Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.3/2002
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1A.3/2002/col

Sentenza del 18 gennaio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi, Pont Veuthey, supplente,
cancelliere Crameri.

X.________ SA, ricorrente, patrocinata dall'avv. Maurizio Albisetti, corso
San Gottardo 38, casella postale 3145,
6830 Chiasso 1,

contro

Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Austria

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
27 novembre 2001 della Direzione generale delle dogane)

Fatti:

A.
L'8 gennaio 1999 l'Ufficio doganale principale di Innsbruck ha presentato
una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale all'allora Ufficio
federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG). L'Autorità
richiedente aveva avviato un procedimento penale contro ignoti per frode
fiscale; essa sospetta che gioielli sarebbero stati importati illegalmente in
Svizzera e nell'Unione europea, da Innsbruck via Samnaun, senza essere
sdoganati. L'Amministrazione federale delle dogane, cui era stata delegata
l'esecuzione della domanda, ammessa la rogatoria, ha ordinato l'esecuzione
dei provvedimenti d'assistenza richiesti, segnatamente una perquisizione
domiciliare, il sequestro di documenti e l'audizione dei responsabili della
X.________ SA che, quale spedizioniere, avrebbe fatto trasportare la merce
per via aerea da Lugano a Innsbruck.

B.
Con decisione del 27 novembre 2001 la Direzione generale delle dogane ha
accolto la domanda d'assistenza nel senso dei considerandi, e ordinato la
consegna alle Autorità penali estere, per il tramite dell'UFG, dei documenti
sequestrati, e che fossero in rapporto con la procedura estera o con la
fattispecie esposta nella domanda.

C.
La X.________ SA presenta il 10 gennaio 2002 un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiede di rifiutare la richiesta di
assistenza e di restituirle i documenti sequestrati senza trasmetterli alle
Autorità penali estere.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 127 I 92 consid. 1, 127 II 198
consid. 2).

1.2 La ricorrente rileva che la decisione impugnata, del 27 novembre 2001, è
stata ricevuta al più presto il giorno seguente sicchè il termine di ricorso,
iniziato a decorrere il 29 novembre, scadrebbe, per la sospensione dei
termini di cui all'art. 34 OG, il 12 gennaio 2002; il ricorso del 10 gennaio
2002 sarebbe quindi, secondo la ricorrente, tempestivo. L'assunto non regge.

1.3 L'art. 12 cpv. 2 della  legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale, del 20 marzo 1981 (RS 351.1), introdotto con la novella del 4
ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997,  precisa che le disposizioni
cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili;
l'art. 34 cpv. 1 OG, secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso, non è quindi applicabile in questa materia
(sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a [causa
1A.16/2000]; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 316
pag. 241 seg.).

La prassi secondo cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale
in materia penale, il termine di 30 giorni per inoltrare un ricorso di
diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG)
sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP
(sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).

2.
Ne segue che il ricorso, tardivo, dev'essere dichiarato inammissibile. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Direzione generale
delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia ( B 113975).

Losanna, 18 gennaio 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: