Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.57/2002
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1A.57/2002/col

Sentenza del 10 giugno 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.

Q. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. John Rossi, studio legale Spiess Brunoni
Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il
31 gennaio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino).
Fatti:

A.
Il 29 marzo 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha
presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un
procedimento penale aperto in Italia contro B.________ e altre persone per i
reati, commessi sino al mese di settembre 1999, di associazione a delinquere
finalizzata alla frode fiscale, al falso in bilancio, all'esportazione
illegale di farmaci, alla truffa, alla vendita di prodotti industriali con
segni mendaci e al commercio di medicinali pericolosi per la salute pubblica.
Secondo l'Autorità estera le persone indagate, grossisti nel campo dei
medicinali, avrebbero usato documenti pubblici delle autorità sanitarie
contraffatti al fine di commercializzare farmaci a livello internazionale;
essi avrebbero in particolare messo in commercio all'estero prodotti
farmaceutici per l'uso ospedaliero, sottraendoli a questa destinazione, ma
beneficiando del maggiore sconto offerto ai grossisti autorizzati ad
acquistare e commercializzare farmaci in confezioni ospedaliere. Le
operazioni incriminate sarebbero avvenute per il tramite di società italiane
ed estere controllate dagli indagati, i quali avrebbero falsificato bilanci,
documenti contabili e fatturazioni per ottenere, tra l'altro, ingenti
forniture di farmaci in confezione ospedaliera da distribuire all'estero e
costituire pure pretese di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. In
particolare le società X.________, Y.________ e Z.________ avrebbero
corrisposto alla Q.________ SA di Lugano considerevoli compensi per
mediazioni sia sugli acquisti sia sulle vendite.
La domanda di assistenza giudiziaria tendeva, per le operazioni concernenti
la Svizzera, alla perquisizione della Q.________ SA e all'acquisizione di
documenti sui rapporti tra questa società e le ditte X.________, Y.________ e
Z.________, controllate dagli indagati.

B.
L'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia
(UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Procuratore pubblico del
Cantone Ticino (PP). Questi, il 29 settembre 2000, ha accertato
l'ammissibilità della domanda e ordinato la perquisizione - poi eseguita il 9
gennaio 2001 dalla Polizia ticinese - degli uffici della Q.________ SA e di
ogni locale in cui si trovassero suoi documenti; ha inoltre disposto il
sequestro della documentazione concernente i rapporti tra la società e la
X.________, la Y.________ e la Z.________; nello stesso atto e con ulteriore
decisione del 10 gennaio 2001, il PP ha altresì ordinato alla banca
P._________ di Lugano di produrre la documentazione bancaria concernente la
relazione intestata alla Q.________ SA.
Con una decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2001 il Ministero
pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia del rapporto di Polizia
relativo alla perquisizione e della documentazione sequestrata in
quell'occasione presso gli uffici della Q.________ SA e presso l'abitazione
dell'amministratore della società. Un ricorso presentato da quest'ultimo
contro tale decisione è stato respinto dalla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con giudizio del 15 marzo 2001;
adito dall'amministratore, il Tribunale federale ne ha respinto in quanto
ammissibile il ricorso con sentenza del 21 dicembre 2001 (causa 1A.67/2001).

C.
Con un'ulteriore decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001, qui
litigiosa, il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia della
documentazione ricevuta dalla banca, dalla quale risulta tra l'altro che due
indagati erano stati gli aventi diritto economico della relazione bancaria
chiusa il 4 novembre 1998. Il 1° marzo 2001 la Q.________ SA ha impugnato
questa decisione di chiusura parziale dinanzi alla CRP che ha respinto il
ricorso con sentenza del 31 gennaio 2002. La Corte cantonale ha
sostanzialmente rilevato che le censure sollevate nel gravame erano già state
esaminate e respinte dal Tribunale federale nell'ambito del giudizio 21
dicembre 2001.

D.
La Q.________ SA impugna con un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla; chiede inoltre
di annullare la decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001 e di
respingere la domanda di assistenza giudiziaria. In via subordinata postula
la reiezione della domanda riguardo ai fatti connessi al pagamento di
commissioni. La ricorrente fa essenzialmente valere asserite carenze
dell'esposto dei fatti, l'assenza di reati relativamente alle azioni
concernenti la Svizzera, la mancata realizzazione delle condizioni di una
truffa in materia fiscale nonché la violazione dei principi della doppia
punibilità e della proporzionalità. Dei motivi si dirà, in quanto necessario,
nei considerandi.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'UFG e il
Ministero pubblico postulano la reiezione del ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a, 127
III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a).

1.2 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale
federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso
esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP
e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).
Il libero esame che compete al Tribunale federale in quest'ambito non
dispensa tuttavia la ricorrente dall'obbligo di confrontarsi con la decisione
impugnata spiegando, con una motivazione chiara, compiuta e precisa, per
quali ragioni essa violerebbe il diritto federale (DTF 125 II 230 consid. 1c,
123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; Robert Zimmermann,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n.
304, pag. 232). In quanto la ricorrente si limita, come fa nella maggior
parte del gravame, a riprendere le censure sollevate dinanzi all'istanza
inferiore, opponendo alle argomentazioni contenute nel giudizio impugnato la
sua versione senza spiegare su quali punti esse violerebbero il diritto, il
ricorso è inammissibile. Ciò soprattutto se si considera che la CRP ha in
sostanza rilevato come le critiche sollevate dinanzi a essa erano già state
chiaramente respinte dal Tribunale federale nell'ambito della precedente
procedura (cfr. DTF 118 Ib 134 consid. 2).

1.3 Il gravame è stato presentato dalla titolare del conto oggetto della
contestata misura di assistenza. La legittimazione a ricorrere è quindi data
(art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II
258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa).

2.
La ricorrente sostiene che la domanda non rispetterebbe le condizioni poste
dagli art. 14 CEAG, 28 AIMP e 10 cpv. 2 OAIMP e che i reati oggetto delle
indagini estere non riguarderebbero la Svizzera, interessata solo dal
pagamento di fatture per commissioni, fondate su regolari contratti di
agenzia. Secondo la ricorrente non sarebbe inoltre realizzato il principio
della doppia punibilità, in particolare per quanto riguarda i requisiti di
una truffa in materia fiscale in merito alla quale mancherebbe anche un
parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Premesso che, come visto, il gravame non adempie di massima le suesposte
esigenze di motivazione (cfr. consid. 1.2), la ricorrente ripropone a torto
nell'ambito presente gravame le censure sollevate nella procedura ricorsuale
avviata dal suo amministratore contro la decisione di chiusura parziale del
10 gennaio 2001 e già esaminate dal Tribunale federale in quella sede. In
effetti, con la sentenza del 21 dicembre 2001 nella causa 1A.67/2001 cui, per
brevità, si rinvia, questa Corte ha ritenuto di principio ammissibile la
domanda estera; in particolare, ha considerato come non fossero determinanti
unicamente gli episodi avvenuti in Svizzera, bensì il complesso dei fatti
risultanti dalla domanda, che non erano stati esposti in modo lacunoso o
contraddittorio; la fattispecie poteva inoltre realizzare gli estremi di una
truffa in materia fiscale, segnatamente di altri reati quali la truffa di
diritto comune e la contraffazione di merci, per cui il principio della
doppia punibilità appariva rispettato (cfr. in particolare il consid. 4 della
citata sentenza). Ne segue che, nelle esposte circostanze, le questioni
relative all'ammissibilità della domanda, già vagliate con la sentenza del 21
dicembre 2001, che la ricorrente invero conosceva, essendo peraltro stata
ripresa testualmente dalla CRP, non devono essere ulteriormente esaminate in
questa sede (cfr. DTF 122 II 367 consid. 1c, 117 Ib 330 consid. 4; sentenza
1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 3, pubblicata in Rep. 1999, pag. 123
segg.; Zimmermann, op. cit., n. 301 seg., pag. 231).
La ricorrente accenna al fatto che, frattanto, il 22 febbraio 2002,
l'Autorità estera avrebbe archiviato il procedimento penale riguardo ai reati
di falso in bilancio e di illecita emissione o utilizzo di false fatture. Non
risulta tuttavia che, quantomeno relativamente agli altri reati, l'azione
penale sia estinta (cfr. art. 5 AIMP) o che il procedimento estero si sia nel
frattempo concluso con un giudizio definitivo (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 5a
pag. 166). Del resto, trattandosi di materiale probatorio, una procedura di
assistenza aperta in Svizzera diventa priva d'oggetto di massima solo quando
lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si realizza in
concreto. Non v'è infatti ragione di ritenere che l'Autorità richiedente
mantenga una domanda quando il processo all'estero si sia nel frattempo
concluso con un giudizio definitivo.

3.
La ricorrente sostiene infine che, ordinando la trasmissione di tutta la
documentazione ricevuta dalla banca, il PP avrebbe ecceduto la domanda di
assistenza.
Questa censura attiene specificatamente alla decisione di chiusura parziale
del 29 gennaio 2001 e deve quindi essere esaminata nell'ambito della presente
procedura. Certo, come rileva la ricorrente, l'Autorità estera non ha
esplicitamente chiesto la trasmissione del formulario per la determinazione
dell'avente diritto economico e i dettagli di determinate operazioni
effettuate sul conto. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche al fine di
evitare la presentazione di domande complementari, la rogatoria può essere
interpretata in modo ampio (DTF 121 II 241 consid. 3a), e condurre alla
trasmissione anche documenti non esplicitamente menzionati nella domanda (DTF
125 II 356 consid. 9 inedito).
Ora, l'Autorità estera ha chiesto la trasmissione di tutta la documentazione,
comprensiva di fatture e modalità di pagamento, sui rapporti tra la società
ricorrente e quelle, controllate dagli indagati, oggetto dell'inchiesta
estera. Ciò segnatamente allo scopo di accertare eventuali rapporti
commerciali e finanziari, conti bancari e persone autorizzate a operarvi. In
tali circostanze, anche il formulario riguardante gli aventi diritto
economico, che corrispondono invero a due persone indagate, l'estratto conto
relativo a un periodo interessato dall'inchiesta, e gli avvisi di accredito
da parte delle società indagate in Italia, sono in rapporto stretto e diretto
con la domanda e possono far ritenere che il conto sia stato utilizzato per
operazioni sospette. Anche se incombe esclusivamente all'Autorità estera
stabilire con certezza se tali documenti siano utili o meno, essi non
appaiono sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente,
potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero. La
documentazione da trasmettere non esorbita quindi dai limiti della domanda di
assistenza, che poteva essere interpretata in modo ampio dalla Corte
cantonale. Competerà poi al Giudice straniero del merito esaminare se
l'accusa potrà esibire o meno le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367
consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la
rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).

4.
Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale di giustizia.

Losanna, 10 giugno 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: