Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.327/2002
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2A.327/2002 /viz

Sentenza del 30 settembre 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart e Müller,
cancelliere Cassina.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella
postale 143, 6601 Locarno,

contro

Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico, Bundesgasse 3, 3003
Berna,
Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato,
avenue Tissot 8, 1006 Losanna.

responsabilità dello Stato; assistenza giudiziaria

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione incidentale del 19
giugno 2002 della Commissione federale di ricorso in materia di
responsabilità dello Stato).
Fatti:

A.
Il 16 maggio 2001 A.________ ha inoltrato al Ministero pubblico della
Confederazione una richiesta di risarcimento nei confronti della
Confederazione svizzera per un importo di fr. 8'000'000.--. Egli ha
giustificato la propria pretesa, affermando che lo Stato doveva essere
ritenuto responsabile dei danni che l'ex procuratrice pubblica generale Carla
del Ponte gli aveva arrecato in seguito alla rivelazione a due giornalisti
del "Corriere della Sera" del suo nome quale testimone chiave in un affare
penale, noto al pubblico con il nominativo di "X.________".

Il 28 giugno 2001 il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato ad
A.________ che la sua istanza sarebbe stata trasmessa per competenza al
Dipartimento federale delle finanze, il quale in data 1° marzo 2002 ha
statuito sulla medesima, respingendola.

B.
Il 2 aprile 2002 A.________ è insorto davanti alla Commissione federale di
ricorso in materia di responsabilità dello Stato, chiedendo l'annullamento
della predetta decisione e il conseguente rinvio degli atti al Ministero
pubblico della Confederazione per competenza. In quella sede ha pure
domandato di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
gratuito patrocino.

Preso atto di quest'ultima richiesta, il 10 aprile 2002 la predetta
Commissione federale di ricorso ha inviato ad A.________ un formulario per la
determinazione dello stato di bisogno con l'ingiunzione di ritornarlo
debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti.

Dopo avere ricevuto in ritorno il documento in questione, con decisione
incidentale del 19 giugno 2002 la Commissione federale di ricorso ha risolto
di non accordare ad A.________ assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio. Essa ha in sostanza rilevato che questi aveva compilato in
maniera lacunosa il formulario in questione e non aveva prodotto alcun
giustificativo in grado di comprovare la sua reale situazione economica. In
simili circostanze, dovendo statuire unicamente sulla scorta delle scarse
prove agli atti, la precedente istanza di giudizio ha considerato che non vi
erano sufficienti elementi per ritenere A.________ incapace di poter far
fronte con i propri mezzi ai costi processuali derivanti dalla causa di
risarcimento avviata nei confronti della Confederazione e gli ha quindi
fissato un termine per versare la somma di fr. 10'000.--, a titolo di
anticipo spese, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento di questo
importo, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

C.
Il 28 giugno 2002, A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo con il quale domanda l'annullamento della
predetta decisione incidentale. Postula che gli sia concessa l'assistenza
giudiziaria sia per la procedura di ricorso davanti alla Commissione federale
di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, sia per quella dinanzi
al Tribunale federale.
Chiamata ad esprimersi, la citata Commissione federale di ricorso non ha
formulato nessuna osservazione in merito al gravame. Dal canto suo il
Dipartimento federale delle finanze ha invece chiesto che il ricorso sia
respinto.

Il 30 luglio 2002 A.________ ha quindi inoltrato un nuovo allegato scritto
con il quale ha preso posizione sulle osservazioni presentate dal
Dipartimento federale delle finanze.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 123 I
112 consid. 1; 122 I 39 consid. 1 con rinvii).

1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), il ricorso
di diritto amministrativo è aperto contro le decisioni che si fondano - o che
avrebbero dovuto fondarsi - sul diritto pubblico federale, a condizione che
esse emanino da una delle autorità indicate all'art. 98 OG e che non sia
realizzata alcuna delle eccezioni indicate agli art. 99 a 102 OG. L'art. 5
cpv. 2 PA precisa poi che le decisioni incidentali ai sensi dell'art. 45 PA,
segnatamente, come in concreto, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria (art.
45 cpv. 2 lett. h PA versione tede-        sca e francese; la versione
italiana parla di gratuito patrocinio, ma fa riferi-       mento all'art. 65
PA, in cui è compresa pure l'assistenza giudiziaria), sono pure considerate
decisioni suscettibili di essere impugnate mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, se possono provocare un pregiudizio
irreparabile al ricorrente, ovvero se questi ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione (DTF
127 II 132 consid. 2a con riferimenti). Nondimeno, in virtù dell'art. 101
lett. a OG (e contrario), affinché il ricorso di diritto amministrativo
presentato contro una decisione incidentale sia ammissibile, è necessario che
tale rimedio sia esperibile contro la decisione finale.

1.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha impugnato la pronuncia con cui la
Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato si è
rifiutata di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria: si tratta
pertanto di una decisione incidentale (art. 45 cpv. 2 lett. h PA). La stessa
provoca all'interessato la necessità di dover versare un anticipo a titolo di
garanzia per le spese giudiziarie presunte, impedendogli altresì di fruire
del gratuito patrocinio. Orbene, per prassi costante, simili inconvenienti
possono causare un danno irreparabile (cfr. DTF 111 Ia 276 consid. 2b; 125 I
161 consid. 1 con riferimenti). Inoltre, la decisione finale, con cui la
suddetta commissione statuirà su ricorso in merito alla domanda di
risarcimento dei danni formulata dall'insorgente in base alla legge federale
sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali
e dei funzionari federali, del 14 marzo 1958 (LResp; RS 170.32) può essere,
di principio, oggetto di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale (art. 10 cpv. 1 LResp; DTF 126 II 145 consid. 1b/aa). Considerato
che anche le ulteriori condizioni per l'ammissibilità del gravame sono
soddisfatte, quest'ultimo risulta dunque in linea di principio ammissibile.

1.3 Giusta l'art. 110 cpv. 4 OG, un ulteriore scambio di scritti ha luogo
solo eccezionalmente. Un simile modo di procedere è necessario laddove nella
risposta al ricorso, vengono fatte valere circostanze nuove e rilevanti sulle
quali il ricorrente non ha potuto esprimersi in precedenza (cfr. DTF 118 Ia
305 consid. 1c; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna
1983, pag. 194). Gli argomenti sollevati dal Dipartimento federale delle
finanze nelle sue osservazioni coincidono in gran parte con quelli già
utilizzati dalla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità
dello Stato per motivare la decisione litigiosa; nella misura in cui
costituiscono invece delle nuove allegazioni non appaiono determinanti per il
presente giudizio. Ne discende che, in simili circostanze, non sussistevano
le condizioni per procedere davanti al Tribunale federale ad un secondo
scambio di scritti tra le parti: sono pertanto inammissibili gli argomenti di
replica contenuti nell'allegato di osservazioni che il ricorrente ha
inoltrato dinanzi a questa Corte il 30 luglio 2002 per controbattere alla
presa di posizione del suddetto dipartimento. A prescindere da ciò, si deve
comunque dire che mediante questo suo scritto il ricorrente non ha apportato
alcun elemento nuovo di rilievo, suscettibile di influire sull'esito della
presente vertenza.

1.4 Prima di entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente,
occorre ancora osservare che, a norma dell'art. 108 cpv. 2 OG, il ricorso di
diritto amministrativo deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova. In merito alla motivazione del gravame va
detto che, a differenza di quanto avviene per il ricorso di diritto pubblico,
il Tribunale federale non pone delle esigenze troppo severe. È sufficiente
che dall'allegato ricorsuale emerga perché e in quale misura la decisione
impugnata è contestata. Non è necessario che la motivazione sia ineccepibile:
la medesima deve però perlomeno rife-   rirsi all'oggetto del litigio, pena
l'inammissibilità del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; André
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 915; Gygi, op.
cit., pag. 197). Nel caso concreto, l'atto di ricorso, redatto da un
avvocato, non adempie manifestamente i requisiti minimi di motivazione appena
esposti laddove lo stesso fa riferimento in maniera alquanto generica e
confusa alla pretesa violazione degli art. 1, 2 e 8 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Non si vede infatti in che modo la decisione
impugnata possa concernere il diritto alla vita e il diritto al rispetto
della vita privata e familiare sanciti dalle predette disposizioni
convenzionali, né d'altronde il ricor-  rente ha fornito la benché minima
spiegazione in proposito. Di conseguenza, su questo punto, l'impugnativa è
inammissibile.

2.
2.1 Con il rimedio esperito il ricorrente può fare valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento
(art. 104 lett. a OG), ma non l'adeguatezza della decisione impugnata, non
essendo tale facoltà prevista nella legislazione sotto esame (art. 104 lett.
c OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale
esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, senza essere vincolato
dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti.
L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la
decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei
fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che gli stessi
risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati
violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi,
la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è
alquanto ristretta (cfr. DTF 121 II 97 consid. 1c; 114 Ib 27 consid. 8b;
Fritz Gygi, op. cit., pag. 286 e seg.). Per giurisprudenza, sono ammesse
soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in
considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una
violazione di regole essenziali di procedura (DTF 107 Ib 167 consid. 1b; 106
Ib 77 consid. 2a).

2.2 Al presente gravame sono stati allegati dei documenti attestanti
l'avvenuto versamento di soldi da parte dell'avvocato del ricorrente a
quest'ultimo nonché una tabella delle spese di sussistenza che lo stesso
legale ha dovuto sostenere per conto del suo cliente tra il 2000 e il 2001.
Anzitutto va osservato che non è dato da vedere - né il ricorrente fornisce
spiegazioni al riguardo - perché detti documenti non siano già stati prodotti
dinanzi alla precedente autorità di giudizio. In effetti, essi si riferiscono
quasi tutti a fatti che potevano essere constatati già al momento in cui è
stato esperito il ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso.
D'altro canto non si può rimproverare a quest'ultima istanza di non aver
ordinato d'ufficio l'acquisizione agli atti di questi documenti, dal momento
che alcuni di essi le erano sicuramente sconosciuti mentre che di altri, come
in particolare della suddetta tabella, la Commissione ne ha appreso
l'esistenza attraverso il ricorrente stesso, il quale però si è limitato ad
indicare che tale documento era agli atti presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo di Strasburgo. Ne discende che tutti questi mezzi di prova, in
quanto nuovi, non possono essere presi in considerazione in questa sede.

3.
Giusta l'art. 65 PA, applicabile alle cause avviate dinanzi alle Commissioni
federali di ricorso, l'autorità di ricorso può, a domanda, dopo il deposito
del ricorso, dispensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova
nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover aver esito
sfavorevole (cpv. 1). Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di
provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare
un avvocato (cpv. 2). Per prassi costante, si trova nel bisogno colui che non
è in grado di far fronte ai costi giudiziari senza pregiudicare il proprio
sostentamento e quello della sua famiglia. Per determinare detta situazione
d'indigenza occorre considerare l'insieme della situazione finanziaria
dell'istante al momento della presentazione della richiesta (DTF 127 I 202
consid. 3b con riferimenti). Il minimo vitale determinante per le esecuzioni
non è decisivo. Certo, l'autorità può prendere quale punto di riferimento
tale importo, ma deve tenere conto, in modo adeguato, delle particolarità del
caso: segnatamente essa deve vagliare se l'interessato ha dovuto agire
rapidamente e non ha pertanto avuto la possibilità di risparmiare in vista
del processo. Inoltre, l'autorità non deve tenere in considerazione solo
l'importo domandato a titolo di anticipo, ma anche le altre spese legate alla
procedura, così come il fatto che, se l'assistenza giudiziaria è rifiutata,
spetta al ricorrente retribuire il proprio legale (DTF 124 I 1 consid. 2a;
108 Ia 108 consid. 5b; 106 Ia 82 consid. 3). Essa non deve quindi limitare in
modo formalista i mezzi di prova forniti e accettare solo documenti
ufficiali. Ciò non toglie che incombe  innanzitutto al richiedente indicare
in modo completo e, nella misura del possibile, giustificare i suoi redditi e
la sua situazione patrimoniale (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid.
3a con rinvio).

4.
Con il presente gravame il ricorrente rimprovera essenzialmente alla
Commissione federale di ricorso di avere adottato nell'occasione un
atteggiamento oltremodo formalista, di non essersi prodigata
nell'accertamento dei fatti rilevanti per la causa e di non avere voluto
precedere all'assunzione delle prove da lui offerte. In sintesi, sostiene di
non potere produrre documenti contenenti indicazioni in merito alla sua
situazione economica e al suo tenore di vita per motivi di sicurezza.

4.1 Nell'ambito della procedura amministrativa, l'autorità è tenuta, in virtù
del cosiddetto principio inquisitorio, ad accertare d'ufficio i fatti
rilevanti per la causa (art. 12 PA). Nondimeno, colui che promuove un
procedimento nell'intento di ottenere una prestazione statale ha un obbligo
di collaborazione (art. 13 PA; DTF 126 II 63 consid. 5a non pubblicato; 112 I
65 consid. 3 con riferimenti). Un simile dovere, di principio, impone alla
parte patrocinata di allegare e, nella misura del possibile, di dimostrare
l'esistenza delle condizioni di fatto dalle quali dipende l'accoglimento
della sua domanda (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2 ; 110 V 48 consid. 4a). Se,
come nella fattispecie, la richiesta è volta all'ottenimento del diritto
all'assistenza giudiziaria, l'istante deve dimostrare, in particolare, la
propria situazione di indigenza (cfr. DTF 120 Ia 179 consid. 3 pag. 181;
Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi
Losanna 1989, pag. 54/55; Piermarco Zen Ruffinen, Assistance judiciaire et
administrative: les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution
fédérale, in: JdT 1989 I pag. 41).

Di regola l'autorità non è a conoscenza della situazione finanziaria in cui
si trova il richiedente e, per di più, deve pronunciarsi rapidamente sulla
domanda sottopostale: essa non è quindi tenuta a verificare d'ufficio se
l'istante patrocinato abbia, ad esempio, indicato tutte le spese necessarie o
se, invece, abbia calcolato in modo troppo modesto il proprio fabbisogno. Il
principio appena evocato non è tuttavia privo di eccezioni: l'autorità deve
infatti approfondire l'esame della fattispecie laddove gli atti di causa o la
situazione concreta la portino a dubitare seriamente delle allegazioni
dell'istante (cfr. DTF 107 II 233 consid. 2c; in tema di esecuzioni cfr. DTF
112 III 79 consid. 2; sull'argomento: Gygi, op. cit., pag. 215).
Nell'approfondire i fatti, l'autorità può comunque far capo al citato dovere
di collaborazione delle parti, perlomeno laddove, come in concreto, questo è
stabilito dalla legge: essa può quindi imporre all'istante di presentare le
prove necessarie per stabilire la sua indigenza. Se quest'ultimo si rifiuta
di collaborare, la sua richiesta può venire dichiarata inammissibile (art. 13
cpv. 2 PA); se l'autorità decide di entrare comunque nel merito, essa terrà
conto del comportamento dell'interessato nell'ambito della valutazione delle
prove (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 99 n. 275).

4.2
4.2.1Come accertato dalla precedente autorità di giudizio, il ricorrente ha
indicato nella sua richiesta di risarcimento di avere vissuto e lavorato dal
1990 sino al mese di settembre del 1999 in Russia - Paese dal quale ha poi
dovuto fuggire - e di avere beneficiato durante questo periodo di cospicui
introiti, frutto della sua attività professionale in ambito finanziario, per
degli importi dell'ordine di circa fr. 2,5 milioni all'anno. Nel formulario
per l'assistenza giudiziaria compilato il 15 aprile 2002 egli ha poi
quantificato i suoi guadagni in addirittura 5 milioni di franchi svizzeri
all'anno. A giusta ragione la Commissione federale di ricorso ne ha dedotto
che ciò avrebbe dovuto permettergli di accumulare nel corso del tempo un
considerevole patrimonio. Tale conclusione appare poi ancora più fondata, se
si considera che, a detta dell'insorgente stesso, nel corso del periodo
trascorso in Russia egli non sarebbe mai stato tassato su detti redditi. Ora,
in siffatte circostanze, le continue affermazioni, secondo cui egli non
disporrebbe più di alcuna sostanza e vivrebbe attualmente grazie al denaro
che gli anticipa il suo avvocato risultano difficilmente credibili. Davanti
al Tribunale federale A.________ ha sostenuto di essere stato spogliato di
tutti i suoi averi depositati presso la banca Y.________ di Lugano da
B.________, un ex dipendente del citato istituto di credito nei confronti del
quale egli ha sporto querela penale presso il Ministero pubblico del Cantone
Ticino per ripetuta e continuata estorsione, ripetuta appropriazione indebita
aggravata e ripetuta falsità in documenti. A sostegno di questa sua tesi, fa
quindi riferimento ad una decisione resa il 4 luglio 2002 dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al materiale
probatorio che era stato raccolto in sede penale. Sennonché da detta sentenza
non può essere dedotto alcunché a favore dell'insorgente. Anzi nella medesima
i giudici cantonali hanno confermato che gli indizi a carico di B.________
erano insufficienti a confermare le accuse formulate nei suoi confronti dal
qui ricorrente. Detta pronuncia non fornisce dunque nessuna indicazione,
nemmeno indirettamente, in merito al modo in cui egli avrebbe perso tutti i
suoi risparmi.

Per il resto, occorre ancora aggiungere che non sono certo atte a dimostrare
alcunché sia le ripetute asserzioni del legale dell'insorgente secondo cui
egli provvederebbe da tempo al sostentamento del suo cliente, sia - a
prescindere dalla loro ammissibilità quali mezzi di prova in questa sede
(cfr. consid. 2.2) - i documenti relativi ai versamenti e ai pagamenti che
questi avrebbe effettuato in favore di A.________. Non è poi affermando
genericamente in calce al formulario per l'assistenza giudiziaria che la
Commissione federale di ricorso avrebbe potuto disporre "di notevole
materiale probatorio, presso il Ministero Pubblico della Confederazione,
presso il Consiglio Federale, presso il Ministero Pubblico del Cantone
Ticino, il Ministero Pubblico del Cantone Ginevra, il Ministero Pubblico di
Zurigo e presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, nonché
di oltre 80'000 pubblicazioni sulla stampa internazionale", che il ricorrente
ha fornito la propria collaborazione all'accertamento dei fatti rilevanti per
l'evasione della sua richiesta di assistenza.

4.2.2 L'insorgente riconosce sostanzialmente di avere compilato in maniera
soltanto parziale il formulario per l'assistenza giudiziaria che gli era
stato inviato dalla Commissione federale di ricorso in materia di
responsabilità dello Stato, ma si giustifica sostenendo non potere fornire
informazioni sul proprio conto per non compromettere la sua sicurezza
personale. Afferma infatti di essere braccato da potenti organizzazioni
criminali e di temere per la propria vita. Quest'ultima circostanza, pur non
dovendo essere sottovalutata, non basta a liberare il ricorrente dal dovere
di prestare la sua cooperazione. Come correttamente rilevato dalla
Commissione federale di ricorso, la procedura amministrativa federale prevede
la possibilità di adottare misure specifiche volte a garantire la segretezza
di determinati documenti di causa qualora le circostanze del caso lo
richiedano (cfr. art. 27 cpv. 1 PA). Una simile cautela poteva senz'altro
essere adottata nel caso concreto, qualora il ricorrente lo avesse richiesto,
tanto più che, visto il genere di procedura e vista in particolare
l'inesistenza di una controparte alla quale notificare tali informazioni, il
rischio che le stesse potessero essere divulgate a terzi sarebbe stato
alquanto remoto.

4.2.3 Come già accennato, il ricorrente si lamenta pure del fatto che la
precedente istanza di giudizio non ha proceduto a sentirlo di persona e ad
assumere le testimonianze da lui richieste. Anche questa censura è infondata.
Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29
cpv. 2 Cost.), non dà al cittadino il diritto di comparire personalmente
davanti ad un'autorità amministrativa e di esprimersi oralmente (DTF 125 I
209 consid. 9b) e permette di rifiutare una prova se, in base ad un
apprezzamento anticipato della medesima, la sua assunzione non porterebbe
comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid.
5b/bb e rinvii). Ora, davanti alla Commissione federale di ricorso
l'insorgente, patrocinato da un legale, ha avuto modo di sostanziare la
propria domanda di assistenza giudiziaria sia nel momento in cui ha formulato
la medesima che in seguito, allorquando gli è stato chiesto di compilare
l'apposito formulario sopra menzionato. Non è dato a vedere inoltre quali
altri dati egli avrebbe potuto ancora fornire che già non potevano essere
indicati nelle allegazioni scritte. Per quel che riguarda poi i testimoni,
egli ha chiesto in sostanza l'audizione di tutta una serie di persone, tra
cui numerosi funzionari e magistrati federali e cantonali, che se da un lato
potevano essere a conoscenza di fatti rilevanti per il merito della causa di
risarcimento, dall'altro non risultavano oggettivamente in grado di fornire
informazioni attendibili in merito alla sua attuale situazione economica.
Quanto poi alla richiesta di fare testimoniare il suo avvocato, va detto che
la deposizione di quest'ultimo da sola non poteva bastare a colmare la
pressoché totale assenza agli atti di prove documentali circa la sua
condizione economica. Ne discende che l'apprezzamento anticipato delle prove
eseguito dalla suddetta autorità non lede il diritto di essere sentito
dell'insorgente.

4.3 Stante tutto quanto precede, si deve dunque convenire con la Commissione
federale di ricorso sul fatto che il ricorrente, venendo manifestamente meno
ai suoi obblighi di collaborazione con l'autorità di ricorso adita, non è
stato in grado di rendere perlomeno verosimile la propria condizione
d'indigenza, né tanto meno di fornire degli indizi tali da indurre
quest'ultima ad approfondire determinati aspetti della fattispecie. In
particolare si deve ammettere che non sussistono agli atti prove oggettive
suscettibili di conferire un minimo di attendibilità alle poche informazioni
che egli ha fornito in merito alla sua situazione personale ed economica. Da
questo profilo la decisione impugnata non presta dunque il fianco a nessuna
critica.

5.
5.1 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe lesiva del
principio della parità delle armi, garantito degli art. 6 e 13 CEDU. A questo
proposito afferma che la domanda di versare fr. 10'000.-- a titolo di
anticipo delle spese, pena l'inammissibilità del ricorso, sarebbe "grottesca"
e gli impedirebbe di fatto di ricorrere contro la decisione con la quale il
Dipartimento federale delle finanze ha respinto la sua richiesta di
risarcimento nei confronti della Confederazione. La censura è manifestamente
infondata per i motivi che seguono.

5.2 In primo luogo si deve dire che l'art. 13 CEDU garantisce a chiunque
reputi di essere stato limitato nei propri diritti o libertà convenzionali la
facoltà di adire su ricorso un'istanza nazionale. Ciò non significa ancora
che debba sussistere necessariamente la possibilità di rivolgersi ad un
tribunale; la predetta garanzia può in effetti risultare adempiuta già
laddove è data l'opportunità di insorgere davanti ad un'autorità
amministrativa sufficientemente indipendente. Per contro è necessario che
l'autorità adita sia tenuta ad esaminare le censure che le sono state
sottoposte dal ricorrente e possa, se del caso, annullare l'atto impugnato o,
rispettivamente, eliminarne gli effetti. Inoltre la stessa deve rispettare le
garanzie procedurali minime necessarie in uno stato di diritto, quali, in
particolare, il diritto di essere sentiti e il diritto ad ottenere una
decisione motivata (DTF 123 II 402 consid. 4b/aa; 121 I 87 consid. 1b con
riferimenti). Ora, nel caso di specie dette condizioni sono chiaramente
adempiute. Il ricorrente ha in effetti potuto impugnare la suddetta decisione
dipartimentale davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di
responsabilità dello Stato, ossia dinanzi ad un'istanza giudiziaria
imparziale e indipendente. Questa risponde poi ai rimanenti requi-  siti
sopra menzionati, fatto questo che basta ad escludere una violazione
dell'art. 13 CEDU.

5.3 La questione inerente alla richiesta formulata dalla Commissione federale
di ricorso ad A.________ di versare l'importo di fr. 10'000.-- a titolo di
anticipo delle spese, pena l'inammissibilità del suo ricorso, non concerne
quindi la predetta disposizione convenzionale, quanto piuttosto l'art. 6 CEDU
e il principio dell'accesso ad un tribunale, deducibile da questa norma. A
tale proposito gli organi di Strasburgo hanno già avuto modo in più occasioni
(cfr. decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 9
settembre 1998 in re Edilstudio S.A. c. Svizzera, parzialmente pubblicata in
GAAC 1999 n.106 975 e del 9 ottobre 1979 in re Airey c. Irlanda, pubblicata
in Serie A 32, pag. 15, § 26) di precisare che, benché l'art. 6 CEDU non
garantisca espressamente il beneficio dell'assistenza giudiziaria in ambito
extra-penale, esso impone comunque di accordare alle parti un diritto
effettivo di accedere ad un tribunale laddove le loro contestazioni vertono
nel merito su dei diritti e dei doveri di carattere civile, come è il caso
nella fattispecie in esame (cfr. DTF 126 I 144 consid. 3a con numerosi
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Essi hanno tuttavia aggiunto che
gli stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento nella
scelta degli strumenti da utilizzare a questo fine. In particolare è stato
sottolineato che non è contrario all'art. 6 CEDU far dipendere la concessione
dell'assistenza giudiziaria gratuita dall'adempimento di determinate
condizioni e, segnatamente, dalla situazione finanziaria della parte che la
domanda (cfr. ancora le decisioni della Commissione europea dei diritti
dell'uomo del 9 settembre 1998 in re Edilstudio S.A. c. Svizzera,
parzialmente pubblicata in GAAC 1999 n.106 975 e del 9 ottobre 1979 in re
Airey c. Irlanda, pubblicata in Serie A 32, pag. 15, § 26). Orbene, nella
misura in cui, come sopra esposto, il ricorrente non ha saputo dimostrare di
trovarsi in una situazione economica che gli impedisce di far fronte ai costi
derivanti dal citato procedimento ricorsuale, la decisione con cui la
precedente istanza di giudizio gli ha negato l'assistenza giudiziaria e gli
ha chiesto, a titolo di anticipo delle spese, il versamento di un importo
proporzionato al valore di causa non può essere considerata in contrasto con
il principio convenzionale in parola.

6.
6.1 Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
dev'essere integralmente respinto.

6.2 Il ricorrente ha chiesto, infine, di essere posto a beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, tale beneficio va
concesso solo alla parte le cui conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole. Orbene, nella fattispecie tale premessa non è soddisfatta. In
effetti, le prove fornite dall'insorgente in merito alla sua condizione
finanziaria erano a tal punto lacunose da giustificare senza dubbio la
decisione della precedente autorità di giudizio di non porlo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio: il ricorso da lui
presentato era pertanto, sin dall'inizio, privo di possibilità di successo.
Pertanto, visto l'esito del medesimo, la tassa di giustizia va posta a carico
del ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili
ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento federale delle
finanze e alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità
dello Stato.

Losanna, 30 settembre 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: