Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.160/2002
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1A.160/2002
1P.384/2002 /viz

Sentenza del 12 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Aeschlimann e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

I membri della comunione ereditaria X.________
ricorrenti,
tutti rappresentati da A.________,

contro

Comune di Viganello, 6962 Viganello, rappresentato dal Municipio e
patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati, via Canonica 16, 6901 Lugano,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via F. Pelli 14, 6901 Lugano,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16,  6901 Lugano.

espropriazione

(ricorso di diritto pubblico e di diritto amministrativo contro la sentenza
emanata il 19 giugno 2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
I membri della comunione ereditaria X.________ sono proprietari della
particella n. XXX RFD di Viganello. Il fondo ha una superficie di 3131 m2 ed
è censito come coltivo vignato (2849 m2), bosco (267 m2) e riale (15 m2); vi
sono presenti un'autorimessa e una baracca prefabbricata, non indicate a
registro fondiario.
Il piano regolatore del 1975 aveva inserito la particella nella zona residua,
mentre il successivo piano, entrato in vigore il 24 novembre 1993, l'ha
assegnata alla zona di edifici e attrezzature pubbliche (EAP) e destinata
alla realizzazione di un parco pubblico. I proprietari si erano aggravati al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha dichiarato inammissibile,
perché tardivo, il ricorso, e comunque infondato nel merito. Un ricorso
interposto contro questa risoluzione è stato respinto dal Tribunale della
pianificazione del territorio del Cantone Ticino con sentenza del 14 marzo
1995. Il Tribunale federale, adito dai ricorrenti, ne ha respinto il gravame,
in quanto ammissibile, con giudizio del 14 luglio 1995.

B.
Il Comune di Viganello nel 1997 ha promosso una procedura di espropriazione
formale del mappale, offrendo un'indennità di fr. 123'000.- pari a circa fr.
40.-- al m2. I proprietari si sono opposti all'espropriazione ritenendo
insufficiente l'interesse pubblico e non sorretta dal principio della
proporzionalità la progettata realizzazione; nel contempo hanno postulato una
modificazione dei piani e chiesto un'indennità espropriativa di fr. 800.- al
m2 per il solo terreno. Il Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sottocenerina ha respinto, con sentenza dell'8 aprile 1999 pronunciata in
applicazione dell'art. 45 della legge cantonale di espropriazione dell'8
marzo 1971 (LEspr/TI), l'opposizione all'espropriazione e la domanda di
modificazione dei piani, ha confermato la pubblica utilità dell'opera e
negato una violazione del principio della proporzionalità. Con sentenza del 7
dicembre 2000 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un
ricorso presentato dai proprietari contro questa decisione. Un ricorso di
diritto pubblico contro il giudizio della Corte cantonale è stato respinto in
quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 9 aprile 2001
(causa n. 1P.38/2001; cfr. la massima pubblicata in RDAT II-2001, n. 42, pag.
172 segg.).

C.
Con giudizio del 19 novembre 2001 il Tribunale d'espropriazione ha
riconosciuto agli espropriati un'indennità di fr. 123'000.-- per
l'espropriazione totale della particella e un'indennità di fr. 5'000.-- a
corpo per l'espropriazione di due box e di un capanno presenti sul fondo; ha
respinto le ulteriori richieste di risarcimento. Il primo giudice ha ritenuto
l'attribuzione della particella alla zona EAP non costitutiva di
espropriazione materiale e ha stabilito in circa fr. 26.-- il m2 il prezzo
medio pagato nella regione per terreni inedificabili; ha poi ritenuto che le
caratteristiche dei luoghi giustificavano un indennizzo di fr. 39,28 il m2,
corrispondente all'importo offerto dal Comune.
La comunione ereditaria si è aggravata al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino che, con giudizio del 19 giugno 2002, ha respinto
l'impugnativa. Anche la Corte cantonale non ha considerato adempiuti i
presupposti di un'espropriazione materiale e confermato l'indennità per
l'espropriazione formale. Il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto
corretta l'indennità di fr. 5'000.-- per le costruzioni e negato il
risarcimento per la soppressione di posteggi, visto che la particella non era
attrezzata a tale scopo, né una licenza edilizia era stata rilasciata; ha
infine ritenuto che l'indennità per tutta l'area espropriata tenesse
sufficientemente conto anche del valore delle piante da frutta, sicché non si
giustificava di assegnare ai proprietari un risarcimento specifico.

D.
La comunione ereditaria impugna con ricorsi di diritto pubblico e di diritto
amministrativo al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di
annullarlo. Fa valere la violazione del diritto di essere sentito, della
garanzia della proprietà, del divieto dell'arbitrio e del principio della
buona fede, e lamenta un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento. Delle
motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella sua sentenza, mentre
il Comune chiede in via principale di dichiarare inammissibili i ricorsi,
subordinatamente di respingerli in quanto ammissibili. L'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale, invitato a presentare eventuali osservazioni, ha
comunicato di rinunciarvi.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128
II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).

1.1 La sentenza impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza che
nega tra l'altro ai ricorrenti un'indennità per espropriazione materiale
derivante da una misura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). La sentenza può
quindi essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo in base agli
art. 34 cpv. 1 LPT, 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG. Il fatto che successivamente
il Comune ha poi avviato la procedura per l'espropriazione formale del fondo
non è determinante: secondo la giurisprudenza, quando l'espropriazione
formale promossa dall'ente pubblico per l'acquisto di un fondo possa essere
considerata come il complemento o l'estensione di una pregressa
espropriazione materiale, determinata da un vincolo pianificatorio, per la
quale sia dovuta un'indennità in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LPT, il Tribunale
federale riconosce aperta la via del ricorso di diritto amministrativo giusta
l'art. 34 cpv. 1 LPT. Ciò permette all'ente pubblico autore della restrizione
pianificatoria di avvalersi della protezione offerta dal legislatore federale
per opporsi alla fissazione d'indennità eccessive, suscettibili di
compromettere la pianificazione territoriale, il che poteva realizzarsi
qualora la Corte cantonale avesse ammesso nella fattispecie la realizzazione
di un'espropriazione materiale (DTF 118 Ib 196 consid. 1a, 117 Ib 497 consid.
7a, 116 Ib 235 consid. 1, 114 Ib 112 consid. 1a, 112 Ib 514 consid. 1a, 109
Ib 257 consid. 1). Ne consegue che in concreto è proponibile unicamente il
ricorso di diritto amministrativo; il ricorso di diritto pubblico, di
carattere sussidiario, è quindi inammissibile.

1.2 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Poiché l'istanza inferiore era
un'Autorità giudiziaria, il Tribunale federale non può scostarsi dai fatti
accertati, salvo ch'essi siano manifestamente inesatti o incompleti o siano
stati constatati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG;
DTF 127 II 297 consid. 2a, 125 II 369 consid. 2d); esso non può vagliare
nemmeno la censura di inadeguatezza, non prevista dall'art. 34 LPT (art. 104
lett. c n. 3 OG). Nell'ambito di questo rimedio il giudice amministrativo
federale può essere adito anche con censure relative alla violazione di
diritti costituzionali dei cittadini, che valuta con lo stesso potere d'esame
di quando statuisce, come giudice costituzionale, su un ricorso di diritto
pubblico (DTF 120 Ib 287 consid. 3d, 119 Ib 380 consid. 1b). Il quesito di
sapere se sia dovuta un'indennità per espropriazione materiale attiene al
diritto e il Tribunale federale lo esamina liberamente (DTF 115 Ib 408
consid. 1b). Il Tribunale federale si impone però un certo riserbo quando
devono essere valutate situazioni locali.

1.3 Chi propone un ricorso di diritto amministrativo è tenuto, secondo l'art.
108 cpv. 2 OG, a esporre motivi e argomentazioni specifici (cfr. DTF 125 II
230 consid. 1c, 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Il
libero esame delle lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale
federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non libera in
effetti i ricorrenti dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e
precisa motivazione, con riferimento alle considerazioni espresse dalla
precedente istanza: i ricorrenti non possono limitarsi a opporre alle
argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare
su quali punti esse violerebbero il diritto (sentenza 1E.11/2001 del 13
novembre 2001, consid. 3a, pubblicata in RDAT I-2002, n. 65, pag. 434 segg.;
Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). In concreto, i
ricorrenti ripropongono per la maggior parte del gravame in modo generico le
argomentazioni già sollevate dinanzi alla Corte cantonale, senza confrontarsi
con le puntuali e esaustive motivazioni contenute nel giudizio impugnato:
nella misura in cui non adempie gli esposti requisiti, il gravame è
inammissibile.

2.
I ricorrenti fanno valere una violazione del diritto di essere sentito
siccome la Corte cantonale non avrebbe statuito su talune loro censure, in
particolare riguardo all'insufficiente specificazione della pubblica utilità
della zona EAP, alla pretesa realizzazione di un'espropriazione materiale e
alla richiesta di interessi a partire dall'imposizione del vincolo
pianificatorio.
La Corte cantonale ha diffusamente trattato tutti gli aspetti pertinenti e
decisivi nella controversia, spiegando in particolare in modo preciso e
approfondito per quali ragioni non erano in concreto date le condizioni di
un'espropriazione materiale (cfr. sentenza impugnata pag. 5-9). Essa si è poi
confrontata con la questione dell'indennità di espropriazione formale,
esponendo le ragioni per cui riteneva adeguato l'importo riconosciuto dal
primo giudice, e si è pronunciata sul "dies aestimandi”. Il fatto che le
conclusioni della Corte cantonale non corrispondono su questi punti a quelle
dei ricorrenti non comporta un diniego di giustizia. D'altra parte, le
argomentazioni sulla pubblica utilità del vincolo, riproposte anche in questa
sede, riguardano la procedura di adozione e approvazione del piano regolatore
e esulano quindi dal procedimento espropriativo (cfr. sentenza 1P.38/2001 del
9 aprile 2001, consid. 3c).

3.
I ricorrenti insistono anche in questa sede nel ritenere idoneo
all'edificazione il fondo e ravvisano nella sua attribuzione alla zona EAP
un'espropriazione materiale.

3.1 La Corte cantonale ha correttamente richiamato e applicato la
giurisprudenza sull'espropriazione materiale e rilevato che la mancata
attribuzione di un fondo alla zona edificabile non ne attua, di massima, i
presupposti e non dà quindi luogo a indennità (cfr., da ultimo, DTF 125 II
431 consid. 3b). Solo in casi eccezionali il Tribunale federale si scosta da
questo principio: così un risarcimento è riconosciuto al proprietario
qualora, di regola cumulativamente, il suo terreno sia edificabile o almeno
dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia compreso nel
perimetro di un piano generale delle canalizzazioni conforme alla legge e il
proprietario abbia già sopportato rilevanti spese d'urbanizzazione e di
edificazione; inoltre, anche considerazioni legate alla protezione della
buona fede possono imporre l'inclusione di un fondo in una zona edificabile;
infine, una siffatta esigenza può pure sussistere quando il fondo sia situato
nel comprensorio già largamente edificato secondo l'art. 15 lett. a LPT.
Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima,
che, al momento determinante, il proprietario potesse contare sul fatto che
un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un
futuro prossimo (DTF 125 II 431 consid. 4a e rinvii).

3.2 Il Tribunale cantonale amministrativo, esaminate le varie mutazioni del
regime giuridico subite dalla particella nel corso degli anni, ha concluso
rettamente che il piano regolatore del 1993 è stato il primo ordinamento
pianificatorio comunale conforme alla legislazione federale superiore, sicché
l'attribuzione del mappale litigioso alla zona EAP costituiva un rifiuto di
attribuirlo alla zona edificabile e non un dezonamento. La Corte cantonale,
come già il Tribunale d'espropriazione, ha quindi accertato che, al momento
determinante, la particella litigiosa non era compresa in un piano generale
delle canalizzazioni conforme alla legislazione sulla protezione delle acque,
né risultava che i ricorrenti avessero sopportato spese rilevanti per la sua
urbanizzazione o edificazione. D'altra parte, la Corte cantonale, rinviando
pure agli accertamenti del primo giudice, secondo cui il comprensorio in
discussione era chiaramente separato dalla zona edificabile, ha ritenuto che
nel 1993 il fondo non era posto entro il territorio già edificato in larga
misura.
Questi accertamenti, peraltro nemmeno posti seriamente in dubbio dai
ricorrenti, non sono inesatti, né sono stati eseguiti violando norme di
procedura: essi vincolano quindi il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG) e
portano a ritenere conforme agli esposti principi la conclusione della Corte
cantonale secondo cui i proprietari non potevano contare nel novembre del
1993 su una fortemente probabile edificazione del loro fondo in un futuro
prossimo, ciò che escludeva un'espropriazione materiale. Gli argomenti su cui
insistono i ricorrenti, riguardanti segnatamente, da un lato i box e il
capanno presenti sulla particella, e dall'altro le zone edificabili già
parzialmente costruite nei dintorni, non sono decisivi: sulla base degli
accertamenti eseguiti in sede cantonale risulta che la particella litigiosa è
inserita in un assai vasto comprensorio libero da costruzioni; questo
comprensorio continua a nord con un'ampia superficie boschiva.

4.
I ricorrenti criticano poi l'ammontare dell'indennità e propongono in
particolare una serie di valori riguardanti fondi siti nelle vicinanze.

4.1 L'indennità espropriativa, corrispondente al valore venale del terreno
espropriato, si desume in genere dal confronto dei prezzi pagati per beni
simili e in analoga situazione poco prima del "dies aestimandi” (applicando
di regola il metodo statistico-comparativo). All'espropriato viene pertanto
riconosciuto l'importo ch'egli avrebbe oggettivamente potuto conseguire
vendendo il fondo sul libero mercato a un qualsiasi potenziale acquirente.
Questo prezzo, cui non va accordato valore assoluto, indica una tendenza del
mercato immobiliare, in una determinata zona e in un determinato periodo, e
deve essere adeguato alle caratteristiche, positive o negative, della
particella in questione (ad esempio per quanto riguarda la forma, la
dimensione, le qualità, la possibilità di sfruttamento), (cfr. art. 11 lett.
a LEspr/TI corrispondente all'art. 19 lett. a legge federale
sull'espropriazione del 20 giugno 1930; DTF 122 II 246 consid. 4, 337 consid.
5, 115 Ib 408 consid. 2c, 114 Ib 286 consid. 7 pag. 295 seg.).
4.2 La Corte cantonale ha giustamente considerato la data del 19 novembre
2001 determinante per valutare l'indennità di espropriazione formale. In
effetti, qualora non vi sia anticipata immissione in possesso, come è qui il
caso, l'art. 19 LEspr/TI stabilisce quale momento determinante per la
valutazione la data dell'emanazione della decisione di stima da parte del
Tribunale d'espropriazione. A torto i ricorrenti insistono sulla data di
approvazione del vincolo, che, non essendo come visto realizzata
un'espropriazione materiale, non è rilevante dal profilo dell'indennizzo. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto attendibile il prezzo medio di
fr. 26.-- il m2, fissato dal primo giudice sulla base di due compravendite
concernenti fondi inedificabili di Viganello (specificate nel giudizio di
primo grado), e ha corretto tale importo, indicativo, in funzione delle
peculiarità della particella espropriata, quali la vegetazione, le piante da
frutta, la sua ubicazione e la comodità dell'accesso. Visto che l'importo di
fr. 30.-- il m2 rappresentava, di principio, il valore massimo riconosciuto
in casi di espropriazione di ottimi terreni agricoli, la Corte cantonale ha
confermato l'indennità espropriativa (fr. 40.-- il m2) stabilita in prima
istanza dal Tribunale di espropriazione. Risulta quindi, nelle esposte
circostanze, che l'indennità litigiosa è stata motivata in modo approfondito
dai giudici cantonali con considerazioni pertinenti riguardanti
specificatamente le caratteristiche della particella n. XXX e con riferimenti
alla prassi cantonale, in particolare ai prezzi di terreni agricoli di
qualità. Tali constatazioni, nelle quali non è certo ravvisabile abuso o
eccesso del potere di  apprezzamento, non sono state poste seriamente in
dubbio dai ricorrenti e su di esse questa Corte non ha motivo di rivenire,
ritenuto oltretutto l'ampio margine di apprezzamento concesso alle autorità
cantonali nella valutazione di situazioni locali. D'altra parte, i valori più
elevati prospettati dai ricorrenti riguardano per lo più fondi edificabili e
in parte già costruiti nel Comune di Viganello e non sono quindi pertinenti
nell'ambito del confronto dei prezzi.
Pure infondata è la critica relativa alla pretesa mancata presa in
considerazione degli alberi da frutta, stimati dai ricorrenti in fr.
2'000.--. In effetti, contrariamente all'opinione ricorsuale, la Corte
cantonale non li ha ritenuti del tutto privi di valore, ma ha considerato che
l'indennizzo di fr. 40.-- il m2 riconosciuto per l'intera area espropriata,
comprensiva anche di una superficie boschiva con un valore inferiore,
comprendeva pure il corrispettivo delle piante da frutta. Quanto all'asserita
perdita di posti auto, la Corte cantonale ha rilevato che il fondo non
accoglieva posteggi attrezzati o sistemati come tali, né i ricorrenti avevano
ottenuto o chiesto una licenza edilizia in tal senso: questi accertamenti non
sono viziati da inesattezze o incompletezze manifeste, che i ricorrenti
nemmeno adducono, sicché la questione non deve essere esaminata
ulteriormente.

5.
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato
inammissibile, mentre il ricorso di diritto amministrativo deve essere
respinto nella misura della sua ricevibilità. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Viganello, che non dispone di un proprio
servizio giuridico, vanno riconosciute ripetibili della sede federale, da
porsi a carico dei ricorrenti (art. 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è
respinto.

3.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 8'000.-- è posta a carico dei
ricorrenti in solido i quali rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà,
al Comune di Viganello un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

4.
Comunicazione alla rappresentante dei ricorrenti, al patrocinatore del Comune
di  Viganello, al Tribunale di espropriazione, al Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Losanna, 12 dicembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: