Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.514/2002
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2A.514/2002 /bom

Sentenza del 23 giugno 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, avenue
de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni, 3003 Berna.

tasse di ricezione radiotelevisive,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 18 settembre 2002
del Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni.

Fatti:

A.
Il 19 luglio 2001, A.________, nata nel 1922, ha inoltrato una domanda di
esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiofoniche e televisive
alla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi.
Ella ha fatto valere, tra l'altro, di percepire una rendita dell'AVS annuale
di fr. 21'000.--, pari a fr. 1'750.-- mensili. Ha anche comunicato di vivere
con il proprio figlio, invalido al 70 %.
Con decisione del 17 agosto 2001, Billag SA ha respinto l'istanza. Ha
osservato che l'interessata non usufruiva di prestazioni complementari
dell'AVS o dell'AI, motivo per cui i requisiti posti dall'art. 45 cpv. 2
dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radio e televisione (ORTV; RS
784.401) per poter beneficiare dell'esenzione richiesta non erano adempiuti.
L'Ufficio federale delle comunicazioni, a cui A.________ si è rivolta il 17
settembre 2001, ne ha respinto il gravame con identici motivi il 19 giugno
2002.

B.
Il 18 settembre 2002 il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito: Dipartimento federale), il
quale era stato adito da A.________ il 29 luglio 2002 ha, a sua volta,
respinto il ricorso dell'interessata.
Il Dipartimento federale ha rilevato in primo luogo che gli art. 45 e 46
ORTV, in vigore quando era stata presentata la domanda di esenzione, erano
stati il primo modificato e il secondo abrogato mediante modifica del 27
giugno 2001, entrata in vigore il 1° agosto 2001. Detta modifica era stata
adottata in seguito ad una sentenza 5 gennaio 2001, con cui il Tribunale
federale aveva dichiarato incostituzionale l'art. 46 ORTV. La domanda andava
quindi trattata in base al nuovo art. 45 ORTV, il quale prevedeva che erano
esentati dall'obbligo di pagare le tasse di ricezione radiotelevisive i
beneficiari di rendita dell'AVS o dell'AI che ricevevano prestazioni in
conformità alla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni
complementari per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (cpv. 2). Doveva inoltre essere fornita una decisione passata in
giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari (cpv. 4). Nel
caso concreto, A.________ non percepiva prestazioni complementari: ella non
poteva pertanto essere esentata.

C.
Il 17 ottobre 2002 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione contestata
sia annullata e che ella venga esentata dal pagamento delle tasse
radiotelevisive a far tempo dal mese di luglio 2001. In via subordinata,
propone che gli atti siano rinviati all'autorità precedente per nuova
decisione. Adduce, in sostanza, una violazione del divieto dell'arbitrio
nonché lamenta formalismo eccessivo. Allega inoltre al suo gravame una copia
della richiesta di prestazioni complementari alla rendita AVS o AI che ha
formulato il 3 ottobre 2002.
Chiamati ad esprimersi Billag SA, l'Ufficio federale delle comunicazioni e il
Dipartimento federale propongono di respingere l'impugnativa.

D.
Il 21 ottobre 2002 la ricorrente è stata invitata a fornire un anticipo a
titolo di garanzia delle spese processuali presunte. Il 28 ottobre successivo
ella, facendo valere di disporre di mezzi finanziari modesti, ha chiesto di
poter effettuare pagamenti rateali. Visti i motivi invocati, i quali andavano
interpretati come una domanda di assistenza giudiziaria (art. 152 OG), il
Presidente della II Corte di diritto pubblico, con decreto del 31 ottobre
2002, ha rinunciato a prelevare l'anticipo in questione e ha riservato a data
ulteriore una sua decisione definitiva in merito al conferimento
dell'assistenza giudiziaria.

E.
Il 20 gennaio 2003 A.________ ha trasmesso al Tribunale federale copia di due
decisioni datate 15 gennaio 2003 della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG con cui le vengono assegnate prestazioni complementari. La prima
le riconosce un importo mensile di fr. 124.-- per il periodo dal 1° ottobre
2002 al 31 dicembre 2002. Con la seconda le viene concesso la somma di fr.
143.-- mensili, con effetto dal 1° gennaio 2003.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46
consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e rispettivi rinvii).

1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 PA, il ricorso di diritto
amministrativo è aperto contro decisioni che si fondano - o che si sarebbero
dovute fondare - sul diritto pubblico federale, a condizione che esse emanino
da una delle autorità indicate all'art. 98 OG e che non sia data alcuna delle
eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o da altra legge federale (DTF 128
II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa). Nel caso
concreto, la decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), quindi sul diritto pubblico federale, è
stata emanata da un dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b OG.
Inoltre nessun dei motivi d'inammissibilità di cui agli art. 99 a 101 OG è
realizzato nella fattispecie; in particolare l'art. 99 cpv. 1 lett. b OG non
osta al ricorso di diritto amministrativo, dato che questo rimedio di diritto
è ammissibile contro decisioni che applicano una tariffa (DTF 116 V 130
consid. 2a; 109 Ib 308 consid. 1).

1.2 L'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG)
da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) avverso una
decisione emanata da una delle istanze contemplate dall'art. 98 OG è quindi,
in linea di principio, ammissibile.

1.3 Con il rimedio esperito la ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento
(art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale non può invece pronunciarsi
sull'adeguatezza della sentenza impugnata (art. 104 lett. c OG; DTF 127 II
297 consid. 2a). Quale organo della giustizia amministrativa, esso esamina
d'ufficio l'applicazione del diritto federale, inclusi i diritti
costituzionali (DTF 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a), senza essere
vincolato dai considerandi della decisione impugnata né dai motivi invocati
dalle parti. In altre parole, il ricorso può essere accolto per ragioni che
la ricorrente non ha addotto oppure essere respinto per motivi diversi da
quelli contenuti nella decisione querelata (art. 114 cpv. 1 in fine OG; DTF
127 II 264 consid. 1b, 8 consid. 1b; 125 II 497 consid. 1b/aa e rispettivi
richiami).

1.4 Allorquando, come nella fattispecie in esame, il ricorso è esperito
contro una decisione che non è stata emanata da un'autorità giudiziaria, il
Tribunale federale può verificare d'ufficio l'accertamento dei fatti (art.
104 lett. b e 105 cpv. 1 OG; DTF 128 II 56 consid. 2b). In tal caso, la
possibilità di allegare fatti nuovi e di far valere nuovi mezzi di prova con
l'atto di ricorso è, in linea di principio, ammessa (cfr. DTF 121 II 97
consid. 1a a contrario; 113 Ib 327 consid. 2b; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, 2a
ed., n. 940 segg. p. 333 segg.). Dopo la scadenza del termine ricorsuale, la
produzione di nuovi documenti è ammessa solo in risposta a nuovi elementi di
fatto o di diritto sollevati nella risposta al ricorso. Inoltre dev'essere
stato ordinato uno scambio di allegati (DTF 109 Ib 246 consid. 3c; 99 Ib 87
consid. 1). Nel caso di specie, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale
federale copia di due decisioni con cui le vengono riconosciute prestazioni
complementari dell'AVS dal 1° ottobre 2002, rispettivamente dal 1°gennaio
2003; l'invio è avvenuto dopo la scadenza del termine di ricorso e senza che
questa Corte abbia ordinato un secondo scambio di allegati. In queste
condizioni, i citati documenti non vanno presi in considerazione.

2.
2.1 La decisione querelata è stata resa in applicazione dell'art. 45 ORTV (in
vigore dal 1° agosto 2001), secondo cui "su richiesta scritta, sono pure
esentati dall'obbligo di pagare la tassa di ricezione i beneficiari di
rendite AVS o AI che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale
del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità" (cpv. 2). Detta norma specifica poi
che "il richiedente deve fornire una decisione passata in giudicato relativa
al diritto alle prestazioni complementari" (cpv. 4). Il Dipartimento federale
osserva che la ricorrente stessa riconosce di non aver diritto alle
prestazioni in questione e che, quindi ovviamente, non esiste neanche una
decisione cresciuta in giudicato in proposito. In queste condizioni, le
ragioni per cui ella non percepisce prestazioni complementari o la sua
difficile situazione economica non sono, a parere della citata autorità,
determinanti, non essendo previste tra i motivi di cui all'art. 45 ORTV.
Da parte sua la ricorrente afferma che chi può dimostrare in altro modo e
senza difficoltà il proprio stato d'indigenza non dovrebbe essere penalizzato
vedendosi negare l'esonero richiesto; l'interpretazione restrittiva dell'art.
45 ORTV è pertanto inficiata d'arbitrio. Ella rileva poi - lamentando eccesso
di formalismo - che lo scopo che si prefigge la normativa applicabile è di
provare che una persona si trova in uno stato d'indigenza mediante una
decisione concernente prestazioni complementari oppure altre prove
inconvertibili e di uguale valenza probatoria, non di ottenere semplicemente
una dichiarazione di cui emerge che l'interessato è beneficiario di
prestazioni complementari.

2.2 Adito con ricorso di diritto amministrativo il Tribunale federale può
esaminare a titolo pregiudiziale la legalità e la costituzionalità delle
ordinanze del Consiglio federale. Trattandosi di un'ordinanza dipendente
emanata in virtù di una regolamentazione di livello legislativo, il Tribunale
federale vaglia se il Consiglio federale è rimasto nei limiti dei poteri
conferitigli dalla legge. Nella misura in cui la delega legislativa non
consente al Consiglio federale di derogare alla Costituzione, il Tribunale
federale ha ugualmente la facoltà di controllare la costituzionalità delle
regole contenute nell'ordinanza. Allorquando la delega legislativa concede un
potere di apprezzamento molto ampio al Consiglio federale per fissare le
disposizioni di esecuzione, detta clausola vincola il Tribunale federale. In
tale caso, esso non può sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello
del Consiglio federale e deve limitarsi ad esaminare se l'ordinanza
oltrepassa manifestamente il quadro della delega legislativa concessa al
Consiglio federale oppure se, per altri motivi, essa appaia contraria alla
legge o alla Costituzione (DTF 122 II 193 consid. 2c/bb; 120 Ib 97 consid.
3a; 118 Ib 81 consid. 3b, 367 consid. 4).

2.3 Giusta l'art. 164 cpv. 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che
contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.
Secondo la lettera d del medesimo disposto vi rientrano in particolare le
disposizioni fondamentali in materia di cerchia dei contribuenti, oggetto e
calcolo dei tributi. Gli elementi determinanti per il calcolo del canone di
ricezione così come per un eventuale esenzione dall'obbligo di pagarlo
dovrebbero quindi essere disciplinati in modo preciso in una legge federale.
Ora l'attuale legge federale sulla radiotelevisione non contiene nessuna
norma (esplicita) che tratta tale questione. L'art. 55 cpv. 1 LRTV prevede
unicamente che chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve, tra
l'altro, pagare una tassa di ricezione. I capoversi 2 e 3 indicano poi che
incombe al Consiglio federale stabilire le tasse di ricezione, tenendo conto
dei presumibili fabbisogni finanziari e delle ulteriori possibilità di
finanziamento, così come di disciplinare i dettagli, ossia le modalità di
applicazione per fissare l'importo delle tasse di ricezione. I criteri
determinanti per concedere l'esenzione dal pagamento del canone di ricezione
sono quindi disciplinati unicamente in un'ordinanza, ossia all'art. 45 ORTV,
e non in una legge federale, contrariamente alle esigenze dell'art. 164 cpv.
1 lett. d Cost. (cfr. tuttavia l'art. 191 Cost.). In simili circostanze, si
pone il quesito di sapere se detta esenzione, prevista unicamente in
un'ordinanza e concernente una cerchia relativamente estesa di persone al
beneficio di prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI, sia effettivamente
coperta dall'art. 55 LRTV e se la stessa non porta ad una forma di
compensazione orizzontale inammissibile. In effetti, come emerge dal
Messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 concernente la
revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione, in seguito
all'introduzione del nuovo art. 45 ORTV, 110'000-120'000 persone in più
possono essere esentate dal pagamento del canone di ricezione; per compensare
le entrate che sono così venute a mancare, il canone è stato aumentato del
4,1% (aumento in vigore dal 2003), ciò che comporta di fatto per ogni
economia domestica sottoposta all'obbligo di versare il canone un aumento di
circa fr. 20.-- all'anno (FF 2003 pag. 1399 segg., spec. pag. 1471 seg.).
Nella concreta fattispecie, non occorre tuttavia esaminare in modo più
dettagliato questo quesito, il quale non è di rilievo per l'esito della
vertenza. Va poi sottolineato che, come risulta dal già citato Messaggio del
18 dicembre 2002, i nuovi art. 76 cpv. 5 e 78 LRTV sanciranno nella legge dei
principi più precisi concernenti il canone di ricezione, segnatamente la
facoltà concessa al Consiglio federale di esentare determinate categorie di
persone dall'obbligo di pagare quest'ultimo (FF 2003 pag. 1399 segg., spec.
pag. 1552 e pag. 1632).

3.
3.1 L'art. 45 cpv. 2 lett. a e b ORTV, nella versione in vigore il 19 luglio
2001, quando è stata presentata la domanda di esenzione, prevedeva che "su
richiesta scritta, sono pure esentati dell'obbligo di pagare la tassa le
persone invalide almeno al 50 per cento e con reddito modesto così come i
beneficiari di una rendita AVS con reddito modesto." L'art. 46 ORTV precisava
poi che "per reddito modesto si intende un reddito inferiore ai cinque terzi
dell'importo annuo minimo della rendita semplice AVS" (cpv. 1) e che "per
reddito s'intendono tutte le entrate di cui all'art. 3c della legge federale
del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità" (cpv. 2). Quest'ultima norma era
interpretata nel senso che essa fissava in modo esaustivo gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del reddito determinante,
escludendo certe prestazioni menzionate al suo secondo capoverso. In
particolare, le prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI così come le
prestazioni d'aiuto sociale o di natura manifestamente assistenziale che non
erano computate nei redditi determinanti dall'art. 3c cpv. 2 LPC non erano
presi in considerazione né per la definizione del reddito modesto né di
quello determinante.

3.2 Vagliando la costituzionalità dei citati disposti il Tribunale federale,
in una sentenza inedita 2A.283/2000 del 5 gennaio 2001, ha rilevato che il
riferimento di cui all'art. 46 ORTV ad un multiplo dell'importo minimo
annuale della rendita AVS semplice, sebbene non fosse di per sé discutibile,
aveva tuttavia come conseguenza indiretta di trattare in modo diverso le
persone invalide o i redditieri di condizioni modeste a seconda che
disponevano o no di un reddito equivalente grazie a prestazioni
complementari. Al riguardo il Tribunale federale ha osservato che tutti i
redditieri beneficiari di tali prestazioni siccome la loro rendita AVS o AI
era insufficiente a sopperire al loro sostentamento andavano inclusi, di
principio, nella categoria delle persone con reddito modesto. Ciò risultava
d'altronde dal messaggio del 21 settembre 1964 del Consiglio federale a
sostegno di un disegno di legge su prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ove veniva
rilevato che era indispensabile creare un sistema di prestazioni sociali
complementari destinate a garantire alle persone meno abbienti un reddito
minimo (FF 1964 II pag. 1786). Orbene, il sistema di calcolo instaurato
dall'art. 46 ORTV si allontanava da queste considerazioni: basandosi sulla
rendita semplice AVS, non considerava il fatto che la medesima poteva variare
a seconda della durata e dell'ammontare dei contributi versati né che essa
poteva essere completata o no da prestazioni complementari. Secondo il
Tribunale federale, il sistema di calcolo in questione non corrispondeva
pertanto allo scopo dell'art. 45 ORTV, il quale era precisamente di esonerare
dal pagamento dei canoni radiotelevisivi i redditieri o gli invalidi che
versavano in difficili condizioni economiche. Il sistema in esame creava una
disparità di trattamento tra due redditieri che disponevano di risorse
identiche, di cui uno era esentato dal pagare le tasse di ricezione vista la
modicità della sua rendita, allorché l'altro non lo era, poiché la sua
rendita superava la soglia dei cinque terzi della rendita AVS semplice.
Orbene, nessun criterio oggettivo giustificava che una persona che aveva
contribuito di più all'AVS fosse sfavorito. Secondo il Tribunale federale,
definendo in modo troppo restrittivo le nozioni di reddito modesto e
determinante, l'art. 46 ORTV aveva come conseguenza che numerosi redditieri
AVS/AI, le cui risorse non bastavano per il loro sostentamento, non potevano
beneficiare dell'esenzione, ciò che era contrario al principio della parità
di trattamento garantito dall'art. 8 cpv. 1 Cost.

3.3 In seguito a questa sentenza, il Consiglio federale ha modificato il 27
giugno 2001 l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione, modifica
entrata in vigore il 1° agosto 2001 (cfr. RU 2001 pag. 1680 segg.). L'art. 46
ORTV è stato abrogato e i capoversi 2 a 4 dell'art. 45 sono stati modificati.
Il nuovo art. 45 cpv. 2 ORTV prevede ora che l'esenzione viene accordata alle
persone aventi diritto alle prestazioni complementari in conformità alla
legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Più
precisamente solo le persone che possono fornire una decisione cresciuta in
giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari (cfr. art. 45
cpv. 4 ORTV) possono essere esentate. Si pone quindi il quesito di sapere se
questa nuova regolamentazione disattende il principio della parità di
trattamento sancito dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (su questa nozione, cfr. DTF 123
I 1 consid. 6a e rinvii).

3.4 Se l'unico criterio determinante fosse l'ammontare del reddito di cui
dispone un potenziale contribuente, se ne potrebbe dedurre, a prima vista,
che l'art. 45 ORTV dia luogo a delle disparità di trattamento: in effetti,
allorché dispongono di risorse equivalenti, delle persone (che percepiscono
prestazioni complementari) sarebbero esentate e altre no (cfr. sentenza
inedita 2A.283/2000 del 5 gennaio 2001, ove il Tribunale federale aveva
rilevato una simile disparità di trattamento). In realtà, la soluzione scelta
dal Consiglio federale è stata di concedere l'esenzione - equiparata ad una
misura di politica sociale - ad un preciso gruppo sociale, i redditieri al
beneficio di prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI, ossia alle persone
le cui rendite sono insufficienti per sopperire al loro sostentamento (cfr.
Messaggio citato del 18 dicembre 2002 in: FF 2003 pag. 1471 seg.). È vero che
con questo sistema una persona che dispone solo di un reddito modesto ma che
non percepisce, per qualsiasi motivo, prestazioni complementari e non fa
quindi parte del suddetto gruppo sociale, non può essere esonerata. Ciò non
porta tuttavia ad un'inammissibile disparità di trattamento: il sistema
sociale prevede in effetti altri correttivi - ad esempio le prestazioni
d'aiuto sociale o di natura assistenziale - che permettono di tener conto
delle situazioni particolari. Si può quindi considerare che il sistema
litigioso fornisce un'adeguata risposta per la maggioranza dei casi che si
presentano e che non impedisce che determinate particolari situazioni siano
risolte tramite altre normative a carattere sociale. È vero che il presente
sistema è schematico e che presenta una certa rigidezza inerente ad ogni
sistema di esenzione. Ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che ne
derivano risultati che urtano il principio della parità di trattamento (cfr.
per analogia la giurisprudenza in materia fiscale, DTF 120 Ia 329 consid. 3;
110 Ia 7 consid. 2b). Va poi osservato che la soluzione scelta ha il pregio
della semplicità, ciò che costituisce un'esigenza praticamente indispensabile
per un sistema di esenzione a larga scala e la cui esecuzione incombe ad un
organo indipendente, incaricato della riscossione dei canoni di ricezione.
Quest'ultimo può quindi pronunciarsi su una domanda di esonero senza dovere
effettuare esso stesso calcoli dispendiosi o procedere a misure istruttorie
complicate riguardo alla situazione finanziaria dei diretti interessati, ciò
che peraltro nemmeno rientra nelle sue competenze. Occorre poi sottolineare
che se fosse determinante solo l'aspetto finanziario - ossia se l'esenzione
dovesse essere concessa ad ogni persona che dispone di un reddito modesto -
l'unico criterio decisionale che potrebbe allora essere preso in
considerazione sarebbe la tassazione fiscale, ciò che è già il caso in
materia di sovvenzioni per i contributi dell'assicurazione malattia. Orbene,
oltre al fatto che anche questo sistema non è perfetto (se si pensa alle
persone che non dichiarano alcun reddito senza tuttavia essere indigenti), il
sovraccarico di lavoro amministrativo causato da questo modo di procedere, se
appare giustificato trattandosi del pagamento di premi assicurativi non solo
elevati ma anche obbligatori per tutti, risulta del tutto sproporzionato in
confronto all'ammontare relativamente esiguo del canone di ricezione. La
scelta di un sistema di esenzione basato sul diritto a prestazioni
complementari dell'AVS o dell'AI poggia pertanto su motivi oggettivi ed, di
conseguenza, ammissibili. L'art. 45 ORTV non viola pertanto il principio
dell'uguaglianza di trattamento garantito dall'art. 8 cpv. 1 Cost.

4.
La ricorrente, la quale vive con il figlio quarantenne ed invalido al 70 %,
percepiva nel luglio 2001, quando ha inoltrato la sua domanda di esenzione,
un rendita dell'AVS di fr. 1'750.-- mensili, pari a fr. 21'000.-- annui
(aumentati a fr. 21'516.-- nel 2003). La sua richiesta è stata respinta
poiché, contrariamente a quanto previsto dal nuovo art. 45 cpv. 2 e 4 ORTV,
ella non percepiva prestazioni complementari e non poteva, di conseguenza,
produrre una decisione cresciuta in giudicato attestante del suo diritto ad
ottenere dette prestazioni. Orbene, come illustrato in precedenza, la citata
esigenza poggia su criteri oggettivi: il rifiuto opposto alla ricorrente deve
quindi essere confermato. Al riguardo va precisato che nell'ipotesi in cui
dovesse essere accolta un'istanza di prestazioni complementari formulata nel
corso della procedura - come è effettivamente successo in concreto - in tal
caso l'esenzione richiesta dovrà essere accordata retroattivamente, ossia dal
momento in cui il diritto a prestazioni complementari verrà riconosciuto. Non
si può invece considerare che, in virtù del principio della parità di
trattamento, incombe all'organo indipendente incaricato d'incassare i canoni
di ricezione di determinare se siano adempiti i requisiti per poter
beneficiare delle menzionate prestazioni complementari. In effetti, dato che
la situazione finanziaria dev'essere precisamente definita, visti gli
elementi finanziari da verificare e da accertare (cfr. art. 3b e 3c LPC)
nonché considerato che ciò implica anche la consultazione di documenti presso
diverse autorità, la mole di lavoro e i costi amministrativi generati da un
simile esame risultano totalmente sproporzionati, trattandosi di un calcolo
ipotetico effettuato ai fini di un'eventuale esenzione dal pagamento di tasse
relativamente modiche. Infine, va rilevato che chi rinuncia volontariamente a
percepire prestazioni alle quali avrebbe diritto deve anche assumersi le
conseguenze che ne derivano, ossia l'obbligo di dover pagare esso stesso le
tasse di ricezione radiotelevisive.
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela giustificata: il
ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato.

5.
La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria limitatamente al pagamento delle spese di giustizia (art. 152
OG). Considerato che il suo stato di bisogno non è contestato e che il
gravame non appariva privo di esito favorevole, ne discende che tutte le
condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono realizzate: la
relativa istanza della ricorrente va pertanto accolta. In conformità all'art.
159 cpv. 2 OG, non si accordano ripetibili ad autorità vincenti.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
2.1 La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

2.2 Non si riscuote tassa di giustizia.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle
comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni.

Losanna, 23 giugno 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: