Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.229/2002
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1A.229/2002 /bom

Sentenza del 6 giugno 2003
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Züblin, studio legale Sganzini Bernasconi Peter &
Gaggini, via Somaini 10/via P. Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. Mauro Mini, via Soldino 22,
casella postale 218, 6903 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 5 ottobre
2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con domanda del 12 ottobre 2001 completata il 17 giugno 2002, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ha chiesto all'Autorità
svizzera l'assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia
contro A.________, mercante d'arte, e contro ignoti per i reati di illecita
esportazione di opere d'arte, ricettazione e falso ideologico commesso da
privato in atto pubblico.
Il procedimento era stato avviato su denuncia di C.________, asserito
proprietario di un dipinto su tavola raffigurante un "ritratto di donna con
abito nero”, da lui acquistato in Svezia. Ritenendo l'opera attribuibile a
Raffaello, egli l'ha consegnata nel 1997 a un antiquario, D.________, perché
la portasse in Italia e la rimettesse ad A.________ per accertamenti e
approfondimenti dal profilo storico ed artistico. Quest'ultimo, utilizzando
tra l'altro una falsa ricevuta, se ne sarebbe invece appropriato, esportando
clandestinamente l'opera d'arte in Svizzera, dove è stata sequestrata dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino nell'ambito di un procedimento penale
interno, avviato nei confronti di A.________ su denuncia di B.________,
asseritosi comproprietario del dipinto.
La domanda di assistenza giudiziaria tendeva all'acquisizione della
disponibilità probatoria dell'opera d'arte e dei documenti utilizzati,
all'identificazione del titolare della società E.________ e
all'interrogatorio del suo rappresentante, alla trasmissione dell'incarto
riguardante il procedimento penale svizzero e al sequestro del dipinto.

B.
Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), al quale l'Ufficio federale
di giustizia (UFG) aveva trasmesso la rogatoria, ha respinto in quanto
ammissibile la domanda di assistenza giudiziaria con decisione del 24 giugno
2002. Secondo il Magistrato l'esposto dei fatti nella domanda contrasterebbe
con gli accertamenti da lui eseguiti nell'ambito del procedimento penale
aperto in Ticino nei confronti dello stesso A.________ su denuncia di
B.________ per appropriazione indebita. Nel corso dell'inchiesta sarebbe in
particolare emerso che C.________ aveva venduto nel 1997 ad A.________ il
quadro per il prezzo di fr. 20'000.--. La documentazione raccolta e gli
ulteriori atti d'istruzione eseguiti dal PP permettevano d'altra parte di
confutare la tesi del denunciante C.________ su cui si basava essenzialmente
la domanda di assistenza.

C.
L'UFG ha impugnato la decisione del PP dinanzi alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con sentenza del 5
ottobre 2002, ha respinto il ricorso nella misura della sua ricevibilità. La
Corte cantonale ha ritenuto la domanda estera irricevibile ai sensi dell'art.
2 lett. d AIMP: ha confermato sostanzialmente l'argomentazione del PP,
secondo cui i fatti esposti nella rogatoria contrastavano con quelli
accertati nel procedimento penale svizzero, e ritenuto non realizzato il
principio della doppia punibilità siccome il reato di illecita esportazione
di opere d'arte perseguito dall'Autorità richiedente non era previsto dal
diritto penale svizzero.

D.
L'UFG impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
questo giudizio chiedendo di annullarlo e di rinviare la causa al PP per una
nuova decisione. Sostiene che i fatti alla base dei due procedimenti penali
non sarebbero contraddittori, ma conseguenti al comportamento di A.________,
e rileva che l'Autorità richiedente intende chiarirli. Secondo l'UFG sarebbe
inoltre adempiuto il requisito della doppia punibilità, poiché i fatti
esposti nella rogatoria possono realizzare i reati di appropriazione indebita
e ricettazione secondo il diritto svizzero.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il
PP chiede di respingere il ricorso. A quest'ultima conclusione tendono pure
A.________ e B.________.

Diritto:

1.
1.1 L'UFG è legittimato a presentare un ricorso di diritto amministrativo
contro una decisione dell'Autorità cantonale di ultima istanza (art. 80h
lett. a in relazione con gli art. 80f cpv. 1 e 25 cpv. 3 AIMP).

1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS
351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2).

1.3 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale
federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso
esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura essa debba essere prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP
e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

2.
Secondo l'UFG l'esposto dei fatti contenuto nella domanda realizzerebbe nel
diritto svizzero i reati di appropriazione indebita e di ricettazione, né
contrasterebbe con gli accertamenti eseguiti dal PP nel procedimento penale
interno, che anzi lo avvalorerebbero; d'altra parte, il rapporto tecnico
eseguito dalla Polizia scientifica ticinese sul contratto di compravendita
del dipinto e le deposizioni sulle modalità d'acquisto non permetterebbero di
dissipare i dubbi sull'autenticità del documento; anche dall'inchiesta
condotta dal PP risulterebbe verosimile che C.________ abbia consegnato
l'opera artistica ad A.________ al solo scopo di studiarla e
commercializzarla.

2.1 Secondo l'art. 14 CEAG la domanda di assistenza deve tra l'altro indicare
il suo oggetto e il suo motivo (n. 1 lett. b), così come il reato e un
riassunto dei fatti (n. 2). Queste indicazioni devono segnatamente permettere
all'Autorità svizzera di verificare che l'atto per cui è chiesta l'assistenza
sia punibile secondo il diritto di entrambe le parti (art. 5 n. 1 lett. a
CEAG), ch'esso non costituisca un reato politico o fiscale (art. 2 lett. a
CEAG), che l'esecuzione della domanda non sia di natura tale da nuocere alla
sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi
essenziali del paese (art. 2 lett. b CEAG) e che sia inoltre rispettato il
principio della proporzionalità (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.1 e rinvio). Il
diritto interno (art. 28 AIMP) pone esigenze analoghe, che l'art. 10 OAIMP
precisa esigendo l'indicazione del luogo, della data e delle modalità di
commissione del reato. In tali circostanze, non incombe all'Autorità
richiesta di eseguire accertamenti volti a dimostrare i fatti esposti: ciò
comporterebbe in effetti un doppione, che proprio gli accordi di assistenza
giudiziaria si prefiggono di evitare (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122).
Le Autorità svizzere devono quindi, secondo la giurisprudenza, attenersi
all'esposizione dei fatti contenuta nella domanda e nella documentazione
allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea, lacunosa o
contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 segg., 117 Ib 64 consid.
5c pag. 88). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del
merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112
Ib 576 consid. 3 pag. 585). L'Autorità richiedente non ha l'obbligo di
provare la commissione di un reato, ma soltanto quello di esporre in modo
sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per
permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile istanza
volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag.
121 segg., 116 Ib 89 consid. 4 pag. 95, 115 Ib 68 consid. 3b pag. 77 segg.).
Né si può pretendere dallo Stato richiedente che la fattispecie oggetto del
suo procedimento penale sia del tutto esente da lacune: uno Stato chiede la
cooperazione internazionale proprio allo scopo di chiarire, per il tramite di
documenti o informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti
fin allora oscuri (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).

2.2 Secondo la domanda di assistenza, C.________, proprietario del dipinto,
lo avrebbe consegnato all'amico antiquario D.________ perché lo rimettesse ad
A.________, che già ne aveva esaminato una fotografia, al solo scopo di
eseguire approfondimenti volti ad accertarne l'attribuzione a Raffaello. Il
dipinto sarebbe quindi stato portato a cura di D.________ dalla Svezia in
Italia, dove A.________ lo avrebbe ritirato e trasportato in Svizzera,
appropriandosene, probabilmente in base anche a una ricevuta falsa.
L'esposizione dei fatti nella domanda di assistenza non risulta
manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria ma è anzi conforme ai
verbali di interrogatorio di C.________ e D.________, allegati alla rogatoria
medesima. Certo, nei termini esposti, questi fatti non coincidono
integralmente con gli accertamenti eseguiti dal PP nell'ambito del
procedimento penale ticinese, da cui risulta che la questione della proprietà
del dipinto, segnatamente la causa e le modalità del suo trasferimento ad
A.________ con l'intervento della società E.________, non sono del tutto
chiare. In questo senso, l'opinione dell'UFG, secondo cui l'esposizione dei
fatti contenuta nella rogatoria sarebbe addirittura avvalorata dalle
risultanze della procedura interna, non può essere condivisa. Questa
circostanza non è tuttavia determinante, decisivo essendo il fatto che, come
visto, la rogatoria non contiene di per sé lacune o contraddizioni e che
l'assistenza giudiziaria deve essere prestata anche per permettere
all'Autorità italiana di chiarire se il reato sia effettivamente stato
commesso (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Ciò tanto più che la domanda
si fonda unicamente sull'interrogatorio del denunciante nel procedimento
estero (C.________) e di un testimone (D.________) ed è quindi stata
formulata nella fase iniziale dell'inchiesta, quando la fattispecie
incriminata non era ancora acclarata (cfr. DTF 113 Ib 257 consid. 5c pag.
272, 106 Ib 260 consid. 3a pag. 264 e rinvii).

2.3 Né risulta che il procedimento estero presenti gravi deficienze ai sensi
dell'art. 2 lett. d AIMP, su cui la CRP ha in sostanza fondato
l'irricevibilità della domanda. Questa disposizione, che tutela l'accusato
nel procedimento penale estero (DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87), mira
essenzialmente a impedire che la Svizzera conceda l'assistenza giudiziaria
per procedimenti penali che non garantiscono alle persone perseguite i
diritti sanciti dalla CEDU o che violino l'ordine pubblico internazionale
(DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364 e rinvii; cfr. anche l'art. 2 CEAG). Tali
estremi non possono considerarsi realizzati per il solo fatto che la
presentazione di una formale denuncia di C.________ all'Autorità italiana è
stata verosimilmente indotta dall'intervento dei Carabinieri. La circostanza
non sarebbe d'altra parte sufficiente per far ritenere addirittura abusiva la
rogatoria (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).

2.4 A torto la CRP ha negato l'adempimento del requisito della doppia
punibilità siccome il diritto svizzero non prevede il reato di illecita
esportazione di opere d'arte. In effetti, la condizione della doppia
punibilità non impone una coincidenza delle norme penali menzionate nella
domanda con quelle del diritto svizzero. Occorre piuttosto vagliare,
limitandosi a un esame "prima facie”, se i fatti addotti nella domanda estera
- effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il
diritto svizzero, ritenuto che la punibilità secondo quest'ultimo va
determinata senza tenere conto delle particolari forme di colpa e delle
condizioni di punibilità da esso previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e
rinvii; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, Berna 1999, n. 353 seg.). L'atto perseguito all'estero deve
quindi denotare "gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo
il diritto svizzero” (art. 64 cpv. 1 AIMP). In concreto, premesso che
l'assistenza giudiziaria è tra l'altro chiesta anche per la repressione del
reato di falsità in atti - l'Autorità estera sospettando l'impiego di
documenti falsi - i fatti perseguiti in Italia denotano una fattispecie
punibile secondo il diritto svizzero come appropriazione indebita (art. 138
CP), sicché il requisito della doppia incriminazione deve ritenersi
adempiuto.

2.5 Sotto i citati profili la domanda di assistenza è quindi conforme agli
art. 14 CEAG e 28 AIMP sicché a torto la CRP l'ha ritenuta irricevibile. Gli
atti devono pertanto essere rinviati al PP perché si pronunci nuovamente
sull'ammissibilità della domanda (cfr. art. 114 cpv. 2 OG; art. 80 e 80a
AIMP), rispettando il diritto delle parti di essere sentite e di partecipare
alla procedura nell'ambito dell'eventuale esecuzione della domanda stessa
(cfr. art. 80b AIMP; DTF 126 II 258 consid. 9b/aa, 125 II 356 consid. 5c).
L'assistenza giudiziaria verterà innanzitutto, a questo stadio della
procedura, sulla trasmissione di mezzi probatori, quali sono in concreto gli
atti e i documenti del procedimento penale ticinese, che permetteranno
all'Autorità italiana di eventualmente precisare la domanda o, dandosene il
caso, di recedervi. Per contro, l'eventuale consegna dell'opera all'Autorità
estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto
avviene, di massima, dopo la chiusura della procedura di assistenza (art. 74a
cpv. 1 AIMP) ed è subordinata all'emanazione, in Italia, di una decisione di
confisca passata in giudicato ed esecutiva (art. 74a cpv. 2 AIMP, art. 33a
OAIMP; DTF 123 II 268 consid. 4 e 5, 595 consid. 4; cfr. pure DTF 126 II 462
consid. 5c). È riservato d'altra parte quanto esposto nel considerando che
segue.

3.
La fattispecie litigiosa è contemporaneamente oggetto di procedimenti penali
aperti in Italia e nel Cantone Ticino. Non risulta che la persona perseguita
risieda in Svizzera, né il procedimento penale interno coincide esattamente
con quello cui si riferisce la domanda, sicché l'assistenza giudiziaria non
può d'acchito essere negata in applicazione del principio "ne bis in idem”
(art. 66 AIMP; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 424 seg.). Le procedure sono
però strettamente connesse, e il quesito della proprietà del dipinto e dei
suoi trasferimenti è determinante in entrambe. Gli accertamenti sulla
trasmissione dell'opera da C.________ ad A.________ e sui loro rapporti
possono infatti influire sul procedimento interno riguardante un'eventuale
appropriazione indebita di A.________ ai danni di B.________.
Al proposito, il PP, nelle osservazioni dinanzi alla Corte cantonale, aveva
escluso un'eventuale delega del perseguimento penale all'Autorità estera
siccome il reato di appropriazione indebita oggetto dell'inchiesta ticinese
presuppone nel diritto italiano la querela della persona offesa, che in
concreto sarebbe però tardiva (cfr. art. 646 CP/it. in relazione con l'art.
124 CP/it.). Tuttavia, la possibilità per lo Stato estero di eventualmente
assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione
svizzera secondo l'art. 88 AIMP (cfr. anche l'art. 21 CEAG) deve essere
esaminata in modo astratto (DTF 118 Ib 269 consid. 3b pag. 276). La
circostanza che la fattispecie oggetto del procedimento penale ticinese
denota di principio gli estremi di un reato anche secondo il diritto italiano
(cfr. pure l'art. 627 CP/it.) è quindi sufficiente per non ritenere d'acchito
esclusa un'eventuale assunzione del perseguimento da parte dell'Autorità
estera.
Nel seguito della procedura, il ricorrente e il PP dovranno quindi
considerare il procedimento penale interno anche nell'ottica della sua
connessione e contemporaneità con quello italiano, esaminando in particolare
il quesito di un'eventuale sospensione (art. 20 AIMP) o delega del
procedimento penale (art. 21 CEAG, art. 88 segg. AIMP), tenendo conto delle
esigenze di economia processuale, della necessità di evitare decisioni
contraddittorie e dei rapporti della persona perseguita con lo Stato svizzero
(cfr., su questi aspetti, Zimmermann, op. cit., n. 424 segg. e n. 493 segg.).

4.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede
federale (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono
rinviati al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, nel senso dei
considerandi.

2.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 3'000.-- è posta a carico di
A.________ e di B.________ in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno.

3.
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori delle parti, al Ministero
pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 6 giugno 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: