Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.565/2002
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2A.565/2002 /bom

Sentenza del 2 aprile 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Merkli,
cancelliere Cassina.

A. ________ SA in liquidazione,
B.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Roberto A. Keller, Casa La Grida, 6535
Roveredo GR,

contro

Commissione federale delle banche, Schwanengasse 12, casella postale, 3001
Berna.

Esercizio illegale dell'attività di commerciante di valori mobiliari /
liquidazione,

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
29 ottobre 2002 della Commissione federale delle banche).
Fatti:

A.
Il 5 maggio 1986 è stata costituita, con sede a Roveredo, la società
A.________ S.A., con lo scopo di produrre, trasformare e commercializzare
ceramiche, marmi e affini, nonché prodotti complementari.

In seguito alla modifica statutaria del 21 febbraio 1994, il suo scopo
sociale è divenuto l'amministrazione e la gestione fiduciaria di patrimoni,
l'intermediazione nel settore mobiliare ed immobiliare, la gerenza di
transazioni commerciali in genere, il compimento di investimenti per conto di
terzi, l'assunzione di rappresentanze, amministrazioni e contabilità, la
consulenza commerciale e finanziaria. La società è attualmente dotata di un
capitale azionario di fr. 100'000.-- e risulta rappresentata da B.________,
unico membro iscritto a registro di commercio.

B.
Il 25 agosto 2000 la Commissione federale delle banche è stata informata
dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa della Repubblica
Italiana (CONSOB) del fatto che alcune società svizzere, tra cui A.________
S.A., promuovevano a distanza servizi d'investimento. L'autorità svizzera ha
dunque compiuto alcuni accertamenti giungendo alla conclusione che detta
società svolgeva unicamente un'attività di gestione patrimoniale e, pertanto,
non soggiaceva alla sua sorveglianza.

Nel mese di aprile del 2002 la Commissione federale delle banche ha tuttavia
rilevato che A.________ S.A. offriva tramite le sue pagine internet servizi
di intermediazione sul mercato valutario interbancario, sui derivati e sui
mercati azionari e obbligazionari delle principali piazze finanziarie
mondiali. Il 6 maggio 2002 essa ha dunque inviato alla società un
questionario per l'esame della sua attività e ha chiesto alla medesima di
produrre una copia dei suoi statuti, un estratto del registro di commercio,
la copia di un mandato di gestione, i suoi conti annuali, nonché l'incarto
completo di un cliente.

Il 24 giugno 2002 A.________ S.A. ha restituito alla Commissione federale
delle banche il suddetto questionario con allegata una parte della
documentazione richiestale. In quell'occasione ha domandato una proroga del
termine per la presentazione dell'incarto completo di un cliente. Ritenendo
tuttavia che alcune domande del questionario erano state evase in maniera
incompleta o erano state addirittura ignorate, il 25 giugno 2002 la
Commissione federale delle banche ha chiesto a A.________ S.A. di completare
le sue risposte e di finalmente farle pervenire l'incarto di un cliente. La
richiesta è stata evasa dalla società il 26 luglio 2002.

Nel frattempo, il 12 luglio 2002 l'Ufficio del Giudice istruttore del Cantone
dei Grigioni aveva inviato alla Commissione federale delle banche alcuni
documenti pervenutigli in seguito all'inoltro di una denuncia penale da parte
di un privato nei confronti di A.________ S.A., tra cui la copia di un
incarto di un cliente. In seguito il Giudice istruttore grigionese ha
proceduto alla perquisizione dei locali della società a Roveredo ed ha
interrogato il suo amministratore B.________, nonché tale C.________, che da
qualche tempo collaborava strettamente con la società. I risultati di questi
accertamenti sono stati trasmessi per conoscenza alla Commissione federale
delle banche la quale ha provveduto a confrontare i medesimi con i dati in
suo possesso, riscontrando su alcuni punti delle discordanze di un certo
rilievo. Per questo motivo il 30 luglio 2002 il Vicepresidente della
Commissione federale delle banche ha deciso in via superprovvisionale di
nominare un osservatore, designando a questo proposito la società D.________
S.A., e di bloccare cautelativamente i conti di A.________ S.A. Egli ha
inoltre assegnato a quest'ultima un termine per esprimersi su queste misure.
Nella sua presa di posizione del 23 agosto 2002 la società ha chiesto la
revoca immediata di tutti i predetti provvedimenti. Preso atto di ciò, la
Commissione l'ha invitata a formulare una proposta concreta per risolvere
amichevolmente il caso. Con lettera del 3 settembre 2002 A.________ S.A. si è
dichiarata disposta a liquidare tutte le posizioni dei suoi clienti previo
sblocco dell'operatività dei suoi conti bancari. Essa si è però astenuta dal
proporre un piano concreto di liquidazione, malgrado la richiesta in tal
senso da parte dell'autorità di sorveglianza.

Il 24 settembre 2002 la D.________ S.A. ha inoltrato alla Commissione
federale delle banche il suo rapporto di osservazione, nel quale veniva
rilevato che A.________ S.A. esercitava un'attività bancaria ai sensi
dell'art. 3 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, dell'8
novembre 1934 (legge sulle banche; LBCR [RS 952.0]) e che la società
E.________ S.A., con sede a Lugano, operava come sua stabile organizzazione.
Il 17 ottobre 2002 A.________ S.A. ha quindi presentato le sue osservazioni
al predetto rapporto, contestandone il contenuto e criticando l'operato
dell'osservatore.

C.
Con decisione del 29 ottobre 2002 la Commissione federale delle banche ha
constatato che A.________ S.A. esercitava un'attività di commerciante di
valori mobiliari senza disporre della dovuta autorizzazione. Essa ha quindi
risolto di sciogliere la società, ponendola in liquidazione con effetto
immediato. Ha designato la D.________ S.A., quale liquidatrice, ha tolto ogni
potere di rappresentanza agli organi di diritto e di fatto della società, e
in particolare a B.________ e C.________, nonché ha vietato a quest'ultimi di
intraprendere qualsiasi atto per conto della società o di disporre dei suoi
beni. Ha quindi revocato tutti i diritti di firma, le procure e il mandato
d'ufficio di revisione allo Studio Commerciale F.________. Ha poi fatto
ordine all'Ufficio del registro di commercio del Cantone dei Grigioni di
procedere all'iscrizione della sua decisione, indicando che A.________ S.A.
era diretta unicamente con lo scopo della liquidazione e che i poteri di
rappresentanza sino ad allora iscritti erano radiati. L'autorità di
sorveglianza ha quindi precisato che la liquidazione si estendeva a tutti gli
attivi della società situati in Svizzera a norma del diritto delle
esecuzioni, indipendentemente dalla loro ubicazione effettiva. Essa ha
inoltre dichiarato immediatamente eseguibili questi punti della propria
risoluzione. Da ultimo ha posto a carico della società le spese di
liquidazione, i costi dell'osservatore e quelli relativi alla procedura.
A sostegno di questa sua decisione la Commissione federale delle banche ha
rilevato che, in base a quanto emerso dal rapporto di osservazione e dalla
documentazione in suo possesso, A.________ S.A. contattava direttamente o per
il tramite di segnalatori esterni i potenziali clienti, ai quali proponeva la
conclusione di un contratto di mandato. Il cliente versava in seguito i fondi
che egli intendeva fare amministrare a A.________ S.A. su conti bancari
intestati direttamente a quest'ultima. La Commissione ha poi aggiunto che
A.________ S.A. disponeva di circa 150 clienti ed amministrava per loro conto
un patrimonio di circa USD 3'800'000.--. A partire da ciò l'autorità di
sorveglianza ha concluso che la società esercitava un'attività di
commerciante di valori mobiliari senza esservi autorizzata, risultando
adempiuta la fattispecie prevista dai combinati art. 2 lett. d della legge
sulle borse e i valori mobiliari del 24 marzo 1995 (legge sulle borse; LBVM
[RS 954.1]) e 3 cpv. 5 della relativa ordinanza del 2 dicembre (ordinanza
sulle borse; OBVM [RS 954.11]). La Commissione ha escluso di potere
rilasciare a A.________ S.A. un'autorizzazione a posteriori. Ciò per più
ragioni. Innanzitutto per difetto della garanzia di un'attività
irreprensibile e per il fatto che le persone incaricate della direzione della
società non godrebbero di ottima reputazione: secondo l'autorità di
sorveglianza, A.________ S.A. le aveva infatti fornito nel corso di procedura
informazioni false sulla sua attività, tralasciando di indicare, come le era
stato richiesto, tutte le relazioni bancarie a lei intestate. Inoltre essa
avrebbe cercato di provvedere al versamento della somma di fr. 63'748.37 alle
società E.________ S.A. e G.________ S.A., senza chiedere la preventiva
autorizzazione all'osservatore. Queste due società sarebbero oltretutto
strettamente legate a A.________ S.A., sino al punto da costituire una sua
stabile organizzazione. Inoltre, sempre a mente della Commissione federale
delle banche, l'autorizzazione dovrebbe essere rifiutata anche perché
A.________ S.A. non dispone né del capitale minimo necessario previsto dalla
legge (art. 10 LBVM e 22 OBVM), né di un'organizzazione interna adeguata
(art. 10 LBVM e 19 OBVM). Da qui la necessità di procedere alla liquidazione
coatta della società.

D.
Il 22 novembre 2002 A.________ S.A. ha inoltrato davanti al Tribunale
federale un ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede, in via
principale, che la suddetta decisione della Commissione federale delle banche
sia annullata, che sia accertato che essa non è assoggettata alla legge sulle
borse e che sia fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio del
Cantone dei Grigioni di procedere alle iscrizioni necessarie al ripristino
della situazione antecedente al 29 ottobre 2002. In via eventuale domanda poi
che gli atti siano retrocessi alla Commissione federale delle banche per una
nuova decisione dopo ulteriori verifiche oppure che, una volta accertato il
suo assoggettamento alla legge sulle borse, le sia assegnato un congruo
termine per conformarsi alle esigenze imposte da questa normativa o per
convertire la sua attività in modo tale da non ricadere nel campo di
applicazione della medesima. Essa rimprovera alla Commissione di avere
emanato una decisione che si fonda su di un accertamento dei fatti lacunoso e
tendenzioso. Fa poi valere la violazione della legge sulle borse e della
relativa ordinanza di applicazione.

Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche domanda che il
ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.

E.
Con decreto del 27 novembre 2002, il presidente della II Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale ha parzialmente accolto in via supercautelare
l'istanza per l'adozione di misure provvisionali inoltrata da A.________
S.A., nel senso che ha limitato i poteri della società liquidatrice
all'adozione di misure conservative sino al momento dell'evasione della
domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Con decreto del 23 dicembre 2002 il presidente della suddetta Corte ha quindi
risolto di non concedere effetto sospensivo al gravame.

F.
Il 3 febbraio 2003 la Commissione federale delle banche ha inoltrato presso
l'Ufficio del giudice istruttore del Cantone dei Grigioni una denuncia penale
contro B.________, C.________ e H.________ per appropriazione indebita (art.
138 CP), soppressione di documenti (art. 254 CP) e disobbedienza a decisioni
di autorità (art. 292 CP). Secondo la predetta autorità, le persone
denunciate avrebbero provveduto, dopo l'emanazione della decisione
superprovvisionale del 30 luglio 2002, a chiudere due relazioni bancarie
italiane intestate a A.________ S.A. e a trasferire gli averi presso un terzo
istituto di credito italiano su di un conto intestato ad una società del
Liechtenstein, la I.________ AG, disobbedendo in questo modo all'ordine che
era stato loro impartito di non disporre dei beni della società e impiegando
indebitamente a proprio profitto o a profitto di terzi i valori patrimoniali
affidati alla società. Inoltre gli organi di A.________ S.A. non avrebbero
consegnato al liquidatore alcuni documenti riguardanti la società.

Con lettera del 6 febbraio 2003 la Commissione federale delle banche ha
quindi informato il Tribunale federale di quest'ultimi accadimenti. L'11
marzo 2003 il presidente della II Corte di diritto pubblico ha notificato ai
ricorrenti copia di tale scritto ed ha impartito a quest'ultimi un termine
per presentare le loro osservazioni in proposito e, se del caso, per chiedere
di dibattere la causa nell'ambito di un'udienza davanti al Tribunale
federale.

Con lettera del 26 marzo 2003 gli insorgenti hanno tempestivamente preso
posizione in merito ai citati documenti versati agli atti dalla Commissione
federale delle banche, contestandone il contenuto e sostenendo che i medesimi
sono irrilevanti ai fini del presente procedimento. Domandano tuttavia che,
qualora questo Tribunale intendesse prendere in considerazione anche i fatti
esposti nella citata denuncia per l'emanazione del proprio giudizio, la
procedura andrebbe sospesa in attesa di conoscere l'esito del procedimento
penale. Nel loro scritto i ricorrenti hanno tralasciato di chiedere al
Tribunale federale di indire un'udienza: tale silenzio dev'essere inteso come
la rinuncia da parte loro a ciò.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 124 I 11 consid. 1; 124 III
134 consid. 2).

1.1 Il ricorso di diritto amministrativo, esperito in tempo utile (art. 106
OG) contro una decisione della Commissione federale delle banche, quale
autorità di vigilanza sulle borse e i commercianti di valori mobiliari, è, in
linea di principio, ammissibile tanto in virtù degli art. 97 e 98 lett. h OG,
quanto in virtù delle disposizioni particolari di cui all'art. 39 LBVM, non
essendo inoltre realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. da 99 a
102 OG.

1.2
1.2.1Secondo la prassi relativa all'art. 103 lett. a OG, il ricorrente, per
essere legittimato ad agire, dev'essere toccato dalla decisione impugnata più
di chiunque altro nei suoi interessi economici, materiali o ideali, senza
riguardo al fatto che questi siano giuridici o di mero fatto oppure che siano
in relazione con gli interessi protetti dalla disposizione invocata (DTF 120
Ib 48 consid. 2a e numerosi riferimenti). A questi criteri va attribuita
un'importanza particolare qualora a proporre ricorso contro la decisione non
è il destinatario in senso materiale della medesima, bensì un terzo. Se può
essere ammessa l'esistenza di un rapporto particolare, prossimo e rilevante
con l'oggetto del litigio, in altri termini una relazione diretta e
immediata, allora il terzo ricorrente dispone di un interesse degno di
protezione a chiedere l'annullamento o la modifica dell'atto impugnato.
Questo interesse consiste nell'utilità pratica che potrebbe derivargli da una
sentenza a lui favorevole, ossia nell'eliminazione di un pregiudizio ideale o
materiale causato dalla decisione impugnata (DTF 121 II 171 consid. 2b; 120
Ib 48 consid. 2a con numerosi rinvii; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, 2a
ed., n. 547 pag. 196).

Il ricorso di diritto amministrativo presuppone inoltre un interesse pratico
attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata al momento
in cui il Tribunale federale si pronuncia nel merito. In effetti, tale
rimedio non deve essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti
(DTF 122 II 411 consid. 1e con rinvii).

1.2.2 Nel caso concreto il ricorso è stato inoltrato congiuntamente sia dalla
A.________ S.A. in liquidazione, che da B.________, amministratore della
medesima con diritto di firma individuale.

Per quanto riguarda la società, essa risulta colpita direttamente dalla
decisione querelata e dispone manifestamente un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 103 lett. a OG; cfr. DTF
123 II 115 consid. 2a e rinvii); la medesima possiede pure un interesse
pratico ed attuale ad un esame della vertenza da parte del Tribunale
federale, poiché, come risulta dagli atti di causa, la procedura di
liquidazione è tuttora pendente. Di conseguenza essa è senz'altro legittimata
a ricorrere, anche se è stata posta in liquidazione e i diritti di firma sono
stati cancellati con la decisione contestata (cfr. DTF 126 II 71 consid.
2b/bb; 98 Ib 269 consid. 1).

Più delicata è invece la questione di sapere se la legittimazione ad agire in
giudizio possa essere riconosciuta anche a B.________. Il solo fatto che
quest'ultimo sia stato privato del suo diritto di firma non sembra infatti a
prima vista sufficiente per ammettere la sua potestà ricorsuale, dal momento
che la cancellazione del medesimo risulta essere solo una conseguenza della
decisione querelata. Il quesito può comunque restare irrisolto nel caso di
specie, dato che, per i motivi che verranno in seguito esposti, il ricorso
dev'essere comunque respinto, poiché infondato.

2.
Prima di entrare nel merito della causa va detto che, come accennato sopra,
nel loro scritto del 26 marzo 2003 i ricorrenti hanno chiesto a titolo
eventuale al Tribunale federale di ordinare la sospensione della procedura
nel caso in cui quest'ultimo intenda fondarsi per il proprio giudizio anche
sui fatti esposti dalla Commissione federale delle banche nella sua denuncia
penale del 3 febbraio 2003.

La domanda non merita di essere presa in considerazione in quanto i fatti in
parola sono del tutto irrilevanti per l'esito della presente vertenza. Di
conseguenza non v'è alcuna necessità di sospendere la trattazione della causa
in attesa dell'esito del suddetto procedimento penale.

3.
3.1 Con il ricorso di diritto amministrativo i ricorrenti possono far valere
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), la lesione dei diritti costituzionali
(DTF 123 II 385 consid. 3; 122 IV 8 consid. 1b; 121 IV 345 consid. 1a) e
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti (art. 104 lett. b
OG). Benché la Commissione federale delle banche sia indipendente
dall'amministrazione, essa non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
105 cpv. 2 OG. Il Tribunale federale può dunque verificare liberamente
l'accertamento dei fatti (cfr. DTF 116 Ib 73 consid. 1b; 115 Ib 55 consid.
2). Quale organo della giustizia amministrativa, codesta Corte esamina
liberamente l'applicazione del diritto, senza essere vincolata dai
considerandi della decisione impugnata né dai motivi invocati dalle parti
(art. 114 cpv. 1 OG). In altre parole, il ricorso potrebbe essere accolto per
motivi che i ricorrenti non hanno addotto oppure essere respinto in base ad
argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 121
II 447 consid. 1b; 120 Ib 379 consid. 1b e rispettivi rinvii). Il Tribunale
federale non può invece pronunciarsi sull'inadeguatezza della decisione
contestata, i requisiti dell'art. 104 lett. c OG, non essendo adempiti in
concreto.

3.2 Il Tribunale federale verifica d'ufficio le condizioni alle quali è
subordinato l'intervento della Commissione federale delle banche, quale
autorità di vigilanza sulle borse e i commercianti di valori mobiliari.
Trattasi, infatti, di una questione giuridica che viene esaminata, di
principio, liberamente, anche se questa Corte fa prova di riserbo quando la
lite verte su problemi tecnici che l'autorità inferiore è più idonea a
risolvere, data la sua esperienza in proposito (cfr. per analogia DTF 116 Ib
73 consid. 1b; 96 I 182 seg.) Va poi rilevato che la Commissione federale
delle banche, quale autorità specializzata nella sorveglianza delle borse e
dei commercianti di valori mobiliari, fruisce di un ampio potere di
apprezzamento riguardo alle circostanze del caso concreto (cfr. ancora per
analogia DTF 116 Ib 73 consid. 1b). Essa deve comunque sempre conformarsi ai
principi generali che disciplinano l'attività amministrativa, in particolare,
al divieto dell'arbitrio, al rispetto del principio dell'uguaglianza di
trattamento, della proporzionalità, nonché della buona fede.

4.
4.1 I ricorrenti criticano la decisione supercautelare resa il 30 luglio 2002
dal Vicepresidente della Commissione federale delle banche, con cui
quest'ultimo ha bloccato i conti di A.________ S.A. ed ha nominato un
osservatore. Affermano in sostanza che non vi erano motivi sufficienti per
intervenire nei confronti della società con dei provvedimenti tanto incisivi
e sproporzionati. Aggiungono che detto provvedimento era del tutto destituito
di fondamento in quanto sino ad allora la società aveva sempre svolto la
propria attività in maniera ineccepibile. Essi si lamentano inoltre di non
avere avuto modo di far esaminare giudiziariamente dal Tribunale federale la
predetta decisione supercautelare.

4.2 Tali argomenti sono manifestamente infondati. In primo luogo si deve dire
che dal profilo materiale l'autorità di vigilanza ha agito correttamente. Il
Tribunale federale ha già avuto occasione di sottolineare che, basandosi
sulla legge federale sulle borse, il Presidente (o rispettivamente il
Vicepresidente) della Commissione federale delle banche ha la possibilità, in
determinate circostanze, di ordinare a titolo supercautelare la nomina di un
osservatore e l'adozione di determinate misure urgenti (DTF 126 II 111 e
segg.). Ciò può essere segnatamente il caso quando questi dispone di concreti
indizi che lo portano a ritenere che, contrariamente alle assicurazioni
ricevute, una determinata persona fisica o giuridica esercita un attività
commerciale soggetta all'obbligo d'autorizzazione di cui all'art. 10 LBVM
(cfr. DTF 126 II 111 consid. 4b). Ora, nel caso di specie tali condizioni
erano date. Alla fine di luglio del 2002 la Commissione federale delle banche
aveva ricevuto dall'Ufficio del Giudice istruttore del Cantone dei Grigioni
dei documenti concernenti A.________ S.A. Questi atti contenevano una serie
di dati che su alcuni punti di primaria importanza non corrispondevano alle
informazioni che la società stessa aveva in precedenza trasmesso all'autorità
di vigilanza circa la sua attività. Viste le circostanze, la Commissione
aveva dunque il diritto, se non addirittura il dovere, di intervenire con
sollecitudine nei confronti di A.________ S.A. adottando le misure del caso,
poiché quanto accaduto lasciava supporre che la società avesse cercato di
nasconderle alcuni fatti di rilievo.

Dal profilo procedurale, va detto che di massima le decisioni supercautelari
adottate dal Presidente della Commissione federale delle banche devono in
seguito essere confermate attraverso l'emanazione di una decisione
provvisionale dopo che la parte interessata ha avuto modo di esprimersi.
Quest'ultimo atto è quindi suscettibile di essere impugnato con un ricorso a
titolo indipendente davanti al Tribunale federale, trattandosi di una
decisione incidentale che arreca al suo destinatario un pregiudizio
irreparabile (art. 45 cpv. 1 e cpv. 2 lett. g PA; DTF 126 II 111). Nel caso
concreto una simile decisione di conferma non è stata emanata; malgrado
questo, non si può ancora affermare che i diritti di parte della società
ricorrente siano stati disattesi. Ad essa è infatti stato concesso il diritto
di prendere posizione in merito alla decisione supercautelare del 30 luglio
2002. A.________ S.A. ha fatto uso di questa sua facoltà, presentando il 26
agosto 2002 alla Commissione federale delle banche un memoriale di
osservazioni. Ora, pur essendo assistita da un avvocato, essa si è astenuta
in quell'occasione dal domandare formalmente l'emanazione di una decisione
cautelare impugnabile davanti al Tribunale federale, limitandosi a chiedere
l'immediata revoca dei provvedimenti che erano stati adottati nei suoi
confronti. Tra le parti si sono in seguito instaurati dei colloqui in vista
di una possibile liquidazione volontaria delle posizioni dei clienti di
A.________ S.A. Nessun accordo è tuttavia stato raggiunto. Per il che, il 26
settembre 2002 la Commissione federale delle banche si è rivolta al
patrocinatore della ricorrente per esporgli la sua intenzione di "riattivare
la procedura e di procedere all'emanazione della decisione finale,
tralasciando la decisione provvisionale”. Né l'avv. Keller, né la sua cliente
hanno reagito a tale scritto, facendo così nascere in seno all'autorità di
vigilanza la legittima convinzione che essi fossero d'accordo con questo modo
di procedere. È dunque violando apertamente il principio della buona fede che
i ricorrenti rimproverano ora alla Commissione di avere agito secondo le
modalità appena descritte (cfr. sentenza del Tribunale federale del 22 maggio
2002 nella causa 2A.65/2002, consid. 2.2.2). Un simile atteggiamento non
merita nessuna tutela sul piano giuridico, ragione per cui la censura in
esame dev'essere respinta.

4.3 La società ricorrente contesta il suo assoggettamento alla legge sulle
borse e segnatamente la qualifica di commerciante di valori mobiliari
attribuitale dalla Commissione federale delle banche con la decisione
impugnata. A questo proposito sostiene che la sua attività consisteva nella
pura intermediazione, vale a dire nel rendere accessibile i mercati
borsistici ai suoi clienti, eseguendo per il tramite di E.________ S.A. gli
ordini che le venivano impartiti da quest'ultimi o rispettivamente dai loro
gestori patrimoniali. Essa aggiunge di non avere mai negoziato i beni dei
suoi clienti dal momento che ogni decisione circa l'acquisto e la vendita dei
prodotti, la scelta dei mercati, i tempi e le modalità delle operazioni
veniva presa da operatori finanziari esterni alla società.

4.4 La tesi dei ricorrenti appare infondata e come tale va respinta. L'art.
10 cpv. 1 LBVM enuncia il principio giusta il quale, chiunque intenda
esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere
un'autorizzazione dall'autorità di vigilanza. Giusta l'art. 2 lett. d LBVM,
sono considerati commercianti di valori mobiliari le persone fisiche o
giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di
una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acquistano e
alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li
offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li
offrono al pubblico. L'art. 2 cpv. 1 OBVM precisa che sono tali i
commercianti per conto proprio, le ditte di emissione e i fornitori di
derivati, sempre che siano principalmente attivi nel campo finanziario. Per
quanto attiene ai market maker e ai commercianti che operano per il conto di
clienti, essi sono considerati commercianti di valori mobiliari ai sensi
della legge anche quando non sono principalmente attivi nel campo finanziario
(art. 2 cpv. 2 OBVM). L'art. 3 cpv. 5 OBVM stabilisce poi che appartengono
alla categoria dei "commercianti che operano per conto di clienti” quei
commercianti che negoziano professionalmente valori mobiliari in nome proprio
e per il conto di clienti e che tengono personalmente o presso terzi conti
per il commercio di valori mobiliari (lett. a) oppure che conservano
personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti
(lett. b). Va poi osservato che, conformemente alla prassi della Commissione
federale delle banche, dalla quale non v'è motivo di scostarsi, è ritenuto
agire a titolo professionale il commerciante che apre conti o tiene valori
mobiliari per più di venti clienti (Jean-Baptiste Zufferey/Alessandro
Bizzozero/Lorenzo Piaget, Qui est négociant en valeurs mobilières, Losanna,
1997, pag. 42); criterio peraltro ripreso all'art. 4 OBVM per definire la
nozione di valore mobiliare.

Nel caso di specie, secondo quanto accertato dall'osservatore, A.________
S.A. aveva nel mese di settembre del 2002 all'incirca 150 clienti, contro i
32 che erano invece stati dichiarati dalla società nel questionario ritornato
il 24 giugno 2002 alla Commissione federale delle banche e i "circa 92”
dichiarati da C.________ il 25 luglio 2002 al Giudice istruttore del Cantone
dei Grigioni. Dagli accertamenti effettuati da quest'ultimo è emerso che i
clienti di A.________ S.A. depositavano i loro averi su conti intestati alla
società stessa presso numerose banche e società di brokeraggio. Tali
relazioni venivano poi utilizzate per eseguire una pluralità di operazioni
finanziarie per conto dei clienti e su ordine di quest'ultimi oppure dei loro
gestori patrimoniali. Ora, non vi è nessun dubbio che una simile attività
rientri tra quelle contemplate dall'art. 3 cpv. 5 OBVM e che, per questo
motivo, sia da qualificare come commercio professionale di valori mobiliari
svolto, visto il numero di clienti, a titolo professionale. Il semplice fatto
che A.________ S.A. non eseguisse personalmente tali operazioni finanziarie
ma che, agendo attraverso E.________ S.A., trasmettesse gli ordini ricevuti a
dei broker o a delle banche per la loro esecuzione non permette ancora di
concludere che la stessa svolgesse una semplice attività di mediazione non
soggetta all'obbligo di autorizzazione previsto dall'art. 10 LBVM. In
effetti, come giustamente rilevato dalla Commissione federale delle banche,
determinante per la qualifica della ricorrente quale commerciante
professionale di valori mobiliari è il fatto che nei rapporti verso terzi
essa agiva a proprio nome ma con gli averi che le erano stati affidati dai
clienti, i quali naturalmente sopportavano il rischio economico di queste
operazioni finanziarie (cfr. Manfred Küng/Felix Huber/Matthias Küster,
Kommentar zum Börsengesetz, vol. II, Zurigo 1998, n. 74 e segg. ad art. 2
LBVM). Per le controparti che eseguivano detti ordini il loro cliente non era
dunque altro che A.________ S.A. Diversa sarebbe invece stata la situazione
se la società avesse gestito gli averi dei suoi clienti tramite una procura
sui conti bancari intestati a quest'ultimi e avesse agito a loro nome: in
questo caso si sarebbe potuto affermare che la stessa svolgeva un'attività di
gestione patrimoniale non soggetta ad obbligo di autorizzazione.

A sostegno delle loro censure, i ricorrenti sostengono che A.________ S.A.
non era in grado di "negoziare” valori mobiliari, così come richiesto
dall'art. 3 cpv. 5 OBVM, dal momento che essa non era direttamente operativa
sul mercato. Anche questa obbiezione si rivela tuttavia infondata in quanto
l'attività di negoziazione contemplata dalla predetta norma presuppone
unicamente l'acquisto e la vendita di valori mobiliari (cfr. Gérard Herti/Urs
Schuppisser, in Nedim Peter Vogt/Rolf Watter [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 1999, ad art. 2
lett. d LBVM, n. 6) e, contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, non
esige che il commerciante sia direttamente attivo nella trattativa delle
condizioni di compravendita dei prodotti.

Su questo punto la fattispecie in esame è assai simile a quella già oggetto
della sentenza pubblicata in DTF 126 II 71. In quell'occasione questa Corte
aveva confermato la qualifica di commercianti professionali di valori
mobiliari attribuita dalla Commissione federale delle banche ad alcune
società che, agendo in nome proprio ma per il conto dei loro clienti quale
controparte di broker, eseguivano delle operazioni finanziarie del tutto
analoghe a quelle svolte dalla ricorrente. Questa giurisprudenza merita di
essere confermata nel caso di specie.

Per il che, avuto riguardo di tutto quanto precede, su questo punto la
decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica.

5.
5.1 Come accennato in narrativa, la Commissione federale delle banche ha
escluso la possibilità di rilasciare a posteriori a A.________ S.A.
l'autorizzazione ad esercitare l'attività di commerciante professionale di
valori mobiliari, dal momento che non sarebbero date le condizioni previste
dalla legge per procedere in questo senso.

I ricorrenti criticano questa argomentazione. Essi contestano innanzitutto la
tesi dell'autorità di vigilanza, secondo cui A.________ S.A. non fornirebbe
sufficienti garanzie di un'attività irreprensibile. A questo proposito negano
di avere rilasciato informazioni incomplete alla Commissione federale delle
banche e di avere cercato di trasferire un'ingente somma di denaro alle
società E.________ S.A. e G.________ S.A., senza chiedere l'autorizzazione
dell'osservatore. Aggiungono poi che a A.________ S.A. doveva essere dato un
termine per poter adeguare il proprio capitale sociale e la sua
organizzazione alle esigenze imposte dalla legge. Sostengono che nella
denegata ipotesi in cui nemmeno una simile autorizzazione a posteriori poteva
entrare in linea di conto, la Commissione federale delle banche avrebbe
perlomeno dovuto fornire a A.________ S.A. la possibilità di convertire la
sua attività in modo tale da non ricadere più nel campo di applicazione della
legge sulle borse. Rimproverano all'autorità di prime cure di avere fondato
la sua decisione sul rapporto lacunoso e tendenzioso allestito
dall'osservatore.

5.2 In primo luogo si tratta di esaminare se i vari rimproveri formulati
dalla Commissione federale delle banche all'indirizzo di A.________ S.A.
siano fondati o meno.

5.2.1 L'art. 10 cpv. 2 LBVM prevede che l'autorizzazione ad esercitare
l'attività di commerciante di valori mobiliari è accordata se i regolamenti
interni del richiedente e la sua organizzazione garantiscono l'adempimento
degli obblighi imposti dalla legge (lett. a), se il richiedente dispone del
capitale minimo richiesto oppure fornisce la garanzia stabilita (lett. b), se
il richiedente e i suoi collaboratori responsabili dispongono delle
indispensabili conoscenze professionali (lett. c) e, da ultimo, se il
richiedente, i suoi collaboratori responsabili e gli azionisti determinanti
offrono la garanzia di un'attività irreprensibile (consid. d). L'ordinanza
sulle borse specifica poi più nel dettaglio queste condizioni agli art. 17 e
segg.

Per quanto riguarda in particolare la citata garanzia di un'attività
irreprensibile, si tratta di un requisito che è stato ripreso dalla
legislazione federale in materia di banche e, segnatamente, dall'art. 3 cpv.
2 lett. c LBCR: per la sua interpretazione si può dunque fare riferimento per
analogia ai principi giurisprudenziali che sono stati sviluppati in relazione
a quest'ultima disposizione (Heritg/Schuppisser, op. cit., n. 43 ad art. 10
LBVM). In particolare si deve sottolineare che il requisito in parola è volto
da un lato ad assicurare il buon nome e l'affidabilità della piazza
finanziaria svizzera (DTF 111 Ib 126 cons. 2a con rinvii) e dall'altro a
tutelare gli interessi degli investitori (DTF 116 Ib 193 consid. 2b con
riferimenti; sentenza del Tribunale federale del 2 febbraio 2000 nella causa
2A.230/1999 pubblicata in Boll. CFB 40 2000 37 consid. 5a con riferimenti):
quest'ultimi risultano minacciati allorquando persone attive nel commercio
professionale di valori mobiliari adottano dei comportamenti che non le fanno
apparire più meritevoli di fiducia agli occhi dei loro clienti e del pubblico
(cfr. per analogia DTF 106 Ib 145 consid. 2a concernente l'art. 3 cpv. 2
lett. c LBCR). Affinché un determinato atteggiamento risulti abusivo e, di
conseguenza, possa giustificare un intervento dell'autorità di sorveglianza,
non è necessario che lo stesso sia anche rilevante dal profilo penale.
Inoltre l'affidabilità di un operatore finanziario attivo nel commercio di
valori mobiliari non può essere giudicata senza tenere conto del modo con cui
taluni comportamenti sono percepiti dal pubblico (sentenza del Tribunale
federale del 2 febbraio 2000 nella causa 2A.230/1999 pubblicata in Boll. CFB
40 2000 37 consid. 5b).

5.2.2 Nel caso di specie le critiche che la Commissione federale delle banche
ha rivolto a A.________ S.A. e ai suoi organi di diritto e di fatto in merito
al loro comportamento scarsamente affidabile devono essere di massima
confermate.
Sin dai primi accertamenti da parte dell'autorità di vigilanza i responsabili
di A.________ S.A. si sono rivelati poco inclini a collaborare con
quest'ultima. A tale proposito dev'essere evidenziata la reticenza dimostrata
dai medesimi nel rispondere alle varie domande contenute nel questionario
inviato il 6 maggio 2002 alla società. Il 25 giugno 2002 la Commissione
federale delle banche ha dovuto nuovamente rivolgersi a A.________ S.A. per
chiederle di meglio precisare alcune risposte formulate in maniera incompleta
e di prendere posizione su altri quesiti che essa aveva invece completamente
ignorato. La società ha quindi dato seguito a questo sollecito fornendo
ancora una volta delle risposte piuttosto succinte. In particolare, al punto
n. 10 del predetto questionario, dove si chiedeva alla società di elencare
"conti correnti postali, relazioni bancarie e di brokeraggio in Svizzera e
all'estero”, A.________ S.A. ha indicato la Banca M.________, la Banca
N.________, la Banca O.________ e la P.________ Ltd. In seguito è tuttavia
emerso che essa era titolare anche di un conto presso la Banca Q.________ e
presso la R.________ N.V. (Antille olandesi). Nel suo ricorso A.________ S.A.
ha tentato di spiegare la mancata dichiarazione di queste due relazioni
asserendo che la prima non era più utilizzata dal mese di maggio del 2001,
mentre che la seconda non concerneva una banca. Entrambe queste
argomentazioni non possono essere accettate. La ricorrente non aveva infatti
nessun motivo per ritenere che essa fosse tenuta a notificare alla
Commissione federale delle banche soltanto i conti da lei abitualmente
utilizzati a quel tempo. Inoltre il fatto che la R.________ N.V. fosse un
broker (come dichiarato il 25 luglio 2002 da C.________ e da B.________ al
Giudice istruttore del Cantone dei Grigioni) invece che una banca è del tutto
irrilevante: infatti in entrambi i casi A.________ S.A. era obbligata a
dichiarare l'esistenza di questo suo conto, dal momento che, come appena
esposto, il questionario che le era stato inviato dalla Commissione federale
delle banche le imponeva a chiare lettere di elencare non solo le sue
relazioni bancarie, ma anche quelle di brokeraggio aperte in Svizzera o
all'estero. Anche l'argomento secondo cui l'esistenza di tale conto era nota
all'osservatore non può essere accolto, dal momento che il suddetto
questionario è stato inoltrato alla Commissione federale delle banche il 25
giugno 2002, mentre che la perquisizione del Giudice istruttore grigionese,
tramite la quale i ricorrenti giustificano la conoscenza dell'esistenza di
tale relazione da parte di Fibi BC S.A., è avvenuta soltanto il 25 luglio
2002.
Non si può dunque seriamente dubitare del fatto che la ricorrente abbia
fornito in questo caso all'autorità di sorveglianza dei dati incompleti su
aspetti particolarmente importanti della sua attività, contravvenendo così
all'obbligo, sancito dall'art. 35 cpv. 2 LBVM, di fornire all'autorità di
vigilanza tutte le informazioni e tutti i documenti necessari allo
svolgimento dei suoi compiti di controllo.

Significativo in merito al modo con cui A.________ S.A. ha collaborato con la
Commissione federale delle banche è inoltre il fatto che essa ha fatto
pervenire il 25 giugno 2002 all'autorità di vigilanza copia di un mandato
fiduciario che, alla luce delle successive indagini, è poi risultato diverso
dai contratti effettivamente utilizzati dalla società.

La Commissione federale delle banche ha poi ancora rimproverato alla
ricorrente di avere tentato in data 22 agosto 2002 - vale a dire
successivamente al blocco dei conti della società - di far eseguire alla
Banca N.________ un pagamento di complessivi fr. 63'748.37 in favore di due
società molto vicine a A.________ S.A., la E.________ S.A. e la G.________
S.A., senza preventivamente aver chiesto l'autorizzazione dell'osservatore.
Malgrado le contestazioni sollevate in questa sede dagli insorgenti, quanto
rilevato dall'autorità di sorveglianza trova puntuale conferma nelle prove
agli atti. La lettera inviata il 22 agosto 2002 dal suddetto istituto di
credito, con copia alla Commissione federale delle banche, attesta
chiaramente che l'ordine di pagamento in questione era stato inoltrato senza
che ad esso fosse stata allegata la necessaria autorizzazione
dell'osservatore, tant'è che la banca si è rifiutata di eseguirlo. Ora, è
senz'altro vero quanto affermato nel gravame che A.________ S.A. aveva
chiesto all'osservatore di poter effettuare il suddetto versamento; è però
altresì vero che tale domanda era stata inviata a D.________ S.A. nel
medesimo tempo in cui era stato spedito alla banca l'ordine di pagamento, il
quale però non faceva alcun riferimento all'obbligo per l'istituto di credito
di attendere il nulla osta dell'osservatore prima di procedere al
trasferimento del denaro. In simili circostanze è del tutto legittimo
sospettare che A.________ S.A. abbia cercato di aggirare in questo modo il
provvedimento che le faceva divieto di disporre liberamente degli averi
depositati sui suoi conti. In ogni caso, indipendentemente dalla volontarietà
o meno di un simile atto, resta il fatto che gli organi della società
ricorrente non si sono attenuti nell'occasione agli ordini che erano stati
loro impartiti con il provvedimento supercautelare del 30 luglio 2002.

Per il che, avuto riguardo di quanto sin qui esposto, dev'essere condivisa la
conclusione alla quale è giunta l'autorità di prime cure, secondo cui gli
organi di A.________ S.A. non offrono sufficienti garanzie per lo svolgimento
di un'attività irreprensibile ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM.
L'attitudine da loro dimostrata nel corso dell'intero procedimento non
permette di confidare in una corretta gestione della società in questione. Il
che costituisce un serio ostacolo al rilascio a posteriori
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commerciante
professionale di valori mobiliari.

5.2.3 Per il resto si deve ancora osservare che risulta alquanto dubbio che
A.________ S.A. disponga sia dell'organizzazione necessaria per poter
svolgere correttamente la suddetta attività commerciale, sia di collaboratori
responsabili con le dovute conoscenze professionali, così come preteso
dall'art. 10 cpv. 2 lett. a e c LBVM e dagli art. da 18 a 22 OBVM. Dalle
tavole processuali emerge infatti che essa si appoggiava per l'esecuzione
delle sue operazioni finanziarie sulla struttura informatica di E.________
S.A., la quale oltretutto, secondo l'osservatore, disporrebbe di un software
di gestione patrimoniale insufficiente, che non permette di stabilire
immediatamente a quali clienti appartenga la liquidità presente sui vari
conti collettivi o comuni ("Sammelkonti”) intestati alla ricorrente stessa.
Sempre a proposito di E.________ S.A. si deve poi considerare che, secondo
quanto ammesso dagli organi dell'insorgente nel corso di procedura, essa
fungeva da call center di A.________ S.A., nel senso che gli ordini di
acquisto o di vendita impartiti dai clienti di quest'ultima erano ricevuti da
un operatore attivo presso la suddetta società di Lugano, il quale provvedeva
poi a trasmettere i medesimi alle banche o ai broker per la loro esecuzione.
In questo senso appare sostanzialmente corretta l'opinione espressa
dall'osservatore, secondo cui E.________ S.A. operava come stabile
organizzazione di A.________ S.A. Infine si deve aggiungere che ufficialmente
A.________ S.A. dispone di soli tre dipendenti, i quali non sembrano
possedere una specifica preparazione in ambito finanziario. Alquanto equivoco
è risultato poi il ruolo di C.________, ufficialmente alle dipendenze di
G.________ S.A. ma di fatto attivo, sia sul piano amministrativo che su
quello gestionale, per la ricorrente. Circostanza questa che non contribuisce
certo fare chiarezza sull'organizzazione interna di A.________ S.A. e che
potrebbe rivelarsi d'ostacolo alla sorveglianza che, giusta l'art. 23 OBVM,
la Commissione federale delle banche è tenuta ad esercitare sui collaboratori
responsabili di commercianti professionali di valori mobiliari.

Alla luce di tutto ciò, si deve senz'altro concludere che la struttura
organizzativa della ricorrente presenta evidenti lacune e non rispetta
nemmeno lontanamente i le prescrizioni di cui agli art. da 18 a 21 OBVM. A
ciò va poi aggiunto il fatto che essa è dotata di un capitale azionario di
soli fr. 100'000.--, nettamente inferiore a quello minimo di fr. 1,5 milioni
(interamente liberato) previsto dall'art. 22 OBVM.

5.3 Come esposto sopra, i ricorrenti sostengono che la Commissione federale
delle banche doveva assegnare a A.________ S.A. un termine per permetterle di
adeguare la propria organizzazione alle esigenze imposte dalla legge o
eventualmente per convertire la sua attività.

5.3.1 Giusta l'art. 35 cpv. 3, l'autorità di vigilanza, allorquando viene a
conoscenza di infrazioni alle prescrizioni legali o di altre irregolarità,
provvede alla soppressione di quest'ultime e al ripristino della legalità.
Essa prende le decisioni necessarie a tal fine (cpv. 3 prima e seconda
frase). Può vietare per un breve periodo di tempo tutti i negozi giuridici e
i pagamenti di un commerciante o i versamenti che gli sono destinati se
esiste un pregiudizio imminente per i suoi creditori (cpv. 3 lett. a) oppure
vietare provvisoriamente o per una durata indeterminata l'esercizio del
commercio di valori mobiliari ai collaboratori responsabili di un
commerciante che hanno violato gravemente la presente legge, le sue
disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne dell'impresa (cpv. 3
lett. b). In virtù dell'art. 36 LBVM, l'autorità di vigilanza ha pure la
facoltà di ritirare l'autorizzazione d'esercizio alla borsa o al commerciante
che non adempie più le condizioni richieste o che viola gravemente i suoi
obblighi legali o le sue prescrizioni interne (cpv. 1). Il ritiro
dell'autorizzazione provoca lo scioglimento delle persone giuridiche, delle
società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal
registro di commercio delle ditte individuali. L'autorità di vigilanza nomina
un liquidatore e ne sorveglia l'attività (cpv. 2). Il Tribunale federale ha
avuto modo di precisare che i provvedimenti dall'art. 36 LBVM, si applicano
per analogia anche ai commercianti sprovvisti della necessaria autorizzazione
(DTF 126 II 71 consid. 6e).

5.3.2 Come giustamente rilevato dalla Commissione federale delle banche nella
sua risposta al gravame, la possibilità di porre rimedio a posteriori
all'assenza dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commerciante
professionale di valori mobiliari è da prendere in considerazione soltanto
quando risulta che la società già adempie in linea di principio le condizioni
previste dall'art. 10 LBVM o potrebbe pervenire ad adempierle entro un lasso
di tempo ristretto, ma non certo laddove - come nella fattispecie concreta -
sussistono gravi vizi che per essere sanati necessitano di importanti e
radicali interventi. In quest'ultimo caso infatti i rischi per gli
investitori risulterebbero troppo elevati. In concreto, già si è detto di
come A.________ S.A. non adempia i requisiti previsti dagli art. 10 LBVM e
dagli art. 17 e segg. OBVM: essa non fornisce infatti la garanzia di
un'attività irreprensibile e non dispone né della necessaria organizzazione,
né di personale adeguato, né di un capitale azionario sufficiente per poter
operare nel settore in parola (cfr. consid. 6.2). Si deve pertanto escludere
che la stessa possa essere risanata entro breve tempo e in tutta sicurezza
per i suoi attuali clienti. Quest'ultimo aspetto non permette di prendere in
considerazione l'eventualità di una conversione della sua attività in
un'attività non soggetta ad autorizzazione senza passare attraverso la
liquidazione delle posizioni dei suoi clienti. A questo proposito è bene
ricordare che la Commissione federale delle banche si era detta disponibile a
prendere in considerazione la proposta transattiva formulata in questo senso
da A.________ S.A. il 3 settembre 2002. Quest'ultima non ha tuttavia mai
presentato un piano dettagliato per illustrare il modo in cui intendeva
concretamente procedere. Constatato ciò, l'autorità di vigilanza non ha
potuto fare altro che decretare lo scioglimento e la liquidazione della
società in parola al fine di ripristinare la legalità, così come impostole
dall'art. 35 cpv. 3 LBVM.

Ne discende che anche da questo profilo la decisione impugnata, che si rivela
rispettosa del principio della proporzionalità, dev'essere confermata.

6.
6.1 Da ultimo i ricorrenti si lamentano dell'operato dell'osservatore,
D.________ S.A. Affermano che quest'ultimo si sarebbe dimostrato prevenuto
nei loro confronti e che avrebbe reso un rapporto alquanto tendenzioso
sull'attività svolta da A.________ S.A. Si oppongono alla decisione della
Commissione federale delle banche di affidare all'osservatore il compito di
liquidare la società.

6.2 Anche questi argomenti non possono essere accolti. Innanzitutto,
contrariamente a quanto asserito dagli insorgenti, non si può affatto
affermare che il rapporto di osservazione del 24 settembre 2002 contenga
accertamenti errati. Come esposto in particolare ai precedenti considerandi,
quanto constatato da D.________ S.A. in merito all'attività di A.________
S.A. e al suo comportamento nel corso della procedura trova sostanzialmente
conferma negli allegati al suddetto rapporto e nella copiosa documentazione
agli atti. Di conseguenza anche la decisione della Commissione federale delle
banche di affidare all'osservatore il compito di liquidare la società
ricorrente dev'essere confermata. Non vi è infatti alcun dubbio che
D.________ S.A. conosca bene la situazione in cui si trova A.________ S.A. e
la sua attività, per cui essa è in grado di garantire meglio di chiunque
altro una rapida liquidazione della predetta società, con conseguente
contenimento dei costi che ne derivano. Pertanto, anche su questo punto la
decisione impugnata merita di essere integralmente confermata.

7.
Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso,
infondato, va respinto. Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si accordano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico dei ricorrenti con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e alla Commissione federale
delle banche.

Losanna, 2 aprile 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: