Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.3/2002
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2002


2A.3/2002 /viz

Sentenza dell'8 maggio 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________, ricorrente,

contro

Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundeshaus West, 3003 Berna.

prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
21 novembre 2001 del Dipartimento federale di giustizia e polizia)
Fatti:

A.
A. ________, già in Milano ed ora residente a Chiasso, ha beneficiato di
prestazioni assistenziali a favore di cittadini svizzeri all'estero dal 1°
giugno 1993. Il 14 giugno 2001 l'Ufficio federale di giustizia ha soppresso
con effetto immediato l'erogazione delle prestazioni, rimproverandole di
avere commesso abusi ripetuti e gravi. Il 23 giugno 2001 l'interessata è
insorta dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale, il
10 agosto 2001, ha concesso l'effetto sospensivo al gravame e ha invitato
l'autorità di prima istanza ha pagare provvisoriamente all'assistita il
canone di locazione. Il 25 settembre 2001 A.________ ha completato la propria
impugnativa. Con decisione del 21 novembre 2001 il Dipartimento ha accolto
parzialmente il gravame e ha annullato il giudizio dell'Ufficio federale di
giustizia, invitando quest'ultimo a concedere all'interessata una prestazione
assistenziale ammontante a Lit. 314'000 mensili, dal mese di maggio 2001 in
poi.

B.
Il 18 dicembre 2001 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la
soprammenzionata decisione dipartimentale con uno scritto intitolato
"ricorso".
Chiamato ad esprimersi, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, con
risposta del 22 gennaio 2002, ha proposto la reiezione dell'impugnativa.

C.
Il 22 febbraio 2002 l'Ufficio federale di giustizia, in seguito ad un riesame
della situazione economica di A.________, ha aumentato a Lit. 518'750 mensili
la prestazione assistenziale per il periodo dal 1° maggio al 30 agosto 2001.
Esso ha però soppresso ogni prestazione dal 1° settembre successivo,
ritenendo che da quel momento non sussisteva più alcun bisogno. Ha altresì
rifiutato di prendersi carico della prima pigione del nuovo appartamento
locato dall'interessata, la quale era stata sfrattata per morosità dal
precedente alloggio, come pure della cauzione e dei costi di trasloco.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).

1.1 Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile
contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia in
materia di assistenza agli Svizzeri all'estero (art. 22 cpv. 2 della legge
federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri
all'estero; LASE; RS 852.1).
1.2 Con questo rimedio, la ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, la lesione
dei diritti costituzionali (DTF 122 IV 8 consid. 1b; 119 Ib 254 consid. b) e
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art.
104 lett. a e b OG); nella fattispecie, questi ultimi possono essere
verificati d'ufficio (art. 105 cpv. 1 OG). Quale organo della giustizia
amministrativa, il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del
diritto federale, senza essere vincolato dai considerandi della decisione
impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il ricorso
potrebbe essere accolto per ragioni che la ricorrente non ha addotto o essere
respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in
considerazione (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 121 II 447 consid. 1b; 120 Ib 379
consid. 1b).

1.3 Giusta l'art. 108 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943
sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), l'atto di ricorso deve
contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova: il ricorrente deve segnatamente allegare le proprie censure in modo
intelligibile, esporre - perlomeno implicitamente - i motivi su cui si fonda
(art. 104 OG) e precisare infine perché e in quale misura la decisione
impugnata è contestata (in merito alle esigenze di motivazione, cfr. DTF 123
V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2; 113 Ib 287 e rispettivi riferimenti).
Il Tribunale federale valuta con maggiore indulgenza il contenuto dell'atto
di ricorso redatto senza l'ausilio di un avvocato o di un mandatario
professionale (DTF 109 Ia 217 consid. 2b). Nella concreta fattispecie,
sebbene la ricorrente si esprima in modo semplice e confuso, dall'insieme
dello scritto si capisce che ella contesta, almeno in parte, le motivazioni
della decisione querelata, della quale chiede implicitamente l'annullamento.
Ciò posto, il presente ricorso, presentato peraltro in tempo utile (art. 106
OG) è, quindi, formalmente ammissibile.

2.
La decisione emanata il 22 febbraio 2002 dall'Ufficio federale di giustizia,
in seguito al riesame della situazione economica della ricorrente, non rende
privo d'interesse il presente ricorso. Detta autorità ha deciso che, dal 1°
settembre 2001 in poi, l'interessata non ha più diritto a prestazioni
assistenziali, neppure al pagamento delle spese che le deriverebbero dal
cambiamento dell'alloggio, perché il calcolo del suo fabbisogno mensile,
tenuto conto che da quella data vive con lei il figlio, presenta delle
eccedenze. Quest'aspetto - il quale non è stato vagliato nella decisione
dipartimentale ora querelata - sfugge ad un esame da parte del Tribunale
federale nel presente procedimento. Il citato Ufficio ha tuttavia riveduto
anche il calcolo relativo al periodo dal 1°maggio al 30 agosto 2001,
stabilendo che l'aiuto mensile andava aumentato da Lit. 314'000 a Lit.
518'750. Orbene, il diritto della ricorrente di percepire prestazioni
assistenziali durante questo periodo limitato di tempo, qualunque sia
l'importo, influenzerà il conteggio di dare-avere finale, ciò che l'autorità
di prima istanza ha giustamente segnalato a titolo di pro-memoria. Su questo
punto, la ricorrente conserva pertanto un interesse degno di protezione a che
venga esaminata la legittimità della decisione impugnata (art. 103 lett. a
OG; sulle esigenze di un interesse pratico e attuale a ricorrere, cfr. DTF
122 II 411 consid. 1e e rinvii).

3.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia - come in precedenza
l'Ufficio federale di giustizia - rimprovera alla ricorrente di avere
utilizzato per altri fini somme versatele specificatamente per pagare il
canone di locazione e medicinali, così da avere accumulato debiti per questi
oneri di Lit. 8'376'500, rispettivamente Lit. 670'000, nonché di avere omesso
d'informare la competente autorità che, dal 22 febbraio 1999, riceve una
pensione italiana vedovile di Lit. 800'000 mensili. Siccome tali
comportamenti giustificano da soli il rifiuto o la soppressione
dell'assistenza in virtù dell'art. 7 lett. b, d, f LASE, la citata autorità
non ha approfondito la rilevanza di altre irregolarità compiute nel chiedere
il rimborso di spese di cure speciali.

3.1 La ricorrente - la quale sembra contestare innanzitutto gli accertamenti
di fatto, critica di per sé ammissibile (art. 105 cpv. 1 OG; cfr. consid.
1.2) - ammette di non avere dichiarato la pensione italiana. Essa minimizza
però l'importo della rendita non dichiarata e asserisce di averla utilizzata
per pagare degli usurai che avrebbero ridotto sul lastrico la sua famiglia.
In primo luogo, va osservato che questa omissione rientra tra i comportamenti
elencati dall'art. 7 lett. b (dichiarazioni inesatte o incomplete) oppure
lett. d (mancata comunicazione di modifiche essenziali) LASE il quale, come
ritenuto correttamente dall'autorità dipartimentale, permette di rifiutare o
sopprimere l'assistenza. Va poi rilevato che le giustificazioni addotte non
sono sorrette da nessuna prova. Già nel ricorso del 23 giugno 2001 e nel
complemento del 25 settembre 2001 indirizzati al Dipartimento federale di
giustizia e polizia, la ricorrente si era limitata ad affermare l'esistenza
di debiti verso "strozzini malavitosi", senza fornire il minimo dettaglio né
indicare un solo elemento concreto suscettibile di rendere la sua versione
perlomeno verosimile. Non lo aveva nemmeno fatto durante l'audizione svoltasi
il 18 settembre 2001 presso il Consolato generale di Svizzera a Milano,
durante la quale, nonostante le precise domande rivoltele, non aveva dato
nessuna indicazione sulla natura e l'ammontare dell'asserito debito. A questo
proposito il ricorso va disatteso.

3.2 La decisione querelata non si presta a critiche nemmeno laddove accerta
che delle prestazioni assistenziali sono state impiegate abusivamente ai
sensi dell'art. 7 lett. f LASE. La ricorrente asserisce genericamente che
tali "accuse (...) sono totalmente inventate e frutto di travisamenti e
storture della realtà". Sennonché ella si limita di nuovo ad affermazioni
generiche, non sostanziate, nonostante che l'autorità di prima istanza abbia
stabilito gli importi precisi sottratti agli scopi assistenziali per i quali
erano stati versati (segnatamente il pagamento della pigione e di
medicinali). Al riguardo si può d'altronde osservare che nel gravame alla
precedente autorità, la ricorrente aveva ammesso in sostanza le motivazioni
addotte dall'Ufficio federale di giustizia, obiettando soltanto che non si
era tenuto conto dei gravi motivi, sopra accennati, che l'avrebbero indotta
ad agire così. Anche su questo punto il ricorso va respinto.

4.
4.1L'art. 7 LASE stabilisce che, in presenza dei comportamenti descritti,
l'assistenza può essere negata o soppressa. La formulazione potestativa
conferisce all'autorità amministrativa un discreto potere di apprezzamento,
del quale il Tribunale federale può rivedere soltanto l'abuso o l'eccesso
(art. 104 lett. a OG). Nel caso specifico, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia lo ha esercitato in modo corretto. Come emerge dalla
decisione querelata, esso ha soppesato i diversi elementi a disposizione,
ossia la gravità e la ripetizione degli abusi perlopiù ammessi,
l'inconsistenza delle giustificazioni addotte, l'età e la salute della
ricorrente, alla quale, tenuto conto delle entrate provenienti da istituzioni
pubbliche svizzere ed italiane nonché degli aiuti privati, era comunque
garantita un'esistenza dignitosa. Detta autorità ha nondimeno considerato
eccessiva la soppressione immediata e non preavvisata delle prestazioni
assistenziali e, in applicazione del principio della proporzionalità, ha
deciso che l'interessata aveva comunque diritto ad un aiuto mensile di Lit.
314'000.

4.2 La ricorrente considera ingiusta la soppressione "da un giorno all'altro"
del contributo per il pagamento del canone di locazione e considera in ogni
caso insufficiente l'aiuto concessole, soprattutto in vista delle spese che
l'imminente cambiamento dell'abitazione comporterebbe. Anche a questo
proposito l'argomentazione è scarna: la ricorrente non dice quali sono le
cifre errate del conteggio del suo fabbisogno al maggio 2001, posto alla base
del giudizio impugnato. Va poi rilevato che il Dipartimento federale di
giustizia e polizia le ha accordato una prestazione assistenziale benché
l'art. 7 LASE ne permettesse di per sé la soppressione. Quanto alla
locazione, basti osservare che nel menzionato conteggio, tra le uscite, è
computata anche la pigione. Infine, si può aggiungere che la ricorrente deve
rimproverare soltanto a sé stessa se sarà sfrattata a causa del debito
accumulato verso la proprietaria del suo alloggio.

5.
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela conforme al diritto
federale: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato
confermato.

6.
Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo di una tassa di
giustizia. Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si preleva tassa di giustizia né si accordano ripetibili.

3.
Comunicazione alla ricorrente e al Dipartimento federale di giustizia e
polizia.

Losanna, 8 maggio 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: