Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.282/2002
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2A.282/2002 /mde

Sentenza del 12 giugno 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Cassina.

A. A.________,
B.A.________,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

permesso di domicilio risp. autorizzazione di dimora

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino del 23 maggio 2002
Fatti:

A.
Il 25 novembre 1996, A.A.________ (1926) e sua moglie B.A.________ (1935),
cittadini italiani, hanno chiesto alla Sezione degli stranieri del Cantone
Ticino (ora divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione) il rilascio di
un permesso di dimora. Alla domanda è stata allegata una dichiarazione delle
loro due figlie, residenti in Ticino, con la quale esse garantivano il
mantenimento dei genitori e assicuravano che in nessun caso quest'ultimi
avrebbero dovuto far capo ad aiuti assistenziali. Preso atto di ciò,
l'autorità cantonale ha quindi rilasciato agli istanti il permesso richiesto,
in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 22 novembre
2001.

B.
Il 18 dicembre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto
la domanda dei coniugi A.________ per il rilascio di un permesso di
domicilio; nel contempo la medesima autorità ha risolto di non rinnovare loro
il permesso di dimora, visto che dal dicembre 1997 essi erano a carico
dell'assistenza pubblica, con la quale avevano contratto un debito di fr.
50'798.55. La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio
di Stato ed in seguito, con sentenza del 23 maggio 2002, dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

C.
Il 4 giugno 2002 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato davanti al
Tribunale federale un ricorso con il quale chiedono l'annullamento del
predetto giudizio cantonale e il rilascio di un permesso di domicilio.
Domandano inoltre di essere messi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta alle autorità
cantonali.

Diritto:

1.
In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui
ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG).

1.1 Nel caso concreto, è pacifico che i ricorrenti non possono prevalersi di
nessuna disposizione del diritto federale interno, per invocare un simile
diritto. Occorre dunque valutare la situazione dal punto di vista del diritto
internazionale.

1.2 Nel loro gravame i ricorrenti sostengono che un simile diritto
deriverebbe loro dal Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la
Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), dalla Dichiarazione
del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS
0.142.114.541.3) e dall'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS
0.142.114.548). Sennonché, secondo costante giurisprudenza, il predetto
Trattato del 1868 e la relativa Dichiarazione del 1934 si applicano solo ai
cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (cfr. DTF 119 IV 65
consid. 1a, 106 Ib 125 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale del 17
maggio 1995 nella causa 2A.48/1995, consid. 1d), per cui non sono di nessuna
rilevanza nel caso di specie. Per quanto concerne invece l'Accordo del 10
agosto 1964, esso regola unicamente la posizione dei lavoratori italiani nel
nostro Paese (art. 1 dell'Accordo). Ora, secondo quanto emerge dalle tavole
processuali, i ricorrenti non esercitano nessuna attività lavorativa in
Svizzera, essendo entrambi pensionati, e quindi non rientrano chiaramente nel
campo di applicazione di questo contratto internazionale.

1.3 Neppure i recenti trattati bilaterali conclusi con la Comunità europea
conferiscono agli insorgenti il diritto di risiedere in Svizzera. In effetti,
a prescindere dalla questione di sapere se tali contratti siano già
applicabili alla fattispecie in esame, si deve considerare che, in base
all'art. 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, e all'art. 24 cpv. 1 e 2 del relativo
Allegato I (cfr. FF 1999 VI 5978 e segg.), le persone che, alla stessa
stregua dei coniugi A.________, non esercitano un'attività economica nello
Stato in cui risiedono hanno il diritto ad ottenere un'autorizzazione di
soggiorno se dispongono, oltre che di un'assicurazione malattia, di mezzi
finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante
il soggiorno. Condizione questa che, in base ai fatti accertati in maniera
vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 2 OG), i ricorrenti
manifestamente non adempiono.

1.4 Resta quindi da esaminare se quest'ultimi possano appellarsi al rispetto
della vita privata e familiare di cui all'art. 8 n. 1 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Detta norma tende in
primo luogo a tutelare le relazioni familiari tra coniugi e quelle tra
genitori e figli minorenni che vivono in comunione domestica. Come
correttamente rilevato dai giudici cantonali, trattandosi di persone che non
fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non sussiste
(più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare
protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova
nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto di stretta
dipendenza. Per prassi, una tale relazione può risultare dalla necessità di
specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di
handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia (DTF 120 Ib 257
consid. 1e pag. 261). Ora, nel caso in esame, al di là di quanto asserito nel
gravame, non risulta affatto che i ricorrenti dipendano strettamente dalle
figlie residenti in Svizzera. Per il che, non appaiono date le condizioni
affinché questi possano dedurre dalla norma in questione il diritto a
soggiornare nel nostro Paese. Ma quand'anche si volesse ammettere il
contrario, l'impugnativa dovrebbe comunque essere respinta nel merito. I
ricorrenti sono infatti caduti in modo continuo e rilevante a carico
dell'assistenza pubblica, ciò che costituisce un motivo di espulsione dalla
Svizzera, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 26 marzo 1931
(LDDS; RS 142.20). Inoltre essi avevano ottenuto il loro primo permesso di
dimora fornendo determinate garanzie che sono ben presto rilevate
inconsistenti; per il che, come giustamente rilevato nella sentenza impugnata
alla quale può essere fatto rinvio (art. 36 cpv. 3 OG), sussisterebbero in
concreto gli estremi anche per una revoca della loro autorizzazione di
soggiorno (art. 9 cpv. 2 lett. a e b LDDS). In simili circostanze, il
provvedimento litigioso risulta in ogni caso giustificato da preminenti
interessi pubblici e in quanto tale rispettoso dell'art. 8 n. 2 CEDU.

1.5 Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il
gravame, trattato come un ricorso di diritto amministrativo, dev'essere
respinto.

2.
Vagliando poi se l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto
pubblico, va detto che, vista la mancanza per i ricorrenti di un diritto sia
al rilascio di un permesso di domicilio che al rinnovo del permesso di
dimora, questi non sono toccati dalla decisione litigiosa nei loro interessi
giuridicamente protetti (art. 88 OG), per cui difettano della legittimazione
a proporre il citato rimedio (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3 e 126 II 377
consid. 4 con rispettivi rinvii). Essi potrebbero nondimeno far valere la
disattenzione dei diritti di parte, riconosciuti loro dall'ordinamento
cantonale o direttamente dalla Costituzione federale, la cui violazione
costituisce un diniego di giustizia formale. Sennonché, con il ricorso in
esame non sono state sollevate censure di questo genere, motivo per cui il
medesimo si rivela, anche da questo punto di vista, inammissibile.

3.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG. Visto che lo stesso era sin dall'inizio
privo di possibilità di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria
è respinta (art. 152 OG). La tassa di giustizia va dunque posta in parti
uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e
7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159
cpv. 2 OG). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in
parti uguali e con vincolo di solidarietà.

4.
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al
Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio
federale degli stranieri.

Losanna, 12 giugno 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: