Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.128/2002
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2A.128/2002 /viz

Sentenza del 21 gennaio 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Merkli,
cancelliere Cassina.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
viale S. Franscini 3, casella postale 2261, 6901 Lugano,

contro

Amministrazione dell'imposta federale diretta del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

richiesta di garanzia

(ricorso di diritto amministrativo contro la richiesta di garanzia del 14
febbraio 2002 dell'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone
Ticino)
Fatti:

A.
Il 1° maggio 1993, A.________, cittadino italiano, iniziava a lavorare quale
consulente commerciale presso la X.________ S.A., società attiva
nell'acquisto e nella vendita di beni di consumo, tabacchi e altri articoli
di lusso, nonché nel settore dell'importazione, dell'esportazione e in altre
operazioni commerciali affini. In quanto dipendente della suddetta società,
egli era tassato alla fonte sul suo salario mensile di fr. 10'000.--, in
seguito aumentato a fr. 20'000.--.

Il 18 ottobre 1994 l'allora Sezione degli stranieri del Cantone Ticino (ora
divenuta Sezione dei permessi e dell'immigrazione) decideva di non
rinnovargli il permesso di dimora in Svizzera. Preso atto di ciò, il 16
novembre successivo l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni dava
avvio nei confronti di A.________ ad una procedura speciale di tassazione con
contestuale richiesta di garanzie per complessivi fr. 301'000.--, concernenti
l'imposta federale diretta, l'imposta cantonale e l'imposta comunale
1993/1994. I provvedimenti erano motivati dal fatto che i diritti del fisco
apparivano essere pregiudicati, in quanto il contribuente, persona colpita da
un mandato di cattura internazionale e non più legittimata a risiedere in
Svizzera, sembrava disporre di redditi assai superiori a quelli dichiarati.
La procedura si è conclusa il 16 aprile 1999 con la sottoscrizione di un
accordo tra le parti nel quale veniva stabilito che per il periodo compreso
tra il 1° maggio 1993 e il 30 giugno 1998 - data dell'ipotizzata partenza
dalla Svizzera di A.________ - questi sarebbe stato tassato a conguaglio sui
seguenti redditi e sulla seguente sostanza non colpiti dall'imposta alla
fonte:

- Imposta cantonale e imposta federale diretta 01.05.1993/31.12.1994:
reddito imponibile: fr. xxx.--
sostanza imponibile: fr. xxx.--

- Imposta cantonale e imposta federale diretta 1995/1996:
reddito imponibile: fr. xxx.--
sostanza imponibile: fr. xxx.--

- Imposta cantonale e imposta federale diretta 01.01.1997/30.06.1998:
reddito imponibile: fr. xxx.--
sostanza imponibile: fr. xxx.--

B.
Il 14 febbraio 2002, l'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino ha
ordinato a A.________ di costituire una garanzia d'imposta, ai sensi
dell'art. 169 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14
dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11), di fr. 1'125'000.-- per gli anni fiscali
1995, 1996, 1997 e 1998. A motivazione del provvedimento il fisco ha addotto
che il contribuente, il quale dal profilo fiscale non era più domiciliato in
Ticino sin dal 1998 a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
aveva svolto la sua attività attraverso diverse società da lui controllate,
realizzando così un'importante evasione fiscale con conseguente grave
pregiudizio per l'incasso dei crediti d'imposta.

C.
Il 20 marzo 2002 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede l'annullamento di
quest'ultima richiesta di garanzie.

Chiamate ad esprimersi, sia l'autorità fiscale del Cantone Ticino che
l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno domandato che il gravame
venga respinto. In sede di replica, rispettivamente di duplica, le parti
hanno precisato e sviluppato le loro rispettive tesi, riconfermandosi nelle
loro precedenti conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) contro una decisione di
ultima istanza cantonale fondata sul diritto pubblico federale, il ricorso in
esame è, di principio, ricevibile giusta gli art. 97 e seg. OG combinati con
l'art. 169 cpv. 3 LIFD. Quest'ultima disposizione è infatti applicabile alle
richieste di garanzia posteriori al 1° gennaio 1995, indipendentemente dal
periodo fiscale a cui si riferiscono le imposte da garantire (sentenza del
Tribunale federale del 15 aprile 1996 nella causa 2A.508/1995 pubblicata in
ASA 66 470 consid. 2a).

1.2 La decisione impugnata non è stata adottata da un'autorità giudiziaria,
di modo che il Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accertamenti
di fatto in essa contenuti (art. 105 cpv. 1 OG). Esso può, in particolare,
tenere conto di nuovi mezzi di prova o di fatti posteriori alla decisione
impugnata, compresi quelli addotti nell'ambito di un secondo scambio
d'allegati (DTF 113 Ib 327 consid. 2b; 109 Ib 246 consid. 3b e c e rinvii).
Quale organo della giustizia amministrativa il Tribunale federale esamina
d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 121 II
447 consid. 1b con rinvii), senza essere vincolato dai considerandi della
decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti. Inoltre, in materia
di contribuzioni pubbliche, esso può scostarsi dalle conclusioni delle parti,
sia a loro vantaggio che a loro pregiudizio allorquando il diritto federale è
violato oppure i fatti sono stati accertati in maniera inesatta o incompleta
(art. 114 cpv. 1 OG). Codesta Corte non può invece pronunciarsi
sull'opportunità della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).

2.
Il ricorrente ha rimproverato all'autorità fiscale ticinese di avere fondato
la propria richiesta di garanzia partendo da una semplice accusa formale e
generica di "evasione fiscale”. Con questa critica egli si è in sostanza
lamentato della scarsa motivazione addotta dal fisco per giustificare il
provvedimento in parola. In sede di replica l'insorgente ha tuttavia
riconosciuto che, perlomeno dal punto di vista procedurale, la Divisione
delle contribuzioni del Cantone Ticino aveva provveduto a sanare questo vizio
attraverso quanto addotto con il suo allegato responsivo del 17 maggio 2002.

A giusta ragione egli ha dunque ammesso di non essere stato leso
nell'occasione nei suoi diritti di parte. Occorre in effetti rammentare che
né l'art. 169 cpv. 1, né l'art. 116 LIFD impongono espressamente alle
autorità fiscali di motivare le loro richieste di garanzia in materia di
imposta federale diretta. In effetti la prima norma citata si limita ad
esigere che la domanda indichi l'importo da garantire, mentre la seconda
prevede unicamente che le decisioni vadano notificate al contribuente per
scritto e debbano indicare i rimedi giuridici esperibili. Un simile obbligo
può tuttavia essere dedotto dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale del 12 marzo 1998
nella causa 2P.243/1997 pubblicata in ASA 67 722 consid. 3c con numerosi
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Per soddisfare questa esigenza è
sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi sui quali essa
ha fondato la propria decisione, in modo che l'amministrato possa esercitare
il proprio diritto di ricorso con cognizione di causa (DTF 126 I 97 consid.
2; 123 I 31 consid. 2c; ASA 67 722 consid. 3c). Inoltre non è necessario che
la motivazione sia contenuta nell'atto impugnato; la stessa può infatti
figurare anche in una comunicazione scritta separata (ASA 67 722 consid. 3c).
Nel caso di specie è ben vero che le giustificazioni addotte dal fisco con il
provvedimento litigioso appaiono scarsamente rispettose dei citati requisiti
minimi di motivazione. È però altresì vero che nell'ambito del doppio scambio
di allegati ordinato dal Tribunale federale l'autorità fiscale ha precisato
le ragioni che, secondo lei, giustificherebbero la costituzione della
garanzia richiesta e il suo ammontare. Il ricorrente ha avuto modo di
replicare alle osservazioni della Divisione delle contribuzioni del Cantone
Ticino, ma si è in seguito astenuto dal domandare al Tribunale federale di
poter prendere ulteriormente posizione in merito a quanto esposto dal fisco
in sede di duplica. In simili circostanze, si deve quindi effettivamente
considerare, in linea con quanto ammesso dall'insorgente, che l'eventuale
vizio di motivazione iniziale è stato sanato dall'autorità fiscale nel corso
di procedura (ASA 67 722 consid. 3c, DTF 119 Ib 56 consid. 2c).

3.
Giusta l'art. 169 cpv. 1 LIFD, se il contribuente non ha domicilio in
Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso,
l'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni
momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la
costituzione di garanzie. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi attorno
all'art. 118 del previgente decreto concernente l'imposta federale diretta,
del 9 dicembre 1940 (DIFD), - la quale conserva tutta la sua validità per
l'applicazione dell'art. 169 cpv. 1 LIFD - affinché una richiesta di garanzie
sia valida è necessario che sussista almeno uno dei motivi di garanzia sopra
menzionati, che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta e che
l'ammontare richiesto non appaia, a prima vista, manifestamente eccessivo. Le
altre questioni e, segnatamente, l'accertamento definitivo dell'obbligo
tributario, come pure la determinazione dell'ammontare d'imposta realmente
dovuto, rimangono, per contro, riservate all'autorità fiscale nell'ambito
della procedura ordinaria di tassazione; dovendo statuire sulle contestazioni
sollevate avverso una richiesta di garanzie, il Tribunale federale vaglia le
suddette questioni unicamente a titolo pregiudiziale e si limita ad
effettuare un esame "prima facie” della situazione (sentenza del Tribunale
federale del 27 ottobre 1995 nella causa 2A.247/1995 pubblicata in ASA 66 479
consid. 2; sentenza del Tribunale federale del 1° aprile 1998 nella causa
2A.326/1997 pubblicata in RDAT 1998 II 20t consid. 4b; con riferimento
all'art. 118 DIFD cfr. anche: DTF 108 Ib 44 consid. 2b, 459 consid. 3;
sentenze del Tribunale federale del 31 agosto 1995 nella causa 2A.378/1994
pubblicata in ASA 65 641 consid. 3a, nonché del 9 gennaio 1995 nella causa
2A.352/1994 pubblicata in RDAT 1995 II 19t consid. 2b).

4.
4.1 Il ricorrente contesta che nel caso concreto siano date le condizioni
previste dalla legge per esigere da lui la prestazione della garanzia
richiesta. In primo luogo asserisce che nessun diritto del fisco risulterebbe
pregiudicato. Afferma  che nell'accordo del 16 aprile 1999 relativo alle
tassazioni per gli anni 1995 -1998 gli erano stati attribuiti dei redditi e
dei patrimoni ben superiori a quelli effettivamente a sua disposizione.
Aggiunge poi che non sarebbero dati gli estremi per aprire nei suoi confronti
una procedura di ricupero d'imposta per gli anni appena menzionati. A questo
proposito contesta in particolare che l'autorità tributaria sia venuta a
conoscenza solamente dopo la conclusione della suddetta transazione di fatti
o prove, in precedenza sconosciuti, tali da giustificare una riapertura delle
tassazioni concernenti il citato periodo. Afferma infatti che sin dal mese di
novembre del 1994 egli si trovava sotto stretta sorveglianza del fisco, il
quale a quel tempo aveva aperto una procedura speciale di tassazione nei suoi
confronti: per questo motivo le autorità erano sin d'allora perfettamente a
conoscenza del suo elevato tenore di vita. L'insorgente critica poi
l'ammontare della garanzia richiestagli, sottolineando in particolare come
l'autorità fiscale abbia mancato di spiegare il modo in cui essa è giunta a
fissare un simile importo.

4.2
4.2.1Innanzitutto va detto che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 3),
le cause che legittimano la costituzione di una garanzia fiscale in materia
di imposta federale diretta sono disciplinate in modo esaustivo dall'art. 169
LIFD e consistono, alternativamente, nel fatto che il debitore di un credito
fiscale non ha domicilio in Svizzera oppure nel fatto che i diritti del fisco
risultano pregiudicati.
Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che il ricorrente non dispone
più di un domicilio fiscale nel nostro paese dal 30 giugno 1998. Ciò
costituisce un motivo sufficiente per esigere da quest'ultimo la costituzione
di una garanzia d'imposta, senza che si renda necessario valutare se i
diritti del fisco siano concretamente minacciati. In effetti, in questi casi
la garanzia trae la sua ragione d'essere dalla circostanza che i crediti
fiscali non sono normalmente perseguibili in via esecutiva all'estero
(Ferdinand Fessler in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 10 ad
art. 169 LIFD).

4.2.2 Per la costituzione di una garanzia d'imposta ai sensi dell'art. 169
LIFD è inoltre necessario che vi sia una credito fiscale da assicurare.

Secondo dottrina e giurisprudenza, oggetto di una richiesta di garanzia può
essere anche un debito fiscale semplicemente presunto in base a constatazioni
provvisorie e ad un esame ancora sommario degli elementi soggettivi e
oggettivi dell'obbligazione tributaria, come pure delle questioni riferite
all'assoggettamento fiscale (DTF 108 Ib 459 consid. 3 con riferimenti; cfr.
Claudio Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia
del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in: Marco Bernasconi/Andrea
Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Agno 1999, pag.
303).

A mente dell'autorità fiscale la richiesta di garanzia litigiosa trova la
propria giustificazione in un recupero d'imposta per il periodo dal 1° maggio
1993 al 30 giugno 1998 fondato su elementi emersi nel corso del procedimento
penale aperto in Ticino contro il ricorrente nell'estate del 2000 per il
reato di corruzione attiva nei confronti di B.________ e dagli atti del
Ministero pubblico della Confederazione relativi a delle domande di
assistenza giudiziaria penale presentate dalla Procura della Repubblica di
Z.________ (IT) in quel periodo; elementi che essa non conosceva e che il
ricorrente (rispettivamente il suo rappresentante) non aveva mai dichiarato
in precedenza.

Dal canto suo l'insorgente sostiene che nel caso concreto non siano dati i
presupposti previsti dall'art. 151 LIFD per procedere nei suoi confronti ad
un ricupero d'imposta per il periodo 1993-1998. Come già accennato sopra,
afferma infatti che non vi sarebbero fatti o prove già esistenti al momento
della tassazione intervenuta con la transazione del 16 aprile 1999 - ma
venuti a conoscenza dell'autorità fiscale soltanto successivamente - tali da
giustificare l'avvio di un simile procedimento. Contesta pertanto che il
fisco elvetico possa ancora vantare verso di lui un credito d'imposta per i
suddetti anni.
Sennonché, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 3), nell'ambito di un
ricorso rivolto contro una richiesta di garanzie possono essere sollevate
soltanto censure riferite all'assenza delle condizioni che legittimano la
costituzione della garanzia stessa o alla relativa procedura. Si tratta in
sostanza degli aspetti disciplinati in modo esaustivo dall'art. 169 LIFD, per
quanto riguarda i crediti fiscali della Confederazione (cfr. Allidi, op.
cit., pag. 301). Ora, l'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa al
mancato adempimento nel caso concreto delle condizioni previste dall'art. 151
LIFD, tocca una questione che va al di là della problematica qui in
discussione, in quanto concerne più che altro l'accertamento definitivo
dell'obbligazione tributaria, il cui esame dovrà avvenire di massima nel
contesto della procedura per il ricupero d'imposta che il fisco ticinese ha
dichiarato di voler avviare nei confronti della ricorrente. È pertanto
perlomeno dubbio che una simile eccezione sia proponibile nell'ambito del
presente procedimento.

In ogni caso, se da un lato è senz'altro vero che, come affermato
dall'insorgente, la sua tassazione per il periodo in questione era già stata
definita in via transattiva con la citata convenzione del 16 aprile 1999
tenendo conto di quanto emerso dall'esame di alcuni documenti allegati ad una
commissione rogatoriale proveniente dall'Olanda, dall'altro lato occorre
comunque considerare che, secondo quanto risulta dalla copiosa documentazione
che l'autorità fiscale ha potuto raccogliere compulsando gli incarti relativi
ai procedimenti penali avviati nei confronti di A.________ successivamente a
tale data, i mezzi finanziari di cui egli disponeva sono risultati in un
secondo tempo assai superiori a quelli che erano stati presi in
considerazione per la definizione della suddetto accordo. In particolare va
rilevato che, pur essendo già da tempo al corrente dell'elevato tenore di
vita dell'insorgente, è stato verosimilmente soltanto dopo l'esame della
documentazione raccolta dalle autorità penali con l'inchiesta condotta nel
"caso A.________/B.________” e delle informazioni fornite dalla Procura della
Repubblica di Z.________ (IT), che il fisco ha potuto prendere conoscenza,
tra le altre cose, del fatto che A.________ aveva proceduto nel settembre del
1998, con contratto sottoscritto a Lugano, all'acquisto di un lussuoso yacht
del valore di circa 9,3 miliardi di lire e che nel corso della seconda metà
degli anni '90 egli aveva effettuato una serie di importanti investimenti
immobiliari in Italia per un importo complessivo stimato addirittura a 5
miliardi di lire, utilizzando molto probabilmente gli ingenti mezzi
finanziari accumulati durante il suo soggiorno in Ticino. È inoltre sempre
grazie alle informazioni acquisite attraverso le suddette indagini penali,
che l'autorità fiscale è venuta a conoscenza del fatto che gli averi del
ricorrente e dei suoi più stretti familiari depositati presso istituti di
credito in Svizzera ammontavano a quel tempo all'incirca a 12 milioni di
franchi e che quindi essi erano nettamente superiori alla sostanza che era
stata presa in considerazione per definire l'accordo transattivo del 16
aprile 1999. Di conseguenza, a prescindere dalla questione di sapere se siano
effettivamente date o meno nel caso di specie le condizioni previste dal
diritto federale per procedere ad un ricupero d'imposta, si deve considerare
che già sulla base dei pochi ma significativi elementi appena menzionati
sussistono indizi a sufficienza per ritenere del tutto credibile la tesi
delle autorità, secondo cui durante il periodo della sua permanenza in Ticino
il ricorrente si sia reso autore di un'evasione fiscale ben più ampia di
quella che era stata accertata in un primo tempo nell'ambito della procedura
speciale avviata nel novembre del 1994.

Stante tutto quanto precede, appaiono dati gli estremi per ritenere
verosimile l'esistenza di un credito fiscale della Confederazione nei
confronti di A.________.

4.2.3 Per quanto riguarda poi l'ammontare della garanzia, va detto che
l'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino ha commisurato la propria
richiesta nei confronti del ricorrente in fr. 1'125'000.--, senza per il vero
fornire particolari spiegazioni su come sia giunto a stabilire tale somma.
Con le sue osservazioni al ricorso la Divisione delle contribuzioni ha
precisato che detto importo è stato fissato tenendo conto degli importati
elementi di reddito emersi in sede penale, ma si è a sua volta astenuta dal
produrre un conteggio in merito all'ammontare presumibile del credito di
imposta da garantire. Ora, da un esame degli atti sembrerebbe che gli importi
non dichiarati al fisco, benché difficilmente stimabili, siano effettivamente
considerevoli. Di conseguenza, se si tiene conto del fatto che la domanda di
garanzie dovrebbe coprire, oltre che al credito d'imposta, anche eventuali
multe, spese e interessi di mora, nel caso concreto l'ammontare della stessa
non può essere ritenuto manifestamente eccessivo.

4.2.4 Da ultimo il ricorrente asserisce che nella misura in cui il
provvedimento litigioso si riferisce al medesimo periodo fiscale già al
centro dell'accordo concluso con il fisco il 16 aprile 1999, vi sarebbe una
violazione del principio "ne bis in idem”, giusta il quale nessuno può essere
perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per
un'infrazione per la quale è già stato scagionato o condannato a seguito di
una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale
Stato (DTF 122 I 257 consid. 3 con riferimenti).

Si deve tuttavia considerare che questa censura si riferisce ad una
problematica che esula dall'oggetto del presente procedimento dal momento che
essa concerne essenzialmente la questione relativa all'emanazione di
un'eventuale sanzione, il cui esame deve avvenire di massima nel contesto
della procedura contravvenzionale che il fisco sembra essere intenzionato ad
avviare nei confronti del ricorrente parallelamente alla procedura per il
recupero d'imposta. Di conseguenza, la doglianza risulta inammissibile
dovendosi qui unicamente valutare, così come già sottolineato in precedenza
(cfr. consid. 4.2.2), gli aspetti direttamente connessi con la legittimità
della garanzia litigiosa.

5.
5.1 Stante tutto quanto precede, si deve concludere che la decisione impugnata
non presta il fianco a critiche e merita di essere confermata. Per le ragioni
esposte, il ricorso di diritto amministrativo va dunque respinto.

5.2 Visto l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1, art. 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti
(art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione
dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.

Losanna, 21 gennaio 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: