Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.183/2002
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1A.183/2002 /viz

Sentenza del 20 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Catenazzi e Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 3003 Berna,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Abate, via Ciseri 23, 6601 Locarno,
Municipio di Breno, 6937 Breno,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

licenza edilizia

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 5 luglio
2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario della particella n. xxx di Breno sita fuori dalla
zona edificabile, su cui sorge un rustico. Questo è attribuito alla categoria
degli edifici già trasformati (categoria 3) secondo l'inventario degli
edifici situati fuori dalle zone edificabili del Comune di Breno, approvato
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 26 giugno 1996. L'8 agosto 2000
il proprietario ha presentato al Municipio di Breno una domanda di
costruzione per un deposito-ripostiglio; questo fabbricato, contiguo
all'abitazione, di 3,20 per 2,30 m e alto 3,25 m, sarebbe stato in legno con
una copertura in lastre di eternit e coppi vecchi, e avrebbe sostituito il
manufatto esistente. Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino si è
opposto al rilascio della licenza edilizia; ha rilevato che l'intervento
contrastava con le disposizioni dell'inventario, che escludevano l'aggiunta
di costruzioni accessorie, e soggiunto ch'esso non era nemmeno giustificato,
poiché comportava un aumento di volumetria e la modificazione della struttura
originaria.
Con decisione del 28 novembre 2000 il Municipio ha negato la licenza
edilizia. L'istante si è allora rivolto al Consiglio di Stato del Cantone
Ticino che, con risoluzione del 6 marzo 2001, ha respinto il ricorso e
confermato la decisione municipale; esso ha ritenuto l'esistente ripostiglio,
fatiscente, deturpante ed estraneo all'architettura rurale tradizionale e
quindi da eliminare secondo l'art. 51 bis cpv. 3.3 delle norme di attuazione
del piano regolatore del Comune di Breno; ha inoltre considerato la
formazione di una nuova baracca non conforme alla disposizione comunale,
all'art. 24 LPT e all'art. 76 della legge cantonale di applicazione della
LPT, del 23 maggio 1990.

B.
A.________ ha impugnato la decisione governativa dinanzi al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino che, con sentenza del 5 luglio 2002, ha
accolto il ricorso, annullando sia la decisione municipale sia la decisione
governativa che la confermava. Esso ha quindi rinviato gli atti al Municipio
di Breno perché rilasciasse la licenza edilizia litigiosa. La Corte cantonale
ha ritenuto la ricostruzione del ripostiglio conforme agli art. 24c LPT e 42
dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT,
RS 700.1), e compatibile con le esigenze della pianificazione territoriale.

C.
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) presenta contro questo
giudizio un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede,
in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di respingere la
domanda di costruzione, in via subordinata di rinviare gli atti alla Corte
cantonale per un nuovo giudizio. Fa valere un accertamento incompleto dei
fatti; ritiene l'art. 24c LPT in concreto non applicabile e considera non
adempiuti i presupposti per rilasciare un'autorizzazione sulla base dell'art.
24d cpv. 2 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 OPT.

D.
La Corte cantonale e il Consiglio di Stato si rimettono al giudizio del
Tribunale federale. Il Municipio di Breno rinuncia a presentare osservazioni,
mentre il proprietario chiede di respingere il ricorso. Egli sostiene
essenzialmente che l'attuale ripostiglio era già presente prima del 1° luglio
1972 e che la sua ricostruzione sarebbe conforme agli art. 24c cpv. 2 LPT e
42 cpv. 4 OPT.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128
II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).

1.1 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza
concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT),
conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della
zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT. Poiché
il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver
applicato a torto l'art. 24c LPT e sostiene che un'autorizzazione sarebbe
esclusa anche in applicazione dell'art. 24d LPT, il ricorso di diritto
amministrativo è di principio ammissibile.

1.2 La legittimazione dell'USTE a presentare un ricorso di diritto
amministrativo secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT contro la decisione impugnata è
data (art. 103 lett. b OG in relazione con l'art. 48 cpv. 4 OPT,
rispettivamente con l'art. 27 cpv. 3 vOPT; DTF 120 Ib 48 consid. 1c, 118 Ib
335 consid. 1b).

2.
Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere determinato se il
rustico fosse stato ristrutturato prima del 1° luglio 1972 e sostiene che,
secondo gli atti e le dichiarazioni dello stesso proprietario, il riattamento
sarebbe stato eseguito soltanto negli anni 1986 e 1987: l'intervenuta
ristrutturazione escluderebbe quindi la possibilità di autorizzare
l'intervento litigioso in applicazione dell'art. 24c LPT. L'USTE ritiene
inoltre arbitrari gli accertamenti riguardo alle dimensioni del ripostiglio
progettato rispetto a quelle del manufatto da sostituire, di volumetria
chiaramente inferiore.

2.1 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere, oltre alla
violazione del diritto federale e all'eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG), l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rile-  vanti (art. 104 lett. b OG). Tuttavia, quando
l'istanza inferiore è un'Autorità giudiziaria, come è qui il caso,
l'accertamento dei fatti è di principio vincolante per il Tribunale federale
che interviene solamente se i fatti risultino manifestamente inesatti o
incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di
procedura (art. 104 lett. b OG in relazione con l'art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125
II 369 consid. 2d).

2.2 La Corte cantonale ha accertato che il proprietario aveva acquistato il
rustico, comprensivo del ripostiglio, nel 1970 per utilizzarlo quale
abitazione di vacanza. Ha quindi rilevato che l'edificio, risalente al 1800,
già esisteva al momento dell'entrata in vigore, il 1° luglio 1972, della
legge federale contro l'inquinamento delle acque, che introduceva per la
prima volta una separazione rigorosa tra la zona edificabile e quella
inedificabile. I Giudici cantonali hanno poi ritenuto il ripostiglio
utilizzabile secondo la sua destinazione e considerato l'intervento edilizio
litigioso soggetto all'art. 24c LPT (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, consid.
3.4).
L'eventuale acquisto del fondo da parte dell'istante prima del 1972 non è di
per sé decisivo né sufficiente ai fini dell'applicabilità dell'art. 24c LPT,
in mancanza di precisi accertamenti riguardo allo stato e alle
caratteristiche dell'edificio principale e del ripostiglio al momento
determinante e riguardo ad autorizzazioni successive. Risulta in effetti
dagli atti e dalle dichiarazioni del proprietario che il rustico è stato
completamente ristrutturato in abitazione parecchi anni dopo l'acquisto,
sulla base di una licenza edilizia rilasciata all'istante nel 1986. D'altra
parte non emerge che tale licenza contemplasse il ripostiglio esistente, le
cui modalità e i cui tempi di costruzione non sono stati invero chiariti in
sede cantonale, né esso è stato considerato nella valutazione dell'identità
dell'edificio (cfr. art. 42 OPT). Gli accertamenti su questi punti, omessi
nel giudizio impugnato, non appaiono del resto irrilevanti in un caso come il
presente, ove si consideri in particolare che la circostanza secondo cui il
proprietario avesse, in una determinata misura, beneficiato di
un'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24 cpv. 2 vLPT potrebbe influire
sull'applicazione dell'art. 24c LPT (cfr. DTF 127 II 215 consid. 3; Peter
Karlen, Die Ausnahmebewilligung nach Art. 24-24d RPG, in ZBl 102 /2001, pag.
291 segg., in particolare pag. 296/297).
Ne consegue che la Corte cantonale ha, nelle esposte condizioni, accertato i
fatti in modo manifestamente incompleto (cfr. art. 104 lett. b OG in
relazione con l'art. 105 cpv. 2 OG). Il giudizio impugnato deve quindi essere
annullato e gli atti rinviati al Tribunale cantonale amministrativo affinché,
dopo avere eseguito gli accertamenti che si impongono, si pronunci nuovamente
sull'applicazione degli art. 24 segg. LPT.

3.
Visto l'esito del ricorso e la particolarità della fattispecie, si giustifica
di non prelevare una tassa di giustizia (art. 156 OG), mentre non si
assegnano ripetibili ad Autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e la decisione impugnata è
annullata, nel senso dei considerandi.

2.
Non si preleva una tassa di giustizia.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore della controparte, al Municipio
di Breno, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 20 dicembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: