
patrocinata dall'avv. dott. Fulvio Faraci, via Serafino Balestra 15a, casella
postale 2604, 6901 Lugano,

contro

B.________ AG,
convenuta,
patrocinata dall'avv. Franco Brusa, via G.B. Pioda 5, casella postale 2191,
6901 Lugano.

contratto di mandato,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 4 aprile 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Tra il 1991 e il 1992 la società italiana A.________ S.p.A. ha acquistato una
macchina per la trafilatura di rame e alluminio dalla ditta irlandese
C.________ Ltd. Del trasporto della macchina dalla Germania all'Italia si è
occupata la casa di spedizione B.________ AG - con sede a Chiasso.

Il 10 giugno 1992 la A.________ S.p.A. ha anticipato all'impresa di
spedizioni la somma di Lit. 150'700'000, corrispondenti all'IVA
d'importazione chiesta dalle dogane italiane. Questa ha a sua volta riversato
tale somma alla ditta italiana D.________ S.r.l., da lei incaricata del
disbrigo delle pratiche doganali in Italia.

Posto che il trasporto della merce ha comportato varie complicazioni - avendo
l'intermediaria presentato le casse sbagliate alla dogana - il 25 giugno
1992, prima che il macchinario giungesse a destinazione, la A.________ S.p.A.
ha comunicato alla C.________ Ltd. la rescissione del contratto di
compravendita per decorrenza dei termini di consegna.

Essa ha quindi preteso la restituzione dell'importo già pagato per l'IVA.
Sennonché la Circoscrizione doganale di Varese ha rifiutato di dar seguito a
tale richiesta, mancando alla A.________ S.p.A. la legittimazione documentale
per il rimborso di una prestazione eseguita dall'assicuratrice garante. È
infatti emerso che, contrariamente a quanto pattuito, la D.________ S.r.l.
non aveva provveduto a pagare l'IVA alle autorità doganali italiane, le quali
si erano quindi rivalse sulla garante E.________ S.p.A.

2.
Il 19 giugno 1998 la A.________ S.p.A. ha adito la Pretura di Mendrisio-Sud
onde ottenere la condanna della B.________ AG al pagamento di fr. 127'341.50,
pari al controvalore in franchi svizzeri della somma anticipata in lire per
l'IVA. A mente dell'attrice la convenuta avrebbe violato diverse obbligazioni
contrattuali e ciò in relazione sia con il trasporto vero e proprio della
macchina sia con la perdita dell'importo destinato al pagamento dell'IVA. La
petizione è stata integralmente respinta con sentenza del 16 maggio 2001.

3.
Il giudizio di primo grado è stato confermato il 4 aprile 2002 dalla II
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Premesso che i rapporti fra le parti sono retti dalle norme sul contratto di
spedizione (art. 439 CO) e sul mandato (art. 394 segg. CO), la Corte ticinese
ha precisato che qualora il mandatario sia autorizzato a farsi sostituire -
come nel caso specifico - egli è responsabile solo della diligenza nella
scelta e nell'istruzione del terzo; l'onere della prova di un'eventuale
violazione di questi obblighi incombe sul mandante (art. 399 cpv. 2 CO e art.
27 delle condizioni generali dell'associazione svizzera degli spedizionieri).
In concreto spettava pertanto all'attrice dimostrare che la convenuta sapeva,
rispettivamente avrebbe dovuto sapere, dell'insolvenza della ditta incaricata
del disbrigo delle pratiche doganali in Italia. A mente dell'autorità
cantonale questa prova non è stata fornita; anzi, la convenuta ha reso
verosimile il contrario, avendo essa dimostrato l'affidabilità
dell'intermediario, che in precedenza aveva eseguito prestazioni analoghe per
altri clienti senza che vi fossero problemi di sorta. I giudici ticinesi
hanno infine respinto la tesi dell'attrice secondo la quale la convenuta va
tenuta responsabile per la rescissione del contratto principale, cagionata
dai suoi ritardi nell'esecuzione del trasporto. Anche qualora la convenuta
avesse davvero commesso delle negligenze, mancherebbe in ogni caso il nesso
causale con il danno patito dall'attrice, che consiste nella perdita
dell'importo destinato al pagamento dell'IVA.

4.
Contro questa sentenza la A.________ S.p.A è tempestivamente insorta dinanzi
al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione di
varie norme del diritto federale e in particolare degli art. 398 e 399 CO,
concernenti la responsabilità del mandatario. Essa postula la modifica della
pronunzia cantonale nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza,
condannare la convenuta al versamento di fr. 127'341.50.

Con risposta del 9 luglio 2002 la B.________ AG ha proposto la reiezione del
gravame.

5.
In ingresso al suo allegato la convenuta esprime delle perplessità quanto
alla tempestività del ricorso.

Dall'attestazione di ricevuta postale contenuta nell'incarto cantonale così
come dalla busta d'invio e dalla dichiarazione 11 aprile 2002 della Posta -
prodotte con il ricorso - emerge che il patrocinatore dell'attrice ha
ricevuto il giudizio impugnato l'11 aprile 2002. Il termine ricorsuale ha
quindi iniziato a decorrere il giorno successivo, 12 aprile 2002, ed è
scaduto il trentesimo giorno, sabato 11 maggio 2002. In queste circostanze,
l'atto di ricorso, consegnato alla Posta lunedì 13 maggio 2002 risulta
tempestivo (art. 54 cpv. 1 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 e 2 OG).

6.
In virtù del principio iura novit curia, nel quadro della giurisdizione per
riforma il Tribunale federale apprezza liberamente il valore giuridico dei
fatti, senza essere vincolato dalle norme indicate dalle parti né dagli
argomenti addotti dall'autorità cantonale (art. 63 cpv. 1 seconda frase e
cpv. 3 OG; Corboz Le recours en réforme au Tribunal fédéral in SJ 2000 II
pag. 45 segg. in particolare pag. 58 seg.; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, nota 3 ad art. 63 OG, pag. 519
segg.).
6.1 Orbene, la sentenza impugnata poggia sul presupposto errato - dato per
scontato sia dalle parti che dal primo giudice - secondo il quale attrice e
convenuta erano legate da un contratto di spedizione (art. 439 CO). Sennonché
quest'assunto è contraddetto dagli accertamenti di fatto contenuti nella
sentenza medesima: al considerando 1 i giudici cantonali hanno infatti
stabilito che la convenuta "... è stata incaricata dalla ditta irlandese
C.________ Ltd di organizzare il trasporto dalla Germania all'Italia ...";
ciò significa che l'attrice era semplicemente la destinataria dell'invio. Il
contratto di spedizione è quindi semmai sorto tra la ditta irlandese e la
convenuta, non tra quest'ultima e l'attrice.
Il giudizio impugnato non contiene altri accertamenti di fatto che permettano
di stabilire quale fosse effettivamente il rapporto giuridico fra le parti in
causa; si sa soltanto che il 10 giugno 1992 la convenuta ha chiesto
all'attrice di anticiparle l'IVA destinata alle dogane italiane, richiesta
che l'attrice ha esaudito.

La causa deve pertanto essere rinviata all'autorità cantonale (art. 64 cpv. 1
OG).

6.2 I giudici cantonali dovranno completare gli accertamenti di fatto
affinché si possa stabilire la vera natura dell'accordo stipulato da attrice
e convenuta, se del caso tacitamente. In seguito dovranno verificare se
l'incarico affidato dalla convenuta al terzo intermediario - la D.________
S.r.l. - per il disbrigo delle pratiche doganali italiane ed il contestuale
versamento della somma anticipata dall'attrice erano compatibili con le norme
che reggono tale rapporto giuridico. Infine, qualora venisse ravvisata una
violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta, i giudici
cantonali dovranno determinarne le conseguenze.

Si tratta di aspetti che non possono prescindere da una qualifica precisa del
contratto, per cui l'esame da parte del Tribunale federale delle
argomentazioni contenute a questo riguardo nella sentenza impugnata e
nell'atto di ricorso appare prematuro.

7.
Per i motivi che precedono il ricorso va accolto e la causa rinviata al
Tribunale d'appello del Cantone Ticino per completare gli atti nel senso
appena esposto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per riforma è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata viene
annullata e la causa è rinviata al Tribunale d'appello del Cantone Ticino per
nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della convenuta, la
quale rifonderà all'attrice fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 settembre 2002

In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: