Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.216/2002
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1A.216/2002 /bom

Sentenza del 19 marzo 2003
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del
Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, studio legale e notarile
Pagani, casella postale 1546,
6830 Chiasso,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Pretorio16, 6901 Lugano.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 10 settembre 2002
della Camera dei ricorsi penali del  Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 25 gennaio 2001 la Procura della Repubblica di Genova ha presentato al
Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria
nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.________ per
ricettazione e contro B.________ per concussione e corruzione. L'Autorità
estera ha chiesto, in particolare, di identificare eventuali conti facenti
capo ai prevenuti e a una società britannica presso il Credit Suisse di
Chiasso, di sequestrarne la documentazione e di bloccarne gli averi, come
pure di identificare l'ordinante di un bonifico del 24 aprile 1989 di 350
milioni di lire italiane effettuato dal Credit Suisse e di interrogare gli
impiegati di banca che hanno avuto contatti con gli indagati.

B.
Con decisione di entrata in materia e di esecuzione del 21 novembre 2001 il
Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha parzialmente accolto la
domanda, ordinando l'esecuzione delle citate misure. Mediante decisione di
chiusura del 29 gennaio 2002 il PP ha ordinato la trasmissione all'Italia dei
nominativi degli intestatari di alcuni numeri telefonici, della
documentazione integrale di due conti bancari intestati all'indagato
A.________, dei nominativi dei funzionari che se ne sono occupati come pure
di una copia del postulato bonifico.

A. ________ si è aggravato dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, con giudizio del 10
settembre 2002, ha respinto il ricorso.

C.
Contro questa decisione A.________ presenta, il 16 ottobre 2002, un ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la
decisione impugnata e quella di chiusura del PP e di rifiutare la richiesta
di assistenza; in via subordinata postula di annullare parzialmente la
decisione impugnata nel senso di trasmettere soltanto la documentazione
riferibile al conto oggetto del citato bonifico.

Il PP e la CRP si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre l'UFG,
rinunciando a presentare osservazioni, propone di respingere il ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS
0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS
351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione
internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale
(art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto
salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale
non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina
liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe
un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni
impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana
da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105
cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).

1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di
documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa
dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto
amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con
l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di
annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25
cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

1.4 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria
legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulla
circostanza che è indagato in Italia. Nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di
un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona
direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o
interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 126 II 258 consid.
2d, 124 II 180 consid. 1b). La circostanza che il ricorrente è inquisito nel
procedimento penale estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3 AIMP
prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b AIMP (DTF 126 II 356
consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19). La sua
legittimazione è comunque pacifica riguardo agli atti dei conti di cui è
titolare (art. 80h AIMP e 9a lett. a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d);
dev'essergli negata per contro riguardo alla trasmissione dello scritto della
Swisscom concernente i nominativi degli intestatari di numeri telefonici,
concernenti terzi.

2.
Il ricorrente rileva che l'Autorità estera, il 7 settembre 2001, ha
rinunciato al postulato sequestro dei beni, il 21 novembre 2001 alla presenza
di funzionari esteri a eventuali audizioni e, infine, il 23 gennaio 2002,
alle audizioni testimoniali; a suo dire, queste rinunce dimostrerebbero
l'assenza di collegamenti tra i sospettati reati e la Svizzera. Egli
considera inoltre lacunoso e contraddittorio l'esposto dei fatti contenuto
nella domanda estera, da cui non si dedurrebbero i fatti addebitatigli e il
ruolo da lui svolto.

2.1 La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28
AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il
motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve
esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla Parte richiesta di
esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe
essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64
consid. 5c pag. 88).

2.2 La CRP ha rilevato che il procedimento italiano si riferisce a episodi,
avvenuti nel 1989-1991, di ricettazione di denaro proveniente da tangenti
versate da alcuni imprenditori, fra cui C.________, a pubblici ufficiali
della Guardia di finanza per indurli a compiere atti contrari ai doveri di
ufficio, segnatamente con riferimento a controlli di natura fiscale.
C.________ ha riferito, in particolare, di aver fatto regali di ingente
valore a B.________ e alla moglie di quest'ultimo per il tramite del
ricorrente. Dagli accertamenti esperiti sarebbe emerso il sospetto che
quest'ultimo abbia riciclato proventi dei reati di concussione e corruzione
attribuibili a B.________, non potendo essere escluso ch'egli detenga ancora
parte di tali importi. La Corte cantonale ha aggiunto che nel corso del
giugno 1989 il ricorrente ha ordinato un'imbarcazione presso un cantiere
navale e che la relativa fattura di 350 milioni di lire, rilasciata a nome di
una società britannica, è stata saldata il 24 aprile 1989 mediante versamento
a debito di un conto presso il Credit Suisse di Chiasso. L'Autorità
richiedente sospetta che i costosi regali fatti da C.________, per il tramite
del ricorrente, a B.________ rappresentino un'attività di riciclaggio delle
tangenti percepite da quest'ultimo. L'esposto dei fatti consente di
determinarsi sulla ricorrenza dei presupposti per concedere l'assistenza.

2.3 Come rettamente ritenuto dalla CRP, non è ravvisabile l'asserita
contraddizione tra questo esposto e un decreto di perquisizione degli uffici
del ricorrente emesso il 19 dicembre 2000 dalla medesima Procura; anche in
quest'ultimo si fa infatti riferimento al reato di ricettazione riguardo al
procedimento connesso con C.________ e relativo al versamento di tangenti,
mediante regali, a pubblici ufficiali. Decisivo è peraltro il contenuto della
rogatoria del 25 gennaio 2001, posteriore all'invocato decreto.

Determinante, contrariamente all'assunto ricorsuale, è infatti la questione
di sapere se i fatti esposti nella rogatoria, effettuata la dovuta
trasposizione, denotino gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile
secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e
4b/cc, 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591), e non l'eventuale differenza,
comunque secondaria, tra la rogatoria e il decreto. Ora, è manifesto che tali
atti sarebbero punibili anche in Svizzera, né il ricorrente sostiene il
contrario. In effetti, i reati di corruzione sono sempre stati considerati
dalla giurisprudenza del Tribunale federale come reati estradizionali e
motivanti l'assistenza internazionale (sentenza del 29 marzo 1993, consid. 5,
causa 1A.223/1993, apparsa in Rep 1993 142). Ai fatti perseguiti in Italia
sarebbero configurabili, in Svizzera, i reati di abuso di autorità e
corruzione passiva e attiva (sentenza del 31 maggio 1995, consid. 4b/bb,
causa 1A.261/1994, apparsa in Rep 1995 112). Ora, l'assistenza dev'essere
concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi
sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e
rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine).

2.4 Il ricorrente sostiene che l'acquisto dell'imbarcazione non avrebbe nulla
a che vedere con B.________ e C.________, e asserisce che l'Autorità estera
non avrebbe spiegato la connessione tra il pagamento della stessa e i reati.
Egli adduce il sospetto che nell'ambito di inchieste contro C.________, a suo
dire responsabile del dissesto delle proprie aziende, egli abbia cercato di
giustificarsi dichiarando di avere pagato tangenti alla Guardia di finanza;
il ricorrente aggiunge che il suo nome sarebbe uscito, in modo del tutto
marginale, in un contesto di possibili reati di corruzione e di concussione.
Non spetta all'Autorità di esecuzione né al Giudice svizzero dell'assistenza,
nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova,
esaminare la fondatezza dell'accusa mossa al ricorrente, né di eseguire o far
eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto
concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni (DTF 122 II 373 consid. 1c
pag. 376) o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c
pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). Trattandosi di una questione relativa alla
valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121
II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, l'asserita estraneità al prospettato
reato non è affatto inconfutabile poiché si fonda soltanto su semplici
affermazioni del ricorrente, persona inquisita (DTF 121 II 241 consid. 3b).
La trasmissione dei documenti litigiosi permetterà all'Autorità richiedente
di esaminare e verificare la fondatezza delle dichiarazioni di C.________.
Spetterà a tale Autorità o, semmai, al Giudice estero del merito, esaminare
compiutamente tale questione e decidere se l'accusa potrà esibire o no le
prove dei reati (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3b pag. 244,
117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4).

2.5 Il ricorrente aggiunge che, essendo professionalmente attivo nel settore
dei preziosi, una partecipazione a tali acquisti non avrebbe nulla di
sospetto, e che nessuna imputazione del genere sarebbe mai stata addebitata
alla sua azienda; sostenendo che l'Autorità richiedente dovrebbe fornire la
documentazione a sostegno dell'esistenza del reato, egli disattende che
nell'ambito della procedura di assistenza non va provata la commissione del
reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), in concreto comunque resa verosimile.

2.6 Il ricorrente fa valere poi che i reati sarebbero prescritti. L'assunto
non regge. Nella rogatoria l'Autorità estera ha infatti precisato che le
infrazioni non saranno prescritte prima del 2004. Certo, il ricorrente
sostiene che l'Autorità richiedente avrebbe ritenuto a torto un termine di
prescrizione più lungo: il quesito non dev'essere comunque, di massima,
esaminato nel quadro dell'assistenza internazionale regolata dalla CEAG (DTF
117 Ib 53; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, Berna 1999, n. 436). Spetterà al Giudice del merito estero
stabilire se la prescrizione osta o no a un'eventuale condanna degli
indagati. Per di più, il ricorrente non rende verosimile che, secondo il
diritto svizzero, l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione
assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; DTF 126 II 462 consid. 4c).

3.
Il ricorrente sostiene inoltre che, dal profilo della doppia punibilità (al
riguardo v. DTF 124 II 184 consid. 4b), mancherebbe un preciso riferimento
giuridico estero; egli non sarebbe una pubblica autorità, per cui sarebbe
escluso l'abuso di autorità, mentre non sarebbe stata dimostrata la
corruzione attiva, come pure una sua partecipazione soggettiva a tale
infrazione. L'assunto non regge.

3.1 La richiesta italiana precisa che l'Autorità procede per i reati di
ricettazione (art. 648 CPI), concussione (art. 317 CPI) e corruzione per un
atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 CPI). A torto il ricorrente
sostiene che il riferimento al riciclaggio sarebbe stato inserito, per
errore, dall'UFG: nella rogatoria si rileva espressamente che sussiste il
fondato sospetto ch'egli abbia riciclato proventi dei reati di corruzione e
concussione attribuibili a un pubblico ufficiale della Guardia di finanza. In
quanto il ricorrente contesta la propria colpevolezza, il quesito sfugge alla
competenza del Giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576
consid. 3). Il ricorrente incentrando, in pratica, il gravame sulla sua
asserita estraneità ai sospettati reati, disattende infatti ch'egli è
indagato nel procedimento penale estero. Sussiste inoltre una relazione
diretta e oggettiva tra il ricorrente e il reato per il quale si indaga, una
sua implicazione nelle operazioni criminose, e ancor meno una colpevolezza
soggettiva ai sensi del diritto penale, non essendo peraltro necessarie (cfr.
DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op.
cit., n. 227). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per
raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per
acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati
commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

3.2 Il ricorrente sostiene che sarebbe leso il principio della
proporzionalità poiché, riguardo al bonifico di 350 milioni di lire italiane,
nella rogatoria farebbe difetto un preciso riferimento alla sua natura
illecita. Ora, tale bonifico ha effettivamente avuto luogo a partire da uno
dei conti intestati al ricorrente: secondo l'Autorità estera sussiste il
fondato sospetto che con tale operazione egli abbia riciclato proventi dei
reati di corruzione e concussione attribuibili al pubblico ufficiale. Del
resto, nemmeno nel presente ricorso il ricorrente spiega perché tale
versamento sarebbe del tutto estraneo all'inchiesta italiana. L'esistenza di
una relazione diretta e oggettiva tra detto conto e il reato per il quale si
indaga si verifica manifestamente per il conto del ricorrente, titolare di
una relazione bancaria utilizzata per transazioni sospette (DTF 120 Ib 251
consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a; Zimmermann, op. cit., n. 227).

3.3 Il principio della proporzionalità non è leso nemmeno riguardo al secondo
conto, aperto nel 1996. Certo, il ricorrente sostiene che, i fatti essendosi
svolti dal 1989 al 1991, sarebbe inutile trasmettere la documentazione di
questa relazione bancaria. Egli misconosce che nella rogatoria è stato
precisato che le indagini svolte non permettono di escludere ch'egli detenga
tuttora proventi dei prospettati reati. La contestata trasmissione appare
pertanto utile per far progredire le indagini e confermare o smentire tali
sospetti. Infatti, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti
bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano
di regola di tutti i documenti. Ciò perché esse debbono poter individuare il
titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità
giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180
consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza del 14 maggio 1999,
consid. 4b, causa 1A.54/1999, massima apparsa in Rep 1999 121).

3.4 D'altra parte, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione
litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere
escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b), né la domanda
appare abusiva, le informazioni richieste non essendo del tutto inidonee a
far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b).

Spetta inoltre alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro
e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non
presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi
tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di
esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro,
essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag.
371 seg.). Ora, il ricorrente non ha indicato quali singoli documenti, e
perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero.
L'utilità della documentazione, come si è visto, è comunque palese, per cui è
priva di fondamento la censura secondo cui la richiesta costituirebbe
un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag.
243, 118 Ib 547 consid. 3a).

4.
Il ricorrente insiste sulla circostanza che l'attuale clima politico italiano
farebbe temere che la documentazione bancaria di cui è ordinata la
trasmissione possa essere utilizzata in altri ambiti, segnatamente fiscali e
amministrativi, in violazione del principio della specialità. A sostegno
della sua tesi egli richiama, in particolare, il rapporto del Ministero delle
finanze italiano su "I c.d. "paradisi fiscali" come strumento di sottrazione
d'imposta"; rileva inoltre che, in tale ambito, sono state presentate denunce
al Consiglio federale. Su questi argomenti, come rettamente esposto nella
decisione impugnata, il Tribunale federale si è già pronunciato in DTF 124 II
184 cui, per brevità, si rinvia. È inoltre palese che l'UFG, al momento della
consegna dei documenti, richiamerà il principio della specialità (al riguardo
v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134
consid. 7a - c; cfr. per i procedimenti fiscali DTF 115 Ib 373 consid. 8).

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché
all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria
internazionale (B 105 143).

Losanna, 19 marzo 2003

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: