Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.185/2002
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1A.185/2002 /bom

Sentenza del 24 settembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Crameri.

A. ________,
B.________,
C.________ Ltd,
D.________ SA,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni
Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania,

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
29 luglio 2002 dell'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale)

Fatti:

A.
Con decisioni del 27 settembre e del 5 ottobre 2001 il Tribunale federale ha
respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi di diritto amministrativo
presentati da A.________, da B.________, dalla C.________ Ltd e dalla
D.________ SA (cause 1A.31-33/2001 e 1A.46/2001) nell'ambito di una domanda
di assistenza giudiziaria in materia penale formulata dalla Germania e
accolta dalle Autorità ticinesi.

B.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), con decisione del 29 luglio 2002, ha
accolto una domanda di assistenza tedesca, con cui gli si chiedeva il
consenso di ritrasmettere gli atti ottenuti per il tramite della
summenzionata rogatoria alle Autorità italiane, che ne avevano fatto
richiesta l'8 gennaio 2002.

C.
A.________, B.________, la C.________ Ltd e la D.________ SA impugnano la
decisione dell'UFG con un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono di
concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione
impugnata.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 128 I 46 consid. 1a, 127 II
198 consid. 2).

1.1 I ricorrenti rilevano che la decisione impugnata, del 29 luglio 2002, è
pervenuta loro il giorno successivo sicché il termine di ricorso di trenta
giorni, interrotto a loro dire dalle ferie giudiziarie estive, sarebbe
rispettato, il gravame essendo stato presentato il lunedì 16 settembre 2002.
L'assunto non regge.

1.2 L'art. 12 cpv. 2 della  legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), introdotto con la novella
del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le
disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono
applicabili. Ne consegue che l'art. 34 cpv. 1 OG, secondo cui i termini non
decorrono, tra l'altro, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è applicabile
in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a,
causa 1A.16/2000; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna
1999, n. 316 pag. 241 seg.).

La prassi per cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale, il termine di trenta giorni per inoltrare un ricorso di
diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 34 OG)
sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP
(sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).

2.
Ne segue che il ricorso, tardivo, dev'essere dichiarato inammissibile. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

L'emanazione del presente giudizio rende superflua la domanda di effetto
sospensivo.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di
giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
(B 71 445 /08 BOG).

Losanna, 24 settembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: