Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.426/2002
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2A.426/2002 /bom

Sentenza del 23 giugno 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Müller, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
ricorrente,

contro

Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi, avenue
de Tivoli 3, 1700 Friborgo,
Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienna,
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni, 3003 Berna.

tasse di ricezione radiotelevisive,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 15 agosto 2002 del
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle
Comunicazioni.

Fatti:

A.
Il 7 novembre 2000, A.________, nato nel 1928, ha inoltrato una domanda di
esenzione dal pagamento delle tasse di ricezione radiofoniche e televisive
alla Billag SA, Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi.
Egli ha fatto valere, tra l'altro, di percepire una rendita dell'AVS di fr.
2'750.-- mensili, pari a fr. 33'000.-- annui e di vivere con sua figlia.
Con decisione del 5 dicembre 2000, Billag SA ha respinto la domanda. Ha
osservato che il reddito di cui disponeva l'interessato superava il limite
previsto dall'art. 46 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla
radiotelevisione (ORTV; RS 784.401), nella versione in vigore all'epoca, per
poter beneficiare dell'esenzione richiesta.

B.
Il 19 dicembre 2000, A.________ si è rivolto all'Ufficio federale delle
comunicazioni, il quale ne ha respinto il gravame in data 26 luglio 2001.
Detta autorità ha osservato - in sostanza - che l'istanza andava respinta sia
in applicazione degli art. 45 e 46 ORTV, nella versione in vigore all'epoca
della domanda, in quanto la rendita di cui disponeva l'insorgente superava il
limite fissato allora dall'ordinanza per poter essere esentato dal pagamento
delle tasse di ricezione, sia in virtù del nuovo art. 45 cpv. 2 e 4 ORTV, il
cui testo era stato modificato il 27 giugno 2001, poiché, contrariamente a
quanto richiesto dalla citata norma, l'interessato non percepiva prestazioni
complementari.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento federale
dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni (in seguito:
Dipartimento federale) con decisione del 15 agosto 2002, il quale ha ribadito
che, nel caso di specie, non erano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 45
ORTV.

C.
Il 5 settembre 2002 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo, con cui fa valere che le sue risorse
finanziarie limitate non gli permettono di vivere in modo decente.
Chiamati ad esprimersi, Billag SA e l'Ufficio federale delle comunicazioni
propongono la reiezione del ricorso. Da parte sua, il Dipartimento federale
ne postula la reiezione in ordine e nel merito.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere d'esame
l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46
consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e rispettivi rinvii).

1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 PA, il ricorso di diritto
amministrativo è aperto contro decisioni che si fondano - o che si sarebbero
dovute fondare - sul diritto pubblico federale, a condizione che esse emanino
da una delle autorità indicate all'art. 98 OG e che non sia data alcuna delle
eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o da altra legge federale (DTF 128
II 311 consid. 2, 259 consid. 1.2; 128 I 46 consid. 1b/aa). Nel caso
concreto, la decisione contestata, che si fonda sulla legge federale sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), quindi sul diritto pubblico federale, è
stata emanata da un dipartimento federale ai sensi dell'art. 98 lett. b OG.
Inoltre nessun dei motivi d'inammissibilità di cui agli art. 99 a 101 OG è
realizzato nella fattispecie; in particolare l'art. 99 cpv. 1 lett. b OG non
osta al ricorso di diritto amministrativo, dato che questo rimedio è
ammissibile contro le decisioni che applicano una tariffa (DTF 116 V 130
consid. 2a; 109 Ib 308 consid. 1).
Ne discende che l'impugnativa in esame, presentata tempestivamente (art. 106
cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) avverso
una decisione emanata da una delle istanze contemplate dall'art. 98 OG è, in
linea di principio, ammissibile.

1.2 Con il rimedio esperito il ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento
(art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale può sindacare l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti - che in concreto possono essere
verificati d'ufficio (art. 104 lett. b e 105 cpv. 1 OG; DTF 128 II 56 consid.
2b) - ma non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della sentenza
impugnata (art. 104 lett. c OG; DTF 127 II 297 consid. 2a). Quale organo
della giustizia amministrativa, esso esamina d'ufficio l'applicazione del
diritto federale, inclusi i diritti costituzionali (DTF 128 II 56 consid. 2b;
126 V 252 consid. 1a), senza essere vincolato dai considerandi della
decisione impugnata né dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il
ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto
oppure essere respinto per motivi diversi da quelli contenuti nella decisione
querelata (art. 114 cpv. 1 in fine OG; DTF 127 II 264 consid. 1b, 8 consid.
1b; 125 II 497 consid. 1b/aa e rispettivi richiami).

1.3 Conformemente all'art. 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto
amministrativo deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova; il ricorrente deve segnatamente allegare le
proprie censure in modo intelligibile, esporre - perlomeno implicitamente - i
motivi su cui si fonda (art. 104 OG) e precisare infine perché e in quale
misura la decisione querelata è contestata (cfr. sulle esigenze di
motivazione DTF 118 Ib 134 consid. 2). In proposito il Tribunale federale
valuta con maggior indulgenza il contenuto dell'atto di ricorso redatto senza
l'ausilio di un avvocato o di un mandatario professionale, nel qual caso il
metro di giudizio sarebbe senz'altro più severo (DTF 109 Ia 217 consid. 2b).
Ora, anche se il gravame in esame non contiene una conclusione esplicita, da
esso si può comunque dedurre che il ricorrente postula sia l'annullamento
della decisione impugnata sia che gli venga concessa l'esenzione dal
pagamento delle tasse radiotelevisive litigiose. Alla luce del potere
cognitivo attribuito al Tribunale federale dall'art. 114 OG, queste
conclusioni sono ammissibili. Va poi osservato che sebbene gran parte delle
critiche sviluppate nel gravame non si riferiscono all'oggetto del litigio e
sfuggono, quindi, ad un esame di merito, dall'impugnativa emergono tuttavia
con sufficiente chiarezza i motivi per i quali la pronuncia dipartimentale è
contestata.

1.4 La decisione impugnata è stata resa in applicazione dell'art. 45 cpv. 2 e
4 ORTV (in vigore dal 1° agosto 2001). Adito con ricorso di diritto
amministrativo il Tribunale federale può esaminare a titolo pregiudiziale la
legalità e la costituzionalità delle ordinanze del Consiglio federale.
Trattandosi di un'ordinanza dipendente emanata in virtù di una
regolamentazione di livello legislativo, il Tribunale federale vaglia se il
Consiglio federale è rimasto entro i limiti dei poteri conferitigli dalla
legge. Nella misura in cui la delega legislativa non consente al Consiglio
federale di derogare alla Costituzione, il Tribunale federale ha ugualmente
la facoltà di controllare la costituzionalità delle regole contenute
nell'ordinanza. Allorquando la delega legislativa concede un potere di
apprezzamento molto ampio al Consiglio federale per fissare le disposizioni
di esecuzione, detta clausola vincola il Tribunale federale. In tal caso,
esso non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello del
Consiglio federale e deve limitarsi ad esaminare se l'ordinanza oltrepassa
manifestamente il quadro della delega legislativa concessa al Consiglio
federale oppure se, per altri motivi, essa appaia contraria alla legge o alla
Costituzione (DTF 122 II 193 consid. 3c/bb; 120 Ib 97 consid. 3a; 118 Ib 81
consid. 3b, 367 consid. 4).

1.5 Giusta l'art. 164 cpv. 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che
contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.
Secondo la lettera d del medesimo disposto vi rientrano in particolare le
disposizioni fondamentali in materia di cerchia dei contribuenti, oggetto e
calcolo dei tributi. Gli elementi determinanti per il calcolo del canone di
ricezione così come per un eventuale esenzione dall'obbligo di pagarlo
dovrebbero quindi essere disciplinati in modo preciso in una legge federale.
Ora l'attuale legge federale sulla radiotelevisione non contiene nessuna
norma (esplicita) che tratta questa questione. L'art. 55 cpv. 1 LRTV prevede
unicamente che chi intende ricevere programmi radiotelevisivi deve, tra
l'altro, pagare una tassa di ricezione. I capoversi 2 e 3 indicano poi che
incombe al Consiglio federale stabilire le tasse di ricezione, tenendo conto
dei presumibili fabbisogni finanziari e delle ulteriori possibilità di
finanziamento, così come di disciplinare i dettagli, ossia le modalità di
applicazione per fissare l'importo delle tasse di ricezione. I criteri
determinanti per concedere l'esenzione dal pagamento del canone di ricezione
sono quindi disciplinati unicamente in un'ordinanza, ossia all'art. 45 ORTV,
e non in una legge federale, contrariamente alle esigenze dell'art. 164 cpv.
1 lett. d Cost. (cfr. tuttavia l'art. 191 Cost.). In simili circostanze, si
pone il quesito di sapere se detta esenzione, prevista unicamente in
un'ordinanza e concernente una cerchia relativamente estesa di persone al
beneficio di prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI, sia effettivamente
coperta dall'art. 55 LRTV e se la stessa non porta ad una forma di
compensazione orizzontale inammissibile. In effetti, come emerge dal
Messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 concernente la
revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione, in seguito
all'introduzione del nuovo art. 45 ORTV, 110'000-120'000 persone in più
possono essere esentate dal pagamento del canone di ricezione; per compensare
le entrate che sono così venute a mancare, il canone è stato aumentato del
4,1% (aumento in vigore dal 2003), ciò che comporta di fatto per ogni
economia domestica sottoposta all'obbligo di versare il canone un aumento di
circa fr. 20.-- all'anno (FF 2003 pag. 1399 segg., spec. pag. 1471 seg.).
Nella concreta fattispecie, non occorre tuttavia esaminare in modo più
dettagliato questo quesito, il quale non è di rilievo per l'esito della
vertenza. Va poi sottolineato che, come risulta dal già citato Messaggio del
18 dicembre 2002, i nuovi art. 76 cpv. 5 e 78 LRTV sanciranno nella legge dei
principi più precisi concernenti il canone di ricezione, segnatamente la
facoltà concessa al Consiglio federale di esentare determinate categorie di
persone dall'obbligo di pagare quest'ultimo (FF 2003 pag. 1399 segg., spec.
1552 e 1632).

2.
2.1 L'art. 45 cpv. 2 lett. a e b ORTV, nella versione in vigore il 7 novembre
2000, quando è stata inoltrata la domanda di esenzione in esame, prevedeva
che "su richiesta scritta, sono pure esentati dall'obbligo di pagare la tassa
le persone invalide almeno al 50 per cento e con reddito modesto così come i
beneficiari di una rendita AVS con reddito modesto". L'art. 46 ORTV precisava
poi che "per reddito modesto si intende un reddito inferiore ai cinque terzi
dell'importo annuo minimo della rendita semplice AVS" (cpv. 1) e che "per
reddito s'intendono tutte le entrate di cui all'art. 3c della legge federale
del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità" (cpv. 2). Quest'ultima norma era
interpretata nel senso che essa fissava in modo esaustivo gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del reddito determinante,
escludendo certe prestazioni menzionate al suo secondo capoverso. In
particolare, le prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI così come
prestazioni d'aiuto sociale o di natura manifestamente assistenziale che non
erano computate nei redditi determinanti dall'art. 3c cpv. 2 LPC non erano
considerate né per la definizione del reddito modesto né di quello
determinante.

2.2 Vagliando la costituzionalità dei citati art. 45 e 46 ORTV, il Tribunale
federale, in una sentenza inedita 2A.283/2000 del 5 gennaio 2001, ha rilevato
che il riferimento ad un multiplo dell'importo minimo annuale della rendita
AVS semplice, sebbene non fosse di per sé discutibile, aveva tuttavia come
conseguenza indiretta di trattare in modo diverso le persone invalide o i
redditieri di condizione modesta a seconda che disponevano o no di un reddito
equivalente grazie a prestazioni complementari. Al riguardo il Tribunale
federale ha osservato che tutti i redditieri beneficiari di tali prestazioni
siccome la loro rendita dell'AVS o dell'AI era insufficiente a sopperire al
loro sostentamento facevano parte, in linea di principio, della categoria
delle persone con reddito modesto. Ciò risultava d'altronde dal messaggio del
21 settembre 1964 del Consiglio federale a sostegno di un disegno di legge su
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, ove veniva rilevato che era indispensabile creare un sistema di
prestazioni sociali complementari destinate a garantire alle persone meno
abbienti un reddito minimo (FF 1964 II p. 1786). Orbene, il sistema di
calcolo instaurato dall'art. 46 ORTV si allontanava da queste considerazioni:
basandosi sulla rendita semplice AVS, non considerava il fatto che detta
rendita variava a seconda della durata e dell'ammontare dei contributi
versati né che essa poteva essere completata o no da prestazioni
complementari. Secondo il Tribunale federale, il sistema di calcolo in
questione non corrispondeva pertanto allo scopo dell'art. 45 ORTV, il quale
era precisamente di esonerare dal pagamento dei canoni radiotelevisivi i
redditieri o gli invalidi che versavano in difficili condizioni finanziarie.
Il sistema in esame creava una disparità di trattamento tra due redditieri
che disponevano di risorse identiche, di cui uno era esentato dal pagare le
tasse di ricezione vista la modicità della sua rendita, allorché l'altro non
lo era, poiché la sua rendita superava la soglia dei cinque terzi della
rendita AVS semplice. Orbene, nessun criterio oggettivo giustificava che una
persona che aveva contribuito di più all'AVS fosse sfavorito. Secondo il
Tribunale federale, definendo in modo troppo restrittivo le nozioni di
reddito modesto e determinante, l'art. 46 ORTV aveva come conseguenza che
numerosi redditieri AVS/AI, le cui risorse non bastavano per provvedere al
loro sostentamento, non potevano beneficiare dell'esenzione, ciò che era
contrario al principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 cpv.
1 Cost.

2.3 In seguito a questa sentenza, il Consiglio federale ha modificato il 27
giugno 2001 l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione, modifica
entrata in vigore il 1° agosto 2001 (cfr. RU 2001 pag. 1680 segg.). L'art. 46
ORTV è stato abrogato e i capoversi 2 a 4 dell'art. 45 ORTV sono stati
modificati. Il nuovo art. 45 ORTV prevede ora che l'esenzione viene accordata
alle persone aventi diritto alle prestazioni complementari in conformità alla
legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cpv. 2). Più
precisamente solo le persone che possono fornire una decisione cresciuta in
giudicato relativa al diritto alle prestazioni complementari (cpv. 4) possono
essere esentate. Si pone quindi il quesito di sapere se questa nuova
regolamentazione disattende il principio della parità di trattamento sancito
dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (su questa nozione, cfr. DTF 123 I 1 consid. 6a e
rinvii).

2.4 Se l'unico criterio determinante fosse l'ammontare del reddito di cui
dispone un potenziale contribuente, se ne potrebbe dedurre, a prima vista,
che l'art. 45 ORTV dia luogo a delle disparità di trattamento: in effetti,
allorché dispongono di risorse equivalenti, delle persone (che percepiscono
prestazioni complementari) sarebbero esentate e altre no (cfr. sentenza
inedita 2A.283/2000 del 5 gennaio 2001, ove il Tribunale federale aveva
rilevato una simile disparità di trattamento). In realtà, la soluzione scelta
dal Consiglio federale è stata di concedere l'esenzione - equiparata ad una
misura di politica sociale - ad un preciso gruppo sociale, i redditieri al
beneficio di prestazioni complementari dell'AVS o dell'AI, ossia alle persone
le cui rendite sono insufficienti per sopperire al loro sostentamento (cfr.
Messaggio citato del 18 dicembre 2002 in: FF 2003 pag. 1471 seg.). È vero che
con questo sistema una persona che dispone solo di un reddito modesto ma che
non percepisce, per qualsiasi motivo, prestazioni complementari e non fa
quindi parte del suddetto gruppo sociale, non può essere esonerata. Ciò non
porta tuttavia ad un'inammissibile disparità di trattamento: il sistema
sociale prevede in effetti altri correttivi - ad esempio le prestazioni
d'aiuto sociale o di natura assistenziale - che permettono di tener conto
delle situazioni particolari. Si può quindi considerare che il sistema
litigioso fornisce un'adeguata risposta per la maggioranza dei casi che si
presentano e che non impedisce che determinate particolari situazioni siano
risolte tramite altre normative a carattere sociale. È vero che il presente
sistema è schematico e che presenta una certa rigidezza inerente ad ogni
sistema di esenzione. Ciò non è tuttavia sufficiente per ritenere che ne
derivano risultati che urtano il principio della parità di trattamento (cfr.
per analogia la giurisprudenza in materia fiscale, DTF 120 Ia 329 consid. 3;
110 Ia 7 consid. 2b). Va poi osservato che la soluzione scelta ha il pregio
della semplicità, ciò che costituisce un'esigenza praticamente indispensabile
per un sistema di esenzione a larga scala e la cui esecuzione incombe ad un
organo indipendente, incaricato della riscossione dei canoni di ricezione.
Quest'ultimo può quindi pronunciarsi su una domanda di esonero senza dovere
effettuare esso stesso calcoli dispendiosi o procedere a misure istruttorie
complicate riguardo alla situazione finanziaria dei diretti interessati, ciò
che peraltro nemmeno rientra nelle sue competenze. Occorre poi sottolineare
che se fosse determinante solo l'aspetto finanziario - ossia se l'esenzione
dovesse essere concessa ad ogni persona che dispone di un reddito modesto -
l'unico criterio decisionale che potrebbe allora essere preso in
considerazione sarebbe la tassazione fiscale, ciò che è già il caso in
materia di sovvenzioni per i contributi dell'assicurazione malattia. Orbene,
oltre al fatto che anche questo sistema non è perfetto (se si pensa alle
persone che non dichiarano alcun reddito senza essere tuttavia indigenti), il
sovraccarico di lavoro amministrativo causato da questo modo di procedere, se
appare giustificato trattandosi del pagamento di premi assicurativi non solo
elevati ma anche obbligatori per tutti, risulta del tutto sproporzionato in
confronto all'ammontare relativamente esiguo del canone di ricezione. La
scelta di un sistema di esenzione basato sul diritto a prestazioni
complementari dell'AVS o dell'AI poggia pertanto su motivi oggettivi ed, di
conseguenza, ammissibili. L'art. 45 ORTV non viola pertanto il principio
dell'uguaglianza di trattamento garantito dall'art. 8 cpv. 1 Cost.

3.
Nel caso concreto, la domanda di esenzione dal pagamento delle tasse di
ricezione radiotelevisive è stata in un primo tempo respinta in virtù degli
art. 45 e 46 ORTV, nella versione in vigore il 7 novembre 2000, ossia perché
i mezzi finanziari di cui disponeva all'epoca il ricorrente, il quale vive
con la figlia, superavano il limite fissato dall'ordinanza per concedere
l'esonero sollecitato. Egli percepiva allora una rendita dell'AVS di fr.
2'750.-- mensili, pari a fr. 33'000.-- annui, allorché il limite di cui
all'art. 46 ORTV era di fr. 30'150.-- per una comunica domestica composta da
due persone. In seguito alla modifica entrata in vigore il 1° agosto 2001
dell'ordinanza sulla radio televisione, la domanda di esenzione è stata
respinta poiché, contrariamente a quanto previsto dal nuovo art. 45 cpv. 2 e
4 ORTV, il ricorrente non percepiva prestazioni complementari e non poteva,
di conseguenza, produrre una decisione cresciuta in giudicato attestante del
suo diritto ad ottenere dette prestazioni. Orbene, come illustrato in
precedenza, la citata esigenza poggia su criteri oggettivi: il rifiuto di
esonerare il ricorrente dal pagamento del canone di ricezione deve quindi
essere confermato. Al riguardo va precisato che se, come fatto valere nella
lettera spedita il 16 maggio 2001 dal ricorrente all'Ufficio federale delle
comunicazioni (ove sostiene di aver chiesto il conferimento di prestazioni
complementari), questi dovesse effettivamente beneficiare di prestazioni
complementari, in tal caso l'esenzione richiesta dovrà essere concessa
retroattivamente, ossia dal momento in cui tale diritto gli viene
riconosciuto. Non si può invece considerare che, in virtù del principio della
parità di trattamento, incombe all'organo indipendente incaricato d'incassare
i canoni di ricezione di determinare se siano adempiti i requisiti per poter
beneficiare di prestazioni complementari. In effetti, dato che la situazione finanziaria dev'essere precisamente definita, visti gli elementi finanziari
da verificare e da accertare (cfr. art. 3b e 3c LPC) nonché considerato che
ciò implica anche la consultazione di documenti presso diverse autorità, la
mole di lavoro e i costi amministrativi generati da un simile esame risultano
totalmente sproporzionati, trattandosi di un calcolo ipotetico effettuato ai
fini di un'eventuale esenzione dal pagamento di tasse relativamente modiche.
Infine, va rilevato che nell'inserto di causa figura anche un'altra lettera
del ricorrente, datata 30 novembre 2001, ove egli afferma invece di non
volere richiedere prestazioni complementari "per motivi di principio". In
proposito va precisato che chi rinuncia volontariamente a percepire
prestazioni alle quali avrebbe diritto deve anche assumersi le conseguenze
che ne derivano, ossia l'obbligo di dover pagare esso stesso le tasse di
ricezione radiotelevisive.
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela giustificata: il
ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato.

4.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Il loro
ammontare viene fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta
del ricorrente. Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159
cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, alla Billag SA, all'Ufficio federale delle
comunicazioni e al Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,
dell'Energia e delle Comunicazioni.

Losanna, 23 giugno 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: