Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.20/2002
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1A.20/2002 /mde

Sentenza del 4 luglio 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso San Gottardo 25,
casella postale 2845, 6830 Chiasso,

contro

Dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino, residenza governativa,
piazza Governo, 6501 Bellinzona,
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via
Pretorio 16, 6901 Lugano.

aiuto alle vittime di reati;

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 17 dicembre
2001 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
Il 5 ottobre 1998 A.________ è stata accoltellata all'addome da B.________,
con il quale intratteneva una relazione; dopo avere accompagnato la vittima
all'ospedale egli si è suicidato.
La vittima ha notificato cautelativamente, il 22 ottobre 1998, al Delegato
per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti, una
richiesta risarcitoria sulla base della legge federale concernente l'aiuto
alle vittime di reati, del 4 ottobre 1991 (LAV). Con atto del 20 giugno 2000
ha quindi chiesto il versamento di complessivi fr. 85'700.-- a titolo di
risarcimento del danno subito; questo si componeva di fr. 40'003.-- per la
perdita di guadagno e il danno connesso alla cessazione anticipata
dell'attività lavorativa, di fr. 40'000.-- per la riparazione del torto
morale e di fr. 5'697.-- per le spese legali.

B.
Con decisione del 15 novembre 2000 il Dipartimento delle opere sociali del
Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'istanza e riconosciuto alla vittima
fr. 10'000.-- per riparazione del torto morale e fr. 2'557.50 per rimborso
delle spese di patrocinio. Esso ha ritenuto eccessivo l'onorario esposto dal
patrocinatore e lo ha quindi ridotto, riconoscendo un dispendio complessivo
di 15 ore risarcibili nella misura di fr. 140.-- all'ora, cui andavano
aggiunte l'IVA e le spese; ha poi negato un'indennità per il danno causato
dalla cessazione anticipata dell'attività, non risarcibile sulla base della
LAV, e per la perdita di guadagno, già assunta per il periodo da ottobre 1998
a fine agosto 1999 dall'assicurazione infortuni, mentre a partire dal 1°
settembre 1999 l'istante era completamente abile al lavoro e la perdita di
guadagno non connessa con il reato; il Dipartimento ha infine ritenuto equo e
conforme alla giurisprudenza il riconoscimento di fr. 10'000.-- per
riparazione del torto morale.

C.
A. ________ si è aggravata contro questa decisione dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino che ne ha parzialmente accolto il ricorso
con sentenza del 17 dicembre 2001. La Corte cantonale ha quindi annullato la
decisione dipartimentale nella misura in cui rifiutava una prestazione per la
perdita di guadagno, rinviando gli atti alla prima autorità per una nuova
decisione su questo punto e ha riformato il dispositivo n. 3 della decisione
dipartimentale, riconoscendo all'istante fr. 2'687.50 a titolo di rimborso
delle spese di patrocinio.
I Giudici cantonali hanno ritenuto equo e conforme ai principi
giurisprudenziali l'assegnazione di fr. 10'000.-- a titolo di riparazione del
torto morale. Hanno rilevato che le indennità per incapacità lavorativa
versate alla vittima dalla sua assicurazione contro gli infortuni non
coprivano il periodo dal 5 ottobre 1998, giorno dell'aggressione, al 12
ottobre 1998 nonché la franchigia di fr. 300.--; hanno poi negato alla
vittima un risarcimento per la cessazione anticipata dell'attività, non
rientrante negli scopi della LAV, e le hanno infine riconosciuto fr. 2'687.50
per rimborso delle spese legali, corrispondenti a 11 ore lavorative
rimunerate nella misura di fr. 200.-- orari, cui andavano aggiunte le spese
indicate dal patrocinatore (fr. 300.--) e l'IVA.

D.
A. ________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Chiede inoltre di
condannare lo Stato del Cantone Ticino a versarle l'importo complessivo di
fr. 85'700.--, secondo le modalità indicate nell'istanza 20 giugno 2000. Dei
motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Dipartimento
delle opere sociali postula la reiezione del ricorso. È stato invitato a
presentare osservazioni anche l'Ufficio federale di giustizia, che ha
comunicato di rinunciare a formulare un parere.

Diritto:

1.
1.1  Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni
cantonali di ultima istanza riguardanti domande d'indennizzo e riparazione
morale fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di
reati, del 4 ottobre 1991 (LAV; DTF 126 II 237 consid. 1a e rinvii). Il
motivo di esclusione di cui all'art. 99 lett. h OG non entra infatti in
considerazione, siccome la LAV conferisce alla vittima un diritto
all'ottenimento dell'indennità (DTF 125 II 169 consid. 1, 121 II 116 consid.
1b/bb). In concreto, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
statuito quale ultima istanza cantonale su una domanda d'indennità ai sensi
della LAV (cfr. art. 98 lett. g OG, art. 5 della legge cantonale di
applicazione e complemento della LAV, dell'8 marzo 1995). Da questo profilo,
il rimedio esperito è pertanto ammissibile.

1.2  La procedura avviata in sede cantonale non è invero conclusa siccome la
Corte cantonale, limitatamente alla questione dell'eventuale indennizzo per
la perdita di guadagno nel periodo dal 5 al 12 ottobre 1998, ha rinviato gli
atti al Dipartimento delle opere sociali per una nuova decisione. Tuttavia,
sul risarcimento di un'ulteriore perdita di guadagno, sul quesito della
cessazione anticipata dell'attività, sulla riparazione morale e sulla
rifusione delle spese di patrocinio, il Tribunale delle assicurazioni ha
statuito definitivamente, negando indennità più ampie. La decisione impugnata
deve quindi essere considerata come una decisione parziale di merito, ossia
di carattere finale, e non come una decisione incidentale ai sensi dell'art.
101 lett. a OG (cfr. DTF 121 II 116 consid. 1b/cc, 120 Ib 97 consid. 1b, 118
Ib 196 consid. 1b; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 318 n. 896). Il
ricorso di diritto amministrativo è pertanto, anche sotto questo aspetto,
ricevibile.

1.3  Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Le constatazioni relative al reato e
alle lesioni subite dalla ricorrente costituiscono accertamenti di fatto che,
essendo in concreto l'istanza inferiore un'autorità giudiziaria, vincolano di
principio il Tribunale federale, a meno che essi non risultino manifestamente
inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali
di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125 II 230 consid. 1d).

2.
Secondo gli art. 2 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LAV la persona che a causa di un reato
subisce una lesione diretta nella sua integrità fisica, sessuale o psichica,
può chiedere un indennizzo o una riparazione morale nel Cantone in cui è
stato commesso il reato. L'indennizzo che non può, in ogni caso, eccedere fr.
100'000.-- (art. 13 cpv. 3 LAV, art. 4 cpv. 1 OAVI) è fissato in funzione
dell'entità del danno e dei redditi della vittima; può essere ridotto se
essa, con un comportamento colpevole, ha contribuito in modo preponderante a
causare o ad aggravare il danno (art. 13 cpv. 1 e 2 LAV). La riparazione
morale può essere accordata alla vittima indipendentemente dal suo reddito,
quando la gravità dell'offesa e le circostanze particolari lo giustificano
(art. 12 cpv. 2 LAV).
La qualità di vittima della ricorrente non è in concreto litigiosa, né
d'altra parte essa è mai stata seriamente posta in dubbio (cfr. DTF 128 II 49
consid. 2). In discussione, e quindi da esaminare in questa sede, sono le
questioni dell'indennizzo e della riparazione morale nonché dell'ammontare
delle spese legali da assumere.

3.
3.1 La ricorrente critica il giudizio impugnato laddove le nega un indennizzo
per l'ulteriore perdita di guadagno e per la cessazione anticipata
dell'attività, segnatamente per le spese connesse alla rescissione anticipata
del contratto di locazione concernente l'esercizio pubblico da lei gestito.
Ora, premesso che, come visto, la Corte cantonale ha, riguardo alla perdita
di guadagno, parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli atti al
Dipartimento per una nuova decisione sull'eventuale indennità relativamente
al periodo dal 5 al 12 ottobre 1998 non coperto dall'assicurazione infortuni,
su questo punto la ricorrente si limita a riproporre testualmente le
argomentazioni addotte dinanzi ai giudici cantonali senza confrontarsi con il
giudizio impugnato, spiegando, con una motivazione chiara, compiuta e
precisa, per quali ragioni essa violerebbe il diritto federale (art. 108 cpv.
2 OG; DTF 125 II 230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid.
2 e rinvii; Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.).
Comunque, la Corte cantonale ha rilevato che la perdita di guadagno dal 13
ottobre 1998 al 31 agosto 1999 era stata interamente coperta
dall'assicurazione contro gli infortuni, l'incapacità al lavoro essendo
totale dal compimento del reato al 30 aprile 1999 e del 50% dal 1° maggio
1999 al 31 agosto 1999. Nella misura in cui la ricorrente era abile al
lavoro, dapprima parzialmente e, a partire dal 1° settembre 1999, totalmente,
le incombeva quindi lo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. Il
fatto che, per cause economiche e congiunturali, essa avesse nel frattempo
assunto l'impiego di cameriera soltanto a tempo parziale non comportava un
danno connesso all'aggressione subita. Invero, la ricorrente non critica
questi accertamenti e queste conclusioni, limitandosi in sostanza ad asserire
che la sua situazione di indipendente non le permetteva di far capo a
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale circostanza non
è tuttavia di per sé determinante, ritenuto che, nelle esposte condizioni,
non risulta, né la ricorrente lo adduce, che le ulteriori conseguenze
economiche, non coperte dall'assicurazione, sono legate a un suo parziale
impedimento al lavoro (cfr. l'art. 46 CO, applicabile in quest'ambito per
analogia; DTF 128 II 49 consid. 3.1 pag. 52; sentenza 1A.252/2000 dell'8
dicembre 2000, consid. 2, pubblicata in ZBl 102/2001 pag. 486 segg.).
3.2  Anche riguardo al danno derivante dalla cessazione anticipata
dell'attività la ricorrente fonda la pretesa d'indennizzo essenzialmente sul
carattere indipendente della sua professione. Premesso che il Tribunale
federale ha sinora lasciato indecisa la questione a sapere se l'indennizzo
secondo l'art. 12 cpv. 1 LAV debba essere limitato al danno derivante
direttamente dalla lesione nell'integrità fisica, sessuale o psichica, il
quesito dell'indennizzabilità sulla base della LAV del pregiudizio, di natura
patrimoniale, legato alla rescissione del contratto concernente l'esercizio
pubblico non deve essere esaminato in concreto (cfr. sentenza 1A.252/2000
citata, consid. 2b; sentenza 1A.163/2000 dell'8 novembre 2000, consid. 2c e
d; cfr. anche Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehnter, Kommentar zum
Opferhilfegesetz, Berna 1995, n. 7 segg. all'art. 13; Dominik Zehnter,
Straftaten, in: Münch/Geiser, editori, Schaden-Haftung-Versicherung, Basilea
1999, n. 14.31, pag. 693 seg.).
In effetti, le circostanze della fattispecie non permettono di ritenere
realizzato un nesso di causalità adeguata tra il reato e il pregiudizio in
discussione (cfr., sulla nozione di nesso causale adeguato, DTF 123 III 110
consid. 3a pag. 112, 123 V 98 consid. 3d e rispettivi rinvii). L'adeguatezza
ha lo scopo di limitare la responsabilità e costituisce una clausola generale
che deve essere concretizzata dal giudice nel singolo caso, secondo il
diritto e l'equità. Essa si fonda su un giudizio di valore destinato a
stabilire se un determinato pregiudizio sia ancora equamente imputabile
all'autore responsabile. Il giudice deve quindi considerare le circostanze
complessive del singolo caso come pure lo scopo e l'ambito di protezione
della disposizione o del complesso normativo interessato (DTF 123 III 110
consid. 3a e riferimenti, 123 V 98 consid. 3d pag. 104). Nella fattispecie
occorre quindi considerare che il sistema d'indennizzo secondo la LAV
costituisce una prestazione di soccorso e non si fonda su una responsabilità
dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425
consid. 4c) per cui, a maggior ragione, spettava alla vittima, che ha del
resto anche in seguito svolto una professione nel campo della ristorazione,
contenere nella misura del possibile il danno (cfr., nel diritto della
responsabilità civile, Roland Brehm, Commentario bernese, Berna 1998, n. 23
all'art. 42 e n. 50 segg. all'art. 44). Nelle citate condizioni, il
comportamento illecito e le sue conseguenze obiettive sulla vittima non erano
idonei, secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza generale della
vita, a produrre o favorire la risoluzione anticipata del contratto di
locazione concernente l'esercizio pubblico (cfr. DTF 123 III 110 consid. 3a
pag. 112 e rinvii).

4.
La ricorrente critica l'ammontare (fr. 10'000.--) della riparazione morale
riconosciutole dal Dipartimento delle opere sociali e confermato dalla Corte
cantonale. Ritiene che in considerazione della gravità delle ferite, della
natura dell'aggressione, delle conseguenze estetiche e psicologiche
riportate, doveva esserle accordata un'indennità per riparazione morale di
fr. 40'000.--.
4.1  L'art. 12 cpv. 2 LAV sancisce il principio di una riparazione morale, in
denaro, a favore della vittima che ha subito un'offesa grave in circostanze
particolari; la norma non fissa però criteri per stabilire quest'indennità.
Secondo la giurisprudenza occorre quindi applicare per analogia i principi
previsti dagli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia conto del fatto che il
sistema d'indennizzo del danno e del torto morale secondo la LAV corrisponde
a una prestazione di assistenza e non a un obbligo di risarcimento derivante
dalla responsabilità dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1, 125 II 554
consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c). L'ampio potere d'apprezzamento
riconosciuto in quest'ambito all'autorità competente a stabilire l'indennità
ha come limiti essenzialmente il rispetto della parità di trattamento e il
divieto dell'arbitrio (DTF 125 II 169 consid. 2b/bb pag. 274; cfr. anche DTF
128 II 49 consid. 4.3).
4.2  Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, che la ricorrente non
adduce essere viziati da inesattezze manifeste, e che sono quindi in concreto
vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), l'aggressione ha
provocato alla vittima una ferita da arma da taglio all'addome a livello
dell'ipocondrio che ha reso necessari un intervento operatorio e una degenza
ospedaliera dal 5 al 14 ottobre 1998. La ricorrente, affetta inoltre da una
sindrome posttraumatica da stress, è stata totalmente inabile al lavoro fino
al termine del mese di aprile 1999 e, in seguito, parzialmente inabile, nella
misura del 50%, fino all'inizio di settembre 1999.
Una riparazione morale non è data in ogni caso di lesioni fisiche o
psichiche: essa presuppone una lesione grave e circostanze particolari (DTF
125 III 70 consid. 3c, 110 II 163 consid. 2c; Brehm, op. cit., n. 28 e 161
all'art. 47). Occorre quindi che il danno sia di una certa entità, come è il
caso dell'invalidità o del pregiudizio permanente di un organo importante
(DTF 121 II 369 consid. 3c/bb; Brehm, op. cit., n. 162 e 165 all'art. 47).
Qualora il pregiudizio non sia durevole, una riparazione morale è
riconosciuta se siano realizzate circostanze particolari quali una degenza in
ospedale per più mesi con numerose operazioni, un lungo periodo di sofferenza
e di incapacità lavorativa (cfr. Brehm, op. cit., n. 163 e 166 seg. all'art.
47; Gomm/Stein/Zehnter, op. cit., n. 20 all'art. 12). Occorre inoltre
considerare pregiudizi psichici importanti quali stati di stress
posttraumatici che conducono a cambiamenti durevoli della personalità (cfr.
Brehm, op. cit., n. 171 segg. all'art. 47). Se la lesione può invece essere
guarita senza complicazioni importanti e senza pregiudizi durevoli non è di
massima dovuta una riparazione morale (cfr. Alfred Keller, Haftpflicht im
Privatrecht, vol. 2, 2a ed., Berna 1998, pag. 132 seg.; Brehm, op. cit., n.
163 segg. all'art. 47). In linea di principio, sono quindi determinanti per
stabilire l'ammontare della riparazione morale soprattutto il tipo e la
gravità della lesione, l'intensità e la durata degli effetti sulla
personalità dell'interessato e il grado di colpa dell'autore (DTF 125 III 269
consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417).

4.3  Nella fattispecie, come rettamente rilevato dalle autorità cantonali, la
natura e la gravità del reato, le circostanze in cui esso è stato commesso,
nonché le conseguenze fisiche e psichiche per la vittima giustificano di
riconoscere alla ricorrente un'indennità a titolo di riparazione morale.
L'atto incriminato non ha tuttavia provocato un'invalidità della vittima, né
ha comportato pregiudizi durevoli a organi importanti o altri gravi danni
alla salute fisica; la degenza ospedaliera è stata tutto sommato breve e il
decorso postoperatorio, pur tenendo conto dello stato di stress
posttraumatico, non ha comportato complicazioni rilevanti o conseguenze
croniche. Né l'incapacità lavorativa della ricorrente, dapprima totale e in
seguito soltanto parziale, ha raggiunto una durata considerevole. In tali
circostanze, tenuto conto degli esposti principi, la Corte cantonale non ha
ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG),
ritenendo equa una riparazione morale di fr. 10'000.--. Tale indennità non si
scosta in maniera irragionevole dai criteri giurisprudenziali e dottrinali,
non trascura elementi in concreto decisivi, né considera fatti che in
quest'ambito sarebbero irrilevanti (cfr. DTF 125 II 169 consid. 2b/bb, 125
III 412 consid. 2a pag. 417/418 e rinvii).
La ricorrente accenna invero a casi analoghi in cui sarebbero state
riconosciute indennità più elevate. La commisurazione della riparazione
morale costituisce tuttavia una decisione secondo l'equità, fondata
sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123
II 210 consid. 2c). Criteri di calcolo schematici non sono quindi di massima
applicabili (cfr. Brehm, op. cit., n. 62 all'art. 47) e eventuali paragoni
non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita (DTF 125 III 412
consid. 2c/cc pag. 421). Come visto, l'importo riconosciuto in sede cantonale
è conforme ai principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina;
d'altra parte, esso non si distanzia significativamente da quanto stabilito
in giudizi concernenti aggressioni comportanti lesioni corporali comparabili
(cfr. Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, 3a ed., Zurigo 1999,
VIII/21, periodo 1995-1997). Gli esempi indicati dalla ricorrente si
riferiscono a casi più gravi, segnatamente dal profilo dell'intensità del
pregiudizio fisico e psichico subito, e del resto, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, un'indennità nella misura prospettata dalla
ricorrente presuppone, rispetto al caso in esame, un'incidenza maggiore
sull'integrità fisica e sulla personalità della vittima (cfr. DTF 121 II 369
consid. 6b e rinvii, 112 II 131 segg.).

5.
La ricorrente censura infine d'arbitrio la sentenza impugnata riguardo al
giudizio sul rimborso delle spese di patrocinio. Ritiene insostenibile la
retribuzione oraria di fr. 200.-- e la riduzione a 11 ore delle prestazioni
calcolate dalla Corte cantonale. Sostiene che in concreto occorreva riferirsi
a una tariffa oraria di fr. 250.-- e rimunerare le prestazioni effettivamente
svolte dal legale, le quali hanno comportato un dispendio complessivo di 20
ore.

5.1  Secondo l'art. 3 cpv. 4 LAV le prestazioni dei consultori e l'aiuto
immediato da parte di terzi sono gratuiti, i consultori assumendosi inoltre
altre spese, quali le spese di medici, di avvocati e processuali per quanto
la situazione personale della vittima lo giustifichi. Secondo la
giurisprudenza, la LAV assume una funzione sussidiaria rispetto
all'assistenza giudiziaria: quando alla vittima venga concessa l'assistenza
giudiziaria un intervento dello Stato sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV non è
quindi più giustificato. Per contro, qualora la vittima non ottenga
l'assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale, l'autorità competente
deve esaminare se la sua situazione personale, segnatamente la sua capacità
finanziaria, giustifichi il risarcimento delle spese legali. Nelle esposte
circostanze, l'eventuale diniego dell'assistenza giudiziaria non dispensa
quindi dal verificare se siano realizzate le condizioni poste dalla LAV. Può
tuttavia essere rifiutata l'assunzione di costi connessi a interventi
manifestamente inutili (DTF 122 II 211 consid. 4b pag. 218, 121 II 209
consid. 3b e riferimenti).

5.2  Le autorità cantonali hanno ritenuto che la situazione personale della
ricorrente giustificava di principio l'assunzione delle spese di patrocinio.
Tale circostanza non è mai stata seriamente posta in dubbio e non è qui in
discussione, litigiosa essendo unicamente la questione dell'ammontare dei
costi legali a carico dello Stato sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV. Al
proposito, la Corte cantonale ha ritenuto eccessiva la richiesta di rifusione
dell'intero onorario esposto dal patrocinatore della ricorrente e
corrispondente a 20 ore lavorative, argomentando che, per la stesura
dell'istanza del 22 ottobre 1998, di 2 pagine, e del complemento del 20
giugno 2000, di 4 pagine, un avvocato diligente non avrebbe impiegato più di
3 ore, mentre per i colloqui e la redazione delle lettere potevano essere
riconosciute solo 8 ore, per un totale quindi di 11 ore; la Corte cantonale,
scostandosi dall'opinione del Dipartimento, ha poi ritenuto che non si
giustificava di applicare per analogia una tariffa oraria di fr. 140.--
valida in materia di gratuito patrocinio, bensì un importo di fr. 200.--
all'ora, secondo la tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
del 7 dicembre 1984 (TOA).
La valutazione della prestazione del patrocinatore, trattandosi perlopiù di
una questione di apprezzamento e di applicazione di tariffe cantonali, spetta
principalmente all'autorità cantonale; il Tribunale federale interviene
quindi unicamente quando essa ha abusato del suo potere d'apprezzamento (DTF
118 Ia 133 consid. 2b; sentenza 2P.44/1997 del 10 giugno 1997 consid. 5b,
pubblicata in RDAT I-1998, n. 11, pag. 38 segg.). Per fissare la retribuzione
oraria la Corte cantonale si è riferita alla TOA la quale indica come
principi generali la complessità e l'importanza del caso, il valore e
l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti nonché l'esito conseguito e la sua prevedibilità
(cfr. art. 8 TOA). L'art. 10 cpv. 1 TOA prevede, per il calcolo dell'onorario
secondo il dispendio di tempo, una tariffa oraria minima di fr. 150.--. La
giurisprudenza del Consiglio di moderazione riconosce una retribuzione di fr.

200. -- all'ora nei casi semplici, di fr. 220.-- fino a un massimo di fr.

250. -- nei casi più complessi, mentre la Camera dei ricorsi penali,
nell'ambito di procedimenti d'indennità a favore dell'accusato prosciolto
(art. 137 segg. CPP/TI), prevede una tariffa oraria minima di fr. 200.-- e
massima di fr. 250.--, nei casi di particolare complessità (Rep 1998, n. 126,
pag. 381). Nelle esposte condizioni, tenuto conto della relativa semplicità
dal profilo giuridico delle operazioni interessate dal mandato, la
retribuzione oraria di fr. 200.-- stabilita dai precedenti giudici rientra
nei limiti della prassi cantonale e non appare abusiva.
Quanto alla determinazione del tempo necessario alla trattazione della
pratica, il Tribunale cantonale delle assicurazioni poteva in linea di
principio fondarsi sul dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe
profuso secondo la normale esperienza in un mandato di complessità analoga
(Rep 1998, n. 126, pag. 381). Ora, pur tenendo conto del fatto che la
fattispecie appariva delicata dal profilo umano e che le prestazioni sono
state svolte sull'arco di oltre un anno e mezzo, la Corte cantonale non ha
ecceduto nel suo potere d'apprezzamento riconoscendo il rimborso di 11 ore
lavorative. D'altra parte, nell'istanza del 22 ottobre 1998 il patrocinatore
della ricorrente non aveva esplicitamente chiesto l'assunzione da parte del
consultorio delle spese di patrocinio ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LAV: la
loro presa a carico non poteva quindi apparire d'acchito manifesta, ciò che
imponeva al patrocinatore di limitarsi a compiere gli atti necessari alla
tutela degli interessi della vittima. Valutata complessivamente, la
rimunerazione stabilita dai giudici cantonali risulta del resto in un
rapporto ragionevole con le difficoltà giuridiche della causa e con il
risultato conseguito (cfr. DTF 117 Ia 22 consid. 4b; sentenza 1A.169/2001 del
7 febbraio 2002, consid. 3; cfr. pure l'art. 8 TOA).

6.
Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo deve quindi essere
respinto. Non si preleva una tassa di giustizia (art. 16 cpv. 1 LAV; DTF 122
II 211 consid. 4b). Vista la soccombenza della ricorrente, non si assegnano
ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle opere
sociali, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio
federale di giustizia.

Losanna, 4 luglio 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: