Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.22/2002
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2A.22/2002 /mde

Sentenza del 2 luglio 2002
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Merkli,
cancelliere Cassina.

A. A.________, 6912 Pazzallo,
ricorrente, patrocinato dal signor Giorgio Snozzi, via Bossi 12, casella
postale 2705, 6901 Lugano,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

permesso di dimora

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino del 26 novembre 2001)

Fatti:

A.
A. A.________, cittadino jugoslavo, si è sposato l'11 aprile 1996 nel suo
Paese d'origine con la connazionale B.A.________, domiciliata in Svizzera dal
1993. Il 15 maggio successivo, l'allora Sezione degli stranieri del Cantone
Ticino (ora divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione), gli ha
rilasciato un permesso di dimora annuale - in seguito regolarmente rinnovato,
l'ultima volta con scadenza al 14 maggio 2001 - per permettergli di vivere
insieme alla moglie nel nostro Paese. Dall'unione dei coniugi A.________ sono
nate le figlie C.A.________ e D.A.________.

B.
Durante la sua permanenza in Svizzera A.A.________ ha avuto modo
d'interessare a più riprese le autorità amministrative e giudiziarie del
nostro Paese. Il 17 gennaio e il 14 febbraio 1997 gli sono state inflitte due
multe di fr. 500.-- e, rispettivamente, di fr. 120.-- per delle infrazioni
alla legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr;
RS 741.01). Dal 26 febbraio al 10 marzo 1997 gli è quindi stata revocata la
licenza di condurre. Con decreto d'accusa del 1° marzo 1999 il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino gli ha inflitto una multa di fr. 300.-- per
danneggiamento, mentre che il 26 aprile 1999 lo ha condannato a 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente, e al pagamento di una multa di fr.
300.-- per rissa, lesioni semplici e circolazione in stato d'ebrietà. Il 21
giugno 1999 egli è quindi stato ammonito dall'autorità di polizia degli
stranieri. Il 10 agosto 1999 il Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino
ha risolto di commutare in 20 giorni di arresto le due multe che gli erano
state inflitte nei primi mesi del 1997. Con decreto d'accusa del 20 novembre
2000, il Procuratore pubblico generale del Cantone Ticino lo ha quindi
condannato a 90 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico
per un periodo di 3 anni, entrambe le pene sospese condizionalmente, per
complicità in falsità di documenti. Contemporaneamente a ciò, il magistrato
ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena che gli era
stata inflitta il 26 aprile 1999.

In considerazione di questi fatti, il 30 marzo 2001 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino ha comunicato ad A.A.________ che non
gli avrebbe più rinnovato il suo permesso di dimora una volta giunto a
scadenza dal momento che, nonostante l'ammonimento ricevuto il 21 giugno
1999, con il suo comportamento egli aveva ancora avuto occasione di
interessare le autorità di polizia e giudiziarie. Nonostante questo scritto,
il 24 aprile 2001 A.A.________ ha ugualmente inoltrato alle competenti
autorità cantonali un'istanza di rinnovo del suo permesso di dimora.

C.
Adito da A.A.________, il 19 giugno 2001 il Consiglio di Stato del Cantone ha
confermato il diniego del rinnovo del permesso in questione, visto che la
condotta assunta dallo straniero denotava un'indole violenta, nonché scarso
rispetto delle istituzioni e dell'ordinamento svizzero. La decisione è quindi
stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con
sentenza del 26 novembre 2001.

D.
Il 14 gennaio 2002 A.A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo con cui domanda, in via preliminare, che
sia accertata la nullità dell'atto emanato il 30 marzo 2001 dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e, nel merito, che la
predetta sentenza del Tribunale amministrativo venga annullata con
conseguente rinvio degli atti alle autorità cantonali affinché queste gli
rinnovino il permesso di dimora.

Chiamato ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo si è
riconfermato nel proprio giudizio. Dal canto loro, sia il Consiglio di Stato
ticinese che l'Ufficio federale degli stranieri domandano che il ricorso sia
respinto.

E.
Mediante decisione del 12 febbraio 2002, il Tribunale federale ha respinto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da
A.A.________, per il fatto che quest'ultimo non può essere considerato
persona indigente ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG.

F.
Con decreto del 13 marzo 2002, il Presidente della II Corte di diritto
pubblico ha accolto al domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
contenuta nel gravame.

Diritto:

1.
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art.
100 cpv.1 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 della legge federale sul domicilio e la
dimora degli stranieri, del 26 marzo 1931 (LDDS; RS 142.20) sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione dei permessi di
dimora. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile
permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione del diritto
federale o su un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II
425 consid. 1 con numerosi rinvii).

1.2 Il ricorrente si richiama innanzitutto all'art.17 cpv. 2 LDDS, giusta il
quale lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora
fintanto che vive con il coniuge. In concreto, A.A.________ è sposato e
convive dal 1996 con la connazionale B.A.________, domiciliata in Svizzera
dal 1993. A queste condizioni egli dispone senz'altro di un diritto al
rinnovo del permesso di dimora.

1.3 Nel suo gravame l'insorgente invoca pure l'applicazione dell'art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Per prassi, affinché tale
disposizione sia applicabile occorre che tra lo straniero che domanda un
permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto
di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero, straniero titolare di un
permesso di domicilio; trattandosi di una persona al beneficio di un permesso
di dimora, essa può appellarsi all'art. 8 CEDU solo se ha un diritto certo ad
ottenere un permesso o il rinnovo dello stesso) esista una relazione stretta,
intatta ed effettivamente vissuta (DTF 126 II 377 consid. 1b con
riferimenti). Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio sul fatto che tali
condizioni siano adempiute, per cui il ricorrente può dedurre un diritto al
rinnovo del suo permesso di dimora anche dalla predetta norma internazionale.

1.4 Stante quanto precede, il gravame, introdotto tempestivamente (art. 106
cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), risulta
in linea di massima ammissibile.

Lo stesso è comunque irricevibile nella misura in cui il ricorrente chiede
che sia accertata la nullità dello scritto emanato il 30 aprile 2001 dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, visto l'effetto
devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid.
1c).

2.
Con il rimedio esperito, il ricorrente può fare valere la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento,
nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in
quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di
ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale
organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina
d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza
essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi
invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque
che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità
giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale
federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti
oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG).

3.
3.1 Il ricorrente contesta innanzitutto che la lettera con cui il 30 marzo
2001 la Sezione ticinese dei permessi e dell'immigrazione gli ha comunicato
la sua intenzione di non più rinnovargli, alla scadenza, il permesso di
dimora, sia una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA. A suo dire, il
semplice fatto che tale scritto facesse riferimento a delle disposizioni di
diritto federale e fosse munito dell'indicazione dei rimedi di diritto non
sarebbe sufficiente a qualificarlo come una decisione. Sostiene che se le
condizioni per il mantenimento del permesso non erano più attuate, a causa di
una pretesa estinzione del diritto per violazione dell'ordine pubblico,
l'autorità avrebbe dovuto pronunciare la revoca del medesimo in applicazione
dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, ovvero rendere una decisione di accertamento
dell'inesistenza del diritto al mantenimento dell'autorizzazione di
soggiorno. Avendo tralasciato di fare ciò, essa era dunque tenuta ad
attendere la domanda di rinnovo del permesso da parte dell'amministrato, per
poi, se del caso, rendere una decisione formatrice negativa. Lamenta a questo
proposito una violazione dei diritti della difesa, nella misura in cui la
successiva domanda di rinnovo del permesso di dimora, da lui depositata il 24
aprile 2001 dinanzi all'autorità amministrativa di prime cure, non è stata
evasa nel merito.

3.2 La tesi del ricorrente non può essere condivisa. È vero che di regola
l'autorità decide se rinnovare o meno il permesso di dimora di uno straniero
dopo avere ricevuto una richiesta in tal senso da parte del diretto
interessato. Nulla però impedisce alla medesima di fare astrazione dalla
ricezione di una simile istanza e di statuire d'ufficio sulla questione,
dando per scontato che lo straniero già residente in Svizzera sia
intenzionato a prolungare la sua permanenza in questo Paese. Contrariamente a
quanto affermato nel gravame, la portata di un simile atto non si limita
all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto di
soggiorno, ma costituisce una vera e propria decisione formatrice, ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 lett. a PA., volta a disciplinare sul piano giuridico la
situazione futura dell'amministrato. Si tratta infatti di un provvedimento
fondato sul diritto pubblico federale, con il quale l'autorità, agendo
nell'ambito di un caso concreto, costituisce, modifica o - come nel caso di
specie - annulla il diritto di una persona a risiedere in Svizzera a partire
da una determinata data futura. Su questo punto la fattispecie in esame verte
attorno ad una problematica giuridica per certi versi simile a quella già
trattata dal Tribunale federale al consid. 1a della decisione pubblicata in
DTF 114 Ib 190, dove codesta Corte ebbe modo di qualificare alla stregua di
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA uno scritto con il quale l'Ufficio
federale di polizia aveva comunicato ad una ditta che in futuro non le
avrebbe più rilasciato delle autorizzazioni per poter effettuare dei
trasporti stradali eccedenti determinati limiti di peso e di dimensione
fissati dalla legge. In quell'occasione fu in particolare sottolineato che un
simile atto poteva essere direttamente impugnato, senza che l'amministrato
dovesse attendere in un caso specifico il rifiuto dell'autorizzazione
richiesta. La medesima conclusione deve valere per analogia anche nel caso di
specie per rapporto allo scritto inviato il 30 aprile 2001 dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione al ricorrente. Pertanto, nella misura in cui
attraverso quest'ultimo atto le autorità cantonali avevano già formalmente
statuito sulla questione del prolungamento del permesso di dimora
dell'insorgente, non era più necessario che le medesime entrassero nel merito
dell'istanza di rinnovo inoltrata da quest'ultimo il 24 aprile successivo.
Inoltre, visto l'oggetto della presente vertenza, si deve considerare che
l'insorgente non disponeva, e non dispone tuttora, di un interesse attuale e
degno di protezione a che venga esaminata anche la questione di sapere se il
suo permesso di dimora avrebbe potuto essergli revocato sulla base di quanto
prescritto dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. In questo senso, il giudizio
impugnato non viola i diritti di parte del ricorrente.

4.
Nel merito A.A.________ contesta la legittimità del rifiuto oppostogli dalle
istanze cantonali, segnatamente dal profilo della corretta ponderazione degli
interessi in gioco. Ammette di avere commesso degli errori in passato, ma
sostiene che a questi non dev'essere dato un peso prevalente rispetto al suo
diritto di continuare a risiedere in Svizzera con la moglie e le figlie.
Afferma di non essere più incorso in sanzioni penali dal mese di maggio del
2000 e di avere un impiego fisso dal 25 aprile 2001. Aggiunge poi che, se si
può esigere da lui un rientro in Iugoslavia, la medesima cosa non vale per
sua moglie la quale da oltre 10 anni vive in Svizzera, Paese in cui abitano
pure i genitori e le sorelle di quest'ultima.

4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al
rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine
pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I
motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto
richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve
sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un
cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora.
Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione
sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse
privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha,
nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in
presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122
II 385 consid. 3a, 120 Ib 129 consid. 4a; sull'argomento cfr. Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in RDAF 1997 I 320 e segg.).

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU
non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile
giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge
e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo
contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e
privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai
familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro
paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di
dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero
dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di
costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va comunque
precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della
famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo
sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a pag. 130;
cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2 pag. 5).

4.2 Nel caso specifico, risulta dalle tavole processuali che il ricorrente è
stato più volte sanzionato in Svizzera sia sul piano penale per aver commesso
svariati  reati (rissa, danneggiamento, lesioni corporali, complicità in
falsità di documenti), che sul piano amministrativo in seguito a delle
violazioni piuttosto gravi delle regole della circolazione stradale. A questo
proposito occorre soprattutto rilevare l'elevata frequenza delle infrazioni
commesse, nonché il fatto che egli è incorso in reati sempre più gravi, gli
ultimi dei quali commessi addirittura durante il periodo di prova di tre anni
di cui aveva beneficiato con la condanna infittagli il 26 aprile 1999. Da
notare ancora che il 20 novembre 2000, vale a dire dopo che era stato
ammonito dalle autorità amministrative, il ricorrente è stato condannato a 90
giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera, entrambe le pene
sospese condizionalmente, poiché ritenuto colpevole di complicità in falsità
di documenti per avere aiutato terzi nell'utilizzo a scopo di inganno di
falsi permessi di lavoro, di domicilio o di dimora al fine di ottenere dei
visti d'entrata per i Paesi adiacenti all'accordo di Schengen; fatto questo
che costituisce senz'altro un reato di una certa gravità in materia di
polizia degli stranieri. Non vi è dunque nessun dubbio che con il suo
comportamento questi abbia violato l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 17
cpv. 2 ultimo periodo LDDS.

Certo, l'insorgente risiede da ormai 6 anni in Svizzera insieme alla moglie e
alle due figlie. Si deve però considerare che egli non è mai riuscito ad
integrarsi nella realtà del nostro Paese. Ciò è dimostrato non soltanto dai
numerosi reati commessi, ma anche dalla grande instabilità dimostrata in
ambito professionale, dove, secondo quanto accertato dai giudici cantonali,
avrebbe addirittura cambiato 9 posti di lavoro in meno di 5 anni, rimanendo
oltretutto disoccupato per complessivamente 2 anni e mezzo. Il fatto che da
poco più di un anno egli abbia finalmente trovato un impiego stabile quale
manovale presso un'impresa di costruzioni non permette da solo di trarre
delle conclusioni definitive in merito al suo avvenire lavorativo. Lo scarso
livello d'integrazione del ricorrente trova poi ulteriore riscontro nel fatto
che, ancora dopo 4 anni trascorsi in Ticino egli capiva e parlava a malapena
l'italiano. Inoltre nel corso del periodo sin qui trascorso in Svizzera egli
ha contratto debiti ed è stato al centro di diverse procedure esecutive. Se
ne deve dunque dedurre che è verosimilmente in Iugoslavia, Paese nel quale ha
trascorso la maggior parte della sua vita, che il ricorrente possiede ancora
i propri legami culturali più stretti. In caso di ritorno nella sua Patria
d'origine, egli non si troverà dunque confrontato con particolari difficoltà
di adattamento. Alcuni problemi potrebbero per contro sorgere da questo punto
di vista per la moglie, qualora dovesse decidere di seguire il marito
all'estero. Quest'ultima è infatti giunta in Svizzera nel 1991, allorquando
non aveva ancora compiuto 14 anni, e dispone di un permesso di domicilio dal
1993. Non si deve tuttavia dimenticare che anche lei è nata in Iugoslavia,
dove ha trascorso la sua infanzia, ha frequentato buona parte delle scuole
dell'obbligo e si è sposata con l'insorgente. Per questo motivo, ella conosce
sicuramente bene la lingua, la cultura, nonché gli usi e i costumi del
proprio Paese d'origine. Si può dunque ritenere che, a parte qualche
difficoltà iniziale, non dovrebbero sussistere per lei particolari problemi
ad adeguarsi alle nuove condizioni di vita. Il fatto poi che sempre nel
nostro Paese vivano tuttora i genitori e le sorelle di quest'ultima non
costituisce dal punto di vista giuridico un aspetto di rilievo per il
presente giudizio. Per quanto riguarda le figlie C.A.________ e D.A.________,
queste sono ancora assai piccole per cui il problema di un loro eventuale
sradicamento dalla realtà svizzera non si pone nemmeno. Infine, si deve
ancora rilevare che, qualora la moglie e le figlie dovessero decidere di
restare in Ticino, queste potranno comunque mantenere intatte le loro
relazioni con il ricorrente, in quanto il provvedimento adottato nei
confronti di quest'ultimo non è tale da impedirgli di venire in Svizzera
quale turista per far loro visita.

4.3 Visto tutto quanto precede, l'interesse del ricorrente a vivere nel
nostro Paese con la sua famiglia non appare preponderante rispetto alla
necessità per le autorità di convenientemente tutelare l'ordine pubblico,
allontanando uno straniero che sin dal suo arrivo ha ripetutamente creato
problemi alle autorità giudiziarie e amministrative ticinesi. Confermando la
decisione di non rinnovargli il suo permesso di dimora, la Corte cantonale
non ha pertanto disatteso né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU.
Infondato, il ricorso va dunque respinto anche nel merito.

5.
Visto l'esito del gravame e considerato che con decisione incidentale del 12
febbraio 2002 è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria formulata
dal ricorrente, la tassa di giustizia va posta a carico di quest'ultimo (art.
156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 159 cpv. 3 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia de fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Consiglio di Stato, al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli
stranieri.

Losanna, 2 luglio 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: