Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.189/2002
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1A.189/2002 /RrF

Sentenza del 28 ottobre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Féraud, Catenazzi,
cancelliere Crameri.

M.________, attualmente detenuto ai fini estradizionali presso il
Penitenziario cantonale "La Stampa", 6900 Lugano,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella
postale 1018, 6501 Bellinzona,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione affari internazionali, Sezione
estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

estradizione alla Germania

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'Ufficio federale
di giustizia del 22 agosto 2002.

Fatti:

A.
Il 4 aprile 2000 la Procura pubblica di Stoccarda ha presentato una richiesta
di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone
Ticino, nell'ambito di un'inchiesta per falsificazione di documenti e frode
fiscale a carico di V.K.________, cittadino iraniano, di C.________ e
R.________, cittadini italiani, di N.________, cittadino tedesco, e di altre
persone. Essa sospettava che R.________, amministratore della società tedesca
D.________ GmbH, avrebbe agito con la complicità di C.________, di
V.K.________, direttore della società cipriota T.________ Ltd., e di
S.K.________, moglie di V.K.________, amministratrice di fatto della società
italiana I.________ S.p.A., allo scopo di incassare, sulla base di false
dichiarazioni fiscali, l'imposta precedente ("Vorsteuer") relativa al
commercio di telefoni cellulari e ciò ai danni, per vari milioni di marchi
tedeschi, della Germania; questi fatti sarebbero avvenuti nel 1999. Il 19
maggio 2000 anche la Procura pubblica di Monaco (Baviera) ha formulato una
rogatoria al riguardo. Le commissioni rogatorie tendevano all'acquisizione di
documentazione bancaria, societaria e personale, come pure al blocco di conti
e all'audizione di imputati e testimoni.

B.
Con sentenze del 27 settembre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in
quanto ammissibili, i ricorsi interposti da V.K.________ contro decisioni
della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
che confermavano la trasmissione alla Germania dei documenti sequestrati
(cause 1A.31 e 32/2001).

Il Tribunale federale, mediante sentenza del 22 febbraio 2002, ha poi
respinto, in quanto ammissibile, un ricorso di V.K.________ avverso una
decisione con cui l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva accordato la
sua estradizione alla Germania (causa 1A.189/2001). Esso aveva ritenuto che
il sistema IVA era stato utilizzato per ottenere versamenti che, in ogni caso
principalmente, non costituivano una restituzione di imposta ma l'ottenimento
di prestazioni senza rapporto con alcun versamento; aveva pertanto ritenuto
che la fattispecie, corrispondente a quella oggetto della DTF 110 IV 34,
raffigurava una truffa ai sensi dell'art. 146 CP.

C.
Con nota del 29 gennaio 2002 il Ministero di giustizia bavarese, a Monaco,
fondandosi sull'ordine di arresto emesso il 7 giugno 2001 dal Tribunale di
Monaco, ha chiesto all'UFG anche l'estradizione di M.________. Egli è stato
arrestato il 22 aprile 2002 a Bardonnex, e trovato in possesso di diversi
documenti, oggetti di valore e denaro. Il 24 aprile seguente l'UFG ha emanato
contro di lui un ordine di arresto ai fini estradizionali. Con decisione del
24 maggio 2002 la Camera di accusa del Tribunale federale ha respinto, in
quanto ammissibile, un reclamo dell'arrestato contro detto ordine.
Interrogato sulla domanda estera, l'estradando, addotta la sua estraneità ai
fatti addebitatigli, si è opposto al suo accoglimento: egli ha poi
sottolineato che si sarebbe in presenza di una truffa in materia fiscale, per
la quale l'estradizione è esclusa, e non di una truffa di diritto comune ai
sensi dell'art. 146 CP.

D.
Con decisione del 22 agosto 2002 l'UFG ha concesso l'estradizione e ordinato
la consegna alla Germania dei numeri delle carte di credito, del passaporto
diplomatico della Repubblica della Liberia, di cellulari nonché di apparecchi
e atti appartenenti all'estradando.

E.
Quest'ultimo impugna dinanzi al Tribunale federale la decisione con un
ricorso di diritto amministrativo. Chiede di annullarla, di rifiutare
l'estradizione e di ordinare la sua immediata scarcerazione.

L'UFG propone di respingere il ricorso. Con osservazioni del 14 ottobre 2002
il ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 L'estradizione fra la Germania e la Svizzera è retta dall'omonima
Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal Secondo
Protocollo addizionale, conchiuso il 17 marzo 1978 (RS 0.353.12), e
dall'Accordo tra i due Paesi del 13 novembre 1969 che completa la CEEstr e ne
agevola l'applicazione (RS 0.353.913.61). La legge federale del 20 marzo 1981
sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24
febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente
Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr.
art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole
all'estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II
140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei
diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv.
1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta
il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b).
Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve
attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione,
salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134
consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio
dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché
non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib
576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con
piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice
svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona
perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag.
220). Le conclusioni tendenti al rifiuto della domanda e alla scarcerazione
sono, di massima, proponibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid.
1c).

1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di
estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b).

2.
Il ricorrente fa valere che la domanda non adempirebbe i requisiti formali e
che inoltre sarebbe contraddittoria e irricevibile dal profilo dell'art. 3
cpv. 3 AIMP: la fattispecie concernerebbe infatti, semmai, una truffa
fiscale, né sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità. D'altra
parte, giusta l'art. 7 cpv. 1 CEEstr, la Svizzera sarebbe competente per
reprimere i prospettati reati; infine, il ricorrente contesta l'adempimento
delle condizioni per la consegna degli oggetti.

2.1 Il ricorrente, che rileva di essere a conoscenza della sentenza
1A.189/2001, adduce che la fattispecie è, nel suo caso, diversa. L'assunto
non regge, perché i fatti di cui si tratta sono analoghi, se non identici, a
quelli oggetto della menzionata causa cui, per brevità, si rinvia. Certo, il
ricorrente produce nuovi documenti, segnatamente l'estratto di una nota del
18 ottobre 2001 della polizia di Monaco, il rapporto finale della polizia
giudiziaria della Baviera superiore e dell'Ufficio della finanza di Monaco
del 15 luglio 2002, l'atto di accusa del 24 luglio 2002 e un estratto di una
intercettazione telefonica del 26 maggio 2000, come pure la sentenza 9 agosto
2001 del Tribunale di Monaco, Sezione I, resa contro l'imputato F.________:
secondo lui questi atti ridimensionerebbero la sua posizione nel procedimento
penale estero, ove non apparirebbe più come ideatore, rispettivamente
supervisore del sodalizio criminoso, ma solo come partecipante occupantesi
della cassa giornaliera e della logistica. Ora, con questa argomentazione, il
ricorrente disattende che non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla
colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF
122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 347 consid. 4).

2.2 Per il ricorrente la domanda sarebbe anche lacunosa, visto che non vi si
precisa come e quando egli avrebbe preso le decisioni nel settore finanziario
e le decisioni concernenti il percorso delle merci e del denaro all'interno
del sistema fraudolento. L'argomento non può essere ritenuto, la prova di
questi eventi non dovendo essere fornita nell'ambito della procedura
estradizionale ma solo nel successivo procedimento penale estero. Nella causa
1A.189/2001 il Tribunale federale, esaminate le asserite contraddizioni là
sollevate, e in parte qui riprese  dal ricorrente, ha rilevato che le
informazioni fornite dalla Parte richiedente erano sufficienti e ha ritenuto
che, vista la complessa natura del procedimento estero, esse gli consentivano
di esaminare i fondati sospetti sui quali si basava la domanda, lo Stato
estero non essendo tenuto a provare la commissione dei reati (consid.
3.1-3.9).
La richiesta del ricorrente di chiedere un complemento allo Stato estero
dev'essere pertanto respinta. Anche la richiesta di un parere
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni giusta l'art. 24 cpv. 3
OAIMP va respinta, visto che il tema è già stato trattato nella causa
1A.189/2001 (consid. 4 e 5), le cui considerazioni in proposito, qui
richiamate, valgono anche per la presente procedura. Dai documenti prodotti
dal ricorrente non risulta che la Parte richiedente avrebbe sostanzialmente
modificato l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione,
vincolante per il Tribunale federale, né ch'essa l'abbia ritirata o
modificata. Piuttosto, dalla domanda si evince che il ricorrente ha
partecipato al sistema truffaldino, in essa essendo peraltro  indicato il
ruolo da lui svolto. Il ricorrente rileva invero che, rispetto all'ordine di
arresto, il rapporto finale della polizia giudiziaria della Baviera e l'atto
di accusa avrebbero ridimensionato la sua posizione nell'ambito del
procedimento penale estero. Non spetta tuttavia allo Stato richiesto
pronunciarsi sul grado di colpevolezza dell'estradando e sulla fondatezza
delle accuse mossegli; anche la (contestata) questione della valutazione
delle prove compete al Giudice estero del merito, non al Giudice svizzero
dell'estradizione.
Nell'ambito dei reati litigiosi, in particolare riguardo al sospettato ruolo
di organizzatore tenuto dal ricorrente, la questione dell'alibi non si pone.
Secondo la giurisprudenza la nozione di alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP
dev'essere intesa nel senso classico, cioè di prova che, al momento del
fatto, la persona perseguita non si trovasse nel luogo di commissione del
reato. Una versione dei fatti diversa da quella descritta nella domanda, o
semplicemente argomenti a discarico, non possono tuttavia essere ritenuti in
tale ambito: nella fattispecie è del resto manifesto che, vista la natura
degli addebiti, la prova dell'alibi non può essere presa in considerazione
(DTF 123 II 279 consid. 2b, 122 II 373 consid. 1c, 113 Ib 276 consid. 3a, 112
Ib 215 consid. 5b). Infine, anche con questa argomentazione il ricorrente
riafferma la sua estraneità ai prospettati reati: ora, come già si è
indicato, non spetta allo Stato richiesto pronunciarsi sulla colpevolezza
dell'estradando e sulla fondatezza delle accuse mossegli.

3.
Il ricorrente, sostenendo che si sarebbe in presenza di puri reati fiscali,
contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità. La censura non
regge: l'argomento, sul quale è incentrato il ricorso, è già stato esaminato,
e ritenuto infondato, nell'ambito della causa 1A.189/2001 (consid. 4-5). Il
ricorrente rileva invero che il coimputato F.________ sarebbe stato ritenuto
dal Tribunale di Monaco, con sentenza del 9 agosto 2001, colpevole del solo
reato di sottrazione d'imposta, e non di truffa comune. Ora, come ha rilevato
l'UFG, questa sentenza non concerne esattamente gli stessi fatti né le stesse
persone; comunque, se nel corso del procedimento penale l'Autorità estera
dovesse modificare la qualificazione degli atti rimproverati, non v'è motivo
di credere che non venga rispettata la procedura dell'art. 14 cpv. 3 CEEstr.
Del resto, sebbene l'ordine di arresto nei confronti del ricorrente sia stato
spiccato il 7 giugno 2001, la domanda di estradizione è stata presentata il
29 gennaio 2002, per cui è da ritenere che lo Stato richiesto fosse a
conoscenza della sentenza del 9 agosto 2001.

Richiamando l'atto di accusa del 24 luglio 2002, concernente, tra l'altro,
V.K.________, E.________ e il ricorrente stesso, questi sostiene che le
Autorità fiscali sarebbero state ingannate in merito alla volontà di pagare
le imposte indicate nelle dichiarazioni IVA, ciò che avrebbe consentito
un'indebita sottrazione di imposte e non, come sostenuto dall'UFG, un
indebito profitto, e quindi una truffa comune. Determinante per l'esame della
doppia punibilità, che nell'ambito dell'estradizione dev'essere adempiuta per
ogni reato oggetto della domanda (DTF 125 II 569 consid. 6; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna
1999, n. 348), non è tanto la corrispondenza delle norme penali quanto il
quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda, eseguita la dovuta
trasposizione, sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184
consid. 4b; cfr. anche l'art. 35 cpv. 2 AIMP). Ora, nella causa 1A.189/2001
il Tribunale federale ha ritenuto che si è in presenza di negozi simulati e
di fatture fittizie, non tendenti a una riduzione di imposte ma a un illecito
arricchimento, al di fuori di una procedura di rimborso d'imposta. L'assunto
ricorsuale, fondato su una fattispecie diversa da quella posta a fondamento
della domanda germanica, non può essere seguito, né v'è motivo di credere che
lo Stato richiedente non rispetti la regola della specialità enunciata
all'art. 14 CEEstr.

4.
4.1 La critica ricorsuale secondo cui il requisito della doppia punibilità non
sarebbe adempiuto per il reato dell'organizzazione criminale (art. 260ter CP)
non è decisiva e non muta l'esito del ricorso. In effetti, nella decisione
impugnata l'UFG ha concesso l'estradizione "per i fatti esposti nella domanda
formale di estradizione" e rilevato nei considerandi che tali fatti
potrebbero essere perseguibili in Svizzera in applicazione dell'art. 146 CP
(consid. 3.2 in fine pag. 6); l'Ufficio non si è del resto espresso sull'art.
260ter CP, e neppure nella risposta al ricorso ha preso posizione in merito.
Ne segue che l'estradizione, come ritenuto dall'UFG, è concessa solo per il
reato di truffa.

4.2 Il ricorrente fa da ultimo valere che la Svizzera sarebbe competente a
reprimere la truffa. La censura non regge. Nella causa 1A.189/2001 il
Tribunale federale, esprimendosi sull'art. 7 CEEstr, ha rilevato che neppure
un'eventuale perseguibilità dei reati in Svizzera giustificava il rifiuto
dell'estradizione, visto che in Germania, dove era stata svolta gran parte
delle attività, era in corso un procedimento penale contro numerosi
partecipanti, sicché motivi di economia procedurale stavano a sostegno della
scelta dell'UFG (consid. 6). Le stesse considerazioni valgono per la presente
causa.

5. Il ricorrente contesta anche l'ordinata consegna degli oggetti sequestrati
e sostiene in particolare che tra il passaporto diplomatico della Repubblica
della Liberia e il procedimento estero, concernente una sottrazione fiscale,
non sussisterebbe alcuna relazione. Ora, come si è visto, non si è in
presenza di una siffatta fattispecie. Per il resto, il ricorrente accenna
semplicemente al fatto che lo Stato richiedente non avrebbe fornito speciali
informazioni né reso verosimile che i numeri delle carte di credito e di
quelle bancarie concernano relazioni bancarie utilizzate per compiere i
sospettati reati; la stessa censura, varrebbe sia per i documenti, al suo
dire non relativi a persone o società coinvolte nel procedimento estero, sia
per i telefoni cellulari e le carte SIM. La censura non regge.

Come rilevato nella decisione impugnata, con scritti del 29 maggio e del 19
giugno 2002 le Autorità tedesche hanno espressamente chiesto la consegna di
tali oggetti e dei numeri delle carte di credito, rilevando che il passaporto
diplomatico è verosimilmente falso, e che gli altri oggetti servono quali
mezzi di prova nel procedimento penale. Ora, l'art. 59 cpv. 1 AIMP prevede
che, se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, gli oggetti e i beni
in possesso della persona perseguita che possono servire come mezzi di prova
sono consegnati all'Autorità richiedente. È manifesto che i numeri delle
carte di credito possano essere rilevanti come mezzi probatori, in
particolare riguardo alle transazioni effettuate nell'ambito dei commerci
simulati; la stessa conclusione vale per i telefoni cellulari, visto che i
sospetti si fondano anche su intercettazioni telefoniche, che potrebbero
permettere di confermare i legami tra gli imputati e le società coinvolte. La
relazione tra il passaporto litigioso e i reati non è manifesta, ma non può
essere neppure esclusa, visto che lo Stato estero lo presume falso. In
siffatte circostanze, l'UFG non ha pertanto violato l'ampio potere di
apprezzamento che egli compete (cfr. anche DTF 121 IV 41 consid. 4b/bb).

6.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di
giustizia (B 119791/01).

Losanna, 28 ottobre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: