Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.559/2002
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


2A.559/2002 /bom

Sentenza del 21 novembre 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Yersin,
cancelliere Cassina.

A. B.________,
ricorrente, rappresentata da Giorgio Snozzi, via Bossi 12,
casella postale 2705, 6901 Lugano,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

rinnovo del permesso di dimora

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
9 ottobre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo
del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
A. B.________ (1971), cittadina slovena, si è sposata a Lugano il 6 maggio
1998 con il cittadino elvetico B.B.________ (1948). Dopo un soggiorno nel suo
Paese d'origine, il 30 settembre 1998 ella è tornata in Svizzera, dove le è
stato rilasciato un permesso di dimora per vivere con il marito. I coniugi
B.________ hanno preso in locazione a partire dal 1° dicembre 1998 un piccolo
appartamento a Lugano. Il contratto da loro sottoscritto prevedeva tuttavia
l'alloggio per una sola persona. Nell'ottobre 1999 B.B.________ si è
trasferito a Bellinzona, mentre che la moglie è andata a vivere a Massagno in
un appartamento adibito ad uso personale. Su richiesta dell'autorità
amministrativa, nell'autunno 2001 la Polizia cantonale ticinese ha compiuto
degli accertamenti in merito alla situazione matrimoniale dei coniugi
B.________. Fondandosi sulle emergenze di questa inchiesta, il 6 maggio 2002
la Sezione ticinese dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non
rinnovare il permesso di dimora a A.B.________, visto che non viveva più con
il marito dall'ottobre 1999. La decisione è stata confermata su ricorso
dapprima dal Consiglio di Stato e in seguito, il 9 ottobre 2002, dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Entrambe le istanze hanno
considerato manifestamente abusivo da parte di A.B.________ il fatto di
appellarsi ad un matrimonio esistente soltanto formalmente, al solo scopo di
poter continuare a risiedere in Svizzera.

B.
Il 13 novembre 2002 A.B.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale
un ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento del predetto
giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale amministrativo o, in
via subordinata, all'autorità di prime cure. Lamenta la violazione dell'art.
7 della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, del 26
marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) e del principio d'uguaglianza. Nessuna presa di
posizione in merito al gravame è stata chiesta alle autorità cantonali e
quelle federali.

Diritto:

1.
Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. La ricorrente, sposata con un cittadino svizzero, può quindi adire il
Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo per contestare il
mancato rinnovo di una simile autorizzazione (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG
a contrario). Di conseguenza il presente gravame, inoltrato tempestivamente
(art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a
OG), è ricevibile.

2.
2.1 La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di avere accertato in
maniera unilaterale e lacunosa i fatti rilevanti per il giudizio. Sostiene di
avere vissuto divisa dal marito per all'incirca due anni e mezzo a causa del
persistere tra di loro di problemi coniugali, ma di avere mantenuto con
quest'ultimo dei contatti regolari. Afferma che, una volta superate dette
difficoltà, essi hanno ricostituito un domicilio coniugale comune a partire
dal 1° luglio 2002. Contesta la tesi del Tribunale amministrativo secondo cui
il loro matrimonio sarebbe svuotato di ogni contenuto e scopo da circa tre
anni e mezzo. Sostiene che la loro scelta di riprendere la vita in comune non
può essere intesa come una manovra dettata dalle necessità di causa. Si
lamenta inoltre del fatto che i giudici cantonali non hanno ritenuto
opportuno sentire la testimonianza del marito.

2.2 La ricorrente non spiega quali fatti sarebbero stati stabiliti in modo
chiaramente errato: in verità, le sue critiche riguardano semmai il peso
diverso che ella vorrebbe attribuire a determinati fatti, ossia il loro
apprezzamento, ciò che costituisce, a non averne dubbio, una questione di
diritto (art. 104 lett. a OG). Fatta questa precisazione, si deve dire che le
sue censure sono infondate. Ella cerca di fare apparire la lunga separazione
dal marito come la conseguenza di una normale e temporanea crisi coniugale.
Sennonché, gli accertamenti compiuti dall'autorità di prime cure, e per essa
dalla Polizia cantonale, indicano una realtà ben diversa. Dagli atti emerge
infatti chiaramente che, perlomeno negli ultimi anni, le relazioni tra i
coniugi B.________ sono state alquanto scarse se non addirittura nulle.
Davanti alla polizia la ricorrente e il marito hanno fornito informazioni
sovente contraddittorie in merito ai loro rapporti coniugali. Interrogato nel
dicembre del 2001 in merito alla situazione della moglie, B.B.________ non è
addirittura stato in grado di fornire le corrette generalità di quest'ultima,
né ha saputo spiegare dove e in quali condizioni ella abitasse, a
dimostrazione del fatto che già allora ciascuno dei due coniugi aveva ormai
da tempo preso ad organizzare la propria vita in maniera del tutto autonoma.
In simili circostanze, dev'essere condivisa la conclusione alla quale sono
pervenuti i giudici cantonali, secondo cui, il matrimonio tra i coniugi
B.________ è ormai da tempo completamente svuotato di ogni contenuto. Il
fatto che essi abbiano ripreso a convivere soltanto dopo che all'insorgente è
stato negato il rinnovo del permesso di dimora appare effettivamente dettato
più dai bisogni di causa di quest'ultima che dall'autentica volontà di
ricomporre l'unione coniugale. Tenuto conto di tutto ciò, è quindi senza
violare i diritti di parte dell'insorgente che la Corte cantonale, operando
un apprezzamento anticipato delle prove, si è rifiutata di assumere la
testimonianza di B.B.________, ritenendo sufficientemente chiara la
fattispecie. Se ne deve dunque concludere che - come giustamente rilevato
nella sentenza impugnata, alla quale può essere fatto rinvio (art. 36 cpv. 3
OG) - la ricorrente, abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1
prima frase LDDS allorquando si richiama ad un matrimonio ormai esistente
unicamente a livello formale, al solo scopo di poter continuare a fruire
dell'autorizzazione di soggiornare in Svizzera (cfr. DTF 128 II 145 consid.
2.2 con numerosi rinvii).

3.
La ricorrente sostiene infine - riferendosi alle Istruzioni e commenti
dell'Ufficio federale degli stranieri concernenti l'introduzione graduale
dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; RS
0.142.112.681) - che quest'ultimo trattato riserverebbe al coniuge straniero
di un cittadino comunitario residente in Svizzera un trattamento più
favorevole di quello che invece l'art. 7 LDDS garantisce al coniuge straniero
di un cittadino elvetico. A questo proposito va detto che la ricorrente, la
quale non è né cittadina svizzera né cittadina comunitaria, non rientra tra i
soggetti a cui si rivolge il suddetto accordo (cfr. art. 1 prima frase ALC)
e, come tale, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso
modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge
straniero di quest'ultimo. Per tale motivo ella non può far valere sotto
questo profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il
contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione
del trattato in questione a persone che, per via della loro nazionalità, ne
sono manifestamente escluse.

4.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG. La tassa di giustizia va dunque posta  a
carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo,
contenuta nel gravame, è divenuta priva d'oggetto.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale
degli stranieri.

Losanna, 21 novembre 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: