Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.245/2002
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2A.245/2002 /viz

Sentenza del 25 ottobre 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Cassina.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, piazza Somazzi,
casella postale, 6948 Porza,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

permesso di dimora

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino del 16 aprile 2002)
Fatti:

A.
A. A.________ (1965), cittadina filippina, è entrata per la prima volta in
Svizzera nel mese di luglio del 1987, beneficiando di un permesso di dimora
di breve durata per lavorare come artista in un locale notturno. Negli anni
successivi, ella ha ancora avuto modo di soggiornare a più riprese nel nostro
Paese in virtù di analoghi permessi di dimora temporanei, l'ultimo dei quali
valido sino al 31 luglio 1998.

Il 2 luglio 1998 A.A.________ si è sposata con il cittadino svizzero
B.A.________ (1962). La Sezione degli stranieri del Cantone Ticino (ora
divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione) le ha quindi rilasciato un
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta
con scadenza al 2 luglio 2001. La coppia si è inizialmente stabilita in un
appartamento a Lugano. Tuttavia con decreti del 18 febbraio e dell'11 aprile
2000 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato, sulla base degli art.
175 e 176 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), i coniugi A.________ a
vivere separati e ha attribuito alla moglie l'uso dell'abitazione coniugale.

B.
Il 1° marzo 2000 B.A.________ si è recato spontaneamente presso gli uffici
della Polizia cantonale a Lugano dove ha dichiarato di non avere mai vissuto
con sua moglie e di essersi sposato con quest'ultima su compenso soltanto per
farle ottenere un permesso di dimora annuale in Svizzera. Sentita in
proposito, il successivo 9 aprile A.A.________ ha contestato le affermazioni
del marito, affermando di avere convissuto con quest'ultimo sino alla fine
del 1999. Il 4 luglio 2000 B.A.________ ha tuttavia confermato quanto già
riferito riguardo alla moglie e al suo matrimonio con quest'ultima. Tra il 19
e il 20 settembre 2001 la Polizia cantonale ticinese ha quindi proceduto ad
interrogare separatamente i coniugi A.________, i quali in quell'occasione
hanno sostanzialmente ribadito le loro precedenti rispettive deposizioni.

Preso atto di ciò, il 31 ottobre 2001 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino ha risolto di respingere la domanda
presentata da A.A.________, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
dimora. L'autorità di prime cure ha ritenuto che alla luce della situazione
matrimoniale venuta a crearsi tra i coniugi A.________, non sussistevano più
le condizioni per le quali era stato concesso alla moglie il permesso di
soggiorno in Svizzera. La decisione è stata confermata su ricorso dapprima
dal Consiglio di Stato ed in seguito, con sentenza del 16 aprile 2002, anche
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Entrambe le istanze hanno in
sostanza considerato manifestamente abusivo da parte di A.A.________ il fatto
di appellarsi ad un matrimonio esistente soltanto formalmente per poter
continuare a risiedere in Svizzera.

C.
Il 17 maggio 2002 A.A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento del predetto
giudizio cantonale. Lamenta in sostanza la violazione dell'art. 7 della legge
federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS;
RS 142.20), e del principio di uguaglianza.

Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo non ha
formulato nessuna osservazione in merito al gravame. Dal canto loro, sia il
Consiglio di Stato ticinese che l'Ufficio federale degli stranieri domandano
che il ricorso sia respinto.

D.
Con decreto del 17 giugno 2002 il Presidente della II Corte di diritto
pubblico ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
contenuta nel gravame.

Diritto:

1.
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art.
100 cpv.1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di dimora. Lo straniero
ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato
internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con numerosi
rinvii).

1.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di
un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso sollecitato dalla ricorrente,
sposata con un cittadino svizzero dal 2 luglio 1998, può quindi essere
sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo
(art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto
sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 terza frase e cpv. 2 LDDS) è un problema
di merito, non di ammissibilità del gravame (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120
Ib 6 consid. 1).

2.
Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in
quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di
ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale
organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina
d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza
essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi
invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque
che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità
giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale
federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG).

3.
Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato
istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che il
medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367 consid. 3b; 121
II 97 consid. 4). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il
coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il
rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti
tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127
II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione abusiva non
deve essere ammessa con leggerezza: in particolare non vi è abuso di diritto
già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente
una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha
infatti volutamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero
di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno
dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.):
è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da indurre a
ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita
comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di
polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 consid. 5a con riferimenti). Per il
che, dev'essere da subito respinta l'obiezione sollevata dall'insorgente
secondo cui, in base alla prassi attuale, il fatto che i coniugi vivano
separati farebbe nascere la presunzione dell'esistenza di un abuso di
diritto. In effetti quello appena evocato non è altro che un elemento - più o
meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che l'autorità di
polizia deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle
fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per, se del caso, negare il
rilascio del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino
svizzero.

4.
Con il suo gravame la ricorrente solleva una serie di critiche avverso i
principi giurisprudenziali appena esposti.

4.1.1In primo luogo ella sostiene che ai fini dell'applicazione dell'art. 7
LDDS si deve tenere conto dei mutamenti recentemente intervenuti nella
legislazione svizzera in materia di divorzio e segnatamente del fatto che
l'art. 114 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) - nella sua versione del
26 giugno 1998, in vigore dal 1° gennaio 2000 - stabilisce che i coniugi
debbano avere vissuto separati per 4 anni, prima che ciascuno di essi possa
chiedere unilateralmente lo scioglimento del matrimonio. Afferma che
attraverso questa disposizione il legislatore federale ha voluto togliere al
giudice del divorzio il compito di dover valutare l'esistenza di un grave
turbamento delle relazioni coniugali, introducendo la presunzione che ciò sia
il caso soltanto dopo 4 anni di separazione. Appoggiandosi sull'opinione di
una parte della dottrina (in particolare: Marc Spescha, Fremdenpolizei als
Scheidungsrichterin, in Plädoyer 2/02, pag. 32 e segg.), sostiene che la
prassi attualmente vigente in materia di abuso di diritto impone alle
autorità amministrative di polizia degli stranieri di effettuare una
valutazione dei rapporti coniugali che, in seguito all'entrata in vigore
della suddetta novella legislativa,  neppure il giudice civile è più
legittimato a compiere nelle cause di stato. Aggiunge che, in questo modo, le
autorità di polizia degli stranieri assumono paradossalmente il ruolo di
giudici del divorzio, il che contrasta non solo con l'ordinamento legislativo
delle competenze, ma pure con il principio di uguaglianza che deve valere tra
coniugi stranieri di cittadini svizzeri separati e non separati.

4.1.2 La censura appare infondata. Il Tribunale federale ha avuto
recentemente occasione di sottolineare che, per quanto attiene
all'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri, le
autorità amministrative sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni
tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla
situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in
maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2). A
questo proposito si deve considerare che è lo stesso art. 7 cpv. 2 LDDS ad
imporre una simile valutazione. In effetti, nella misura in cui questa
disposizione sancisce il decadimento dei diritti contemplati dal cpv. 1 del
medesimo articolo in caso di matrimonio fittizio o di mantenimento del legame
coniugale unicamente per scopi di polizia degli stranieri, essa obbliga di
fatto le autorità di polizia a verificare a titolo pregiudiziale la posizione
del coniuge straniero sotto l'angolo della sua relazione matrimoniale con il
consorte svizzero. Tale esame dev'essere sostanziale e non può limitarsi alla
semplice constatazione dei rapporti formalmente esistenti sul piano del
diritto civile tra i coniugi, altrimenti le possibilità per quest'ultimi di
aggirare la legge rimarrebbero intatte e verrebbero così vanificati gli scopi
che il legislatore federale si è preposto di raggiungere adottando l'art. 7
cpv. 2 LDDS. In questo ambito il nuovo diritto del divorzio non ha affatto
modificato i compiti e le competenze che la legislazione federale in materia
di polizia degli stranieri riserva alle autorità amministrative chiamate a
decidere in merito al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno a
favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero.
Si deve inoltre aggiungere che, contrariamente a quanto asserito dalla
ricorrente, il fatto di sottoporre in taluni casi ad accertamenti
approfonditi i rapporti matrimoniali esistenti tra coniuge svizzero e coniuge
straniero, non disattende il principio dell'uguaglianza, in quanto ciò non
avviene senza motivo, ma costituisce la premessa necessaria per poter
determinare l'esistenza di una delle situazioni di abuso contemplate
dall'art. 7 cpv. 2 LDDS. L'insorgente motiva poi la sua censura partendo
dall'assunto - errato - secondo cui simili accertamenti concernerebbero
soltanto le coppie separate, ma non quelle viventi sotto il medesimo tetto.
Sennonché, già è stato detto in precedenza che quello della separazione di
fatto o di diritto dei coniugi non è altro che uno dei tanti indizi che
possono portare ad ammettere l'esistenza di una situazione di abuso in
materia di polizia degli stranieri (cfr. consid. 3 in fine). Nulla impedisce
però alle autorità amministrative di procedere a delle verifiche anche in
quei casi dove i coniugi vivono in comunione domestica, qualora altri
elementi dovessero far nascere il sospetto di una relazione finalizzata
esclusivamente a favorire il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera
per il coniuge straniero.

4.2
4.2.1La ricorrente si richiama poi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal
1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681), e in particolare al diritto per i
familiari di un cittadino comunitario, con diritto di soggiorno in Svizzera,
di stabilirsi con esso in quest'ultimo Paese (art. 3 ALC e art. 3 Allegato I
ALC). A questo proposito fa valere l'esistenza di una disparità di
trattamento. Pur riconoscendo in sostanza di non ricadere direttamente nel
campo di applicazione del suddetto accordo in virtù della sua cittadinanza
filippina, ella sostiene comunque che detta normativa riserva al coniuge
straniero di un cittadino comunitario residente in Svizzera un trattamento
migliore di quello che invece l'art. 7 LDDS riserva al coniuge straniero di
un cittadino elvetico che vive nel suo Paese. Afferma in effetti che in virtù
della prassi instaurata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in
materia di applicazione dell'art. 10 del Regolamento n. 1612/68 del Consiglio
europeo, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunità europea, il diritto di soggiorno
contemplato dal predetto articolo, pur presupponendo che l'alloggio di cui
dispone il lavoratore possa considerarsi normale per ospitare la sua
famiglia, non è subordinato al fatto che l'abitazione familiare permanente
sia unica (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13
febbraio 1985 nella causa n. 267/1985 in re Diatta). Appellandosi al
principio della parità di trattamento, e in particolare all'art. 8 cpv. 2 e 3
Cost., chiede dunque che, sulla base di questa giurisprudenza, vincolante per
l'applicazione dei trattati bilaterali, le sia riconosciuto un diritto al
rinnovo del permesso di dimora e al rilascio del permesso di domicilio,
nonostante l'attuale separazione dal marito.

4.2.2 La ricorrente, che non è né cittadina svizzera né cittadina
comunitaria, non rientra tra i soggetti a cui si rivolge il suddetto accordo
bilaterale sulla libera circolazione delle persone (cfr. art. 1 prima frase
ALC) e, come tale, non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo
stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge
straniero di quest'ultimo. Per tale motivo ella non può far valere sotto
questo profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il
contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione
dell'accordo a persone che, per via della loro nazionalità, ne sono
manifestamente escluse.

Oltretutto si deve ancora considerare che nel momento in cui è stata resa la
decisione impugnata gli accordi bilaterali con la Comunità europea e i suoi
stati membri non erano ancora entrati in vigore, ragione per la quale, anche
a prescindere da quanto precede, ben difficilmente si potrebbe rimproverare
ai giudici cantonali di avere emanato un giudizio in contrasto con delle
norme che a quel tempo non potevano in ogni caso ancora essere applicate alla
fattispecie in esame. Ne consegue che la censura è infondata.

5.
Considerato dunque che, alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono
motivi per scostarsi dalla prassi sin qui seguita dal Tribunale federale per
quanto attiene all'applicazione dell'art. 7 LDDS, si deve dire che nel caso
di specie la comunione domestica dei coniugi A.________ è stata alquanto
breve ed  ha  avuto una durata inferiore ad un anno e mezzo: in effetti,
secondo quanto  accertato dalla precedente istanza di giudizio, già alla fine
del 1999 essi  abitavano in due appartamenti diversi. Come esposto in
narrativa, tra il 18 febbraio e l'11 aprile 2000 il Pretore del Distretto di
Lugano ha quindi formalmente autorizzato la ricorrente e suo marito a vivere
separati sulla base degli art. 175 e 176 CC, attribuendo alla prima l'uso
dell'abitazione coniugale. Dopo questi fatti i coniugi A.________ hanno preso
ad organizzare la loro esistenza in modo autonomo senza mai accennare ad una
possibile riappacificazione. Anzi, in concomitanza con l'avvio della citata
procedura di separazione i loro rapporti sono divenuti ancora più tesi tant'è
vero che in quel periodo B.A.________ si è rivolto alla Polizia ticinese per
denunciare il fatto che sua moglie lo aveva sposato unicamente per poter
ottenere un permesso di dimora annuale in Svizzera e che per fare questo ella
gli aveva addirittura versato un compenso di fr. 10'000.--. Tali affermazioni
sono poi state successivamente ribadite in altre occasioni dallo stesso
B.A.________. Malgrado ciò, l'autorità amministrativa ticinese ha ugualmente
provveduto a due riprese a rinnovare il permesso di dimora della ricorrente.
Tra i coniugi A.________ non vi è però stata nessuna ripresa della vita in
comune, né tanto meno risulta dagli atti che essi abbiano riallacciato
durante questo lasso di tempo le loro relazioni coniugali. In simili
circostanze il matrimonio tra B.A.________ e A.A.________ risulta ormai da
tempo completamente svuotato di ogni contenuto e le possibilità di una
ripresa dell'unione coniugale tra i due coniugi appaiono oggettivamente
inconsistenti. Certo, dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la
ricorrente ha affermato di essersi riconciliata pendente causa con il marito
il quale vivrebbe attualmente nell'appartamento da lei locato a Viganello: a
sostegno di tale circostanza ha prodotto una dichiarazione giurata dei
coniugi. Inoltre il 15 marzo 2002 B.A.________ ha inviato alla Corte
cantonale uno scritto nel quale egli afferma di avere ripreso a convivere con
la moglie e ritratta tutte le accuse rivolte in passato a quest'ultima. È
però altresì vero che i modi e i tempi con cui questa asserita e improvvisa
riconciliazione ha avuto luogo appaiono alquanto sospetti. Per questo motivo
dev'essere condivisa la valutazione operata dal Tribunale amministrativo,
secondo cui l'atteggiamento assunto nell'occasione dai coniugi A.________ è
stato dettato non tanto dall'autentica volontà di ricomporre la loro unione
coniugale, quanto piuttosto dai bisogni di causa della moglie. Visto tutto
quanto precede, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto
federale che la Corte cantonale è pervenuta alla conclusione che la
ricorrente abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, allorquando si richiama ad un matrimonio ormai esistente soltanto sulla
carta, al solo scopo di poter continuare a fruire dell'autorizzazione di
soggiornare in Svizzera.

6.
Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Visto l'esito
del medesimo, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art.
156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale
degli stranieri.

Losanna, 25 ottobre 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: